Art. 9.
Con decreto del ministero di agricoltura, industria e commercio, sulle proposte del consiglio di sorveglianza saranno determinati:
a) i programmi degli insegnamenti che s'impartiscono nella scuola;
b) le norme per l'ammissione degli alunni; per le tasse scolastiche di ammissione e di licenza per gli esami e per il conferimento degli attestati di capacita' e dei diplomi di licenza;
c) le norme per l'impianto, la direzione e la conservazione dei laboratori e delle collezioni;
d) il numero e le attribuzioni degli insegnanti, e degli inservienti, i loro stipendi e la durata del loro ufficio;
e) tutte le altre norme richieste per il regolare andamento amministrativo e didattico della scuola.
Con decreto del ministero di agricoltura, industria e commercio, sulle proposte del consiglio di sorveglianza saranno determinati:
a) i programmi degli insegnamenti che s'impartiscono nella scuola;
b) le norme per l'ammissione degli alunni; per le tasse scolastiche di ammissione e di licenza per gli esami e per il conferimento degli attestati di capacita' e dei diplomi di licenza;
c) le norme per l'impianto, la direzione e la conservazione dei laboratori e delle collezioni;
d) il numero e le attribuzioni degli insegnanti, e degli inservienti, i loro stipendi e la durata del loro ufficio;
e) tutte le altre norme richieste per il regolare andamento amministrativo e didattico della scuola.