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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7342 del R.G. 2020, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Puglia Basilio, come da mandato in atti.
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Piccione Antonio Luca, come da mandato in atti.
CONVENUTA
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale,
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2020, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio
[...] concordatario in Taranto in data 14.12.1994 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
e , rispettivamente il 09.10.2000 ed il Per_1 Per_2
04.05.2007 e che il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale con decreto del
06.07.2015, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Il chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno di Pt_1 mantenimento già previsto in favore della moglie in sede di separazione consensuale e la contestuale riduzione ad euro 600,00 complessivi del contributo utile al mantenimento dei due figli, sottolineando l'indipendenza economica della resistente e, di contro, il peggioramento della propria condizione a causa dei numerosi debiti e finanziamenti contratti in costanza di matrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio, deducendo tuttavia, che il aveva mancato di versare l'assegno Pt_1 previsto per il suo mantenimento e quello dei figli nella misura indicata negli accordi di separazione consensuale, motivo per il quale si era vista costretta ad intraprendere un'azione esecutiva nei suoi confronti;
evidenziava, inoltre, che le somme versate dal erano state appena sufficienti per pagare il Pt_1 canone di locazione della ex casa coniugale e di essere
2 stata costretta, per tali motivi, a dover acquistare una casa contraendo un mutuo ventennale;
lamentava, altresì, l'inadempimento del anche in ordine al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli e concludeva, quindi, per la conferma dell'assegno di mantenimento pari ad euro 1.000,00 complessivi per il mantenimento dei due figli e la riduzione da euro 200,00 ad euro 100,00 dell'assegno di divorzio previsto a suo beneficio.
Adottati i provvedimenti presidenziali, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 07.02.2024, il Giudice delegato formulava alle parti una proposta conciliativa con la previsione dell'obbligo da parte del di versare Pt_1 la somma complessiva di euro 800,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli e la corresponsione di una somma una tantum a tacitazione del pregresso.
All'udienza del 16.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il provvedimento di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87; ricorre, pertanto, nella
3 fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b)
L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della
Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevata in primo luogo la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla CP_1
E' opportuno a tal proposito in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L 1°.12.1970
n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa-compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
4 non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782,
Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781).
E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ. sez.VI
22.05.2019 n.13902, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782,
Cass.civ. sez.I 13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez.I
10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, osserva il Collegio che nella fattispecie la non ha dimostrato la mancanza e l'impossibilità CP_1 di procurarsi redditi “adeguati” al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al correlativo sacrificio delle proprie aspettative professionali che avrebbe subito per scelta condivisa con il marito.
Nello specifico, la convenuta non ha infatti provato (e neppure chiesto di provare) che la sua attuale condizione lavorativa sia stata determinata da un sacrificio delle sue aspettative professionali frutto di una scelta concordata con il durante il Pt_1 matrimonio, né quale contributo effettivo abbia fornito
5 al menage familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, sacrificio e contributo che sono
(si ribadisce) i parametri per determinare il possesso o meno di mezzi “adeguati”.
Al contrario, dagli atti di causa sono emersi elementi di valutazione dai quali desumere la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello assegno divorzile, atteso che dall'istruttoria espletata non è neppure emersa la “inadeguatezza” dei mezzi economici della , la quale, risulta dipendente della “IN & CP_1
OUT Spa” percependo un reddito annuo di circa 22.000,00 euro (730/2018 euro 21.031,00; 730/2019 euro 22.392,00;
730/2020 euro 22.589,00. V. comparsa di costituzione e risposta del 19.04.2021).
Ritiene nella sostanza il Collegio che la situazione economica della convenuta non possa definirsi non adeguata.
Passando all'esame delle problematiche relative alla prole, vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e di collocazione dei figli.
Dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia , tuttora convivente con la madre, il Per_1
Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del figlio minore in conformità alla soluzione Per_2 preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle
6 cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
E' altresì opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza del figlio con la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre già prevista in sede di separazione.
In ordine al mantenimento dei figli, occorre in via preliminare osservare che il risulta dipendente Pt_1 della “Lavazza Spa” percependo un reddito pari a circa
50.000,00 euro annui (CU 2017 euro 48.010,68; CU 2018 euro 45.218,85; CU 2019 51.364,11. V. ricorso del
17.12.2020); lo stesso, tuttavia, ha lamentato il peggioramento della propria condizione economica rispetto a quella presa in considerazione all'epoca degli accordi di separazione, essendo egli onerato da una trattenuta mensile pari ad euro 620,00 relativa al pignoramento azionato da AL (v. allegati ricorso
17.12.2020), oltre alla trattenuta di euro 340,00 mensili per il pagamento di un finanziamento contratto nell'interesse del nucleo familiare (v. buste paga depositate dal ricorrente in data 5.09.2022).
Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente percepiti dalla nonché delle CP_1 esigenze di vita e di relazione dei figli, ritiene congruo il Collegio determinare in euro 800,00 mensili il contributo complessivo a carico del per il Pt_1 loro mantenimento, in ragione di euro 400,00 per ciascuno di essi, dovendo ritenersi tale somma equa per regolamentare tra le parti le conseguenze della separazione.
Il dovrà inoltre contribuire in ragione del 50% Pt_1
7 al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.12.2024 in
Taranto da , nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del medesimo
Comune dell'anno 1994, n. 122, p. II, Serie A;
2) affida il figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori con collocazione presso il domicilio materno;
3) conferma la regolamentazione del diritto di visita previsto negli accordi della separazione consensuale;
4) pone a carico del l'obbligo di versare alla Pt_1
Vella la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
, in ragione di euro 400,00 per ciascuno di Per_2 esi;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle
8 spese straordinarie;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6) spese compensate.
Così deciso in Taranto l'11.03.2025.
Il Presidente estensore dott. Martino Casavola
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7342 del R.G. 2020, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Puglia Basilio, come da mandato in atti.
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Piccione Antonio Luca, come da mandato in atti.
CONVENUTA
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale,
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2020, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio
[...] concordatario in Taranto in data 14.12.1994 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
e , rispettivamente il 09.10.2000 ed il Per_1 Per_2
04.05.2007 e che il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale con decreto del
06.07.2015, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Il chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno di Pt_1 mantenimento già previsto in favore della moglie in sede di separazione consensuale e la contestuale riduzione ad euro 600,00 complessivi del contributo utile al mantenimento dei due figli, sottolineando l'indipendenza economica della resistente e, di contro, il peggioramento della propria condizione a causa dei numerosi debiti e finanziamenti contratti in costanza di matrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio, deducendo tuttavia, che il aveva mancato di versare l'assegno Pt_1 previsto per il suo mantenimento e quello dei figli nella misura indicata negli accordi di separazione consensuale, motivo per il quale si era vista costretta ad intraprendere un'azione esecutiva nei suoi confronti;
evidenziava, inoltre, che le somme versate dal erano state appena sufficienti per pagare il Pt_1 canone di locazione della ex casa coniugale e di essere
2 stata costretta, per tali motivi, a dover acquistare una casa contraendo un mutuo ventennale;
lamentava, altresì, l'inadempimento del anche in ordine al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli e concludeva, quindi, per la conferma dell'assegno di mantenimento pari ad euro 1.000,00 complessivi per il mantenimento dei due figli e la riduzione da euro 200,00 ad euro 100,00 dell'assegno di divorzio previsto a suo beneficio.
Adottati i provvedimenti presidenziali, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 07.02.2024, il Giudice delegato formulava alle parti una proposta conciliativa con la previsione dell'obbligo da parte del di versare Pt_1 la somma complessiva di euro 800,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli e la corresponsione di una somma una tantum a tacitazione del pregresso.
All'udienza del 16.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il provvedimento di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87; ricorre, pertanto, nella
3 fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b)
L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della
Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevata in primo luogo la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla CP_1
E' opportuno a tal proposito in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L 1°.12.1970
n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa-compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
4 non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782,
Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781).
E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ. sez.VI
22.05.2019 n.13902, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782,
Cass.civ. sez.I 13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez.I
10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, osserva il Collegio che nella fattispecie la non ha dimostrato la mancanza e l'impossibilità CP_1 di procurarsi redditi “adeguati” al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al correlativo sacrificio delle proprie aspettative professionali che avrebbe subito per scelta condivisa con il marito.
Nello specifico, la convenuta non ha infatti provato (e neppure chiesto di provare) che la sua attuale condizione lavorativa sia stata determinata da un sacrificio delle sue aspettative professionali frutto di una scelta concordata con il durante il Pt_1 matrimonio, né quale contributo effettivo abbia fornito
5 al menage familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, sacrificio e contributo che sono
(si ribadisce) i parametri per determinare il possesso o meno di mezzi “adeguati”.
Al contrario, dagli atti di causa sono emersi elementi di valutazione dai quali desumere la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello assegno divorzile, atteso che dall'istruttoria espletata non è neppure emersa la “inadeguatezza” dei mezzi economici della , la quale, risulta dipendente della “IN & CP_1
OUT Spa” percependo un reddito annuo di circa 22.000,00 euro (730/2018 euro 21.031,00; 730/2019 euro 22.392,00;
730/2020 euro 22.589,00. V. comparsa di costituzione e risposta del 19.04.2021).
Ritiene nella sostanza il Collegio che la situazione economica della convenuta non possa definirsi non adeguata.
Passando all'esame delle problematiche relative alla prole, vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e di collocazione dei figli.
Dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia , tuttora convivente con la madre, il Per_1
Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del figlio minore in conformità alla soluzione Per_2 preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle
6 cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
E' altresì opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza del figlio con la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre già prevista in sede di separazione.
In ordine al mantenimento dei figli, occorre in via preliminare osservare che il risulta dipendente Pt_1 della “Lavazza Spa” percependo un reddito pari a circa
50.000,00 euro annui (CU 2017 euro 48.010,68; CU 2018 euro 45.218,85; CU 2019 51.364,11. V. ricorso del
17.12.2020); lo stesso, tuttavia, ha lamentato il peggioramento della propria condizione economica rispetto a quella presa in considerazione all'epoca degli accordi di separazione, essendo egli onerato da una trattenuta mensile pari ad euro 620,00 relativa al pignoramento azionato da AL (v. allegati ricorso
17.12.2020), oltre alla trattenuta di euro 340,00 mensili per il pagamento di un finanziamento contratto nell'interesse del nucleo familiare (v. buste paga depositate dal ricorrente in data 5.09.2022).
Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente percepiti dalla nonché delle CP_1 esigenze di vita e di relazione dei figli, ritiene congruo il Collegio determinare in euro 800,00 mensili il contributo complessivo a carico del per il Pt_1 loro mantenimento, in ragione di euro 400,00 per ciascuno di essi, dovendo ritenersi tale somma equa per regolamentare tra le parti le conseguenze della separazione.
Il dovrà inoltre contribuire in ragione del 50% Pt_1
7 al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.12.2024 in
Taranto da , nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del medesimo
Comune dell'anno 1994, n. 122, p. II, Serie A;
2) affida il figlio minore ad entrambi i Per_2 genitori con collocazione presso il domicilio materno;
3) conferma la regolamentazione del diritto di visita previsto negli accordi della separazione consensuale;
4) pone a carico del l'obbligo di versare alla Pt_1
Vella la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
, in ragione di euro 400,00 per ciascuno di Per_2 esi;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle
8 spese straordinarie;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6) spese compensate.
Così deciso in Taranto l'11.03.2025.
Il Presidente estensore dott. Martino Casavola
9