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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1072/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. DELFINO C.F._1
VALENTINA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. FELICI PIO C.F._2
GUIDO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a MP (IM) in data 29/08/2020; Pers
• hanno avuto ed , minorenni. Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 CP_1
MP (IM) il 29/08/2020, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2020, parte 1, uff. 1, atto n. 4), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. Cessazione di convivenza
I coniugi vivranno separati e potranno stabilire la loro residenza ove meglio riterranno per il che si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio. I minori saranno dotati di autonomo documento valido per l'espatrio per il rilascio del quale le parti prestano reciproco assenso, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga Pt_1 opportuno e conveniente - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli minori,
2 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al padre con congruo preavviso.
2. Casa coniugale
La casa coniugale sita nel Comune di Camporosso (IM) Corso Italia n. 25, condotta in locazione con contratto intestato al SI.re verrà assegnata in favore della CP_1 moglie, la quale si rende sin da ora disponibile a stipulare nuovo contratto di locazione a sé intestato - avendo il marito già asportato ogni suo bene ed effetto personale - compatibilmente con la disponibilità dei proprietari in tal senso;
3. Affidamento dei minori ed e sul loro collocamento. Per_3 Per_2
I minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_2 collocamento preferenziale e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Camporosso (IM) al C.so Italia 25, dove continueranno a vivere stabilmente. Per
l'effetto di quanto sopra, avendo entrambi i coniugi diritto all'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni più importanti relative alla vita dei minori ed in particolare relative alla cura, all'educazione dei minori, al mantenimento e alla formazione scolastica, alla salute, alle attività sportive e ricreative, saranno assunte congiuntamente dai genitori previo espresso accordo nel rispetto delle capacità, inclinazioni personali ed aspirazioni dei figli.
Le questioni attinenti alla ordinaria gestione competeranno al genitore che avrà di volta con sé i figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi quotidianamente reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli mediante messaggistica whatsapp e telefonate.
4. Diritto di visita dei minori e . Per_3 Per_2
Il padre potrà e dovrà tenere i figli con sé due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19,00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, nonché per due giorni infrasettimanali (due pernotti) dall'uscita di scuola nella settimana in cui i minori resteranno presso la madre nel weekend, a scelta e di comune accordo tra i genitori, in base alle esigenze lavorative di entrambi. In caso di urgenze dovute a necessità particolari (ad es. malanni) e bisogni dei bambini i genitori si impegneranno a collaborare nel rispetto delle esigenze lavorative dell'altro genitore e delle esigenze di figli.
Il SI.re quindi, nel giorno prestabilito e concordato, andrà a prendere i figli a scuola CP_1
e li riporterà il giorno successivo presso l'istituto scolastico alle ore 8,00 e, nello stesso giorno, li riprenderà a scuola a fine giornata per riportarli presso l'istituto scolastico il giorno successivo;
nel periodo extrascolastico, il SI. preleverà i bambini alle ore 16,oo del CP_1 giorno prestabilito e resterà con i bambini per due giorni (due pernotti) e riporterà i minori nella serata entro le ore 19,00, sempre nel rispetto degli orari di lavoro dell'altro genitore. Se
3 il genitore non riuscirà a recarsi a visitare i minori, sempre di comune accordo, si potrà stabilire una diversa modalità di visita.
e trascorreranno le festività ad anni alterni con ciascuno dei genitori. A Per_3 Per_2 titolo esemplificativo: la Vigilia di Natale con la madre, Natale con il padre, Capodanno con la madre, Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre e così, ad anni alterni. Nelle vacanze natalizie, sempre di comune accordo, i minori potranno trascorrere quattro giorni (tre pernotti) di seguito con il padre, sempre in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi ed ai desideri dei figli.
Durante le vacanze estive i minori potranno restare con il padre una settimana anche consecutiva da determinarsi di comune accordo entro il 15 giugno di ogni anno. Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovranno reciprocamente darne notizia all'altro genitore, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, la data di partenza ed il ritorno. I genitori si impegnano a regolamentare di comune accordo il periodo delle vacanze invernali entro il 01 Dicembre e il periodo delle vacanze estive entro il 15 Giugno, fermo restando il diritto di visita del SI.re come sopra indicato. Le CP_1 restanti festività: 25 Aprile - 01 Maggio - 02 Giugno – 01 Novembre - 8 Dicembre - verranno gestite come sopra ovvero il padre potrà andare a trovare i figli in caso di esigenze lavorative della madre, di comune accordo e previa comunicazione all'altro genitore.
La festività di Ferragosto verrà trascorsa ad anni alterni con entrambi i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di lavoro e delle esigenze dei minori. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'impossibilità di attenersi agli accordi ivi riportati relativamente alle visite dei figli minori.
I genitori si impegnano, in merito al diritto di visita e in qualsiasi caso, a rispettare le esigenze e le necessità del minore, nonché quelle dell'altro genitore, soprattutto se legate al lavoro.
Pertanto, se i minori richiederanno di vedere il padre anche al di fuori dei giorni di visita, la
SI.ra rispetterà i desideri dei figli aumentando il numero delle visite e lo stesso Pt_1 farà il padre ove possibile.
Il SI.re quando non ha con sé i minori, potrà comunicare telefonicamente con CP_1 [...]
e quotidianamente, in maniera ampia e libera, previo accordo telefonico e nel Per_3 Per_2 pieno e reciproco rispetto dei diritti di privacy dell'altro genitore, e viceversa la SI.ra
, quando i minori saranno con il padre. Pt_1
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei figli.
4 I genitori si impegnano nei momenti di permanenza dei minori a notiziare l'altro genitore sullo stato di salute dei minori e circa le loro attività quotidiane.
I genitori si impegnano a far mantenere dei buoni rapporti tra i minori ed i nonni paterni, materni, zii e cugini. I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico.
5. Contributo al mantenimento dei figli minori.
A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e il SI.re si Per_3 Per_2 CP_1 obbliga a versare alla SI.ra , entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di Euro Pt_1
300,00 per ciascun figlio a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente intestato alla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del ricorso.
L'assegno unico ad oggi percepito dalla madre per l'importo di Euro 235,00 per entrambi i figli continuerà ad essere percepito dalla stessa quale collocataria dei figli minori ed il SI.re rinuncerà a tale somma e alla presentazione della domanda, che sarà presentata solo CP_1 dalla madre.
Il padre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie da intendersi quali:
A) – Spese mediche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: visite specialistiche e trattamenti sanitari, prescritti dal medico curante per prestazioni rese in strutture pubbliche ovvero private, ma in tal caso solo se trattasi di prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o nei casi di urgenza;
cure dentistiche e ortodontiche rese dalla struttura pubblica;
acquisto delle lenti da vista come da prescrizioni medica e di montatura ordinaria;
ticket per prestazioni sanitarie e acquisto farmaci, limitatamente ai farmaci di costo superiore ad Euro 20,00.
B) – Spese mediche che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: tutti gli altri casi.
C) – Spese scolastiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici nonché in ogni caso, per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, mezzi di trasporto, mensa scolastica.
D) – Spese scolastiche che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento e lezioni private, ripetizioni, corsi di lingue, corsi di specializzazione, corsi di recupero, e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
5 E) – Spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: tempo prolungato, pre e dopo scuola in istituti pubblici.
F) - Spese extra scolastiche che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: corsi di istruzione, corsi, attività sportive, attività ricreative e ludiche, compreso l'acquisto delle necessarie attrezzature, centri estivi, viaggi e vacanze, acquisto mezzi di trasporto privati, bollo e assicurazione, baby sitter, spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo e gruppo estivo.
Le spese straordinarie del tutto imprevedibili dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza. Nel caso di anticipo integrale della spesa straordinaria da parte della SI.ra , la stessa avrà il diritto al rimborso del 50% da parte del SI.re Pt_1 CP_1 previa esibizione di idoneo giustificativo e viceversa. Per quanto riguarda la figlia minore che percepisce indennità di accompagnamento, le spese straordinarie verranno Per_3 richieste solo dopo avere terminato l'importo erogato dall'INPS, pari ad Euro 520,00.
Le parti si impegnano con cadenza mensile a conteggiare le somme dovute l'uno all'altro relativamente alle spese straordinarie sostenute per i figli. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate senza di esso.
Sono da ritenersi idonee anche le ricevute non fiscali, a condizione che contengano l'intestazione del beneficiario e la causale del pagamento.
Il SI.re rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei CP_1 figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
6. Questioni economiche.
La sig.ra si accollerà, nella misura del 50%, la rata di prestito sottoscritto Parte_1 con dal sig. versando al marito la cifra complessiva mensile di €. 160,00, CP_2 CP_1 sino all'estinzione del debito contratto con prevista per il mese di dicembre 2026. CP_2
Pertanto, a partire dal gennaio 2027 nessuna somma è più dovuta dalla sig.ra Pt_1
al SI.re .
[...] CP_1
La sig.ra rimane unica titolare dell'assegno UNICO. Parte_1
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di MP (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
6 Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 30/10/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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