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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 455/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marina Rosaria Laura Lombardo;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Giuseppe Aiello;
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: appello – rapporto di agenzia – recesso per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.5.2017, premesso di avere svolto Parte_1
attività “di lavoro parasubordinato” come agente nel settore del commercio di prodotti termoidraulici per la ditta individuale da Controparte_1
giugno 2013 sebbene il mandato fosse stato formalizzato soltanto in data 20.9.2013, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Catania al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c. o in alternativa, indennità suppletiva di clientela ex art. 13 dell'AEC,
FIRR, indennità di incasso e indennità patto di non concorrenza. Deduceva di avere receduto dal contratto in data 19.6.2015, in conseguenza della violazione da parte della ditta dei doveri di lealtà e buona fede, sostanziatasi nel mancato CP_1
adempimento degli obblighi contributivi e nella violazione del vincolo di esclusiva, elemento essenziale del contratto di agenzia.
Si costituiva parte resistente contestando la domanda ed eccependo, in subordine, in compensazione un credito di € 13.723,70 per avere corrisposto a titolo di provvigioni importi superiori a quelli dovuti.
Con sentenza n. 1359/2022 pubblicata il 13.4.2022 il Tribunale, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e istruita documentalmente la causa, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. Disattendeva, innanzitutto, la domanda del ricorrente volta all'accertamento del rapporto di agenzia sin dal giugno
2013, in luogo della data di stipula del contratto avvenuta nel settembre dello stesso anno, ritenendo eccessivamente generiche le allegazioni a sostegno della domanda e inammissibili le relative deduzioni istruttorie. Riteneva insussistente la giusta causa del recesso: riteneva generiche e valutative le allegazioni e le deduzioni istruttorie inerenti alla violazione del patto di esclusiva e rilevava che l'omissione contributiva non appariva tale da determinare l'improseguibilità immediata della prestazione, in ragione della breve durata del rapporto di agenzia e dell'assenza di una preventiva richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva o di chiarimenti rivolta dal ricorrente alla ditta Dichiarava non potersi riconoscere l'indennità CP_1
sostitutiva di preavviso, né l'indennità di clientela di cui all'art. 1751 c.c., posto che il ricorrente non aveva allegato e dimostrato di avere procurato nuovi clienti alla o di aver sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti né che la CP_1
società avesse ricavato vantaggi sostanziali dai rapporti con questi ultimi. Statuiva, inoltre, che nulla spettava al ricorrente a titolo di indennità di incasso, ex art. 1744 c.c., in quanto il contratto di agenzia (punto 2.1., 2.2.) prevedeva che per l'incarico di riscuotere i crediti l'agente non avesse diritto ad alcun compenso, essendo lo stesso ricompreso nella provvigione e in quanto lo svolgimento dell'attività di incasso sin dall'inizio del rapporto, insieme al tenore della predetta clausola contrattuale, inducevano a ritenere che le parti avessero concordato di regolare in tal senso tale aspetto del rapporto di agenzia. Inoltre l'indennità non era dovuta in quanto nulla era stato dedotto dal ricorrente in merito alla responsabilità dell'agente per errore contabile.
Dichiarava, infine, che le ulteriori indennità – ove anche fondate nel merito – non potevano essere riconosciute, in virtù dell'eccezione di compensazione di crediti dedotta da parte resistente e non specificamente contestata da ed essendo il Pt_1
controcredito vantato dalla superiore a quello fatto valere dal ricorrente. CP_1
Compensava le spese processuali.
Con atto del 23.5.2022 appellava la citata sentenza. Instauratosi il Pt_1
contradditorio, resisteva al gravame, proponendo appello incidentale. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibili le richieste istruttorie, omettendo di considerare la rilevanza delle prove orali richieste. Deduce, in primo luogo, che l'interrogatorio formale, salvi i casi di irrilevanza o inammissibilità, deve essere sempre ammesso, soprattutto ove, come nel caso di specie, volto a fare chiarezza su un periodo di lavoro non regolarizzato – il cui principio di prova deve essere rinvenuto nelle fatture pagate all'appellante – e ad accertare la concorrenza sleale nonché le omissioni contributive. Afferma, altresì, che la prova testimoniale doveva ammettersi in virtù della sussistenza di un principio di prova scritta, il mandato, e di un nesso logico con i fatti a fondamento della domanda. Allo stesso modo, in relazione all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., lamenta che il giudice ha omesso di valutare la particolarità del rapporto di agenzia ove, a seguito dall'invio dell'ordine, l'agente perde cognizione dell'esecuzione dell'affare e della relativa documentazione e, dunque, la prova del lavoro compiuto dall'agente può essere acquisita solo attraverso la contabilità aziendale. Infine, contesta il rigetto della richiesta di CTU, atteso che l'istanza non tendeva a supplire la mancanza di prove o a compiere un'indagine esplorativa - avendo già provato il quantum richiesto - Pt_1
ma solo a valutare fatti già accertati.
1.2. Con il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza della giusta causa del recesso, rilevando che al rapporto di agenzia deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 2119 c.c., secondo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Sostiene che il giudice di merito deve tenere conto della peculiarità del rapporto di lavoro tra le parti, precisando che, nel caso del contratto di agenzia, ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto meno grave rispetto al tipo di comportamento richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato. In particolare, deduce che avrebbe di fatto ammesso la propria responsabilità per violazione del patto di CP_1
esclusiva, dichiarando che l'agente operava nel medesimo Testimone_1
territorio dell'appellante, seppur in assenza di valido contratto.
Sostiene che l'omissione dei contributi – non contestata dall'appellato e Pt_2
ammessa dallo stesso con la produzione dell'accertamento e del pagamento Pt_2
post mandato – costituisce un danno in re ipsa, non potendosi dare rilievo attenuante alla breve durata del mandato. Aggiunge che l'obbligazione contributiva deve considerarsi un'obbligazione principale della società mandante, tanto che la sua inottemperanza integra non solo il reato di omissione contributiva, ma anche quello di appropriazione indebita.
1.3. Con il terzo motivo, evidenzia che il rigetto delle domande indennitarie discende da un errore di valutazione circa l'insussistenza della giusta causa del recesso, elemento prodromico rispetto al riconoscimento del diritto a ricevere le indennità, la cui prova è stata erroneamente interpretata dal giudice di primo grado. Deduce, in particolare, che l'indennità di mancato preavviso doveva essere riconosciuta in ragione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del tali da giustificare l'immediata decisione solutoria dell'appellante. CP_1
Con riferimento all'indennità di clientela di cui all'art. 1751 c.c., sostiene che da una corretta valutazione delle prove sarebbe emerso che i fatturati dell'agente avevano subito un sensibile aumento e che aveva conservato i rapporti d'affari con i CP_1
clienti procurati da Afferma, poi, che il Tribunale ha rigettato la richiesta di Pt_1
corresponsione dell'indennità di incasso avendo fatto confusione tra il concetto di provvigione e quello di indennità, in spregio all'art. 5 dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, a norma del quale: “Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere conto della casa mandante,…, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”. Deduce, inoltre, l'erroneità della statuizione del giudice in merito alla carenza di prova sulla responsabilità dell'agente per errore contabile, in considerazione del fatto che tale responsabilità deve ritenersi insita nella stessa attività di incasso. Lamenta, infine, l'omissione di pronuncia in relazione all'indennità suppletiva di clientela, di risoluzione del rapporto (FIRR) e per violazione del patto di non concorrenza.
1.4. Con il quarto motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui – ritenendo non contestata l'eccezione di compensazione dedotta da – ha CP_1
compensato le indennità richieste con un controcredito vantato dal preponente –, non considerando che sia alla prima udienza, sia con note conclusionali, aveva Pt_1
evidenziato che le fatture provvigionali, su cui si fonda l'eccezione, erano state emesse parte in acconto su provvigioni e parte a “saldo sugli acconti” e che i conguagli erano stati eseguiti dalla mandante in corso di rapporto.
1.5. Con il primo motivo di appello incidentale, – Controparte_1
eccepita l'inammissibilità dell'appello a norma degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e contestato nel merito tutti i motivi dell'appello principale – lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla infondatezza nel merito delle indennità richieste, avendo accolto la dedotta eccezione di compensazione tra tali indennità e il controcredito vantato dal CP_1
1.6. Con altro motivo di appello incidentale impugna la statuizione sulle spese, lamentando che il giudice – in spregio all'art. 92 c.p.c. – ha ingiustificatamente compensato le spese di lite, pur avendo rigettato integralmente i motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale e di prova per testi articolata nel ricorso introduttivo del giudizio in quanto generiche e valutative e, dunque inammissibili, o sovrabbondanti in quanto relative a fatti provati dai documenti. Il collegio condivide tale valutazione.
L'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione e deve riguardare fatti specifici e controversi e non è uno strumento attraverso il quale “il giudice può farsi un'idea di come sono andati i fatti”, come ritenuto dall'appellante.
Nel caso in esame gli articolati di prova indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, sono formulati in modo generico: così l'articolato n. 1 che fa riferimento a un'attività di lavoro parasubordinato e non specifica in cosa consistesse tale attività
e, dunque, è compatibile con l'ammissione del resistente relativa a un'attività di procacciamento di affari nel periodo precedente alla stipula del contratto di agenzia, come indicato nelle fatture prodotte dallo stesso appellante;
generici sono anche gli articolati 3 e 4 mentre appare irrilevante ai fini della decisione l'articolato 2 relativo all'attività di incasso e gli altri articolati relativi a fatti già provati o non contestati.
Anche il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione è conforme a diritto.
L'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. è ammissibile al fine di consentire di quantificare le provvigioni effettivamente dovute all'agente il quale a norma dell'art. 1748 c.c. ha diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate (cfr. Cassazione civile, sez. II,
13/12/2023, n. 34925). Tuttavia, nel caso in esame l'agente non agisce per il pagamento provvigioni non pagate ma per il pagamento delle indennità conseguenti alla risoluzione del rapporto comunicata, secondo quanto afferma l'agente, per giusta causa, indennità che l'agente quantifica in modo preciso. L'ordine di esibizione delle scritture contabili, appare del tutto esplorativo, anche perché
l'agente ha quantificato esattamente gli importi che gli spetterebbero e la contestazione non riguarda gli importi. In tale situazione “l'ordine di esibizione è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 c.p.c.Cpc
e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire… L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante…” (Cassazione civile, sez. II,
10/01/2024, n. 982).
2.2.Il collegio ritiene opportuno esaminare prioritariamente i motivi di appello relativi alla indennità di scioglimento del contratto di cui all'art. 1751 c.c. e all'indennità di incasso.
L'art. 1751 c.c. prevede che “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti…
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante non ha neanche allegato in modo specifico l'esistenza delle suindicate condizioni che non risultano provate. La carenza di allegazione esclude la possibilità di procedere all'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c. mediante un ordine di esibizione che appare del tutto esplorativo.
L'appellante non ha censurato in modo specifico la statuizione relativa all'assenza di allegazione, limitandosi a dedurre che le prove ove ben trattate e valutate avrebbero agevolmente fatto comprendere che i fatturati dell'agente avevano avuto un sensibile incremento e la produzione documentale avrebbe consentito di verificare la permanenza della clientela.
Il motivo così formulato è in parte inammissibile in quanto non contesta l'assenza di allegazione e in parte infondato per quanto sopra esposto in ordine all'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c
2.3.In relazione all'indennità di incasso il giudice ha escluso il diritto dell'odierno appellante in quanto il conglobamento del compenso per l'attività di incasso nelle provvigioni era espressamente previsto dal contratto stipulato tra le parti e comunque nel contratto non era prevista la responsabilità per errore contabile.
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero, nel contratto le parti hanno espressamente previsto che per l'attività di incasso svolta l'agente non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso aggiuntivo essendosi tenuto conto di tale attività nella determinazione della provvigione. Il richiamo all'AEC non è rilevante atteso che la norma può operare soltanto qualora sia stata pattuita la responsabilità per errore contabile, nel caso non prevista. Inoltre, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che la responsabilità per errore contabile non è stata neanche allegata.
Si richiama al riguardo a norma dell' art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della
Corte di Cassazione sez. lav., 30/7/2024, n.21312 : Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni già espresse da questa Corte con l'ordinanza n. 17572 del
2020, relativa ad una fattispecie completamente sovrapponibile a quella in esame, le cui motivazioni si richiamano,
8. Nel precedente citato si è rilevato come la sentenza d'appello non si fosse conformata al consolidato principio di diritto per il quale, ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente (Cass. n. 1269/1988; conformi, fra altre: n.
3309/1991; n. 1818/1993; n. 7481/2000; n. 22892/2008).
9. Tale orientamento ha trovato conferma in Cass. n. 21079/2013, per la quale, poiché lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che
l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 cod. civ. (conformi, fra altre: n. 8110/1995; n. 3902/2001).
10. D'altra parte, sia l'A.E.C. del 2002 (art. 4), sia quello del 2009 (art. 5), prevedono che debba essere "stabilito uno specifico compenso aggiuntivo", in forma diversa dalla provvigione, "nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante
l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile", ponendo di conseguenza la responsabilità per errore contabile del collaboratore quale presupposto indispensabile perché possa sorgere a favore dello stesso il diritto all'indennità”.
L individua la responsabilità per errore contabile dell'agente quale CP_2
presupposto indispensabile affinché possa configurarsi il diritto all'indennità di incasso. La tesi difensiva dell'appellante secondo cui la responsabilità per errore contabile deve ritenersi insita nella stessa attività di incasso è in contrasto con l'orientamento citato della Suprema Corte e anche con la disciplina dell'AEC. 2.3. Anche la censura relativa alla eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.
L'art. 115 c.p.a. dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte. La norma in esame pone a carico di ciascuna parte l'onere di contestare tempestivamente (nella prima difesa utile) e in modo specifico i fatti allegati dalla controparte.
Nella fattispecie in esame con la memoria di costituzione in primo grado la difesa di ha eccepito in compensazione un credito di €13723,70 nei CP_1
confronti dell'agente e ha indicato analiticamente l'anno di riferimento e l'importo del credito e i documenti posti a fondamento della pretesa, contestualmente prodotti.
La memoria di costituzione è stata depositata tempestivamente nei dieci giorni prima della prima udienza. Il ricorrente aveva l'onere di prendere posizione alla Pt_1
prima udienza in maniera specifica in ordine alle analitiche allegazioni di controparte.
Di contro, il ricorrente alla prima udienza si è limitato a dedurre “contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte” . Tale generica contestazione non è idonea a superare il principio di cui all'art. 115 c.p.c. citato secondo cui i fatti comuni a entrambe le parti, specificamente allegati e non contestati devono ritenersi provati.
Le contestazioni svolte con le note successive sarebbero tardive. E tuttavia. neanche nelle note conclusive ha contestato specificamente i crediti opposti Pt_1
in compensazione.
Il rigetto dei superiori motivi comporta l'assorbimento degli altri atteso che anche qualora fossero fondati in ogni caso non potrebbe vantare alcun Pt_1
credito, stante il credito opposto in compensazione.
L'appello principale deve essere rigettato.
2.4.Il motivo di appello incidentale relativo al mancato esame della fondatezza della domanda di indennità suppletiva di clientela, FIRR e indennità patto di non concorrenza non può trovare accoglimento. Premesso che in primo grado non ha proposto alcuna domanda CP_1
riconvenzionale, neanche di mero accertamento, ma si è limitato a chiedere il rigetto delle domande formulate dall'agente, osserva il collegio che il giudice di primo grado ha deciso la causa facendo corretta applicazione del principio della ragione più liquida e poiché il credito eccepito in compensazione era certo ha rigettato la domanda principale relativa alle voci sopra indicate in quanto il credito della preponente era superiore a quello preteso dall'agente.
2.5. E', invece, fondato il secondo motivo di appello.
L'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 consente la compensazione delle spese processuali se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
“la particolarità del caso” indicata dal giudice di primo grado a fondamento della compensazione, non rientra tra le ipotesi che consentono la compensazione a fronte del rigetto integrale della domanda.
3. In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato. In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto va confermata, deve essere condannato a pagare in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali del primo grado, liquidate nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo in relazione al valore della causa.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto
(cfr Cassazione civile, sez. un. 20/2/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale, accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, condanna a pagare Parte_1
in favore di le spese processuali di primo grado che Controparte_1
liquida in € 4500,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5500,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi