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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 768/2021 depositato il 16/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E200267 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accoglimento dell'appello, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado". Appellato: "Rigetto del ricorso di Parte e conferma della sentenza impugnata"; "con vittoria di spese"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza (Tenenza di Osimo) nei confronti della Società_1 (società di diritto statunitense), in relazione alla quale l'Ufficio ha contestato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e l'omessa dichiarazione di ricavi/costi, con maggior reddito 2012 quantificato in € 71.948.
Sulla base di tali risultanze, l'Agenzia delle Entrate di Ancona, pur non avendo emesso, secondo l'assunto del ricorrente, un Avviso di accertamento a carico della società, emise, in data 1° giugno 2019, l'avviso di accertamento n. TQY01E200267 - 2019 a nome del socio, Sig. Ricorrente_1.
Con ricorso introduttivo (RG primo grado 589/2019) il contribuente impugnò il suddetto avviso di accertamento presentando l'apposito ricorso che fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con
Sentenza n. 199/1/21 depositata il 17 maggio 2021.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, notificato il 15 dicembre 2021, eccependo, in sintesi:
- la decadenza dell'Ufficio, in quanto l'avviso, notificato il 1° giugno 2019, sarebbe tardivo rispetto al termine ordinario, non potendo operare il raddoppio dei termini per insussistenza dei presupposti penali (mancato superamento delle soglie);
- il difetto del presupposto, lamentando la mancata previa definizione / accertamento in capo alla società estera quale atto pregiudicante;
- l'erroneità della statuizione sulle spese di primo grado.
In data 16 dicembre 2021, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 768/2021.
In data 12 febbraio 2022, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo, tra l'altro, l'operatività del raddoppio dei termini in presenza di denuncia trasmessa entro i termini ordinari, richiamando l'art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.
128 e la denuncia del 28 dicembre 2016. Concludeva per la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 15 ottobre 2015, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato.
La controversia va definita in via pregiudiziale sull'eccezione di decadenza.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 1° giugno 2019.
Esclusa l'operatività del raddoppio, il termine ultimo di notifica (ordinario) per l'annualità 2012 deve ritenersi spirato il 31 dicembre 2018, con conseguente tardività dell'atto impositvo impugnato.
In diritto, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 costituisce disciplina eccezionale collegata all'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.. La sua operatività postula la concreta configurabilità, “ora per allora”, di un reato perseguibile d'ufficio, inclusa la sussistenza delle soglie di punibilità, che integrano elemento costitutivo delle fattispecie penali tributarie.
Ne discende che, ove le soglie non risultino superate, difetta in radice l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, non può trovare applicazione il raddoppio dei termini.
Il Collegio, anche per ragioni di uniformità interpretativa, ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso in controversie aventi identica matrice fattuale e medesimo tema giuridico (annualità collegate alla medesima verifica), secondo cui la verifica giudiziale sulla sussistenza dei presupposti del raddoppio non può essere surrogata dalla mera esistenza formale di una notitia criminis, dovendo invece ancorarsi alla effettiva astratta configurabilità del reato, comprensiva delle soglie.
Nel caso di specie, alla stregua delle deduzioni e della documentazione difensiva, deve ritenersi non superata la soglia penalmente rilevante;
pertanto il raddoppio non opera.
Ne consegue la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento e l'annullamento dell'avviso impugnato.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbe ogni ulteriore motivo di gravame, ivi compreso quello relativo al dedotto difetto del presupposto e quello inerente alle spese di primo grado.
Quanto alle spese del doppio grado, ricorrono giusti motivi per la compensazione, in ragione della complessità
e dell'evoluzione della disciplina e della giurisprudenza in materia di raddoppio dei termini.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Amcona n. 199/1/21 annulla l'Avviso di accertamento n. n. TQY01E200267 - 2019 (anno d'imposta 2012) per intervenuta decadenza dell'Ufficio;
- spese compensate.
Così deciso in Ancona il 15 ottobre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RO ON
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 768/2021 depositato il 16/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E200267 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accoglimento dell'appello, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado". Appellato: "Rigetto del ricorso di Parte e conferma della sentenza impugnata"; "con vittoria di spese"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza (Tenenza di Osimo) nei confronti della Società_1 (società di diritto statunitense), in relazione alla quale l'Ufficio ha contestato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e l'omessa dichiarazione di ricavi/costi, con maggior reddito 2012 quantificato in € 71.948.
Sulla base di tali risultanze, l'Agenzia delle Entrate di Ancona, pur non avendo emesso, secondo l'assunto del ricorrente, un Avviso di accertamento a carico della società, emise, in data 1° giugno 2019, l'avviso di accertamento n. TQY01E200267 - 2019 a nome del socio, Sig. Ricorrente_1.
Con ricorso introduttivo (RG primo grado 589/2019) il contribuente impugnò il suddetto avviso di accertamento presentando l'apposito ricorso che fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con
Sentenza n. 199/1/21 depositata il 17 maggio 2021.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, notificato il 15 dicembre 2021, eccependo, in sintesi:
- la decadenza dell'Ufficio, in quanto l'avviso, notificato il 1° giugno 2019, sarebbe tardivo rispetto al termine ordinario, non potendo operare il raddoppio dei termini per insussistenza dei presupposti penali (mancato superamento delle soglie);
- il difetto del presupposto, lamentando la mancata previa definizione / accertamento in capo alla società estera quale atto pregiudicante;
- l'erroneità della statuizione sulle spese di primo grado.
In data 16 dicembre 2021, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 768/2021.
In data 12 febbraio 2022, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo, tra l'altro, l'operatività del raddoppio dei termini in presenza di denuncia trasmessa entro i termini ordinari, richiamando l'art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.
128 e la denuncia del 28 dicembre 2016. Concludeva per la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 15 ottobre 2015, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato.
La controversia va definita in via pregiudiziale sull'eccezione di decadenza.
L'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 1° giugno 2019.
Esclusa l'operatività del raddoppio, il termine ultimo di notifica (ordinario) per l'annualità 2012 deve ritenersi spirato il 31 dicembre 2018, con conseguente tardività dell'atto impositvo impugnato.
In diritto, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 costituisce disciplina eccezionale collegata all'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.. La sua operatività postula la concreta configurabilità, “ora per allora”, di un reato perseguibile d'ufficio, inclusa la sussistenza delle soglie di punibilità, che integrano elemento costitutivo delle fattispecie penali tributarie.
Ne discende che, ove le soglie non risultino superate, difetta in radice l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, non può trovare applicazione il raddoppio dei termini.
Il Collegio, anche per ragioni di uniformità interpretativa, ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso in controversie aventi identica matrice fattuale e medesimo tema giuridico (annualità collegate alla medesima verifica), secondo cui la verifica giudiziale sulla sussistenza dei presupposti del raddoppio non può essere surrogata dalla mera esistenza formale di una notitia criminis, dovendo invece ancorarsi alla effettiva astratta configurabilità del reato, comprensiva delle soglie.
Nel caso di specie, alla stregua delle deduzioni e della documentazione difensiva, deve ritenersi non superata la soglia penalmente rilevante;
pertanto il raddoppio non opera.
Ne consegue la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento e l'annullamento dell'avviso impugnato.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza assorbe ogni ulteriore motivo di gravame, ivi compreso quello relativo al dedotto difetto del presupposto e quello inerente alle spese di primo grado.
Quanto alle spese del doppio grado, ricorrono giusti motivi per la compensazione, in ragione della complessità
e dell'evoluzione della disciplina e della giurisprudenza in materia di raddoppio dei termini.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Amcona n. 199/1/21 annulla l'Avviso di accertamento n. n. TQY01E200267 - 2019 (anno d'imposta 2012) per intervenuta decadenza dell'Ufficio;
- spese compensate.
Così deciso in Ancona il 15 ottobre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RO ON