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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicoletta CAROTTI e con essa elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rieti, Via Ludovico Potenziani n. 13 giusta procura in atti
E da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Marta NARDOZI e con essa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via Cola di Rienzo n.271, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti oggetto: modifica regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 28.3.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del decreto emesso in data 01/03/2021 e depositato in data
08/03/2021 che, a modifica della sentenza emessa n. 114/2014, dichiarava il Parte_1
obbligato a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2
contributo nel mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da protocollo di Rieti.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dopo l'adozione del predetto decreto, la situazione
è mutata poiché , che ha 22 anni, è divenuto ed è tutt'oggi economicamente Persona_2
autosufficiente, avendo iniziato a lavorare presso la Cooperativa degli Artigiani, con sede in
1 Selci (RI), Via Roma 191/A, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato e poi, a partire dal 01/07/2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione lorda di circa 1500,00 euro mensili e inoltre lo stesso non abita più stabilmente e continuativamente con la madre, ma si divide tra l'abitazione materna in Forano e quella del padre in Poggio Catino.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Rieti n. n. 114/2014 del 06/02/2014, nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6986/2015 del 16/12/2015, nonché nel decreto del Tribunale di Rieti emesso in data 01/03/2021 depositato in data
08/03/2021 nel giudizio rubricato al n. 7/2021 RGVG, e con effetto a partire dal deposito del presente ricorso:
- revocare il contributo ordinario mensile a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio;
Persona_2
- revocare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie afferenti;
Parte_2 Persona_2
2) con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17 aprile 2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Le modifiche così come concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento in considerazione della mutata situazione di fatto, essendo il figlio divenuto economicamente autonomo.
Vista la domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza
[...]
del Tribunale di Rieti n. n. 114/2014 del 06/02/2014, nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6986/2015 del 16/12/2015, nonché nel decreto del Tribunale di Rieti emesso in data 01/03/2021 depositato in data 08/03/2021 nel giudizio rubricato al n. 7/2021 RGVG, e con effetto a partire dal deposito del ricorso:
2 - revoca il contributo ordinario mensile a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio;
Persona_2
- revoca l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
il 50% delle spese straordinarie afferenti;
Parte_2 Persona_2
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicoletta CAROTTI e con essa elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rieti, Via Ludovico Potenziani n. 13 giusta procura in atti
E da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Marta NARDOZI e con essa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via Cola di Rienzo n.271, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti oggetto: modifica regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte: come da ricorso
Ragione di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 28.3.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del decreto emesso in data 01/03/2021 e depositato in data
08/03/2021 che, a modifica della sentenza emessa n. 114/2014, dichiarava il Parte_1
obbligato a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2
contributo nel mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da protocollo di Rieti.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dopo l'adozione del predetto decreto, la situazione
è mutata poiché , che ha 22 anni, è divenuto ed è tutt'oggi economicamente Persona_2
autosufficiente, avendo iniziato a lavorare presso la Cooperativa degli Artigiani, con sede in
1 Selci (RI), Via Roma 191/A, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato e poi, a partire dal 01/07/2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione lorda di circa 1500,00 euro mensili e inoltre lo stesso non abita più stabilmente e continuativamente con la madre, ma si divide tra l'abitazione materna in Forano e quella del padre in Poggio Catino.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Rieti n. n. 114/2014 del 06/02/2014, nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6986/2015 del 16/12/2015, nonché nel decreto del Tribunale di Rieti emesso in data 01/03/2021 depositato in data
08/03/2021 nel giudizio rubricato al n. 7/2021 RGVG, e con effetto a partire dal deposito del presente ricorso:
- revocare il contributo ordinario mensile a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio;
Persona_2
- revocare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie afferenti;
Parte_2 Persona_2
2) con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17 aprile 2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Le modifiche così come concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento in considerazione della mutata situazione di fatto, essendo il figlio divenuto economicamente autonomo.
Vista la domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da Parte_1 Parte_2
ex artt. 473bis.51 c.p.c, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza
[...]
del Tribunale di Rieti n. n. 114/2014 del 06/02/2014, nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6986/2015 del 16/12/2015, nonché nel decreto del Tribunale di Rieti emesso in data 01/03/2021 depositato in data 08/03/2021 nel giudizio rubricato al n. 7/2021 RGVG, e con effetto a partire dal deposito del ricorso:
2 - revoca il contributo ordinario mensile a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio;
Persona_2
- revoca l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
il 50% delle spese straordinarie afferenti;
Parte_2 Persona_2
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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