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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DIGIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9715/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Parte_1
Lanzellotto;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Giovanni Controparte_1 Ialongo;
- RESISTENTE - N O N C H E'
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Cinzia Petitti;
Controparte_2
- INTERVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO – OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio, risarcimento del danno endofamiliare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.09.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza non definitiva n. 3361/2015 pubblicata il 20.07.2015 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
(da cui era nata in data [...] la figlia;
[...] CP_2
2. con sentenza definitiva n. 3365/2019 depositata il 09.09.2019 il Tribunale di Bari nel giudizio divorzile aveva rigettato la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, aveva disposto l'affidamento esclusivo della figlia in favore della madre, il suo collocamento presso la genitrice, l'assegnazione della casa coniugale in favore della
, l'obbligo posto a carico del padre di versare in favore della CP_1 CP_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
3. era stato licenziato nel 2017, poi aveva svolto sporadiche attività lavorative ed infine a decorrere da gennaio 2023 era diventato disoccupato;
4. la figlia aveva terminato il proprio percorso di studi, aveva lavorato presso la CP_2 [...]
e dall'aprile del 2024 aveva iniziato a lavorare come assistente di Parte_2 volo alle dipendenze della ”, società di reclutamento del personale Controparte_3 di cabina per la compagnia Ryanair, percependo una retribuzione mensile non inferiore ad € 1.450,00; 5. la figlia risiedeva per ragioni lavorative nella città di Bergamo e ritornava a Bari ogni due settimane, motivo per cui era anche necessario revocare l'assegnazione della ex casa coniugale, assegnata alla;
CP_1
6. l'ex coniuge aveva sottaciuto al padre il raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, continuando a percepire il contributo paterno al mantenimento della figlia ed a godere della casa familiare;
chiedeva revocarsi sia il contributo paterno al mantenimento della figlia a far data dalla domanda, sia l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, con ordine al Conservatore dei RR.II. di cancellare la relativa trascrizione reg. gen. 52414, reg. part. 37304 n. 14 del 20.12.2016. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 06.03.2025 e, pur non opponendosi all'avversa richiesta di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e di assegnazione della casa coniugale, chiedeva disporsi un assegno divorzile di tipo assistenziale in suo favore nella misura di € 300,00 mensili a far data dalla data di rilascio della casa coniugale, il risarcimento del danno endofamiliare per il comportamento assunto dal ricorrente nei confronti della figlia, quantificato equitativamente in € 70.000,00, il sequestro conservativo della casa familiare e relative pertinenze sino all'importo di € 70.000,00. Deduceva che il ricorrente dopo il licenziamento subito per colpa grave, a cui era seguito un processo penale a suo carico, non aveva versato il contributo paterno al mantenimento della figlia sin dal 2018 e non aveva esercitato il diritto di visita paterno. Adduceva che talvolta i genitori del ricorrente avevano supportato moralmente la minore, elargendole modiche regalie periodiche. Riferiva che il ricorrente si era disinteressato della figlia, motivo per cui ella aveva dovuto fronteggiare problematiche di natura economica e quelle della minore legate all'abbandono del padre. Precisava che la figlia aveva sofferto di attacchi di panico ed era stata costretta a rivolgersi CP_2 ad uno psicoterapeuta a causa dell'assenza del Pt_1 Puntualizzava che a causa della revoca dell'assegnazione della casa familiare sarebbe stata costretta a chiedere in futuro un aiuto economico alla figlia attesa la sua età anagrafica (cinquantacinque anni), che era cessata l'erogazione in suo favore del reddito di cittadinanza a far data dal dicembre 2023 e che era impossibilitata ad inserirsi nel mondo del lavoro nonostante i tentativi già effettuati senza successo, motivo per cui si rendeva necessario riconoscere il suo diritto a percepire un assegno divorzile. Con atto di intervento volontario depositato il 06.03.2025 interveniva nel giudizio la figlia chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma Controparte_2 di € 50.000,00 a titolo il risarcimento del danno endofamiliare subito per l'abbandono patito nonché si associava alla domanda proposta dalla genitrice afferente al sequestro conservativo della casa coniugale e relative pertinenze, sino all'importo di € 70.000,00. Precisava di non opporsi alla domanda di revoca del contributo paterno al suo mantenimento e riconosceva di essere divenuta economicamente autosufficiente perchè assunta a decorrere dal mese di maggio 2024. Deduceva di aver patito l'abbandono del padre e di essere stata costretta a rivolgersi ad una psicologa perché affetta da attacchi di panico. Depositate le memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c., all'udienza del 09.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 10.10.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Il ricorso merita accoglimento (ritenendosi irrilevanti ai fini decisori tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, stante l'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della copiosa documentazione versata in atti, fermo restando l'inammissibilità delle prove orali articolate in quanto vertenti su capitoli di prova valutativi, generici, incontestati ed irrilevanti ai fini decisori). 2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di fatti nuovi che determinano di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistenti:
• nella sopraggiunta autosufficienza economica della figlia assunta come assistente di CP_2 volo presso ”, società di reclutamento del personale di cabina per Controparte_3 la compagnia Rynair, con retribuzione mensile non inferiore ad € 1.450,00;
• nella circostanza che la figlia risiede per ragioni lavorative nella città di Bergamo e ritorna a Bari ogni due settimane. Quanto alla sopraggiunta indipendenza economica della figlia, detta circostanza è stata comprovata per tabulas e non è stata contestata né dalla resistente né dalla figlia intervenuta CP_2 volontariamente nel presente giudizio, le quali non si sono opposte alla revoca del contributo paterno al mantenimento della prole. Infatti, sia la che figlia hanno ammesso che quest'ultima è stata CP_1 Controparte_2 assunta come assistente di volo a decorrere dal mese di aprile 2024, circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio), che la figlia possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento. Pertanto, il Collegio stima rispondente a giustizia revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di settembre 2024 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 4.- Di conseguenza, deve essere disposta, altresì, a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 (non potendosi fare retroagire la relativa decorrenza, attesa la natura della domanda) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del in favore della Pt_1
in quanto l'accertata autosufficienza economica raggiunta dalla figlia preclude che CP_1 detta casa continui ad essere assegnata a costei, essendo venuti meno i presupposti giuridici (ovvero, la convivenza con prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), ragion per cui l'uso del bene verrà regolato dal titolo dominicale. 5.- La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile va rigettata. Come premesso, la modifica delle condizioni del divorzio è ammessa solo in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, che abbiamo modificato in modo rilevante la situazione economico- patrimoniale delle parti, così come accertata al momento della pronuncia del divorzio. Nel caso di specie, la parte resistente non ha allegato né dimostrato elementi nuovi sopravvenuti ma a fondamento della propria pretesa ha dedotto una condizione di inattività lavorativa già presente al tempo della sentenza del divorzio o comunque non determinata da fattori sopravvenuti indipendenti dalla propria volontà. A ciò deve aggiungersi che già con sentenza divorzile n. 3365/2019 depositata il 09.09.2019, il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda della volta al riconoscimento in suo CP_1 favore di un assegno divorzile (con contestuale revoca del relativo obbligo provvisoriamente disposto a carico del rilevando che “ la parte convenuta (la ) si è limitata ad Pt_1 CP_1 allegare la propria condizione di inoccupazione senza fornire anche la prova idonea dell'esistenza di ragioni oggettive che le abbiano impedito di procurarsi i mezzi adeguati di sussistenza. I limitati tentativi di reperire una occupazione lavorativa sono stati allegati e solo in parte documentati;
ma essi risultato del tutto insufficienti se si ha riguardo al notevole tempo intercorso dalla separazione (di circa dieci anni e, dunque, superiore anche al periodo di effettiva convivenza matrimoniale) nonché alle condizioni psico-fisiche della convenuta che ha piena capacità di lavoro sia astratta (per l'assenza di menomazioni e/o incombenze peculiari di accudimento) che concreta (avendo già lavorato in passato). A ciò aggiungasi che all'attualità non sussiste neppure tra le parti la sproporzione dei redditi che invece esisteva nel principio del giudizio;
è infatti documentato – oltreché incontestato – che l'attore non svolga più attività lavorativa presso la società Bosh in conseguenza di fatti penalmente rilevanti che hanno determinato un procedimento disciplinare conclusosi con la risoluzione del rapporto di lavoro”. Inoltre, nel presente giudizio la si è limitata a dedurre di aver cercato lavoro senza CP_1 successo (omettendo di produrre alcuna documentazione a riguardo), di aver peraltro (dopo l'emissione della sentenza divorzile) beneficiato del reddito di cittadinanza sino a dicembre 2023 (come peraltro risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate in atti) e che con la revoca della casa coniugale non avrebbe alcuna risorsa economica e sarebbe costretta a chiedere l'aiuto della figlia anche in considerazione della sua età anagrafica (cinquantacinque anni). CP_2
Non appare condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui sussisterebbe il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nella misura minima alimentare attesa la
“sperequazione” tra le parti (derivante a suo dire dal fatto che il vrebbe un'asserita Pt_1 capacità lavorativa specifica ed un immobile di proprietà, ovvero la casa coniugale, che potrebbe alienare). Sul punto devesi considerare che anche il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa a far data 16.02.2023, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 3 depositato unitamente al ricorso introduttivo). Ebbene, non risulta in alcun modo fornita la prova di un'effettiva e attuale incapacità di procurarsi mezzi adeguati da parte della resistente, né tantomeno di una ricerca lavorativa o di ostacoli oggettivi e documentati al reperimento di un'occupazione. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve rammentarsi che la richiesta di un assegno divorzile non può fondarsi sulla mera “inerzia” del coniuge richiedente, essendo onere dello stesso dimostrare non solo l'insufficienza dei mezzi ma anche l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Se poi si considera che già con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. “coniuge debole” il precedente tenore di vita è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la resistente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un contratto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività “sempre e comunque”, anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava. Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno. La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
“L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9). Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, deve dichiararsi insussistente il diritto della a godere di un assegno divorzile. CP_1 6.- Quanto alla domanda della resistente e della figlia intervenuta di risarcimento del danno endofamiliare per la violazione degli artt. 2-3-34-30 Cost., artt. 316, 2043 e 2059 c.c., ritiene questo Tribunale che costoro non abbiano assolto all'onere della prova sulle stesse gravanti e, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno non merita accoglimento. La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine. Affinché possa configurarsi un'ipotesi di danno endofamiliare, è necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto, da inquadrare nel danno patrimoniale di natura esistenziale nonché violi un diritto fondamentale di rango costituzionale. Parte resistente nella sua comparsa di costituzione ha attribuito al ricorrente una condotta di completo disinteresse nei confronti della figlia, sia dal punto di vista affettivo che economico, e ha dedotto che a causa dell'abbandono del padre la figlia avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di panico e sarebbe stata costretta a rivolgersi ad uno psicoterapeuta. La resistente ha precisato di aver diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in qualità di genitore collocatario, essendo stata obbligata a provvedere in via esclusiva alle esigenze, alla crescita e all'accudimento della figlia e ha domandato di liquidarsi in suo favore la somma di € 70.000,00. La figlia della coppia intervenuta nel giudizio, si è associata alle deduzioni Controparte_2 della madre e ha chiesto la condanna del padre al risarcimento del danno, con liquidazione in suo favore di una somma determinata equitativamente in € 50.000,00. Quanto al disinteresse affettivo, il ricorrente ha dedotto che il suo allontanamento dalla figlia sia riconducibile al comportamento della madre che avrebbe denigrato la figura paterna ed alla condotta assunta dalla figlia, la quale a decorrere dall'aprile 2017 avrebbe procrastinato gli appuntamenti col padre e non avrebbe risposto ai tentativi di quest'ultimo di contattarla telefonicamente (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. depositata il 19.03.2025). Invece, con riferimento al mancato sostentamento economico, il a ammesso di non aver potuto provvedere al Pt_1 versamento del contributo paterno al mantenimento della figlia ma ha precisato che i suoi genitori ( e hanno versato in favore della resistente somme a titolo di Controparte_4 CP_5 mantenimento per la figlia di importo mensile pari ad € 250,00 dal 30.07.2019 al 20.05.2022 CP_2 e pari ad € 300,00 dal 18.06.2022 al 26.02.2024 (importo parziale rispetto alla somma di € 400,00 statuito nella sentenza divorzile), facendosi carico in parte dell'obbligo posto a suo carico di contribuzione al mantenimento della figlia. E' noto che negli ultimi anni la giurisprudenza ha elaborato la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte di una parte dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis del c.c. e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status, il quale comunque sussiste nel caso di specie. In particolare, la giurisprudenza afferma che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. n. 3079/2015, nello stesso senso, Cass. 5652/2012 e Cass. 22496/2021). Inoltre, come di recente precisato dalla Suprema Corte, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione, aggiungendo che la prova di ciò può desumersi presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 34950 del 28/11/2022). La resistente e la figlia a sostegno del danno, hanno prodotto una relazione di parte rilasciata CP_2 in data 24.02.2025 dalla dott.ssa , dalla quale emerge che la sintomatologia ansiosa della Persona_1 sarebbe sorta nel 2018 e che vi sarebbe una diretta correlazione tra il disturbo Controparte_2
e l'abbandono del padre (in detta relazione è dato leggersi che: “L'esordio della sintomatologia ansiosa della paziente sembrerebbe riconducibile temporalmente al 2018. L'insorgenza in tale periodo suggerirebbe una diretta correlazione tra il disturbo ed i rifiuti che la paziente avrebbe subito dalla figura paterna. In particolare, l'assenza ed il disinteresse del sig. verso la figlia, CP_2 avrebbe logorato con tempo l'autostima della paziente, la quale avrebbe rafforzato la convinzione disfunzionale che, per la sua presunta inadeguatezza, qualsiasi relazione sarebbe culminata nell'abbandono. , infatti, manifestava una sintomatologia ansiosa molto marcata in quasi CP_2 tutti gli ambiti sociali e questo provocava la tendenza a compiere degli evitamenti. Questi ultimi davano luogo a circoli viziosi che aumentavano i sintomi, la scarsa fiducia in sé stessa e nel prossimo, e culminavano nell'isolamento” – cfr. relazione psicologica a firma della dott.ssa Persona_1 depositata in data 06.03.2025 dalla e dalla CP_1 Pt_1 Ebbene, come correttamente rilevato dal ricorrente nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., appare inverosimile che nel corso del giudizio divorzile non sia emersa la necessità di sottoporre la minore ad un percorso psicologico che le consentisse di affrontare le problematiche inerenti all'allontanamento da parte del padre. Inoltre, non può non condividersi la deduzione di parte ricorrente circa l'asserita condizione psicologica della terza intervenuta (attacchi di panico) e l'attività lavorativa intrapresa da quest'ultima (assistente di volo) subito dopo la conclusione del percorso scolastico (“'asserita “attivazione ansiosa” e “crisi di panico” stridente appare sia rispetto alla splendida carriera professionale ad oggi segnata dalla figlia che, in tempo record ha conseguito brillantemente ottimi risultati CP_2 nell'ambito degli studi linguistici al punto da approdare alla figura di assistente di volo per una nota compagnia aerea: paradossalmente proprio l'assistente di volo deve rappresentare la prima figura di riferimento preposta alla gestione degli attacchi di panico di cui sovente restano vittima i passeggeri di voli aerei”). Quanto all'inadempimento economico del ricorrente ed alla circostanza che alla figlia della coppia sia mancato del tutto il sostentamento economico, le tesi della resistente e dell'interventrice non appaiono condivisibili. Infatti, costoro sostengono che i nonni paterni avrebbero versato spontaneamente somme a mezzo bonifici bancari e avrebbero effettuato elargizioni spontanee in favore della nipote, considerato che nei loro confronti non era stato emesso alcun provvedimento giudiziale. Tuttavia, ferme restando le omissioni paterne nel versamento del contributo paterno al mantenimento della figlia, dalla documentazione in atti risulta che i nonni paterni si siano sostituiti al padre della minore nell'adempimento dell'obbligo al mantenimento, intervenendo direttamente a sostegno della nipote nel momento di inadempienza da parte del genitore. Tale condotta si è però manifestata a seguito della ricezione da parte degli stessi di una comunicazione del 02.05.2017 a firma del difensore della con oggetto “mantenimento minore ”, con la quale veniva loro CP_1 CP_2 rappresentata la situazione di inadempimento del padre e la conseguente necessità di garantire il sostentamento economico alla figlia. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha prodotto gli estremi dei bonifici effettuati dai nonni paterni per l'importo parziale di € 250,00 mensili dal 30.07.2019 al 20.05.2022 ed € 300,00 mensili dal 18.06.2022 al 26.02.2024 aventi tutti come causale “ ”, motivo per cui Parte_3 contrariamente a quanto sostenuto dalla e dalla tali versamenti non CP_1 Pt_1 possono qualificarsi come “elargizioni volontarie per la crescita della nipote”, bensì come versamenti a titolo di mantenimento per la nipote Controparte_2 Inoltre, il ha depositato in atti le ricevute dei versamenti afferenti agli oneri Pt_1 condominiali relativi alla casa coniugale di sua esclusiva proprietà e comunque assegnata alla
(cfr. doc. n. 15 depositato il 19.03.2025). CP_1 In ogni caso, appare dirimente affermare che le richiedenti avrebbero dovuto provare specificatamente le conseguenze dannose derivanti dalla condotta del ricorrente nonché indicare e provare se ed in che misura la figlia abbia subito gli effetti negativi conseguenti all'assenza della figura paterna e non limitarsi a dedurre il contegno inadempiente del ricorrente. In altri termini, difetta nel caso di specie per quanto riguarda la resistente la prova del danno evento (fermo restando che ella ha ancorato la propria richiesta risarcitoria al danno subito “dalla figlia” per il trascorso abbandonico) e per quanto rigurada la intervenuta la prova del nesso causale tra gli attacchi di panico e l'allontanamento paterno, tenuto conto che costei si è limitata a produrre un certificato di uno specialista privato che ha riferito di un percorso risalente al 2021, fermo restando che la patologia addotta (attacchi di panico) collide sia con la brillante carriera scolastica della stessa (dato rimasto incontestato) sia con al sua assunzione con mansioni di assistente di volo. Per tutti questi motivi, ritiene in definitiva questo Tribunale che il fatto illecito contestato al ricorrente non sia stato provato dalla resistente e dalla terza intervenuta. 7.- Devesi, altresì, rigettare la domanda della e della afferente al CP_1 Pt_1 sequestro conservativo della ex casa familiare sita in Bari alla via Giacomo Puccini n. 15 e relative pertinenze, di esclusiva proprietà del ricorrente, considerata sia la natura non cautelare del presente giudizio sia il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalle istanti (a garanzia della quale è stato richiesto il sequestro) sia l'attuale pendenza di una procedura esecutiva in forza di precetto notificato alla controparte per il recupero degli arretrati non corrisposti (altro credito a garanzia del quale si invocherebbe il sequestro) sia perché è incontestato tra le parti che su detto bene immobile all'attualità la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale.
8- A fronte della revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'istanza di cancellazione della relativa trascrizione espressamente formulata dal ricorrente, devesi ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la cancellazione della trascrizione eseguita in data 20.12.2016, Registro Particolare 37304, Registro Generale 52414.
9.- In ordine alle spese di lite tra le parti, la soccombenza della resistente e della intervenuta sulle due domande risarcitorie, sul sequestro conservativo e sul riconoscimento di un assegno divorzile, impone di condannarle, in solido tra loro (anche perché hanno spiegato difese similari), al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile di complessità bassa, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi ma con la riduzione del 30% in ragione della particolare natura della causa ma con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). Viceversa, al sostanziale accordo sulle restanti questioni (revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e revoca dell'assegnazione della casa coniugale) consegue la compensazione del residuo 1/3 delle spese di lite. 10.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.09.2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1. revoca, a decorrere dal mese di settembre 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia CP_2
2. revoca a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 l'assegnazione della casa coniugale sita in Bari alla via Giacomo Puccini n. 5, in favore della , il cui uso dovrà CP_1 seguire per il futuro il relativo titolo di proprietà;
3. rigetta la domanda di volta al riconoscimento in suo favore di un Controparte_1 assegno divorzile;
4. rigetta le domande risarcitorie proposte dalla resistente e dalla intervenuta;
5. rigetta la richiesta di sequestro conservativo della ex casa familiare e relative pertinenze sita in Bari alla via G. Puccini n. 15;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la cancellazione della trascrizione eseguita in data 20.12.2016, Registro Particolare 37304, Registro Generale 52414;
7. condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 di 2/3 delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.975,33, di cui € 2.711,33 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8. compensa tra le parti il residuo 1/3 delle spese di lite;
9. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DIGIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9715/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Parte_1
Lanzellotto;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Giovanni Controparte_1 Ialongo;
- RESISTENTE - N O N C H E'
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Cinzia Petitti;
Controparte_2
- INTERVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO – OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio, risarcimento del danno endofamiliare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.09.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza non definitiva n. 3361/2015 pubblicata il 20.07.2015 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
(da cui era nata in data [...] la figlia;
[...] CP_2
2. con sentenza definitiva n. 3365/2019 depositata il 09.09.2019 il Tribunale di Bari nel giudizio divorzile aveva rigettato la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, aveva disposto l'affidamento esclusivo della figlia in favore della madre, il suo collocamento presso la genitrice, l'assegnazione della casa coniugale in favore della
, l'obbligo posto a carico del padre di versare in favore della CP_1 CP_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
3. era stato licenziato nel 2017, poi aveva svolto sporadiche attività lavorative ed infine a decorrere da gennaio 2023 era diventato disoccupato;
4. la figlia aveva terminato il proprio percorso di studi, aveva lavorato presso la CP_2 [...]
e dall'aprile del 2024 aveva iniziato a lavorare come assistente di Parte_2 volo alle dipendenze della ”, società di reclutamento del personale Controparte_3 di cabina per la compagnia Ryanair, percependo una retribuzione mensile non inferiore ad € 1.450,00; 5. la figlia risiedeva per ragioni lavorative nella città di Bergamo e ritornava a Bari ogni due settimane, motivo per cui era anche necessario revocare l'assegnazione della ex casa coniugale, assegnata alla;
CP_1
6. l'ex coniuge aveva sottaciuto al padre il raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, continuando a percepire il contributo paterno al mantenimento della figlia ed a godere della casa familiare;
chiedeva revocarsi sia il contributo paterno al mantenimento della figlia a far data dalla domanda, sia l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, con ordine al Conservatore dei RR.II. di cancellare la relativa trascrizione reg. gen. 52414, reg. part. 37304 n. 14 del 20.12.2016. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 06.03.2025 e, pur non opponendosi all'avversa richiesta di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e di assegnazione della casa coniugale, chiedeva disporsi un assegno divorzile di tipo assistenziale in suo favore nella misura di € 300,00 mensili a far data dalla data di rilascio della casa coniugale, il risarcimento del danno endofamiliare per il comportamento assunto dal ricorrente nei confronti della figlia, quantificato equitativamente in € 70.000,00, il sequestro conservativo della casa familiare e relative pertinenze sino all'importo di € 70.000,00. Deduceva che il ricorrente dopo il licenziamento subito per colpa grave, a cui era seguito un processo penale a suo carico, non aveva versato il contributo paterno al mantenimento della figlia sin dal 2018 e non aveva esercitato il diritto di visita paterno. Adduceva che talvolta i genitori del ricorrente avevano supportato moralmente la minore, elargendole modiche regalie periodiche. Riferiva che il ricorrente si era disinteressato della figlia, motivo per cui ella aveva dovuto fronteggiare problematiche di natura economica e quelle della minore legate all'abbandono del padre. Precisava che la figlia aveva sofferto di attacchi di panico ed era stata costretta a rivolgersi CP_2 ad uno psicoterapeuta a causa dell'assenza del Pt_1 Puntualizzava che a causa della revoca dell'assegnazione della casa familiare sarebbe stata costretta a chiedere in futuro un aiuto economico alla figlia attesa la sua età anagrafica (cinquantacinque anni), che era cessata l'erogazione in suo favore del reddito di cittadinanza a far data dal dicembre 2023 e che era impossibilitata ad inserirsi nel mondo del lavoro nonostante i tentativi già effettuati senza successo, motivo per cui si rendeva necessario riconoscere il suo diritto a percepire un assegno divorzile. Con atto di intervento volontario depositato il 06.03.2025 interveniva nel giudizio la figlia chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma Controparte_2 di € 50.000,00 a titolo il risarcimento del danno endofamiliare subito per l'abbandono patito nonché si associava alla domanda proposta dalla genitrice afferente al sequestro conservativo della casa coniugale e relative pertinenze, sino all'importo di € 70.000,00. Precisava di non opporsi alla domanda di revoca del contributo paterno al suo mantenimento e riconosceva di essere divenuta economicamente autosufficiente perchè assunta a decorrere dal mese di maggio 2024. Deduceva di aver patito l'abbandono del padre e di essere stata costretta a rivolgersi ad una psicologa perché affetta da attacchi di panico. Depositate le memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c., all'udienza del 09.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 10.10.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Il ricorso merita accoglimento (ritenendosi irrilevanti ai fini decisori tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, stante l'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della copiosa documentazione versata in atti, fermo restando l'inammissibilità delle prove orali articolate in quanto vertenti su capitoli di prova valutativi, generici, incontestati ed irrilevanti ai fini decisori). 2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di fatti nuovi che determinano di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistenti:
• nella sopraggiunta autosufficienza economica della figlia assunta come assistente di CP_2 volo presso ”, società di reclutamento del personale di cabina per Controparte_3 la compagnia Rynair, con retribuzione mensile non inferiore ad € 1.450,00;
• nella circostanza che la figlia risiede per ragioni lavorative nella città di Bergamo e ritorna a Bari ogni due settimane. Quanto alla sopraggiunta indipendenza economica della figlia, detta circostanza è stata comprovata per tabulas e non è stata contestata né dalla resistente né dalla figlia intervenuta CP_2 volontariamente nel presente giudizio, le quali non si sono opposte alla revoca del contributo paterno al mantenimento della prole. Infatti, sia la che figlia hanno ammesso che quest'ultima è stata CP_1 Controparte_2 assunta come assistente di volo a decorrere dal mese di aprile 2024, circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio), che la figlia possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento. Pertanto, il Collegio stima rispondente a giustizia revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di settembre 2024 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 4.- Di conseguenza, deve essere disposta, altresì, a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 (non potendosi fare retroagire la relativa decorrenza, attesa la natura della domanda) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del in favore della Pt_1
in quanto l'accertata autosufficienza economica raggiunta dalla figlia preclude che CP_1 detta casa continui ad essere assegnata a costei, essendo venuti meno i presupposti giuridici (ovvero, la convivenza con prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), ragion per cui l'uso del bene verrà regolato dal titolo dominicale. 5.- La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile va rigettata. Come premesso, la modifica delle condizioni del divorzio è ammessa solo in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, che abbiamo modificato in modo rilevante la situazione economico- patrimoniale delle parti, così come accertata al momento della pronuncia del divorzio. Nel caso di specie, la parte resistente non ha allegato né dimostrato elementi nuovi sopravvenuti ma a fondamento della propria pretesa ha dedotto una condizione di inattività lavorativa già presente al tempo della sentenza del divorzio o comunque non determinata da fattori sopravvenuti indipendenti dalla propria volontà. A ciò deve aggiungersi che già con sentenza divorzile n. 3365/2019 depositata il 09.09.2019, il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda della volta al riconoscimento in suo CP_1 favore di un assegno divorzile (con contestuale revoca del relativo obbligo provvisoriamente disposto a carico del rilevando che “ la parte convenuta (la ) si è limitata ad Pt_1 CP_1 allegare la propria condizione di inoccupazione senza fornire anche la prova idonea dell'esistenza di ragioni oggettive che le abbiano impedito di procurarsi i mezzi adeguati di sussistenza. I limitati tentativi di reperire una occupazione lavorativa sono stati allegati e solo in parte documentati;
ma essi risultato del tutto insufficienti se si ha riguardo al notevole tempo intercorso dalla separazione (di circa dieci anni e, dunque, superiore anche al periodo di effettiva convivenza matrimoniale) nonché alle condizioni psico-fisiche della convenuta che ha piena capacità di lavoro sia astratta (per l'assenza di menomazioni e/o incombenze peculiari di accudimento) che concreta (avendo già lavorato in passato). A ciò aggiungasi che all'attualità non sussiste neppure tra le parti la sproporzione dei redditi che invece esisteva nel principio del giudizio;
è infatti documentato – oltreché incontestato – che l'attore non svolga più attività lavorativa presso la società Bosh in conseguenza di fatti penalmente rilevanti che hanno determinato un procedimento disciplinare conclusosi con la risoluzione del rapporto di lavoro”. Inoltre, nel presente giudizio la si è limitata a dedurre di aver cercato lavoro senza CP_1 successo (omettendo di produrre alcuna documentazione a riguardo), di aver peraltro (dopo l'emissione della sentenza divorzile) beneficiato del reddito di cittadinanza sino a dicembre 2023 (come peraltro risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate in atti) e che con la revoca della casa coniugale non avrebbe alcuna risorsa economica e sarebbe costretta a chiedere l'aiuto della figlia anche in considerazione della sua età anagrafica (cinquantacinque anni). CP_2
Non appare condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui sussisterebbe il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nella misura minima alimentare attesa la
“sperequazione” tra le parti (derivante a suo dire dal fatto che il vrebbe un'asserita Pt_1 capacità lavorativa specifica ed un immobile di proprietà, ovvero la casa coniugale, che potrebbe alienare). Sul punto devesi considerare che anche il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa a far data 16.02.2023, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 3 depositato unitamente al ricorso introduttivo). Ebbene, non risulta in alcun modo fornita la prova di un'effettiva e attuale incapacità di procurarsi mezzi adeguati da parte della resistente, né tantomeno di una ricerca lavorativa o di ostacoli oggettivi e documentati al reperimento di un'occupazione. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve rammentarsi che la richiesta di un assegno divorzile non può fondarsi sulla mera “inerzia” del coniuge richiedente, essendo onere dello stesso dimostrare non solo l'insufficienza dei mezzi ma anche l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Se poi si considera che già con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. “coniuge debole” il precedente tenore di vita è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la resistente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un contratto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività “sempre e comunque”, anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava. Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno. La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
“L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento “se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9). Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, deve dichiararsi insussistente il diritto della a godere di un assegno divorzile. CP_1 6.- Quanto alla domanda della resistente e della figlia intervenuta di risarcimento del danno endofamiliare per la violazione degli artt. 2-3-34-30 Cost., artt. 316, 2043 e 2059 c.c., ritiene questo Tribunale che costoro non abbiano assolto all'onere della prova sulle stesse gravanti e, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno non merita accoglimento. La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine. Affinché possa configurarsi un'ipotesi di danno endofamiliare, è necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto, da inquadrare nel danno patrimoniale di natura esistenziale nonché violi un diritto fondamentale di rango costituzionale. Parte resistente nella sua comparsa di costituzione ha attribuito al ricorrente una condotta di completo disinteresse nei confronti della figlia, sia dal punto di vista affettivo che economico, e ha dedotto che a causa dell'abbandono del padre la figlia avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di panico e sarebbe stata costretta a rivolgersi ad uno psicoterapeuta. La resistente ha precisato di aver diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in qualità di genitore collocatario, essendo stata obbligata a provvedere in via esclusiva alle esigenze, alla crescita e all'accudimento della figlia e ha domandato di liquidarsi in suo favore la somma di € 70.000,00. La figlia della coppia intervenuta nel giudizio, si è associata alle deduzioni Controparte_2 della madre e ha chiesto la condanna del padre al risarcimento del danno, con liquidazione in suo favore di una somma determinata equitativamente in € 50.000,00. Quanto al disinteresse affettivo, il ricorrente ha dedotto che il suo allontanamento dalla figlia sia riconducibile al comportamento della madre che avrebbe denigrato la figura paterna ed alla condotta assunta dalla figlia, la quale a decorrere dall'aprile 2017 avrebbe procrastinato gli appuntamenti col padre e non avrebbe risposto ai tentativi di quest'ultimo di contattarla telefonicamente (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. depositata il 19.03.2025). Invece, con riferimento al mancato sostentamento economico, il a ammesso di non aver potuto provvedere al Pt_1 versamento del contributo paterno al mantenimento della figlia ma ha precisato che i suoi genitori ( e hanno versato in favore della resistente somme a titolo di Controparte_4 CP_5 mantenimento per la figlia di importo mensile pari ad € 250,00 dal 30.07.2019 al 20.05.2022 CP_2 e pari ad € 300,00 dal 18.06.2022 al 26.02.2024 (importo parziale rispetto alla somma di € 400,00 statuito nella sentenza divorzile), facendosi carico in parte dell'obbligo posto a suo carico di contribuzione al mantenimento della figlia. E' noto che negli ultimi anni la giurisprudenza ha elaborato la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte di una parte dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis del c.c. e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status, il quale comunque sussiste nel caso di specie. In particolare, la giurisprudenza afferma che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass. n. 3079/2015, nello stesso senso, Cass. 5652/2012 e Cass. 22496/2021). Inoltre, come di recente precisato dalla Suprema Corte, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione, aggiungendo che la prova di ciò può desumersi presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 34950 del 28/11/2022). La resistente e la figlia a sostegno del danno, hanno prodotto una relazione di parte rilasciata CP_2 in data 24.02.2025 dalla dott.ssa , dalla quale emerge che la sintomatologia ansiosa della Persona_1 sarebbe sorta nel 2018 e che vi sarebbe una diretta correlazione tra il disturbo Controparte_2
e l'abbandono del padre (in detta relazione è dato leggersi che: “L'esordio della sintomatologia ansiosa della paziente sembrerebbe riconducibile temporalmente al 2018. L'insorgenza in tale periodo suggerirebbe una diretta correlazione tra il disturbo ed i rifiuti che la paziente avrebbe subito dalla figura paterna. In particolare, l'assenza ed il disinteresse del sig. verso la figlia, CP_2 avrebbe logorato con tempo l'autostima della paziente, la quale avrebbe rafforzato la convinzione disfunzionale che, per la sua presunta inadeguatezza, qualsiasi relazione sarebbe culminata nell'abbandono. , infatti, manifestava una sintomatologia ansiosa molto marcata in quasi CP_2 tutti gli ambiti sociali e questo provocava la tendenza a compiere degli evitamenti. Questi ultimi davano luogo a circoli viziosi che aumentavano i sintomi, la scarsa fiducia in sé stessa e nel prossimo, e culminavano nell'isolamento” – cfr. relazione psicologica a firma della dott.ssa Persona_1 depositata in data 06.03.2025 dalla e dalla CP_1 Pt_1 Ebbene, come correttamente rilevato dal ricorrente nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., appare inverosimile che nel corso del giudizio divorzile non sia emersa la necessità di sottoporre la minore ad un percorso psicologico che le consentisse di affrontare le problematiche inerenti all'allontanamento da parte del padre. Inoltre, non può non condividersi la deduzione di parte ricorrente circa l'asserita condizione psicologica della terza intervenuta (attacchi di panico) e l'attività lavorativa intrapresa da quest'ultima (assistente di volo) subito dopo la conclusione del percorso scolastico (“'asserita “attivazione ansiosa” e “crisi di panico” stridente appare sia rispetto alla splendida carriera professionale ad oggi segnata dalla figlia che, in tempo record ha conseguito brillantemente ottimi risultati CP_2 nell'ambito degli studi linguistici al punto da approdare alla figura di assistente di volo per una nota compagnia aerea: paradossalmente proprio l'assistente di volo deve rappresentare la prima figura di riferimento preposta alla gestione degli attacchi di panico di cui sovente restano vittima i passeggeri di voli aerei”). Quanto all'inadempimento economico del ricorrente ed alla circostanza che alla figlia della coppia sia mancato del tutto il sostentamento economico, le tesi della resistente e dell'interventrice non appaiono condivisibili. Infatti, costoro sostengono che i nonni paterni avrebbero versato spontaneamente somme a mezzo bonifici bancari e avrebbero effettuato elargizioni spontanee in favore della nipote, considerato che nei loro confronti non era stato emesso alcun provvedimento giudiziale. Tuttavia, ferme restando le omissioni paterne nel versamento del contributo paterno al mantenimento della figlia, dalla documentazione in atti risulta che i nonni paterni si siano sostituiti al padre della minore nell'adempimento dell'obbligo al mantenimento, intervenendo direttamente a sostegno della nipote nel momento di inadempienza da parte del genitore. Tale condotta si è però manifestata a seguito della ricezione da parte degli stessi di una comunicazione del 02.05.2017 a firma del difensore della con oggetto “mantenimento minore ”, con la quale veniva loro CP_1 CP_2 rappresentata la situazione di inadempimento del padre e la conseguente necessità di garantire il sostentamento economico alla figlia. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha prodotto gli estremi dei bonifici effettuati dai nonni paterni per l'importo parziale di € 250,00 mensili dal 30.07.2019 al 20.05.2022 ed € 300,00 mensili dal 18.06.2022 al 26.02.2024 aventi tutti come causale “ ”, motivo per cui Parte_3 contrariamente a quanto sostenuto dalla e dalla tali versamenti non CP_1 Pt_1 possono qualificarsi come “elargizioni volontarie per la crescita della nipote”, bensì come versamenti a titolo di mantenimento per la nipote Controparte_2 Inoltre, il ha depositato in atti le ricevute dei versamenti afferenti agli oneri Pt_1 condominiali relativi alla casa coniugale di sua esclusiva proprietà e comunque assegnata alla
(cfr. doc. n. 15 depositato il 19.03.2025). CP_1 In ogni caso, appare dirimente affermare che le richiedenti avrebbero dovuto provare specificatamente le conseguenze dannose derivanti dalla condotta del ricorrente nonché indicare e provare se ed in che misura la figlia abbia subito gli effetti negativi conseguenti all'assenza della figura paterna e non limitarsi a dedurre il contegno inadempiente del ricorrente. In altri termini, difetta nel caso di specie per quanto riguarda la resistente la prova del danno evento (fermo restando che ella ha ancorato la propria richiesta risarcitoria al danno subito “dalla figlia” per il trascorso abbandonico) e per quanto rigurada la intervenuta la prova del nesso causale tra gli attacchi di panico e l'allontanamento paterno, tenuto conto che costei si è limitata a produrre un certificato di uno specialista privato che ha riferito di un percorso risalente al 2021, fermo restando che la patologia addotta (attacchi di panico) collide sia con la brillante carriera scolastica della stessa (dato rimasto incontestato) sia con al sua assunzione con mansioni di assistente di volo. Per tutti questi motivi, ritiene in definitiva questo Tribunale che il fatto illecito contestato al ricorrente non sia stato provato dalla resistente e dalla terza intervenuta. 7.- Devesi, altresì, rigettare la domanda della e della afferente al CP_1 Pt_1 sequestro conservativo della ex casa familiare sita in Bari alla via Giacomo Puccini n. 15 e relative pertinenze, di esclusiva proprietà del ricorrente, considerata sia la natura non cautelare del presente giudizio sia il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalle istanti (a garanzia della quale è stato richiesto il sequestro) sia l'attuale pendenza di una procedura esecutiva in forza di precetto notificato alla controparte per il recupero degli arretrati non corrisposti (altro credito a garanzia del quale si invocherebbe il sequestro) sia perché è incontestato tra le parti che su detto bene immobile all'attualità la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale.
8- A fronte della revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'istanza di cancellazione della relativa trascrizione espressamente formulata dal ricorrente, devesi ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la cancellazione della trascrizione eseguita in data 20.12.2016, Registro Particolare 37304, Registro Generale 52414.
9.- In ordine alle spese di lite tra le parti, la soccombenza della resistente e della intervenuta sulle due domande risarcitorie, sul sequestro conservativo e sul riconoscimento di un assegno divorzile, impone di condannarle, in solido tra loro (anche perché hanno spiegato difese similari), al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile di complessità bassa, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi ma con la riduzione del 30% in ragione della particolare natura della causa ma con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). Viceversa, al sostanziale accordo sulle restanti questioni (revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e revoca dell'assegnazione della casa coniugale) consegue la compensazione del residuo 1/3 delle spese di lite. 10.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.09.2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1. revoca, a decorrere dal mese di settembre 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia CP_2
2. revoca a decorrere dal corrente mese di giugno 2025 l'assegnazione della casa coniugale sita in Bari alla via Giacomo Puccini n. 5, in favore della , il cui uso dovrà CP_1 seguire per il futuro il relativo titolo di proprietà;
3. rigetta la domanda di volta al riconoscimento in suo favore di un Controparte_1 assegno divorzile;
4. rigetta le domande risarcitorie proposte dalla resistente e dalla intervenuta;
5. rigetta la richiesta di sequestro conservativo della ex casa familiare e relative pertinenze sita in Bari alla via G. Puccini n. 15;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari la cancellazione della trascrizione eseguita in data 20.12.2016, Registro Particolare 37304, Registro Generale 52414;
7. condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 di 2/3 delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.975,33, di cui € 2.711,33 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8. compensa tra le parti il residuo 1/3 delle spese di lite;
9. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato