Articolo 41 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 settembre 1995
Art. 41. (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri
in materia di adozione) 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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