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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/01/2025, assunto in decisione in data 05/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato PERGOLIZZI CHIARA FRANCESCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, comma 1 c.c.;
2) ordinare al Comune di CE DE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 b) il SI. che si riconosce debitore nei confronti della SI.ra , Parte_2 Parte_1 dell'importo di € 28.800,00.= (ventottomilaottocento/00cent), provvederà, a partire dal mese di gennaio
2025, a corrispondere alla SI.ra , l'importo di € 300,00.= (trecento/00cent) mensili, da Pt_1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, obbligandosi ad estinguere il debito residuo entro e non oltre il 31.12.2026;
c) la SI.ra accetta il piano di rientro di cui sopra riservandosi, in caso di mancato Parte_1 adempimento di quanto previsto al punto che precede, di agire per il recupero dell'intero credito;
d) le Parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsivoglia tipo di reciproca pretesa economica anche in punto contributo al mantenimento.
CHIEDONO INOLTRE CHE pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle Parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6
(sei) mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le Parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SI.ri Parte_1
e in data 07.06.1997 in CE DE, trascritto nel Registro dello Stato Civile
[...] Parte_2 del Comune di CE DE all'anno 1997, n. 32, Parte II Serie A, Ufficio 1;
2) ordinare al Comune di CE DE di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni:
a) i SI.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere Pt_1 Pt_2 reciprocamente a titolo di mantenimento;
b) i ricorrenti dichiarano altresì di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale con la separazione;
c) spese legali compensate.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione consensuale sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, di rinunciare all'impugnazione di entrambe le sentenze e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 07.06.1997 Parte_1 Parte_2
a CE DE (MB);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 05.03.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CE DE (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 32, parte II, serie A, anno 1997);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/01/2025, assunto in decisione in data 05/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato PERGOLIZZI CHIARA FRANCESCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, comma 1 c.c.;
2) ordinare al Comune di CE DE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 b) il SI. che si riconosce debitore nei confronti della SI.ra , Parte_2 Parte_1 dell'importo di € 28.800,00.= (ventottomilaottocento/00cent), provvederà, a partire dal mese di gennaio
2025, a corrispondere alla SI.ra , l'importo di € 300,00.= (trecento/00cent) mensili, da Pt_1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, obbligandosi ad estinguere il debito residuo entro e non oltre il 31.12.2026;
c) la SI.ra accetta il piano di rientro di cui sopra riservandosi, in caso di mancato Parte_1 adempimento di quanto previsto al punto che precede, di agire per il recupero dell'intero credito;
d) le Parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsivoglia tipo di reciproca pretesa economica anche in punto contributo al mantenimento.
CHIEDONO INOLTRE CHE pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle Parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6
(sei) mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le Parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SI.ri Parte_1
e in data 07.06.1997 in CE DE, trascritto nel Registro dello Stato Civile
[...] Parte_2 del Comune di CE DE all'anno 1997, n. 32, Parte II Serie A, Ufficio 1;
2) ordinare al Comune di CE DE di procedere alla trascrizione ed annotazione di legge dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni:
a) i SI.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere Pt_1 Pt_2 reciprocamente a titolo di mantenimento;
b) i ricorrenti dichiarano altresì di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale con la separazione;
c) spese legali compensate.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione consensuale sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, di rinunciare all'impugnazione di entrambe le sentenze e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 07.06.1997 Parte_1 Parte_2
a CE DE (MB);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 05.03.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CE DE (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 32, parte II, serie A, anno 1997);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3