TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI PU RE - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 330 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Pt_2 dall' abogato DORELLI ALESSANDRO e dall'avv. PIROZZI FRANCESCO PAOLO, presso i quali elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. RI PU RE.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07/02/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in S. RI PU RE
(CE) in data 27/07/2019 e di essere separati come da sentenza del 19.03.2024, emessa dall'intestato tribunale, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto – e altri provvedimenti.
All'udienza del 10/02/2025, gli avvocati davano atto della riconciliazione tra i coniugi.
Quindi sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La riconciliazione dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia nulla va disposto in ordine alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la riconciliazione dei coniugi e cessata la materia del contendere;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 34, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
• Nulla per spese;
Così deciso in S. RI PU RE nella Camera di Consiglio del 10/02/25.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI PU RE - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 330 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Pt_2 dall' abogato DORELLI ALESSANDRO e dall'avv. PIROZZI FRANCESCO PAOLO, presso i quali elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. RI PU RE.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07/02/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in S. RI PU RE
(CE) in data 27/07/2019 e di essere separati come da sentenza del 19.03.2024, emessa dall'intestato tribunale, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto – e altri provvedimenti.
All'udienza del 10/02/2025, gli avvocati davano atto della riconciliazione tra i coniugi.
Quindi sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La riconciliazione dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia nulla va disposto in ordine alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la riconciliazione dei coniugi e cessata la materia del contendere;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 34, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
• Nulla per spese;
Così deciso in S. RI PU RE nella Camera di Consiglio del 10/02/25.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso