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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2024, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1385/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di n. 1385/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ., notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), ammesso al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del C.d.O. del 21.3.2024, con l'avv. dom. Massimo Vittor, come da procura unita in via telematica al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN GIORGIO DI NOGARO in data 8/10/1994 tra i signori e con ogni conseguente Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 statuizione di legge, dando contestualmente atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di causa, tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 8.10.1994 con e che CP_1 dall'unione era nata la figlia , ha riferito che il Tribunale di UDINE, con Per_1 decreto n. 2774/2003 del 25.7.2003, aveva già omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, previa comparizione all'udienza presidenziale del 9.7.2003, e che, pertanto, era ampiamente decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare, insistendo, pertanto, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza dell'1.10.2024, nella contumacia della resistente, il patrocinio attoreo, insistendo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si riportava alle conclusioni di cui al ricorso e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
Fermo questo, quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva, in via preliminare, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto…”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
pagina 2 di 4 personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, quindi, ricorrono pienamente i suddetti presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione risulta che l'udienza presidenziale si è svolta in data 9.7.2003, sicché, alla data del deposito dell'odierno ricorso (23.5.2024), erano abbondantemente trascorsi i sei mesi dalla predetta udienza che ha preceduto il decreto di omologa della separazione personale consensuale. È da escludere, del resto, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi agevolmente, da un lato, dalla ferma volontà di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del sig. e, dall'altro lato, dal sostanziale disinteresse per il Pt_1 mantenimento del legame coniugale da parte della resistente, che non si è neppure costituita. Tanto basta per accogliere la domanda di divorzio, sulla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Quanto alle questioni patrimoniali tra le parti, poi, nessuna statuizione dev'essere assunta dal Collegio, non avendo domandato un assegno divorzile in proprio favore né il ricorrente, né la resistente, che non si è neppure costituita. Parimenti, nessun assegno di mantenimento dev'essere disposto in favore della figlia , quest'ultima ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Da ultimo, nulla dovrà disporsi sulle spese di lite, attesa la proposizione della sola domanda sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e l'8.10.1994 nel Comune di SAN Parte_1 CP_1
GIORGIO DI NOGARO (UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO DI
NOGARO (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 17, serie A, parte 2, dell'anno 1994;
pagina 3 di 4 ▪ NULLA in ordine all'assegno divorzile;
▪ NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di n. 1385/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ., notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), ammesso al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del C.d.O. del 21.3.2024, con l'avv. dom. Massimo Vittor, come da procura unita in via telematica al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN GIORGIO DI NOGARO in data 8/10/1994 tra i signori e con ogni conseguente Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 statuizione di legge, dando contestualmente atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di causa, tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 8.10.1994 con e che CP_1 dall'unione era nata la figlia , ha riferito che il Tribunale di UDINE, con Per_1 decreto n. 2774/2003 del 25.7.2003, aveva già omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, previa comparizione all'udienza presidenziale del 9.7.2003, e che, pertanto, era ampiamente decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare, insistendo, pertanto, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza dell'1.10.2024, nella contumacia della resistente, il patrocinio attoreo, insistendo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si riportava alle conclusioni di cui al ricorso e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
Fermo questo, quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva, in via preliminare, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto…”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
pagina 2 di 4 personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, quindi, ricorrono pienamente i suddetti presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione risulta che l'udienza presidenziale si è svolta in data 9.7.2003, sicché, alla data del deposito dell'odierno ricorso (23.5.2024), erano abbondantemente trascorsi i sei mesi dalla predetta udienza che ha preceduto il decreto di omologa della separazione personale consensuale. È da escludere, del resto, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi agevolmente, da un lato, dalla ferma volontà di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del sig. e, dall'altro lato, dal sostanziale disinteresse per il Pt_1 mantenimento del legame coniugale da parte della resistente, che non si è neppure costituita. Tanto basta per accogliere la domanda di divorzio, sulla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Quanto alle questioni patrimoniali tra le parti, poi, nessuna statuizione dev'essere assunta dal Collegio, non avendo domandato un assegno divorzile in proprio favore né il ricorrente, né la resistente, che non si è neppure costituita. Parimenti, nessun assegno di mantenimento dev'essere disposto in favore della figlia , quest'ultima ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
Da ultimo, nulla dovrà disporsi sulle spese di lite, attesa la proposizione della sola domanda sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e l'8.10.1994 nel Comune di SAN Parte_1 CP_1
GIORGIO DI NOGARO (UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO DI
NOGARO (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 17, serie A, parte 2, dell'anno 1994;
pagina 3 di 4 ▪ NULLA in ordine all'assegno divorzile;
▪ NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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