Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n 2760/2018 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Pagano, c.f. Parte_1 C.F._1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA), alla C.F._2
Via Togliatti n. 38, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Controparte_1 C.F._3
Gaudino, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via C.F._4
Libertà n.67, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. , quale mandataria della c.f. , CP_2 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Eugenio Moschiano, c.f. , in virtù di procura C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via A. Depretis n. 102
APPELLATA
c.f. , quale mandataria della Controparte_3 P.IVA_3 [...]
c.f. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE Co
,c.f. , , c.f. , Controparte_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
, c.f. e c.f. CP_7 C.F._8 CP_8 P.IVA_5
PP NT
nata a [...] il [...], e ,nato a [...] il [...], CP_9 CP_10 entrambi nella qualità di eredi di deceduto il 29.07.2020 Persona_1
PP NT
1
, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Giorgio a Cremano, alla via De C.F._10
Lauzieres n. 28, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11431/2017, pubblicata il 17.11.2017.
Conclusioni per l'appellante : “1) Preliminarmente: accertare e dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione della parte interventrice 2) Riformare per omesse e/o carenti e/o illogiche CP_2 motivazioni la Sentenza n. 11431/2017 pubb. il 17/11/2017 rgn. 65536/2011 emanata dal Tribunale di
Napoli e per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 37/11 per i motivi di cui al presente atto;
3)
Accertare e, quindi, dichiarare non tenuto l'appellante al pagamento della somma ingiunta;
4) Accertare
e dichiarare l'illegittimo comportamento della nei confronti dei fideiussori, in particolar modo per CP_3 non aver inviato le dovute comunicazioni di legge al sig. ; 5) Accertare e dichiarare in Parte_1 ogni caso non dovuta alcuna somma da parte del sig. per nullità parziale del contratto di Parte_1 fideiussione sottoscritto per adesione al modello ABI vietato con provvedimento di Banca d'Italia e relativa decadenza ex art. 1957 del Codice Civile;
7) Accertare e dichiarare che il saldo contabile in dare e/o in avere dei due conti correnti per cui è causa è di fatto favorevole agli appellati nella misura accertata dalla
CTU e segnatamente per un credito complessivo pari ad € 120.285,81 (determinato come segue: Conto
Corrente N.6460.02 + € 144.085,45 e Conto Corrente N.4713.09 - € 23.799,64). 8) Condannare la
[...] in nome e per conto della nonché Controparte_3 Controparte_4 la parte interventrice dichiaratasi cessionaria al pagamento degli importi illegittimamente CP_2 percepiti in favore degli appellanti, oltre al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in corso di causa, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale svolta in primo grado e reiterata;
9) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo;
10) In via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse rigettare il presente gravame, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata quale mandataria della “in via CP_2 Parte_2 principale: rigettare tutti i motivi di appello formulati, in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 37/11; in via gradata: Condannare, in ogni caso, gli appellanti al pagamento delle somme che l'Ecc.ma Corte adita ritenga provate in corso di causa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale : “- accertare e dichiarare Controparte_1 non dovuta la somma ingiunta alla comparente per infondatezza della pretesa creditoria e per inefficacia del contratto di fideiussione;
- condannare, infine, la e la Controparte_3 CP_2
quale mandataria della , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio
[...] Parte_2 grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Renato Gaudino, antistatario. - in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle preliminari eccezioni più che fondate sia in fatto che in diritto,
2 - Accogliere le conclusioni della CTU più favorevoli alla anche nella sua qualità di CP_1 consumatrice. - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni per l'appellato “Il sig. rassegna le proprie conclusioni CP_11 CP_11 insistendo, per quanto precisato, per il rigetto di ogni istanza e/o conclusione rassegnata dalle controparti nei confronti dell'odierno comparente”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di
Portici, in nome e per conto della Controparte_3 Controparte_4
esponeva che era creditrice della società correntista per la complessiva somma di euro
[...] CP_8
791.057,31, di cui euro 363.651,31, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 6460.02, acceso in data 19.05.2004 e chiuso in data 21.10.2010, oltre interessi al tasso del 5,228%, ed euro 427.406,00, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 4713.09, acceso in data 3.12.1998, rinegoziato in data
19.05.2004, e chiuso in data 21.10.2010, oltre interessi al tasso del 9,25%; che l'esposizione debitoria era garantita da fideiussione rilasciata da , Controparte_1 Persona_1 Controparte_12 [...]
, e che le richieste di pagamento erano rimaste prive di riscontro. CP_5 Parte_1 CP_7
La ricorrente precisava che intendeva richiedere l'ingiunzione di pagamento per la minor somma di euro
788.767,24, che rappresentava “il credito vantato dalla banca con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi passivi sino all'adeguamento del contratto”, oltre interessi come indicati.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, con decreto n. 37/2011, depositato il 23.02.2011, ingiungeva ad a a a , a CP_8 Controparte_1 Persona_1 Controparte_12 [...]
, a ed a il pagamento della somma di euro 788.767,24, oltre CP_5 Parte_1 CP_7 interessi come richiesti, dalla chiusura del conto fino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria.
§ 1.1. Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 14 maggio 2011, , CP_8 Controparte_5
e proponevano opposizione - instaurando il Controparte_12 Persona_1 CP_7 procedimento n. 536/2011 R.G. - avverso il medesimo predetto decreto ingiuntivo ed esponevano che gli interessi passivi ultralegali, applicati nel corso dei rapporti di conto corrente, non erano stati pattuiti in forma scritta;
che erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia antiusura;
che nulla era dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, perché non pattuita, e, in ogni caso, indeterminabile;
che gli interessi passivi erano stati capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c..
Il difensore degli opponenti lamentava “la mancanza di informazione da parte della convenuta ai CP_3 fideiussori sullo stato del conto corrente aziendale”; che la banca non aveva comunicato ai fideiussori il mancato rispetto da parte della società correntista delle condizioni degli affidamenti concessi ed aveva proseguito nella concessione del credito;
che le fideiussioni, pertanto, erano nulle “per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341-1342-1955-1956 e 1957 cod. civ., così come sarà accertato in istruttoria”.
3 Gli opponenti concludevano chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che essi non erano tenuti al pagamento della somma ingiunta;
di ricalcolare il rapporto dare/avere tra la correntista e la eliminando la capitalizzazione trimestrale degli CP_8 Controparte_4 interessi passivi ed eliminando gli importi addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto, di cd.” giorni valuta” e di spese. Chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Si costituiva la quale mandataria della Controparte_3 Controparte_4
e deduceva che il rapporto di conto corrente n. 6460.02, acceso in data 19.05.2004, era
[...] conforme alle prescrizioni dettate dal Testo Unico n. 385/1993 in materia creditizia bancaria, essendo stati specificamente indicati sia il tasso di interesse passivo ed attivo da applicare nel corso del rapporto di conto corrente, sia la misura percentuale di conteggio delle commissioni di massimo scoperto, sia i cd. “giorni valuta”; che non era stata allegata alcuna prova a sostegno dell'applicazione di interessi usurari. Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 4713.09, instaurato in data 3.12.1998, rinegoziato il 19.05.2004, la banca evidenziava che l'ingiunzione era stata richiesta per un importo risultante “dal ricalcolo effettuato con esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione sino al giugno del 2000 e applicazione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo”. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.2. Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 18 maggio 2011, anche Controparte_1 proponeva opposizione - instaurando il procedimento n. 547/2011 R.G. - avverso il suddetto decreto ingiuntivo ed esponeva che la banca, a sostegno del proprio credito, avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente dedotti in lite, non essendo sufficiente l'estratto di saldaconto con dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice di conformità alle scritture contabili. lamentava, inoltre, la vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto di Controparte_1 fideiussione, sul rilievo che “non era stata posta in grado di fissare la propria attenzione sul contenuto della clausola richiamata”. Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto “per assoluta carenza di idonea prova scritta, per infondatezza della pretesa attorea, per inefficacia del contratto di fideiussione”.
quale mandataria della si Controparte_3 Controparte_4 costituiva nel procedimento n. 547/2011 R.G. e deduceva che aveva depositato il contratto di conto corrente e “gli estratti di conto corrente relativi a tutto il rapporto dedotto in giudizio”, nonché il contratto di fideiussione sottoscritto da con specifica approvazione della clausola di cui all'art. Controparte_1
7. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione.
§ 1.3. Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 12 luglio 2011, anche proponeva Parte_1 opposizione - instaurando il procedimento n. 772/2011 R.G. - avverso il medesimo decreto ingiuntivo ed esponeva che gli interessi passivi ultralegali, applicati nel corso dei rapporti di conto corrente, non erano stati pattuiti in forma scritta;
che erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia antiusura;
che nulla era dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, perché non era stata pattuita e, in ogni caso, era
4 indeterminabile;
che gli interessi passivi erano stati capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283
c.c.. Il difensore dell'opponente lamentava - analogamente al difensore di , CP_8 Controparte_5
e - “la mancanza di informazione da parte della Controparte_12 Persona_1 CP_7 convenuta Banca al fideiussore sullo stato del conto corrente aziendale” e deduceva che la fideiussione prestata era nulla “per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341-1342-1955-1956 e 1957 cod. civ.”.
Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che non era Parte_1 tenuto al pagamento della somma ingiunta;
di ricalcolare il rapporto dare/avere tra la correntista CP_8
e la eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi
[...] Controparte_4 passivi, gli importi addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto, di cd.” giorni valuta” e di spese.
quale mandataria della si Controparte_3 Controparte_4 costituiva nel procedimento n. 772/2011 R.G. e deduceva che il rapporto di conto corrente n. 6460.02, acceso in data 19.05.2004, era conforme alle prescrizioni dettate dal Testo Unico n. 385/1993 in materia creditizia bancaria, essendo stati specificamente indicati il tasso di interesse passivo ed attivo da applicare nel corso del rapporto di conto corrente, la misura percentuale delle commissioni di massimo scoperto e i cd. “giorni valuta”; che non era stata allegata alcuna prova a sostegno dell'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 4713.09, instaurato in data 3.12.1998, rinegoziato il
19.05.2004, la banca evidenziava che l'ingiunzione era stata richiesta per un importo risultante “dal ricalcolo effettuato con esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione sino al giugno del 2000 e applicazione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo”. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento reso all'udienza del 22.2.2012 il giudice di primo grado disponeva la riunione dei procedimenti di opposizione nn. 772/2011 R.G. e 547/2011 R.G. al procedimento di opposizione più risalente, recante il n. 536/11 R.G., introdotto nell'interesse di , CP_8 Controparte_5 CP_12
, e
[...] Persona_1 CP_7
All'udienza del 14.9.2017 il primo giudice riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 11431/2017, pubblicata il 17.11.2017, il Tribunale di Napoli ha così provveduto: “A)
Rigetta tutte le opposizioni proposte e conferma il decreto ingiuntivo n. 37/11 emesso dal Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Portici;
B) Condanna in solido la soc. e i Sigg.ri CP_8 CP_1
, , , e al
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_12 Parte_1 CP_7 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7600,00 di cui 50,00 per spese esenti, oltre iva cpa e spese generali”.
Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione i motivi che di seguito si sintetizzano per punti.
1) La controversia investe la materia dell'anatocismo bancario e della indebita percezione da parte dell'istituto di credito di somme non dovute per applicazione di spese e commissioni di massimo scoperto e applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti o comunque dovuti per legge. Oggetto del presente
5 giudizio è dunque quello di stabilire se e quali somme siano state indebitamente addebitate sui c/c 6460.02
e n. 4713.09, intrattenuti dalla correntista con la CP_8 Controparte_4
2) Gli opponenti chiedono che sia rideterminato il saldo dei conti correnti, depurandoli dall'addebito delle commissioni di massimo scoperto, della capitalizzazione degli interessi passivi e degli interessi debitori ultralegali. Tale richiesta si appalesa generica e, in ogni caso, infondata, essendo emerso dall'istruttoria - ed in particolare dalla documentazione depositata dalla sin dalla procedura monitoria - che l'istituto CP_3 di credito ha correttamente agito nella gestione dei conti correnti. In particolare sono stati depositati: a) il contratto di conto corrente, unitamente alle condizioni concordate;
b) le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti;
c) gli estratti conto certificati conformi ex art. 50 TUB, dai quali risulta che la banca ha applicato le condizioni pattuite “e rideterminato il saldo in applicazione corretta del regime di capitalizzazione”. Di fronte a tale quadro istruttorio gli opponenti nulla hanno prodotto, limitandosi a richiedere una consulenza tecnica di natura esplorativa, del tutto inammissibile.
3) Le opposizioni proposte vanno rigettate e va confermato il decreto ingiuntivo n. 37/11 con cui è stato ingiunto alla ed a , CP_8 Controparte_1 Persona_1 Controparte_5 CP_12
, e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 788.767,24 oltre
[...] Parte_1 CP_7 interessi.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto appello con Persona_1 Parte_1 atto notificato in data 15.05.2018 ai seguenti destinatari: 1) , , Controparte_5 Controparte_12 CP_7 ed all'indirizzo pec del loro difensore in primo grado, avv.to Antonio Vastarelli;
2)
[...] CP_8
all'indirizzo pec del suo difensore in primo grado, avv.to Ciro Gaudino;
3) Controparte_1 [...]
quale mandataria della all'indirizzo pec del suo Controparte_3 Controparte_4 difensore in primo grado, avv.to Eugenio Moschiano. si è costituita, con comparsa depositata il 15.11.2018, formulando argomentazioni Controparte_1
e conclusioni (cfr. quanto trascritto in epigrafe) analoghe a quelle formulate nell'atto di impugnazione dalla parte appellante.
In data 14 gennaio 2019 si è costituita, depositando comparsa di costituzione e risposta, la CP_2 quale mandataria di quest'ultima nella dedotta qualità di cessionaria della Parte_2 CP_3
ed ha resistito all'impugnazione. CP_4 Controparte_4
La ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e ne va Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Va dichiarata la contumacia anche della di , di e di CP_8 Controparte_5 Controparte_12 CP_7
ritualmente citati in giudizio e non costituitisi.
[...]
All'udienza del 22.06.2022 il giudizio è stato interrotto, stante il decesso dell'appellante, Per_1
dichiarato dal difensore dello stesso, avv.to Pagano.
[...]
Il processo è stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità di e precisamente di Persona_1
e (cfr. certificato integrale di stato di famiglia di CP_9 CP_11 CP_10 Per_1
6 rilasciato dal Comune di San Giorgio a Cremano in data 3.3.2023), ai quali è stato ritualmente Per_1 notificato l'atto di riassunzione del giudizio.
La e non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia. CP_10 CP_9 si è costituito ed ha rappresentato di aver rinunciato all'eredità di con CP_11 Persona_1 dichiarazione resa dinanzi al cancelliere del Tribunale di Cassino in data 27.02.2023.
Con provvedimento depositato il 19 gennaio 2024 la Corte ha disposto consulenza tecnica contabile, che è stata depositata in data 14.06.2024.
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame principale proposto da è rubricato: “OMISSIONE DI Parte_1
PRONUNCIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE E RICHIESTA DI ESPLETAMENTO CTU
CONTABILE”.
La difesa della parte appellante lamenta: 1) che il primo giudice, nel rigettare la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio, “si è limitato ad affermare che l'Istituto di Credito ha correttamente agito nella gestione dei c/c ed applicato le condizioni pattuite”, senza il supporto di alcuna “motivazione e/o ragionamento logico – razionale che sia verificabile: trattasi di mera affermazione priva di fondamento
e/o spiegazione alcuna.”; 2) che il primo giudice “ha addirittura valutato come congrua, sufficiente e legittima, la relazione di parte depositata dalla con cui quest'ultima ha rideterminato il saldo finale CP_3 di un solo c/c (omettendo l'altro rapporto di c/c) avendo riconosciuto di aver applicato a tale rapporto il calcolo anatocistico degli interessi”; 3) che il primo giudice avrebbe dovuto nominare un consulente tecnico d'ufficio “ai fini della verifica dell'esattezza, congruità e legittimità delle operazioni contabili e dei saldi di cui ai due rapporti di c/c per cui è causa”.
La parte appellante con il gravame, ha, quindi, insistito nella necessità di espletare consulenza tecnica d'ufficio, negata in primo grado, evidenziando che è “la stessa che ammette e riconosce di aver CP_3 applicato l'illegittima contabilizzazione degli interessi previa applicazione di calcolo anatocistico: tanto è vero che essa ha depositato agli atti di causa una consulenza tecnica di parte con esclusione della CP_3 capitalizzazione fino al giugno 2000 relativamente al c/c n. 4713.09 rideterminandone il saldo finale”. La parte appellante rappresenta che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve essere esclusa per l'intera durata dei rapporti di conto corrente, e non solo fino al mese di giugno del 2010, non avendo la banca documentato la stipulazione di una convenzione con la società correntista che prevedesse l'applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
La Corte ha disposto consulenza tecnica contabile d'ufficio, non ritenendo la stessa meramente esplorativa, diversamente da quanto affermato dal primo giudice. E invero, come evidenziato dalla parte appellante, la stessa banca ha dato atto di aver applicato, nel corso dei rapporti di conto corrente, la capitalizzazione degli
7 interessi debitori e di aver ridotto l'importo richiesto con il ricorso monitorio, ricalcolandolo con esclusione della capitalizzazione soltanto fino al mese di giugno del 2000.
Ciò posto, non avendo la banca documentato di aver pattuito per iscritto con la società correntista - come sottolineato dalla parte appellante - la capitalizzazione di interessi debitori e creditori a condizione di pari periodicità, così come previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, tale capitalizzazione deve essere esclusa con riferimento all'intera durata dei rapporti di conto corrente e non solo fino al mese di giugno del
2000; a tal fine è stato conferito al CTU l'incarico di ricalcolare il rapporto dare- avere, escludendo qualsiasi capitalizzazione.
Il ricalcolo del rapporto dare-avere, in relazione ai citati rapporti di conto corrente, deve essere epurato delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto - che, come segnalato dalla parte appellante e riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio - si fondano su clausole contrattuali che indicano solo la misura percentuale dell'addebito e non anche la base di calcolo, con conseguente indeterminabilità degli importi e nullità delle medesime clausole.
Alla luce delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che va pienamente condivisa in quanto priva di vizi logici e redatta facendo applicazione dei criteri di conteggio indicati da questa Corte, il saldo del rapporto di conto corrente n. 6460.02, intrattenuto tra la società correntista e la CP_8
alla data della chiusura del rapporto del 21.10.2010, con esclusione Controparte_4 della capitalizzazione degli interessi e degli importi addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto,
è pari ad euro 144.085,53, a credito della società correntista in luogo di euro 363.651,31 CP_8
(quale importo risultante dall'estratto conto della banca alla data del 21.10.2010), utilizzando l'ipotesi di ricalcolo del CTU elaborata azzerando l'importo a debito della società correntista indicato dal primo estratto conto disponibile. Inoltre, sempre alla luce delle condivisibili risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo del rapporto di conto corrente n. 4713.09, intrattenuto tra la società correntista e la CP_8
alla data della chiusura del rapporto del 21.10.2010, con esclusione Controparte_4 della capitalizzazione degli interessi (e senza esclusione di importi a titolo di commissioni di massimo scoperto, importi che, come verificato dal CTU, non risultano stati addebitati sul conto) è pari ad euro
23.799,64 a debito della società correntista in luogo di euro 427.406,00, sempre a debito CP_8 della correntista (quale importo risultante dall'estratto conto della banca alla data del 21.10.2010), utilizzando l'ipotesi di ricalcolo del CTU elaborata azzerando l'importo a debito della società correntista indicato dal primo estratto conto disponibile.
E' il caso di evidenziare che, ai fini del ricalcolo del rapporto di dare/avere, il conteggio va effettuato - come sopra detto con riguardo all'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU di cui occorre tener conto - partendo dal cd. saldo zero, vale a dire azzerando il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, atteso che la banca, che ha agito per il pagamento di somme, sul presupposto della ritenuta esposizione debitoria della società correntista e dei fideiussori (mentre, per converso, la società correntista CP_8 ha chiesto, in primo grado, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto ritenuto indebitamente riscosso dalla banca), non ha prodotto il primo estratto conto relativo alla data di instaurazione dei rapporti di conto
8 corrente ( circostanza incontestata e riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio), ma ha depositato estratti conto successivi a tale data, il primo dei quali, per entrambi i rapporti di conto corrente, con esposizione a debito della società correntista;
né, peraltro, sussistono elementi idonei a provare quale fosse il saldo dei rapporti di conto corrente in questione alla data della loro accensione. Al riguardo va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito
o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (cfr. Cass. ordinanza n. 11735 del 02/05/2024).
Per quanto esposto , quale fideiussore, nulla deve alla banca con riguardo al rapporto di Parte_1 conto corrente n. 6460.02, che reca un saldo a credito (e non a debito) della società correntista.
2.1.1. Con il medesimo gravame la difesa di lamenta che il primo giudice non si è Parte_1 pronunciato, ai fini della declaratoria di inefficacia della prestata fideiussione, con riguardo all'illegittimo comportamento della la quale, in assenza di qualsivoglia Controparte_4 autorizzazione da parte del , ha concesso aperture di credito alla società correntista debitrice Pt_1 CP_8
“pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere difficile il
[...] soddisfacimento del credito”, con la conseguente operatività dell'art. 1956 c.c., e liberazione di
[...]
dal vincolo fideiussorio. Argomenta che “Agli atti di causa non v'è traccia di specifica Pt_1 autorizzazione rilasciata dai fideiussori in favore dell'istituto di credito che nulla ha provato sul punto e che, invece, ha largheggiato nel concedere aperture di credito al terzo Inoltre si evidenzia che CP_8 lo stesso istituto di credito era ben a conoscenza della circostanza che il debitore principale versava in condizioni patrimoniali - eccesso di credito - che nel corso del tempo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito stesso.”.
La doglianza non coglie nel segno.
E invero, pur avendo correttamente evidenziato che il primo giudice non ha adottato alcuna Parte_1 pronuncia con riferimento alla doglianza relativa all'invocata operatività dell'art. 1956 c.c., sul rilievo che la banca non ha fornito informazioni ai fideiussori con riguardo al conto corrente della società correntista debitrice, la Corte osserva che, in ogni caso, tale doglianza è infondata. CP_8
Sul punto va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art.
1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle
9 sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 34685 del 24/11/2022).
Nel caso in esame non risulta provato che la abbia concesso Controparte_4 aperture di credito alla correntista debitrice, nella consapevolezza di un peggioramento delle CP_8 condizioni economiche della stessa.
§ 2.1.2. La parte appellante, , lamenta, poi, la “ Parte_1 [...]
DELL'ART. 1262 C.C. E DELL'ART. 58, COMMA 2, T.U.B.”. Controparte_13
Il difensore dell'appellante principale espone: “Si insiste affinchè Codesta Ecc.ma Corte adita passi in rassegna analitica tutti i documenti che attesterebbero la legittimazione attiva della parte interventrice”, sostenendo che “La non è legittimata a stare in giudizio, né in proprio né quale cessionaria CP_2 della parte appellata.”
La doglianza è infondata.
E invero, la non si è costituita in sede di gravame facendo valere un diritto proprio, né quale CP_2 cessionaria del credito della ma quale mandataria della Controparte_4 [...]
cessionaria del credito originariamente in capo alla CP_14 Controparte_4
§ 2.1.3. Infine il difensore della parte appellante eccepisce la nullità del contratto di fideiussione stipulato con la per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, Controparte_4 in quanto le clausole di cui agli art. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione collimano con le corrispondenti clausole dello schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005.
L'eccezione è infondata in quanto la parte appellante non ha depositato in primo grado, nei termini di legge per il deposito di documentazione, il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia che invoca a sostegno dell'eccepita nullità e, quindi, non ha fornito alcuna prova al riguardo.
§ 3. - che, come già detto al precedente parag. 2, si è costituita in grado di appello Controparte_1 con comparsa depositata il 15.11.2018 - ha formulando argomentazioni e rassegnato conclusioni (cfr. quanto trascritto in epigrafe) analoghe a quelle formulate nell'atto di appello da e Parte_1 Per_1
pertanto, avendo richiesto la riforma della sentenza di primo grado, deve ritenersi che
[...] CP_1 ha spiegato gravame incidentale e, quindi, va qualificata come appellante incidentale.
[...]
Ciò posto, anche le doglianze di vanno ritenute fondate nei limiti di quanto esposto Controparte_1 al precedente paragrafo 2.1. con riferimento all'appellante principale, , con la conseguenza Parte_1 che quale fideiussore, nulla deve alla banca con riguardo al rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 6460.02, che reca un saldo a credito (e non a debito) della società correntista.
§ 4. con la comparsa di costituzione nel presente grado di appello si è limitato a CP_11 rappresentare di aver rinunciato all'eredità di con dichiarazione resa dinanzi al Persona_1
Tribunale di Cassino in data 27.02.2023. Non ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza gravata, né può desumersi che abbia implicitamente richiesto una riforma della impugnata sentenza, alla luce della
10 mera generica richiesta di “rigetto di ogni istanza e/o conclusione rassegnata dalle controparti.”, formulata nella comparsa di costituzione in grado di appello.
Per quanto esposto ai precedenti paragrafi, l'appello proposto, in via principale, nell'interesse di
[...]
, e quello proposto, in via incidentale, da , vanno parzialmente accolti, atteso Pt_1 Controparte_1 che va parzialmente accolta l'opposizione proposta dagli stessi in primo grado avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2011 emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, che va revocato limitatamente alla posizione di e di , atteso che essi, quali fideiussori della Controparte_1 Parte_1 CP_8 nulla devono alla e, quindi alla cessionaria di quest'ultima,
[...] Controparte_4
con riguardo al rapporto di conto corrente n. 6460.02, intrattenuto tra la società Parte_2 correntista e la poichè, alla data di chiusura del CP_8 Controparte_4 conto, deve ritenersi sussistente, all'esito dell'espletata CTU, non già un saldo a debito della società correntista ma un saldo a credito della stessa, pari ad euro 144.085,53. Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 4713.09, intrattenuto tra la società correntista e la CP_8 Controparte_4
essendo risultato, all'esito della CTU, alla data di chiusura del conto, un saldo a debito della società
[...] correntista pari ad euro 23.799,64, e non già, come esposto negli estratti conto depositati CP_8 dalla banca, pari ad euro 427.406,00 sempre a debito della società correntista, e Controparte_1
vanno condannati al pagamento dell'importo di euro 23.799,64, oltre interessi legali a far Parte_1 data dalla domanda giudiziale, a favore della quale mandataria della CP_2 Parte_2 cessionaria del credito della in luogo del maggiore importo di euro Controparte_4
788.767,24, oggetto di ingiunzione di pagamento nei loro confronti.
§ 5. La parziale riforma della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1
da un lato, e la banca, dall'altro, la reciproca parziale soccombenza - atteso che il Controparte_1 credito preteso dalla banca con riguardo al rapporto di conto corrente n. 6460.02, per l'importo di euro
363.651,31, è risultato insussistente, e quello di euro 427.406,00, con riguardo al rapporto di conto corrente n. 4713.09, è risultato ridotto ad euro 23.799,64 - giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. E precisamente, con riguardo al rapporto processuale tra e Parte_1
da un lato, e la quale mandataria della Controparte_1 Controparte_3 [...]
dall'altro, le spese di lite del giudizio di primo grado vanno compensate, mentre Controparte_4 vanno dichiarate irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio, atteso che la Controparte_4
non si è costituita nel presente grado di appello. Con riguardo al rapporto processuale tra
[...]
e da un lato, e la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
(cessionaria della , che si è costituita soltanto in sede di Parte_2 Controparte_4 appello, le spese di lite del gravame vanno compensate.
Con riguardo al rapporto processuale tra la quale mandataria della da CP_2 Parte_2 Parte_2 un lato, e , , e Controparte_5 Controparte_12 CP_7 CP_8 CP_9 Per_1
11 (tutti rimasti contumaci), dall'altro, le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate CP_10 irripetibili.
Le spese processuali del gravame vanno dichiarate irripetibili anche tra l'appellante principale,
[...]
, e l'appellante incidentale, da un lato, e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_12
, e (come detto rimasti contumaci),
[...] CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 dall'altro, atteso che nè l'appellante principale nè l'appellante incidentale hanno formulato domande nei confronti di , , e Controparte_5 Controparte_12 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate con riguardo al rapporto processuale tra che si è costituito in giudizio soltanto in grado di appello al solo scopo di dichiarare di aver CP_11 rinunciato all'eredità di e le altre parti processuali. Persona_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della quale CP_2 mandataria della Parte_2
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale mandataria di Controparte_3 Controparte_4
di di , di , di di
[...] CP_8 Controparte_5 Controparte_12 CP_7 CP_9
e di;
[...] CP_10
2) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale Parte_1 proposto da accoglie parzialmente l'opposizione proposta dagli stessi in primo Controparte_1 grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 37/2011 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, limitatamente alla posizione di e di e condanna questi ultimi al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 23.799,64, oltre interessi a far data dalla domanda giudiziale, a favore della quale mandataria di CP_2 Parte_2
3) resta confermata la sentenza impugnata con riguardo al capo B) del dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, limitatamente alle posizioni di CP_8 Per_1
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_12 CP_7
4) con riguardo al rapporto processuale tra e da un lato, e la Parte_1 Controparte_1 [...]
quale mandataria della dall'altro, Controparte_3 Controparte_4 compensa le spese di lite del giudizio di primo grado e dichiara irripetibili quelle del presente grado di giudizio;
5) con riguardo al rapporto processuale tra e da un lato, e la Parte_1 Controparte_1 CP_2
quale mandataria della (cessionaria della
[...] Parte_2 Controparte_4
, compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
[...]
12 6) dichiara irripetibili le spese processuali del presente grado di giudizio tra la quale CP_2 mandataria della da un lato, e , , Parte_2 Controparte_5 Controparte_12 CP_7
e , dall'altro; CP_8 CP_9 CP_10
7) dichiara irripetibili le spese processuali del gravame tra l'appellante principale, , e Parte_1
l'appellante incidentale, da un lato, e , , Controparte_1 Controparte_5 Controparte_12 CP_7
e , dall'altro;
[...] CP_8 CP_9 CP_10
8) compensa le spese di lite relative al presente grado di giudizio tra e tutte le altre parti CP_11 processuali;
9) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della quale CP_2 mandataria di Parte_2
Napoli, 5.12.2024
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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