Articolo 1744 del Codice civile
Articolo 1743Articolo 1745
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19 aprile 1942
Art. 1744.

(Riscossioni).

L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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