Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 876/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Stefano Billet Presidente
dott.ssa IU Gargiulo Giudice
dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 876/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 02.05.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Montecatini Terme (PT), via Dante Alighieri n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Breschi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, via Panciatichi n. 1
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Firenze, via dei Massoni n. 21/B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Maria Elena Larini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Viareggio (LU), via
Sant'Andrea n. 36
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 02.05.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 23.06.2002 in Monsummano
[...]
Terme (PT), precisavano che dall'unione erano nate le figlie (nata il [...]) Per_1
e IU (nata il [...]), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Premettevano altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g. 3008/2021), con decreto di omologazione n. 1843 del 07.06.2022 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“III) disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie Parte_2 Per_2
e versando la somma mensile complessiva di € 1.521,00 (e quindi
[...] Persona_3
€ 760,50 per ciascuna figlia), così distribuita : alla Sig.ra la somma di Parte_1
1.121,00 mensili e la somma di 200,00 mensili direttamente a ciascuna figlia, somme tutte da corrispondere entro il 27 del mese a partire dal deposito del ricorso, oltre adeguamento ISTAT con decorrenza dall'aprile 2026 e così sequenzialmente anno per anno senza bisogno di esplicita richiesta al riguardo.
IV) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie e IU Per_1
saranno ripartite al 50% continuando le parti per la relativa individuazione e disciplina delle spese straordinarie a fare riferimento al Protocollo d'Intesa sottoscritto fra il
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Presidente del
Tribunale di Pistoia in data 01.10.2018, con le precisazioni già concordate in regime di separazione in relazione alla inclusione degli integratori alimentari tra le spese straordinarie da ripartire al 50%. Si precisa che le spese per la locazione dell'immobile in cui vive attualmente a Siena, comprese le relative utenze, nonché gli Persona_3
oneri condominiali saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
V) Al fine di consentire eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili/detraibili; le detrazioni delle spese straordinarie ai fini
Irpef e comunque ai fini fiscali sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese;
le deduzioni per i figli saranno effettuate al
50% tra i genitori.
2 VI) Compensare integralmente fra le parti le spese di causa”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025 e acquisito il parere del PM in data
13.05.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.06.2002 in Monsummano Terme (PT) dai signori nata a [...] il Parte_1
07.09.1970 e nato a [...] il [...], alle condizioni da essi Parte_2
concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 17 P. II, Serie A, Anno 2002).
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3