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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, con concessione dei termini ex art 190
c.p.c. tra
, difesa dall'avv. Gianluca Viva;
Parte_1 attrice contro in persona del legale rappresentante p.t., difesa Controparte_1 dagli avv.ti Massimiliano Formisano e Renata Riccio;
convenuta
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società per chiedere la Controparte_1 declaratoria di avvenuta usucapione per utilizzo ultraventennale dell'immobile sito in
Castelvolturno alla via Amerigo Vespucci n.29 (già via Ischitella Km 39,600), riportato al
Catasto al fol. 5, part. 213, sub.2 cat. A/4, classe 4, consistenza vani 4, rendita euro 159,07, con ordine al conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere alla necessaria trascrizione della sentenza.
Rappresentava di aver posseduto, dapprima insieme al marito e poi, dalla Persona_1 sua morte avvenuta il 20.3.2008 da sola, in maniera pubblica, pacifica ed indisturbata, con animo domini, il citato immobile di proprietà della società Controparte_1
abitandolo insieme ai sui figli. Tale immobile è costituito da un piccolo villino composto
[...] da un piano terra ed primo piano con annessa area circostante adibita a giardino e parcheggio autovetture, il tutto circondato da una recinzione in muratura. Specificava altresì di aver insieme al defunto marito installato una serratura alla porta d'ingresso dell'abitazione ed al cancello di ingresso di cui solo i componenti del suo nucleo familiare hanno sempre posseduto le relative chiavi, impedendo di fatto l'accesso a soggetti diversi dai familiari.
Precisava di aver sempre ricevuto la corrispondenza presso il citato immobile, oltre ad essere sempre stata regolarmente convocata alle assemblee condominiali dello stabile ove lo stesso è ubicato
Con ordinanza del 12.8.2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta società che, nondimeno, si è poi costituita in data 14.2.2022 chiedendo preliminarmente la revoca della ordinanza con la quale era stata dichiarata la sua contumacia, oltre alla rimessione in termini, in quanto la mancata costituzione in giudizio era stata determinata dalle minacce subite da tale , compagno di parte attrice. Ha poi eccepito l'improcedibilità Persona_2 della domanda per il mancato esperimento della mediazione e nel merito l'infondatezza della domanda di usucapione sia in fatto che in diritto.
Rappresentava che nel 2008 aveva acquistato la Controparte_2 Controparte_1
e con essa la proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, precisando di
[...] aver concesso all'attrice ed ai suoi figli la possibilità di continuare ad abitarla, ottenendo l'impegno di quest'ultima di manutenerla e pagare gli oneri condominiali. Impegni peraltro mai onorati da parte attrice. Successivamente, dopo qualche anno, la convenuta aveva tentato di rientrare nel possesso dell'immobile, ma l'attrice dapprima aveva manifestato l'intenzione di restituire il bene per poi comunicarle che eventuali trattative sarebbero state condotte dal compagno , senza però mai rilasciarlo. Evidenziava altresì che Persona_2
nei numerosi contatti avuti con il citato , aveva ricevuto numerose Controparte_2 Per_2 minacce tali da spingerla a non costituirsi nel presente giudizio.
Con ordinanza del 19.5.2022 è stata revocata la contumacia della convenuta, con contestuale rigetto dell'istanza di rimessione in termini in quanto non provata.
La causa, istruita documentalmente e con l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice, è stata presa in decisione all'udienza del 23.4.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Risulta stato esperito l'obbligatorio procedimento di mediazione, come da verbale del
25.5.2021 attestante l'assenza di parte convenuta. La domanda va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art. 1158 cod. civ., la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per venti anni e che l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa (cfr.: Cass. Civ. sent. n. 4807 del 1992).
La domanda di usucapione può essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno propri, ovvero nei confronti di chi possiede il bene, oppure, come nel caso in esame, ne è proprietario all'atto della domanda di usucapione (cfr Cass. civile, sez. II,
29.11.2023, n. 33194; v. anche Cass. 17.6.2021 n. 17388; Cass. n. 17270/2015).
Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res.
Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n.
18392). È richiesta, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
La sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (fra le altre Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2011, n. 9325; Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n.
14092).
Quanto alla prova dell'animus, che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. civ. n. 7757 del 5.4.2011).
Gli esiti dell'istruttoria svolta hanno confermato la fondatezza della domanda attorea.
La documentazione prodotta (certificato storico di residenza;
ispezione ipotecaria e atto acquisto di immobile;
visura catastale;
bollette Telecom;
comunicazioni Condominio;
corrispondenza Banco di Roma a;
avviso Tari 2018; bollette Enel;
certificato Persona_1 di matrimonio Troncone/Roman; certificato residenza di;
richiesta Persona_1 condominio per aggiornamento anagrafica condominiale), nonché l'esito della prova testimoniale ( e escussi all'udienza del 24.11.22, Testimone_1 Testimone_2 CP_3 escussa all'udienza del 23.3.23), confermano le circostanze allegate dall'attrice e cioè
[...] che questa sin dal 1995, e per oltre vent'anni, dapprima insieme al marito , Persona_1 deceduto il 20.3.2008, e poi da sola, ha posseduto uti dominus ininterrottamente e pacificamente detto immobile svolgendovi l'ordinaria manutenzione e pulizia, oltre al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali -venendo regolarmente convocata alle assemblee condominiali-, nonché impedendo l'accesso a terzi diversi dai membri del nucleo familiare attraverso l'installazione di una serratura alla porta ed al cancello di ingresso.
La teste di parte attrice escussa all'udienza del 24.11.22 sulla circostanza Testimone_1 del possesso esclusivo ultraventennale dapprima dall'attrice insieme al marito Per_1
e poi, dalla sua morte avvenuta il 20.3.2008, da sola, dopo aver risposto
[...] affermativamente, ha confermato che l'attrice nel 2010 ha effettuato lavori di ristrutturazione nell'ambiente cucina e nel locale soggiorno. Ha inoltre riferito che “…il marito di Pt_1 era impegnato a curare il giardino e le piante…” e che “…Parcheggiavano l'auto sotto in garage e spesso organizzavo nel terrazzo cene ed incontri conviviali. Ricordo la piscina gonfiabile che riconosco nelle foto già in atti che mi vengono mostrate dove riconosco mio figlio e la figlia di a nome . All'epoca mio figlio, nato nel 1996, Per_3 Pt_1 Per_4 dovrebbe avere circa tre anni…”, circostanza quest'ultima confermata da un reperto fotografico riconosciuto dalla stessa testimone dove peraltro viene ritratto il figlio . Per_3
Nello stesso senso converge la testimonianza di , sentita all'udienza del CP_3
23.3.23 la quale ha confermato il possesso ultraventennale dell'attrice, specificando “…io abito li vicino dal 1995 e continuo tutt'ora a frequentare la casa dell'attrice…”, e l'organizzazione di incontri conviviali a cui partecipava anche il figlio che all'epoca Per_5 aveva otto anni. La stessa ha inoltre confermato il possesso delle chiavi della porta e del cancello in capo all'attrice “…Posso riferire che sicuramente la mia amica ed i Pt_1 familiari erano in possesso delle chiavi della casa e del cancello…” nonché la partecipazione dell'istante alle riunioni di condominio “…Faccio parte del condominio e era Pt_1 presente in diverse riunioni dell'assemblea…”
L'ulteriore testimone di parte attrice, ha confermato all'udienza del 24.11.22 Testimone_2 che l'attrice abita l'immobile dal 1995, raccontando che “…Non so se già vi Persona_1 abitasse prima, ma posso riferire che dopo il matrimonio con la sig.ra hanno vissuto Pt_2 in quella casa in modo continuativo come io stesso ho negli anni potuto verificare frequentando l'abitazione…”, precisando “…di aver conosciuto il in qualche Per_1 riunione condominiale e poi di essere diventato amico della moglie dopo la sua morte…”, e che la stessa dopo la morte del marito ha provveduto a volturare le utenze Persona_1
e ad adempiere al pagamento degli oneri condominiali.
A fronte di tali significative informazioni, tutte coerenti tra loro e con la documentazione versata in atti, la convenuta non è riuscita a provare l'esercizio di atti di imperio sul bene oggetto di causa, sì da interrompere di fatto il possesso ad usucapionem di parte convenuta e del suo dante causa. Inconferenti in tal senso risulta la documentazione probatoria depositata dalla convenuta società, in particolare i solleciti del comune di Castel Volturno per il versamento della TARI per l'anno 2016 e le convocazioni della convenuta società alle assemblee di condominio, tutte rivolte alla oltre a Controparte_1 non dimostrare l'esercizio di atti di imperio, nono sono neppure utili ad interrompere il possesso ad usucapionem, essendo riferibili temporalmente ad un arco temporale che inizia nel 2016, e dunque oltre i venti anni, tenuto conto che il possesso ad usucapionem è iniziato quantomeno nel 1995.
L'esito dell'istruttoria come riportata in sintesi fornisce prova convincente sul dominio esclusivo di sul predetto immobile attraverso una attività Parte_1 apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con ogni eventuale possesso altrui. Ricorrono i requisiti richiesti dal combinato disposto di cui agli articoli 1158,
1163 e 1167 c.c. per dichiarare avvenuto in favore dell'attrice l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare già descritta in premessa: possesso animo domini acquistato senza violenza né clandestinità e protrattosi per più di venti anni nella stessa maniera pacifica e pubblica e con continuità, cioè senza significative interruzioni. Deve, per conseguenza, essere dichiarato l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare indicata in dispositivo da parte dell'attrice, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, precisando che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può applicare i valori ricompresi nella fascia tra €
5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque “inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara che , ha acquistato per usucapione, in virtù del Parte_1 possesso continuato per oltre venti anni, la proprietà dell'immobile sito in Castelvolturno alla Via Amerigo Ve-spucci n.29 (già Via Ischitella Km 39,600), riportato al Catasto al fol.
5, part. 213, sub.2 cat. A/4, classe 4, consistenza vani 4, rendita euro 159,07;
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a rifondere al procuratore di parte attrice avv. Gianluca Viva dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 5.077,00 per compensi professionali (III scaglione,) oltre
Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.
- ordina al conservatore dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza.
Santa Maria Capua Vetere 3.8.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, con concessione dei termini ex art 190
c.p.c. tra
, difesa dall'avv. Gianluca Viva;
Parte_1 attrice contro in persona del legale rappresentante p.t., difesa Controparte_1 dagli avv.ti Massimiliano Formisano e Renata Riccio;
convenuta
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società per chiedere la Controparte_1 declaratoria di avvenuta usucapione per utilizzo ultraventennale dell'immobile sito in
Castelvolturno alla via Amerigo Vespucci n.29 (già via Ischitella Km 39,600), riportato al
Catasto al fol. 5, part. 213, sub.2 cat. A/4, classe 4, consistenza vani 4, rendita euro 159,07, con ordine al conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere alla necessaria trascrizione della sentenza.
Rappresentava di aver posseduto, dapprima insieme al marito e poi, dalla Persona_1 sua morte avvenuta il 20.3.2008 da sola, in maniera pubblica, pacifica ed indisturbata, con animo domini, il citato immobile di proprietà della società Controparte_1
abitandolo insieme ai sui figli. Tale immobile è costituito da un piccolo villino composto
[...] da un piano terra ed primo piano con annessa area circostante adibita a giardino e parcheggio autovetture, il tutto circondato da una recinzione in muratura. Specificava altresì di aver insieme al defunto marito installato una serratura alla porta d'ingresso dell'abitazione ed al cancello di ingresso di cui solo i componenti del suo nucleo familiare hanno sempre posseduto le relative chiavi, impedendo di fatto l'accesso a soggetti diversi dai familiari.
Precisava di aver sempre ricevuto la corrispondenza presso il citato immobile, oltre ad essere sempre stata regolarmente convocata alle assemblee condominiali dello stabile ove lo stesso è ubicato
Con ordinanza del 12.8.2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta società che, nondimeno, si è poi costituita in data 14.2.2022 chiedendo preliminarmente la revoca della ordinanza con la quale era stata dichiarata la sua contumacia, oltre alla rimessione in termini, in quanto la mancata costituzione in giudizio era stata determinata dalle minacce subite da tale , compagno di parte attrice. Ha poi eccepito l'improcedibilità Persona_2 della domanda per il mancato esperimento della mediazione e nel merito l'infondatezza della domanda di usucapione sia in fatto che in diritto.
Rappresentava che nel 2008 aveva acquistato la Controparte_2 Controparte_1
e con essa la proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, precisando di
[...] aver concesso all'attrice ed ai suoi figli la possibilità di continuare ad abitarla, ottenendo l'impegno di quest'ultima di manutenerla e pagare gli oneri condominiali. Impegni peraltro mai onorati da parte attrice. Successivamente, dopo qualche anno, la convenuta aveva tentato di rientrare nel possesso dell'immobile, ma l'attrice dapprima aveva manifestato l'intenzione di restituire il bene per poi comunicarle che eventuali trattative sarebbero state condotte dal compagno , senza però mai rilasciarlo. Evidenziava altresì che Persona_2
nei numerosi contatti avuti con il citato , aveva ricevuto numerose Controparte_2 Per_2 minacce tali da spingerla a non costituirsi nel presente giudizio.
Con ordinanza del 19.5.2022 è stata revocata la contumacia della convenuta, con contestuale rigetto dell'istanza di rimessione in termini in quanto non provata.
La causa, istruita documentalmente e con l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice, è stata presa in decisione all'udienza del 23.4.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
Risulta stato esperito l'obbligatorio procedimento di mediazione, come da verbale del
25.5.2021 attestante l'assenza di parte convenuta. La domanda va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art. 1158 cod. civ., la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per venti anni e che l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa (cfr.: Cass. Civ. sent. n. 4807 del 1992).
La domanda di usucapione può essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno propri, ovvero nei confronti di chi possiede il bene, oppure, come nel caso in esame, ne è proprietario all'atto della domanda di usucapione (cfr Cass. civile, sez. II,
29.11.2023, n. 33194; v. anche Cass. 17.6.2021 n. 17388; Cass. n. 17270/2015).
Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res.
Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n.
18392). È richiesta, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
La sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (fra le altre Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2011, n. 9325; Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n.
14092).
Quanto alla prova dell'animus, che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. civ. n. 7757 del 5.4.2011).
Gli esiti dell'istruttoria svolta hanno confermato la fondatezza della domanda attorea.
La documentazione prodotta (certificato storico di residenza;
ispezione ipotecaria e atto acquisto di immobile;
visura catastale;
bollette Telecom;
comunicazioni Condominio;
corrispondenza Banco di Roma a;
avviso Tari 2018; bollette Enel;
certificato Persona_1 di matrimonio Troncone/Roman; certificato residenza di;
richiesta Persona_1 condominio per aggiornamento anagrafica condominiale), nonché l'esito della prova testimoniale ( e escussi all'udienza del 24.11.22, Testimone_1 Testimone_2 CP_3 escussa all'udienza del 23.3.23), confermano le circostanze allegate dall'attrice e cioè
[...] che questa sin dal 1995, e per oltre vent'anni, dapprima insieme al marito , Persona_1 deceduto il 20.3.2008, e poi da sola, ha posseduto uti dominus ininterrottamente e pacificamente detto immobile svolgendovi l'ordinaria manutenzione e pulizia, oltre al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali -venendo regolarmente convocata alle assemblee condominiali-, nonché impedendo l'accesso a terzi diversi dai membri del nucleo familiare attraverso l'installazione di una serratura alla porta ed al cancello di ingresso.
La teste di parte attrice escussa all'udienza del 24.11.22 sulla circostanza Testimone_1 del possesso esclusivo ultraventennale dapprima dall'attrice insieme al marito Per_1
e poi, dalla sua morte avvenuta il 20.3.2008, da sola, dopo aver risposto
[...] affermativamente, ha confermato che l'attrice nel 2010 ha effettuato lavori di ristrutturazione nell'ambiente cucina e nel locale soggiorno. Ha inoltre riferito che “…il marito di Pt_1 era impegnato a curare il giardino e le piante…” e che “…Parcheggiavano l'auto sotto in garage e spesso organizzavo nel terrazzo cene ed incontri conviviali. Ricordo la piscina gonfiabile che riconosco nelle foto già in atti che mi vengono mostrate dove riconosco mio figlio e la figlia di a nome . All'epoca mio figlio, nato nel 1996, Per_3 Pt_1 Per_4 dovrebbe avere circa tre anni…”, circostanza quest'ultima confermata da un reperto fotografico riconosciuto dalla stessa testimone dove peraltro viene ritratto il figlio . Per_3
Nello stesso senso converge la testimonianza di , sentita all'udienza del CP_3
23.3.23 la quale ha confermato il possesso ultraventennale dell'attrice, specificando “…io abito li vicino dal 1995 e continuo tutt'ora a frequentare la casa dell'attrice…”, e l'organizzazione di incontri conviviali a cui partecipava anche il figlio che all'epoca Per_5 aveva otto anni. La stessa ha inoltre confermato il possesso delle chiavi della porta e del cancello in capo all'attrice “…Posso riferire che sicuramente la mia amica ed i Pt_1 familiari erano in possesso delle chiavi della casa e del cancello…” nonché la partecipazione dell'istante alle riunioni di condominio “…Faccio parte del condominio e era Pt_1 presente in diverse riunioni dell'assemblea…”
L'ulteriore testimone di parte attrice, ha confermato all'udienza del 24.11.22 Testimone_2 che l'attrice abita l'immobile dal 1995, raccontando che “…Non so se già vi Persona_1 abitasse prima, ma posso riferire che dopo il matrimonio con la sig.ra hanno vissuto Pt_2 in quella casa in modo continuativo come io stesso ho negli anni potuto verificare frequentando l'abitazione…”, precisando “…di aver conosciuto il in qualche Per_1 riunione condominiale e poi di essere diventato amico della moglie dopo la sua morte…”, e che la stessa dopo la morte del marito ha provveduto a volturare le utenze Persona_1
e ad adempiere al pagamento degli oneri condominiali.
A fronte di tali significative informazioni, tutte coerenti tra loro e con la documentazione versata in atti, la convenuta non è riuscita a provare l'esercizio di atti di imperio sul bene oggetto di causa, sì da interrompere di fatto il possesso ad usucapionem di parte convenuta e del suo dante causa. Inconferenti in tal senso risulta la documentazione probatoria depositata dalla convenuta società, in particolare i solleciti del comune di Castel Volturno per il versamento della TARI per l'anno 2016 e le convocazioni della convenuta società alle assemblee di condominio, tutte rivolte alla oltre a Controparte_1 non dimostrare l'esercizio di atti di imperio, nono sono neppure utili ad interrompere il possesso ad usucapionem, essendo riferibili temporalmente ad un arco temporale che inizia nel 2016, e dunque oltre i venti anni, tenuto conto che il possesso ad usucapionem è iniziato quantomeno nel 1995.
L'esito dell'istruttoria come riportata in sintesi fornisce prova convincente sul dominio esclusivo di sul predetto immobile attraverso una attività Parte_1 apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con ogni eventuale possesso altrui. Ricorrono i requisiti richiesti dal combinato disposto di cui agli articoli 1158,
1163 e 1167 c.c. per dichiarare avvenuto in favore dell'attrice l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare già descritta in premessa: possesso animo domini acquistato senza violenza né clandestinità e protrattosi per più di venti anni nella stessa maniera pacifica e pubblica e con continuità, cioè senza significative interruzioni. Deve, per conseguenza, essere dichiarato l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare indicata in dispositivo da parte dell'attrice, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, precisando che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può applicare i valori ricompresi nella fascia tra €
5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque “inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara che , ha acquistato per usucapione, in virtù del Parte_1 possesso continuato per oltre venti anni, la proprietà dell'immobile sito in Castelvolturno alla Via Amerigo Ve-spucci n.29 (già Via Ischitella Km 39,600), riportato al Catasto al fol.
5, part. 213, sub.2 cat. A/4, classe 4, consistenza vani 4, rendita euro 159,07;
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a rifondere al procuratore di parte attrice avv. Gianluca Viva dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 5.077,00 per compensi professionali (III scaglione,) oltre
Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.
- ordina al conservatore dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza.
Santa Maria Capua Vetere 3.8.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera