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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/01/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.30 chiamato il procedimento iscritto al n. 17374/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
sono presenti l'avv. DE BENEDETTO FRANCESCO in sostituzione dell'avv.
BENIGNO ANDREA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIAGRAZIA per l' . CP_2
Il procuratore dell' rileva che con provvedimento in autotutela del 9 gennaio u.s. CP_2
l'istituto ha provveduto all'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione opposta;
chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. De Benedetto aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste nella condanna alle spese di lite con distrazione
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.38
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Successivamente, alle ore 13.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 17374/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA BENIGNO ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via La
Marmora n. 72, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in CP_2
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Silvana
Mostacchi e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Annulla l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002464746 (Prot. n.
.5500.21/10/2024.0874558). CP_2
❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP_2
500,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. ANDREA BENIGNO dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo CP_2
2 opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002464746 (Prot. n.
.5500.21/10/2024.0874558) notificata il 4.11.2024 con la quale l'ente CP_2
previdenziale le intimava il pagamento (entro 30 giorni) del complessivo importo di €
1.081,05 (di cui € 1.072,00 ,quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento all'annualità 2020 ed € 9,05
a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, in primis la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso nel merito, l'insussistenza dei presupposti sanzionatori giacché la società “Compagnia del
Mare S.r.l. in liquidazione” (cessata in data 08.02.2022) aveva integralmente pagato nei termini quanto dovuto a titolo di contributi per il periodo oggetto di contestazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in fase cautelare l'ente previdenziale che rilevava che l' , nell'esercizio della sua potestà di CP_1 autotutela, aveva provveduto in data 9.1.2025 all'annullamento dell'ordinanza e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere
La causa, di natura documentale, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela : “Nell'ambito del contenzioso giudiziario (pratica SISCO 5132/24/CO/1) l'istante contesta la legittimità dell'ordinanza in oggetto in quanto sostiene di aver pagato nei termini i contributi dovuti. In seguito ai controlli effettuati in procedura, si conferma l'avvenuto pagamento nei termini”), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente espletata) disponendone
3 la distrazione in favore dell'avv. Andrea Benigno che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 29 gennaio 2025
Il Giudice O
Claudia Gentile
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