Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02319/2026REG.PROV.COLL.
N. 01852/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2024, proposto da
Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Colapinto, Filippo Colapinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Colapinto in Roma, via Panama, 74;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone, Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 S.r.l., Citta' Metropolitana di Bari, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Ager Puglia, Acquedotto Pugliese S.p.A., Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente – Arpa Puglia, Comune di Mola di Bari, non costituiti in giudizio;
Comune di VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ascanio Amenduni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00968/2023, resa tra le parti, Pertanto, GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO, associazione nazionale di protezione ambientale, come rappresentata e difesa nel presente atto, allo stato,
CHIEDE
che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, respinta ogni contraria istanza, accolga il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, voglia annullare, per le ragioni indicate nel presente ricorso e nei limiti dell'interesse dell'Associazione de qua, la delibera di Consiglio regionale n. 68 del 14.12.2021 di approvazione del PRGRU nella parte di cui alle pagine 81925, 81926 e 81927, sezione A.2.1 rubricata “SEZIONE PROGRAMMATICA RIFIUTI URBANI SCENARIO DI PIANO”, nonchè per l'annullamento in parte qua della sottostante delibera di Giunta regionale n. 1651 del 15.10.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, sottostante, connesso, conseguente e correlato, ancorchè non conosciuto.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. e di Comune di VE e di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. DE ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Gruppo di Intervento Giuridico Odv si è costituito dinanzi al TAR Puglia – Bari, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, originariamente proposto il 26 aprile 2022 contro la deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021.
Tale deliberazione ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della gestione dei fanghi e della proposta di Piano delle bonifiche, disciplinando in particolare: la riattivazione e successiva chiusura delle vasche della discarica di VE (Contrada Martucci), subordinata a specifiche attività istruttorie, misure di prevenzione ambientale, cronoprogrammi operativi e interventi di messa in sicurezza; l’istituzione di un fondo di rotazione per finanziare gli interventi; la possibilità di individuare siti alternativi di smaltimento; analoghe disposizioni relative alla discarica di Corigliano d’Otranto, con condizioni stringenti per l’eventuale entrata in esercizio, obblighi di monitoraggio ambientale e successiva chiusura entro il 2025.
A seguito della richiesta di trasposizione avanzata dalla società Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l., il ricorso è stato incardinato davanti al TAR.
Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione ad agire e ha articolato sette motivi di impugnazione, lamentando, in sintesi, violazioni della normativa ambientale nazionale e regionale, violazioni di direttive europee (in particolare in materia di VAS e tutela degli habitat), incompetenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio sia la società Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l. sia la Regione Puglia. La Regione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per tardività rispetto al termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario, sia per carenza di un interesse concreto e attuale, trattandosi di atti prodromici alla deliberazione finale. In ogni caso, nel merito, sia la Regione sia la società controinteressata hanno sostenuto l’infondatezza delle censure.
All’esito del giudizio di prime cure, in via preliminare, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza delle condizioni soggettive dell’azione, ossia della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere.
E infatti, l’interesse a ricorrere si sostanzia in un’utilità personale, concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso. Deve quindi trattarsi di un vantaggio che riguardi direttamente il ricorrente, che sia già sussistente al momento della proposizione del ricorso e che si fondi su un pregiudizio effettivo e non meramente ipotetico. Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto assenti tali requisiti, considerando che la lesione prospettata appare solo eventuale e non si configura alcun pregiudizio concreto ed attuale.
Del resto, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani costituisce un atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità e natura generale, rivolto a una pluralità indistinta di soggetti e - in quanto atto amministrativo generale - esso non incide direttamente e immediatamente su posizioni giuridiche individuali.
Peraltro, il ricorso ha ad oggetto anche atti meramente prodromici all’approvazione del Piano, privi di effetti lesivi autonomi e subordinati a successivi provvedimenti attuativi, risultando pertanto inammissibile anche sotto tale profilo.
Quanto ai motivi di impugnazione, secondo la sentenza di prime cure essi risultano generici e indeterminati, le censure si limitano prevalentemente a richiami normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché a riferimenti a interrogazioni parlamentari e articoli di stampa, senza una specifica individuazione delle parti del Piano ritenute illegittime e senza un’analitica dimostrazione delle violazioni dedotte. Le norme di legge che si ritengono violate sono infatti soltanto elencate nei titoli dei motivi, senza alcuna adeguata argomentazione a sostegno nella parte motiva.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto in rito, poiché inammissibile per plurime ragioni.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Gruppo di Intervento Giuridico Odv, articolando quattro motivi di gravame: “violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 18, comma 5, legge n. 349/1986 nonché dell’art. 199, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - difetto di motivazione”; “error in iudicando - violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. - omessa e comunque errata motivazione - omessa e comunque errata, inadeguata ed incongrua considerazione dei motivi allegati dalla appellante in relazione al quinto motivo di ricorso in merito alla violazione o falsa applicazione degli artt. 177 e 179 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 156 nonché dell’art. 3 legge regione puglia 31 dicembre 2009 n. 36 – violazione o falsa applicazione dell’art. 199 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – motivazione contraddittoria e illogica”; “error in iudicando - violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. - omessa e comunque errata motivazione - omessa e comunque errata, inadeguata ed incongrua considerazione dei motivi allegati dalla appellante in relazione al sesto motivo di ricorso in merito alla violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 nonche’ dell’allegato 6 al d.lgs. 3 settembre 2020 n. 121”; “error in iudicando - violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. - omessa e comunque errata motivazione - omessa e comunque errata, inadeguata ed incongrua considerazione dei motivi allegati dalla appellante in relazione al settimo motivo di ricorso in merito alla violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 7-quinques del d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 nonche’ dell’allegato 6 al d.lgs. 3 settembre 2020 n. 121 – violazione o falsa applicazione artt. 179 e 182 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”.
L’appello censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso e per omessa o comunque insufficiente motivazione.
L'appellante ha ribadito l’esistenza della legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste, ai sensi degli artt. 13 e 18, della legge n. 349/1986, a impugnare atti amministrativi idonei a ledere interessi ambientali, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato che attribuisce alla nozione di “ambiente” una portata ampia e sostanziale. Ne discenderebbe l’erroneità della decisione del TAR, nella parte in cui ha escluso l’attualità e concretezza della lesione derivante dall’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU).
L'appellante ha inoltre evidenziato che il Piano, quale atto complesso e immediatamente lesivo, è impugnabile nella fase di approvazione definitiva, potendo in tale sede essere dedotti anche i vizi riferibili agli atti endoprocedimentali. Pertanto, il ricorso di primo grado doveva ritenersi ricevibile.
Venendo poi alle censure nel merito, l’appellante ha evidenziato: la violazione delle norme europee e nazionali in materia di rifiuti (artt. 177 e 179 d. lgs. 152/2006), che impongono di guardare alla discarica quale extrema ratio; la violazione del principio di precauzione, in presenza di un sito (Contrada Martucci) già gravemente compromesso sotto il profilo ambientale; difetto di istruttoria e motivazione, per mancata analisi puntuale del fabbisogno reale, delle tipologie di rifiuti (assenza dei codici CER/EER), dei criteri di ammissibilità e delle condizioni ambientali dei siti interessati; contraddittorietà e sviamento di potere, derivanti dall’autorizzazione temporanea all’utilizzo di vasche in un’area destinata alla chiusura definitiva e oggetto di precedenti evidenze di contaminazione; violazione della normativa europea sull’economia circolare e sulla progressiva riduzione del conferimento in discarica (Direttiva 2018/850/UE e D.Lgs. 121/2020); omessa valutazione del rischio idrogeologico e mancata applicazione di metodologie tecnico-scientifiche (es. SIVRAD) per il sito di Corigliano d’Otranto, situato in area vulnerabile.
L’appellante ha infine dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici motivi di ricorso, configurante un error in iudicando, che impone al giudice di appello di esaminare nel merito le censure non trattate.
Si costituiva in giudizio il Comune appellato di VE, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Si costituiva altresì la Regione Puglia, chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed il rigetto dell’appello.
Da ultimo parte appellante con istanza datata 18 febbraio 2026 chiedeva disporsi rinvio dell’udienza di merito in ragione dell’impossibilità (di natura tecnica) a consultare dal portale dell’Avvocato, presente sul sito della Giustizia Amministrativa, le memorie ex art. 73 c.p.a. di Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l. del 6 e del 17 u.s.
All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa passava in decisione.
Preliminarmente, non sussistono gli eccezionali presupposti per disporre il richiesto rinvio. Al riguardo, vanno richiamati i consolidati principi per cui non può essere accolta l’istanza di rinvio, laddove non sussistano gli eccezionali presupposti di cui all’art. 73 comma 1 bis cod.proc.amm., ancor più logicamente e giuridicamente applicabili e rilevanti per le udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato delle cause più risalenti. Nel caso di specie, l’istanza di rinvio oltre a risultare reiterata rispetto a quanto già evidenziato alla precedente udienza pubblica, non è accompagnata da alcun elemento comprovante l’effettivo inconveniente tecnico, non risultante dal sito.
Sempre in via preliminare, va accolta l’eccezione di improcedibilità del gravame; infatti, in data 11 febbraio 2025, la Giunta Regionale ha approvato la Delibera n. 130, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 16 del 24 febbraio 2025 con cui l’ente ha approvato "come modificati, i seguenti documenti di piano sostitutivi dei documenti approvati con D.C.R. del 14/12/2021 n. 68 e ss.mm.ii, allegati alla presente per farne parte integrante: Allegato A. 'A.2.1 Scenario di Piano' (modificato ai par. 7.3 e 8.3); Allegato B. 'A.2.2 Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".
L’integrale sostituzione degli atti impugnati e la conseguente perdita di qualsiasi effetto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AM, Presidente FF
DE ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | RD AM |
IL SEGRETARIO