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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3288 dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a precetto, Parte
(c.f. , con l'Avv. Beatrice Sonia D'Onofrio, Parte_2 C.F._1 opponente E (c.f. – p.i. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Salvatore CP_2 Giammaria, opposta All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c, sulle conclusioni rassegnate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al precetto, notificatogli il 26.06.2024 Parte_2 dall'odierna opposta, in forza di decreto ingiuntivo n. 36/1995 emesso dal Pretore di Taranto
– Sez. Dist. di per il pagamento della somma di € 103.638,64, comprensiva di CP_3 interessi, spese e competenze legali;
rilevato che parte opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
rilevato che con ordinanza depositata il 20.09.2024 nel subprocedimento iscritto al n. 3288- 1/2024 r.g. veniva rigettata l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente; il tenore di detta ordinanza, per quanto rileva ancora in questa sede, era il seguente: “[…] ritenuto che la richiesta di sospensione non possa essere accolta, in quanto: a) quanto alla questione dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., pur prescindendo dalla valutazione di sussistenza o meno di detta iscrizione, si osserva che la Corte Suprema ha di recente affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024); b) la giurisprudenza ha anche affermato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 4008/2013; Trib. Perugia 31.01.2020 n. 167); nel caso di specie, a fronte di un titolo esecutivo pacificamente costituito da un decreto ingiuntivo emesso nel 1995, il precetto riporta la specificazione della somma richiesta come dovuta, con la distinzione di quanto dovuto per capitale e di quanto dovuto per interessi;
a fronte di tanto parte opponente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'avvenuta estinzione del credito, mentre non è stato adeguatamente dimostrato che nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari già promosse sia stato assegnato alla parte creditrice un importo da imputare al credito fatto valere con il precetto opposto, così da estinguerlo o da ridurre il relativo ammontare;
c) in primo luogo deve rilevarsi che la questione relativa alla legittimità o meno del tasso di interessi indicato nel provvedimento monitorio avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
inoltre va, in ogni caso osservato che il titolo esecutivo (ed evidentemente anche i precedenti contratti costitutivi dei rapporti con la banca) risale a data ampiamente precedente l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e del primo decreto attuativo (quest'ultimo, come è noto, entrato in vigore nell'aprile 1997), i cui tassi soglia, come è ormai noto, non sarebbero applicabili nel caso di specie (cfr. Cass. sez.un. 24675/2017, in tema di non configurabilità della c.d. usura sopravvenuta), cosicché, tenuto conto dell'entità della sorte capitale e della misura e decorrenza del tasso di interesse ingiunto con il provvedimento monitorio (come riportati in precetto), non appare ravvisabile, tenuto conto della sommarietà che caratterizza la presente fase, un eccesso nella quantificazione degli interessi, che, anzi ammonterebbero ad un importo superiore rispetto a quello indicato in precetto e, pertanto, se ne deduce che la differenza consegue ai versamenti effettuati (ai quali si fa cenno nella stessa intimazione con la dizione “al netto di alcuni versamenti a deconto”); d) parte opposta ha fatto rilevare che il precetto notificato nel 2021 è andato perento;
deve, inoltre, osservarsi che l'art. 483 c.p.c. consente al creditore, naturalmente fino a quando il credito non sia stato integralmente soddisfatto, di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata, potendo il debitore, evidentemente in caso di eccesso, rivolgersi al giudice dell'esecuzione per limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina;
[…]”; rilevato che, tenuto conto di quanto emerso nell'ulteriore svolgimento del giudizio, devono confermarsi anche in questa sede gli argomenti esposti nella cennata ordinanza;
ritenuto, pertanto, che l'opposizione debba essere rigettata;
rilevato che l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta (comprensive di quelle relative alla fase della richiesta sospensione), nella misura liquidata in dispositivo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, la rigetta e condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, comprensive della fase di sospensione, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 18.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3288 dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a precetto, Parte
(c.f. , con l'Avv. Beatrice Sonia D'Onofrio, Parte_2 C.F._1 opponente E (c.f. – p.i. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Salvatore CP_2 Giammaria, opposta All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c, sulle conclusioni rassegnate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al precetto, notificatogli il 26.06.2024 Parte_2 dall'odierna opposta, in forza di decreto ingiuntivo n. 36/1995 emesso dal Pretore di Taranto
– Sez. Dist. di per il pagamento della somma di € 103.638,64, comprensiva di CP_3 interessi, spese e competenze legali;
rilevato che parte opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
rilevato che con ordinanza depositata il 20.09.2024 nel subprocedimento iscritto al n. 3288- 1/2024 r.g. veniva rigettata l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente; il tenore di detta ordinanza, per quanto rileva ancora in questa sede, era il seguente: “[…] ritenuto che la richiesta di sospensione non possa essere accolta, in quanto: a) quanto alla questione dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., pur prescindendo dalla valutazione di sussistenza o meno di detta iscrizione, si osserva che la Corte Suprema ha di recente affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024); b) la giurisprudenza ha anche affermato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 4008/2013; Trib. Perugia 31.01.2020 n. 167); nel caso di specie, a fronte di un titolo esecutivo pacificamente costituito da un decreto ingiuntivo emesso nel 1995, il precetto riporta la specificazione della somma richiesta come dovuta, con la distinzione di quanto dovuto per capitale e di quanto dovuto per interessi;
a fronte di tanto parte opponente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'avvenuta estinzione del credito, mentre non è stato adeguatamente dimostrato che nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari già promosse sia stato assegnato alla parte creditrice un importo da imputare al credito fatto valere con il precetto opposto, così da estinguerlo o da ridurre il relativo ammontare;
c) in primo luogo deve rilevarsi che la questione relativa alla legittimità o meno del tasso di interessi indicato nel provvedimento monitorio avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
inoltre va, in ogni caso osservato che il titolo esecutivo (ed evidentemente anche i precedenti contratti costitutivi dei rapporti con la banca) risale a data ampiamente precedente l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e del primo decreto attuativo (quest'ultimo, come è noto, entrato in vigore nell'aprile 1997), i cui tassi soglia, come è ormai noto, non sarebbero applicabili nel caso di specie (cfr. Cass. sez.un. 24675/2017, in tema di non configurabilità della c.d. usura sopravvenuta), cosicché, tenuto conto dell'entità della sorte capitale e della misura e decorrenza del tasso di interesse ingiunto con il provvedimento monitorio (come riportati in precetto), non appare ravvisabile, tenuto conto della sommarietà che caratterizza la presente fase, un eccesso nella quantificazione degli interessi, che, anzi ammonterebbero ad un importo superiore rispetto a quello indicato in precetto e, pertanto, se ne deduce che la differenza consegue ai versamenti effettuati (ai quali si fa cenno nella stessa intimazione con la dizione “al netto di alcuni versamenti a deconto”); d) parte opposta ha fatto rilevare che il precetto notificato nel 2021 è andato perento;
deve, inoltre, osservarsi che l'art. 483 c.p.c. consente al creditore, naturalmente fino a quando il credito non sia stato integralmente soddisfatto, di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata, potendo il debitore, evidentemente in caso di eccesso, rivolgersi al giudice dell'esecuzione per limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina;
[…]”; rilevato che, tenuto conto di quanto emerso nell'ulteriore svolgimento del giudizio, devono confermarsi anche in questa sede gli argomenti esposti nella cennata ordinanza;
ritenuto, pertanto, che l'opposizione debba essere rigettata;
rilevato che l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta (comprensive di quelle relative alla fase della richiesta sospensione), nella misura liquidata in dispositivo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, la rigetta e condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, comprensive della fase di sospensione, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 18.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco