Art. 14. ((I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda gestirli direttamente, possono essere dati in concessione, preferibilmente ad enti cooperativi di produttori. Tale concessione non puo' effettuarsi per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario ed il servizio degli astatori. Non possono essere oggetto di concessione neanche il servizio statistico e il frigorifero; a meno che non intervenga particolare autorizzazione del prefetto.
La concessione dei servizi del mercato non puo' dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.
Sulle deliberazioni relative alla concessione dei servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge e della competente Capitaneria di porto.
Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del demanio marittimo, occorre altresi' l'autorizzazione della competente Capitaneria di porto.
Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministro per la marina mercantile, il quale, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarle in tutto o in parte, in quanto siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti))
La concessione dei servizi del mercato non puo' dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.
Sulle deliberazioni relative alla concessione dei servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge e della competente Capitaneria di porto.
Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del demanio marittimo, occorre altresi' l'autorizzazione della competente Capitaneria di porto.
Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministro per la marina mercantile, il quale, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarle in tutto o in parte, in quanto siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti))