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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.24, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, n.q. esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Santamaria
[...]
appellante
e
,in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Daniela Primerano appellato – appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare l'impugnata sentenza n. 790/21 del 16.11.21, pubblicata in pari data, non notificata, resa nel giudizio n. 306/21 R.G., del Tribunale Civile di Vibo Valentia, Giudice dott.
Francesco Maria Antonio Buggè e, conseguentemente, dichiarare la responsabilità del CP_1
per le lesioni subite dal minore a causa del sinistro di cui in
[...] Persona_1 premessa, per l'effetto condannando l'appellato al risarcimento di tutti i danni in favore dell'appellante, nella misura di €. 11.860,00, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Per l'appellato: “dichiarare la nullità della domanda dell'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma e 163, terzo comma, n. 3, c.p.c. e art. 318 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda dell'appellante perché infondata e carente in fatto e diritto per le ragioni esposte e, per
l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata al , per le Controparte_1
svolte motivazioni, né ex art. 2043 c.c., né ex art. 2051 c.c., essendosi verificato il sinistro per cui è causa per colpa e responsabilità esclusiva di parte attrice, che non ha adottato gli standard di diligenza e prudenza connessi al tratto di strada che stava percorrendo, confermando integralmente la sentenza appellata. In subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere sussistente la responsabilità del nell'occorso incidente, si insiste Controparte_1
affinché l'odierno Giudicante voglia ritenere concorrente con l'Amministrazione Comunale la responsabilità di parte attrice ex art. 1227 c.c. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 L.P.”.
Svolgimento del processo
, esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Persona_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il Comune di
[...] CP_1
esponendo che: in data 14.08.17, alle ore 23,00 circa, il figlio minore stava Persona_1
camminando, in compagnia dei propri genitori, lungo via G. Mesiano di Mileto (VV), quando inciampava su una mattonella malmessa del marciapiede e cadeva, rovinosamente, a terra;
a causa della caduta, riportava “frattura del terzo medio diafisiario di radio ed ulna di sinistra”; che la CP_ responsabilità dell'occorso era da addebitarsi all' convenuto, ex art. 2043 c.c. e comunque ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione del bene pubblico;
ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi 11.860, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda proposta. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini, ex art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I. rigettava i mezzi istruttori richiesti e tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 790/21, pubblicata il 16.11.21, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad Parte_1
un unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.11.22, la Corte rigettava le richieste istruttorie di entrambe le parti e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 29.01.24.
Nessuna delle parti provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la sentenza per erroneità e illogicità della decisione - violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
Invero, il Tribunale avrebbe, erroneamente, rigettato la domanda proposta, senza ascoltare i testimoni dei quali era stata chiesta l'ammissione, nel rispetto dei termini di legge, affermando che:
“… già dalla documentazione fotografica prodotta in atti emerge in modo palese che le mattonelle avevano sì delle increspature e dei disallineamenti, ma tali che la normale diligenza avrebbe certamente evitato la caduta…”.
Ebbene, il giudice - proprio in virtù della documentazione acquisita agli atti - avrebbe, invece, dovuto operare la seguente ricostruzione: “risulta dalla documentazione fotografica prodotta che il marciapiede, teatro del sinistro, si presenta nel suo complesso in uno stato buono di manutenzione, tuttavia, si nota la presenza di una mattonella leggermente rialzata e non perfettamente aderente alla pavimentazione, che non presenta, comunque, una diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte del marciapiede e, considerata l'ora dell'avvenuto sinistro (ore 23,30) e la poca illuminazione della strada, anche la normale diligenza non avrebbe certamente evitato la caduta…”.
Pertanto, risulterebbe evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro CP_1
posto che la Cassazione, nello stabilire i principi cardine, in ordine alla responsabilità ex art. 2051
c.c., statuisce che la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi.
Al danneggiato compete, pertanto, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
spetta, invece, al custode dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Secondo la il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno del disposto dell'art. Pt_1
2051 c.c., laddove ha escluso la responsabilità dell'Ente convenuto, benché questi non abbia fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito dal minore. Né il ha dimostrato che la condotta del minore è stata causa esclusiva Controparte_1 dell'evento dannoso, posto che, affinché il caso fortuito possa avere efficacia totalmente esimente, è necessario che esso abbia avuto efficacia determinante, e non già concorrente.
Quando, infatti, il caso fortuito concorre con altre condizioni a produrre un evento, esso funzionerebbe, semplicemente, come occasionale elemento rivelatore della pericolosità insita nella cosa;
sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è pacifico e sottolinea che la colpa del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito, solo se costituisca la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Sennonché, il contenuto della prova liberatoria solitamente richiesta dalla giurisprudenza è assai più gravoso;
nella prassi applicativa, infatti, si ritiene necessaria non già una prova "critica", come una presunzione hominis, bensì una prova "storica" di assenza del nesso di causalità tra la condotta del custode ed il danno: un elemento cioè assolutamente estraneo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la custodia ed il danno.
L'errore giuridico in cui sarebbe incorso il Tribunale, pertanto, consisterebbe nell'aver ritenuto che le lesioni riportate dal minore si siano verificate per la condotta colposa dello stesso, affermazione, che - non suffragata da alcun elemento oggettivo - sarebbe, evidentemente, frutto di una presunzione che, contra ius, addosserebbe al danneggiato, piuttosto che al custode, l'onere di provare l'insussistenza del caso fortuito, costituito, nella fattispecie, dal comportamento della stessa vittima.
2.- Preliminarmente, deve essere delibata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex artt.
163, III comma e 164 IV comma c.p.c. per genericità della domanda - con riferimento al luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro e al quantum debeatur - sollevata in primo grado dal Controparte_1
e riproposta in questa sede.
Ebbene, l'eccezione non è fondata.
È pacifico, infatti, che la nullità viene comminata tutte le volte in cui la citazione sia intrinsecamente ed obiettivamente inidonea a porre il convenuto in condizioni di conoscere l'oggetto della domanda. Ciò avviene quando si omettono le conclusioni o gli elementi di fatto oppure l'indicazione del provvedimento giurisdizionale chiesto, nonché quando sia impossibile identificare le parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto della quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché siano indicati i titoli su cui si fonda detta pretesa.
La Suprema Corte, al riguardo, ha specificato che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso, o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. S.U. n. 8077/12).
Nella fattispecie, la ha compiutamente esposto i fatti di causa, tenuto conto dell'insieme Pt_1 delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
inoltre, anche il petitum, risulta chiaramente individuato con la specificazione delle voci di danno richieste;
ciò ha consentito al convenuto di costituirsi in giudizio, apprestando adeguate e puntuali difese.
3- L'appello non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, infatti, che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U.
n. 20943/22; Cass. n. 18518/24).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01). Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della “colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
Orbene, correttamente, il Tribunale non ha ritenuto necessario procedere ad attività istruttoria per accertare la dinamica del fatto lesivo in quanto - ove anche lo stesso si fosse verificato, nei termini descritti nell'atto di citazione - la domanda risarcitoria non avrebbe potuto essere accolta. Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: “…già dalla documentazione fotografica prodotta in atti emerge, in modo palese, che le mattonelle avevano sì delle increspature e dei disallineamenti, ma tali che la normale diligenza avrebbe certamente evitato la caduta. Pertanto, il nesso causale deve essere escluso ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Infatti, una condotta ordinariamente diligente da parte del danneggiato o comunque un livello minimo di sorveglianza da parte del genitore avrebbero evitato l'evento”.
Nelle foto prodotte da entrambe le parti, infatti, si apprezza la presenza di una pavimentazione caratterizzata da alcune irregolarità e disallineamenti delle mattonelle, poste a copertura del marciapiede, su un tratto stradale munito di pubblica illuminazione.
Nella relazione di servizio (prot. n. 547 del 18.09.21) della Polizia Municipale di si CP_1
legge, inoltre, che: “la Via G. Mesiano è situata in pieno centro cittadino;
incrocia con la via F. Cilea dove insiste la piazzetta Accorinti con viabilità regolamentata da una rotonda con doppio organo illuminante…inoltre…la restante via è provvista di marciapiede e pubblica illuminazione”.
Dunque, l'occorso si è verificato in condizioni di buona visibilità - attesa la presenza dell'impianto di illuminazione pubblica - per come si apprezza anche dalle foto prodotte - che avrebbero consentito di avvistare ed evitare eventuali anomalie del marciapiede.
L'allegato dislivello della mattonella era, infatti, perfettamente visibile e non idoneo ad arrecare alcun nocumento all'utente che si conforma ai canoni di ordinaria diligenza ed attenzione nell'utilizzo della strada pubblica.
Correttamente, pertanto, è stata esclusa la responsabilità del Comune, tenuto conto della condotta del minore e dei suoi genitori, valutata alla luce delle condizioni di tempo e di luogo del sinistro.
Se, infatti, essi avessero conformato la loro condotta al rispetto delle normali regole precauzionali, avrebbero potuto avvedersi, tempestivamente, delle condizioni della pavimentazione - data l'ampiezza del marciapiede e l'assenza di ostacoli alla visuale - ed adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato, con esclusione di altri fattori causali.
Precisa, infatti, la Suprema Corte che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno), ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti e si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento, dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare, nonostante quella condizione (Cass. 39965/21; Cass. n. 3759/22).
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del ,avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
790/21, pubblicata il 16.11.21, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna n.q. al pagamento delle spese del grado, in favore del Parte_1
che liquida in complessivi €.
2.906 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1
generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 09.04.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)