Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2025/366 reg. gen.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Nella causa promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il Giudice,
esaminati gli atti e sentito il ricorrente (essendo contumace il resistente),
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025;
[...]
ha chiesto a questo Tribunale, anche con CP_2
provvedimento inaudita altera parte, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 c.p.c., di ordinare “l'immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e da qualsiasi altra banca dati, adottando ogni altro provvedimento che sarà ritenuto più idoneo ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione sul merito dell'instaurando giudizio;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
1
- l'esistenza di una segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia a suo carico, quale “consumatore”, con appostazione a “sofferenza”, relativamente ad un debito non meglio precisato;
- che a fronte di ciò non ha inteso rendicontare CP_1
l'origine né la consistenza del credito segnalato;
- che la segnalazione deve ritenersi illegittima anche poiché non era stata preceduta da alcun avviso, in violazione degli artt. 1175, 1375 c.c., 125 c. 3
TUB;
- che, in ragione della segnalazione, il ricorrente si vedeva rifiutare un finanziamento richiesto per affrontare alcune spese per improrogabili interventi di ripristino di un immobile;
All'udienza del 15.04.2025 non compariva il resistente, non costituito, e il ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
Ciò premesso, la domanda deve essere accolta.
Come noto, ai sensi dell'art. 125, comma 3°, T.U.B. “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina…”. Tale disposizione si riferisce alle segnalazioni negative relative ai rapporti di credito al consumo effettuate presso qualunque centrale rischi, sia di natura pubblica che privata.
Il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” predisposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della privacy il
16.11.2024 prevede poi, all'art. 4, comma 7, che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, in occasione della prima segnalazione l'intermediario deve
2 avvertire l'interessato, anche unitamente all'invio di altri solleciti o di altre comunicazioni, “dell'imminente registrazione” di tale informazione.
Tale preventiva comunicazione deve ritenersi obbligatoria, sia nel caso di segnalazioni alle centrali dei rischi private che a quelle effettuate alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, alla luce della ratio della medesima, volta ad informare il debitore, al fine di consentirgli di tenere un contegno funzionale ad evitare la segnalazione, anche eventualmente rilevando eventuali errori che viziano i presupposti sostanziali della segnalazione (cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 3089 del 24 settembre 2012).
Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta segnalazione, risultante dal prospetto della Banca D'Italia – Centrale dei Rischi allegata in atti dalla ricorrente, la banca resistente, non costituitasi, non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'avvenuta informazione preventiva.
Quanto al merito, va evidenziato che la segnalazione “a sofferenza” di un rapporto presso la Centrale dei Rischi implica, da un lato, l'esistenza del debito per il quale è avvenuta la segnalazione;
dall'altro lato, che il soggetto segnalato versi in condizione di insolvenza (sia pure non in termini fallimentari): situazione che, a sua volta, richiede “una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore” (Circolare della Banca
d'Italia n. 139 del 1991, paragrafo 1.5, cap. II, sez. II).
Ciò posto, nel caso di specie, i predetti requisiti non possono dirsi sussistenti. Invero, non risulta agli atti, stante anche la mancata costituzione in giudizio della resistente, alcun riscontro probatorio in ordine sia all'esistenza del debito segnalato, sia alla situazione di sofferenza/insolvenza del ricorrente, che richiede, secondo la giurisprudenza di legittimità, una “valutazione negativa della situazione patrimoniale , apprezzabile come 'deficitaria' ovvero come 'grave difficoltà
3 economica' (Cass. 31921/2019), e di cui non vi è alcun riscontro nel caso di specie.
Sussiste, infine, anche il requisito del periculum in mora, costituito dal fatto che il ricorrente, come si è detto “consumatore”, si è visto negare un finanziamento, richiesto per le ragioni sopra enunciate, a causa della segnalazione.
Per tali ragioni, il ricorso cautelare va accolto.
Deve, pertanto essere ordinato a di provvedere Controparte_1
alla immediata richiesta di “cancellazione” del nominativo del ricorrente dalla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere liquidate in € 2.906 (avuto riguardo ai valori minimi, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, considerato il valore indeterminabile della causa, di bassa complessità).
PQM
1) ordina a di provvedere alla “cancellazione” del Controparte_1
nominativo di dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia; Parte_1
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
La Spezia, il 17.04.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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