TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1499 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA elett. te dom. ta alla via P. Gobetti n.11 presso e nello Studio dell'Avv. Parte_1
Mauro Mocci in virtù di delega estesa in calce che la rappresenta e difende.
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Massimiliano Morelli, in virtù di procura generale alle liti e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 08.10.2021 chiedeva la “revoca e Parte_1
annullamento” del documento relativo alla pratica n 10245, notificato in data 04.05.2021 con cui
CP_ l' comunicava il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di indennità di malattia e maternità percepita dall'istante nell'anno 2010.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione e la conseguente illegittimità della pretesa
CP_ restitutoria dell'
1 CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 06.06.2022 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Alla odierna udienza, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, si rileva che non è stato oggetto di contestazione tra le parti e deve pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art 115 c.p.c. né il carattere indebito della somma versata in data
18.10.2010 dall' , né l'astratta ripetibilità della stessa.. CP_1
Oggetto del contendere è l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione.
A tal proposito si osserva che nell'ipotesi di azione di ripetizione dell' indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche in caso di crediti di natura assistenziale il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (cfr Cass. civ., Sez.
lavoro, 11/11/1986, n. 6626).
Il termine di prescrizione nel caso, come quello in esame, di assenza originaria della causa solvendi, inizia a decorrete dalla data in cui è stata effettuata la prestazione indebita ( Cass. Sez.
L - , Ordinanza n. 20427 del 23/07/2024).
Nel caso di specie la somma di € 1556,35 oggetto di causa è stata versata in data 18.10.2020,
circostanza non contestata dall'attore e, anzi, ammessa nelle stesse note di udienza. Il termine di prescrizione decennale è stato tempestivamente interrotto dall' con lettera raccomandata, da CP_1
considerarsi conosciuta dal ricorrente in data 21.9.2020, nella quale si è perfezionata la compiuta giacenza ( cfr documentazione allegata memoria di costituzione parte resistente).
Il diritto alla ripetizione dell' non è pertanto prescritto. CP_1
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento, secondo i minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate, senza espletamento di alcuna attività istruttoria – vanno pertanto poste a carico della parte ricorrente.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
Rigetta la domanda;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore dell'ÌNPS che liquida in complessivi Euro 886,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge
06/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
3