Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
14/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Vincenza Balsano
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8067/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta BALSANO VINCENZA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_1
(dott.ssa BRUNO DANIELA ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c.)
[...]
Controparte_2
(CONTUMACE)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 4/8/2022 parte ricorrente deduceva di avere trasmesso il
03/04/2021, in conformità alle previsioni del D.M. n. 50/2021, la domanda per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio
2021/2023, in relazione al profilo di assistente amministrativo, e di avere inserito tra i titoli utili per la definizione del proprio punteggio il servizio prestato presso il
Comune di Cinisi, dal 01/09/2010 al 31/08/2013, mediante contratti di co.co.co.;
lamentava l'illegittimo scomputo, dal punteggio originariamente attribuitole, di quello maturato in ragione del servizio prestato presso il suddetto Comune, cui era conseguita con decreto di rettifica prot. n. 6172 del 28/01/2022 l'attribuzione di un punteggio inferiore, la retrocessione in graduatoria in posizione non utile a conseguire nuove supplenze, la anticipata risoluzione del contratto a termine stipulato nel frattempo con il D.S. del Convitto Nazionale di Stato ' CP_2
e la perdita del riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio medio
[...]
tempore espletato (dal 21/09/2021 al 28/01/2022); conveniva in giudizio il
, unitamente al per “2. CP_1 Controparte_2
Accertare, Ritenere e Dichiarare l'annullamento e/o nullità, del Decreto di
Rettifica n. 6172 del 28.01.2022 del punteggio Graduatorie di III Fascia ATA
2021/2023 e per l'effetto Ritenere e Dichiarare l'annullamento e/o nullità del
Provvedimento di Risoluzione del Contratto di Lavoro …;
3. Ritenere e
Dichiarare l'efficacia e/o validità giuridica al periodo lavorativo dal 21.09.2021
al 28.01.2022 …;
4. Ritenere e Dichiarare l'efficacia e/o validità giuridica del servizio prestato alle dipendenze del quale titolo per Controparte_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'inserimento nelle graduatorie di Terza Fascia per il personale ATA …; 5.
Accertare, Ritenere e Dichiarare il diritto del sig. al risarcimento di Parte_1
tutti i danni subiti e subendi nella misura che il Giudicante riterrà equa e di giustizia …;”.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il resistente, il quale, CP_1
eccepiti il difetto di giurisdizione del Tribunale e la disintegrità del contraddittorio, contestava anche nel merito la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Senza ulteriore attività istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c. per l'udienza del 14/04/2025 e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore di quello amministrativo sollevata dal , CP_1
poiché l'oggetto della domanda concerne la valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla parte ricorrente ed il suo conseguente corretto inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA e non già
l'annullamento di un atto amministrativo.
Detto principio è stato ribadito da una recente pronuncia della Suprema Corte con la quale è stato statuito che, “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se” – e tale è il caso di specie – “la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. S.U. Ord. n.
9330/2023).
2. Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di disintengrità del contraddittorio considerato che, in tema di litisconsorzio necessario, “La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione” (Cass.
n. 25810/2013), laddove il si riferisce semplicemente e genericamente CP_1
“a tutti i soggetti condividenti la medesima graduatoria”, senza neppure specificare quali di essi possano essere effettivamente e concretamente
“scavalcati per l'effetto della ventura sentenza”. Né detti soggetti appaiono in qualche modo identificabili sulla scorta della documentazione in atti, priva della graduatoria di cui si discute.
3. Nel merito, giova richiamare il complesso delle disposizioni che, per il triennio
2021/2023, hanno regolamentato il rinnovo delle graduatorie di terza fascia del personale ATA.
Ebbene, Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1, comma 3, le seguenti disposizioni: “3.
Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30
agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”.
L'art. 5 del D.M. succitato prevede altresì, ai commi 4 e 5, che: “4. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.
5. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”. Al comma 6 è aggiunto che: “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto,
eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella,
eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”.
L'art. 6, infine, prevede che: “1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è
pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. […] 4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. […].
9. Nella
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata,
l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione. 10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro,
sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è
risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. 13. In caso di esito negativo della verifica,
il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7,
ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante.
Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76
del citato DPR 445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. 15. Conseguentemente
alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11,
dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non
è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”
L'allegato A/1 al D.M. 50/2021 contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.” e prevede, al punto 9),
la valutazione del servizio prestato “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”. Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico,
sono contenute le medesime previsioni riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
3.1. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, devesi chiarire che oggetto del giudizio non è la legittimità del decreto n. 6172 del 28/1/2022 bensì
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione, sulla scorta delle disposizioni normative e regolamentari applicabili alla fattispecie, del maggior punteggio originariamente assegnatogli in forza dei titoli rappresentati in domanda.
La conformità a legge del comportamento dell'Amministrazione - negli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati al perseguimento dei propri scopi istituzionali - deve essere valutata, infatti, esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, e non secondo le disposizioni dettate per i provvedimenti e gli atti amministrativi dalla legge n.
241/1990: ciò che determina la sicura infondatezza di tutte le censure che assumono a presupposto l'applicabilità di regole e principi propri degli atti amministrativi e dell'azione di diritto pubblico dell'Amministrazione.
4. Si osserva, quindi, che come puntualmente evidenziato nel decreto n. 6172 del
28/1/2022 la rettifica del punteggio contestata dal ricorrente è conseguita alla verifica “che il servizio in qualità di e il concorso per accedere a tale CP_4
servizio a tempo determinato non sono valutabili ai fini delle […] graduatorie”.
La conclusione cui è pervenuto il D.S. del Convitto Nazionale di Stato ' CP_2
appare condivisibile, alla luce dell'inequivocabile tenore letterale delle
[...]
disposizioni ministeriali – richiedenti un servizio prestato “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” – e della diversa natura autonoma che caratterizza i rapporti di lavoro fatti oggetto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 7
del d.lgs. n. 165/2001 nel testo pro tempore vigente.
Si rammenta che la possibilità di prevedere determinati requisiti di ammissione o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro titoli valutabili in una graduatoria, integra l'ampio potere discrezionale spettante alle amministrazioni. E se tale potere non è chiaramente privo di limiti,
infondatamente il ricorrente postula la violazione della clausola 4, punto 1,
dell'Accordo Quadro del 18/3/1999, giacché questa si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
4.1. La deduzione, del resto, che il rapporto di lavoro stipulato illo tempore con il
Comune di Cinisi, pur formalmente stipulato ai sensi della normativa succitata,
nelle sue concrete modalità di attuazione abbia subito una torsione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un rapporto di lavoro subordinato è
circostanza che non ha trovato in giudizio neppure uno spunto – e tanto meno un riscontro - probatorio.
Ma non può non evidenziarsi come neppure tale prospettazione coglierebbe nel segno. Essa, infatti, rimarrebbe funzionale esclusivamente all'applicazione – a favore del ricorrente – della regola normativa di cui all'art. 2126 c.c., il quale al primo comma si limita a sancire che "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,
salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". Come ricordato dai giudici di legittimità, si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, perciò dovendosi escludere che dello stesso possa tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum
(così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex art. 2126 c.c.,
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994).
5. Appurato, dunque, che il ricorrente non abbia mai prestato un servizio che gli consentirebbe di vedersi attribuito il maggior punteggio rivendicato, certamente esente da censura risulta la successiva risoluzione del contratto di supplenza nelle more stipulato con decorrenza dal 21/9/2021, così come il riconoscimento,
secondo quanto espressamente prescritto dall'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021,
del solo trattamento economico e non anche del rilievo giuridico delle prestazioni di lavoro effettuate sino alla data del 28/1/2022.
La Corte di legittimità ha osservato che “l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale, ovvero, come nella fattispecie in esame, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.
19. Si tratta, infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro,
pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915,
1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
20. Sulla scorta delle considerazioni svolte deve ritenersi che il * abbia correttamente esercitato il potere di recesso in ragione della palese invalidità del contratto stipulato con il * individuato come il soggetto utilmente collocato in
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro graduatoria in violazione delle norme imperative che impongono il rispetto dell'ordine di priorità delle graduatorie” (Cass. 31/05/2017, n. 13800).
Nel medesimo senso, nell'esaminare la domanda per l'inserimento nella graduatoria d'istituto di III fascia istituita di un candidato al quale era stato erroneamente attribuito un punteggio grazie al quale ha ottenuto numerosi giorni di supplenza per il profilo professionale di assistente amministrativo, la Suprema
Corte ha meglio chiarito che “il rapporto di lavoro - in quanto affetto da nullità -
può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum (cfr. Cass., n. 11011 del 2022).
Dunque, la Corte d'Appello, in mancanza del punteggio richiesto, requisito che doveva essere posseduto per l'attribuzione della supplenza in questione, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Questa Corte con la sentenza n.
22673 del 2020, aveva già chiarito che sul piano contrattuale la decadenza dai benefici si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, che in attuazione dell'art. 97 Cost., impongono alle Pubbliche Amministrazioni
l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b), e degli artt. 23 e seguenti del
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro D.P.R. n. 487 del 1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
(citata Cass., n. 22673 del 2020, che richiama, Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n.
17002 del 2019).
Il suddetto D.M. n. 150 del 2001 prevedeva la presentazione di un'unica domanda, indirizzata all'istituzione scolastica indicata per prima, sia pure per una pluralità di istituti, fino a trenta, e stabiliva che (punto 6) "Le graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono formulate a cura dei Dirigenti Scolastici,
in base ai punteggi e alle preferenze (...) Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo di istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base alla procedura del presente decreto, tenendo conto delle preferenze (...). Dunque l'affermazione del ricorrente secondo cui la supplenza di 172 giorni, conferita dal dirigente scolastico del *, esulava dalla disciplina del D.M. n. 150 del 2001, in quanto era stata concessa dopo una comparazione dei titoli prodotti dallo stesso e da altri eventuali aspiranti e ciò al di fuori della valutazione dei titoli, successivamente effettuata per il triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, dalla scuola polo,
risulta assertiva e non censura adeguatamente l'accertamento di fatto effettuato dalla Corte d'Appello, che riconduce la supplenza in questione alla domanda di
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inserimento nella III fascia, e ne ha esaminato il rilievo rispetto alla successiva procedura da cui veniva escluso il ricorrente, in ragione dei principi affermati da questa Corte” (Cass. 28.09.2022 n. 28255).
Dando applicazione ai superiori principi di diritto, dunque, i contratti di lavoro a termine in contestazione sono nulli per difetto di un requisito essenziale (i.e. il punteggio di 24,3 punti) per la stipula del contratto di lavoro a termine, per cui la pretesa della ricorrente di avere riconosciuto per essi, ai fini giuridici, il punteggio maturato per il servizio prestato si pone in contrasto con l'impianto normativo sopra esaminato, non avendo fornito la ricorrente elementi obiettivi precisi e concordanti per ravvisare che, in base al legittimo punteggio posseduto di 7,45, la stessa avrebbe avuto diritto a effettuare la supplenza sia presso l' dal 6.04.2018 al 28.05.2018 sia presso gli altri istituti Controparte_5
scolastici di cui al ricorso”.
In considerazione di quanto precede e dando continuità al richiamato indirizzo di legittimità (v. ancora, Cass. 5/11/2 021, n. 32263), pertanto, va ribadito che la nullità del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente quale candidato non esattamente posizionato nella graduatoria di circolo o di istituto per quanto sopra detto inficia la validità del rapporto di lavoro dispiegato in forza di esso, che perciò può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c.. Ferma,
dunque, l'irripetibilità del trattamento economico corrisposto in ragione delle prestazioni rese, legittimamente parte convenuta in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum non ha tenuto conto di esso ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera.
6. Alla luce delle complessive ragioni esposte, rimane assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, e ci si può limitare ad aggiungere come infondatamente parte
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente si dolga anche della lesione dell'affidamento riposto sulla validazione dei propri titoli in occasione dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie valevoli per i trienni precedenti.
6.1. V'è da precisare, infatti, che una tale lesione non consentirebbe comunque al ricorrente la conservazione di un punteggio errato nella graduatoria e, tramite questo, la conservazione del contratto di lavoro stipulato sulla scorta di tale errore e dei relativi effetti giuridici, non potendo egli mai beneficiare di una situazione contra legem in danno degli altri legittimi aspiranti inseriti nella stessa graduatoria con un punteggio, sulla base delle prescrizioni normative, realmente corrispondente al servizio dichiarato, e potrebbe tutt'al più fondare una statuizione risarcitoria.
6.2. Ma non appare apprezzabile, in verità, neppure un affidamento meritevole di tutela.
L'intero assetto descritto dal DM 50/2021 rende evidente, infatti, che in capo a ciascun aspirante non si consolida alcuna legittima aspettativa a conservare il punteggio ricevuto sulla scorta di quanto dallo stesso autocertificato nella domanda di inserimento, essendo noto al medesimo che l'ammissione nelle graduatorie è prevista per legge con riserva di accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'esattezza dei punteggi fruiti, sicché solo all'esito di una verifica amministrativa che appuri positivamente che i dati contenuti nella domanda sono conformi alle prescrizioni poste per poter essere utilmente presi in considerazione ai fini dell'attribuzione di un punteggio, può discutersi dell'esistenza di un eventuale affidamento ad opporre agli altri candidati i titoli e i servizi dichiarati in detta domanda.
Non conduce a conclusione diversa neppure la previsione, nell'art. 6, comma 14,
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro secondo cui “Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi”. Se, infatti, tale previsione risponde ad una logica di snellimento del procedimento di convalida dei titoli e conseguente efficienza amministrativa, evitando la duplicazione di controlli negli aggiornamenti triennali successivi ed assicurando così anche uniformità e coerenza nel sistema delle graduatorie, la stessa non può per converso mai precludere né limitare il potere dell'amministrazione di accertare eventuali dichiarazioni non veritiere, in tal senso operando i poteri di accertamento ad essa attribuiti dal D.P.R. 445/2000 e mantenendo la medesima, anche in presenza di una “validazione”, per effetto del principio di legalità che permea l'intero agire della P.A., il potere-dovere di verifica ex post di quegli elementi che facciano presumere la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato.
6.3. Peraltro, a differenza di quanto preteso dal ricorrente il danno risarcibile non potrebbe mai individuarsi nei vantaggi (in termini economici e/o giuridici)
conseguibili con l'esecuzione stessa del contratto nullo (il cd. interesse positivo),
ma sarebbe tutt'al più circoscritto nei soli limiti delle spese inutilmente sopportate a causa della invalida stipulazione ovvero nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre e diverse occasioni contrattuali perdute (il cd. interesse negativo) (cfr. ex multis Cass. n. 8778 del 26/10/1994, Cass. n. 14539 del
30/07/2004): complesso di elementi in relazione ai quali difetta nel ricorso anche solo uno spunto assertivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardi ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro indeterminabile ed alla riduzione imposta dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
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Così deciso in Palermo, il 18/04/2025.
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(firmato digitalmente a margine)
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro