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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 15.04.2025, vertente
TRA
in persona del rappresentante legale e Parte_1
liquidatore dott. , elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Alento n° 127 Parte_2
presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata con separato atto.
APPELLANTE
E in persona del procuratore dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in alla via del Cavallerizzo n. 4, presso lo Persona_1 CP_1 studio dell'Avv. Marco Bianchini che la rappresenta e difende in forza di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E
n persona del suo procuratore Dott. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Arezzo alla Via Calamandrei n. 54, presso lo Persona_2 studio dell'Avv. Stefano Cacchiarelli che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 541/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
10.04.2024 – Mutuo
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n.
R.G. 4420/2022 avanti il Tribunale di Pescara, ai danni delle odierne appellate in via solidale
e/o per quanto di diritto e spettanza di ciascuna,
A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti
i motivi di gravame di cui in narrativa;
B) annullare e/o riformare la Sentenza n. 541/2024 pubblicata il 10/04/2024, RG n.
4420/2022, del Tribunale di Pescara nella persona della Dott.ssa Ursoleo;
C) in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti in via rescindente e in via rescissoria nel presente atto, per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello notificato dalla avverso la sentenza n. Parte_1
541/2024 nella causa civile R.G. 4420/2022 emessa dal Tribunale di Pescara in data
10/04/2024 e pubblicata in data 10/04/2024, perché tardivo e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, in via pregiudiziale, nel rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto tardivo;
nel merito, rigettare Parte_1 integralmente l'appello e le domande tutte proposte da parte appellante, poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 541/2024 (R.G. 4420/2022), emessa dal Tribunale di Pescara il 10.04.2024 e pubblicata in pari data. Il tutto, con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente procedimento”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 4420/2022 – promosso dalla contro Parte_1 Controparte_1
ed (onde accertare in
[...] CP_2 Controparte_2
Contr relazione al contratto originario di mutuo ipotecario a del 16.7.2013 l' usurarietà pattizia Cont del e del TEG contrattuale sia nell'atto originario che nell'atto di erogazione e quietanza finale e in via subordinata l' omessa espressa indicazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e l' illegittima applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi) giudizio nell'ambito del quale si erano costituite le convenute contestando le domande attoree – il Tribunale di Pescara così statuiva: “• rigetta le domande;
• condanna l'attrice alla rifusione, in favore delle convenute, delle spese di lite, che liquida in €. 18.976,65 per ciascuna a titolo di compensi (dm 147/22, scaglione da 260 mila euro a 520 mila euro, fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i parametri e fase istruttoria secondo i minimi, con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 6 dm cit.), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che: - nel contratto di mutuo a SAL del 16.7.2013 il TEG dell'operazione, calcolato secondo le
Istruzioni di Banca d'Italia con inclusione delle spese di istruttoria amministrativa e di commissione di gestione, pari al 10,4598%, era superiore al tasso soglia usura, fissato nel
DM luglio/settembre 2013 per la categoria dei “mutui a tasso fisso” al 10,3625%; - nell'Atto di erogazione e quietanza del 30.11.2016, ad integrazione e modifica delle condizioni economiche fissate nel contratto originario, il TEG del rapporto, pari al 7,3043%, era superiore al tasso soglia usura, fissato nel DM ottobre/dicembre 2016 per la categoria dei
“mutui a tasso variabile” al 7,1250%; - non era stato indicato in contratto il regime di capitalizzazione composta degli interessi con violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195,
1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB.
1.2. Dava ancora atto che si erano costituite in giudizio Controparte_1
ed hiedendo nel merito il rigetto
[...] Controparte_2 delle eccezioni sollevate dall'attrice.
1.3. Ciò premesso, rigettava l'eccezione relativa all'usurarietà pattizia del TAN e del TEG contrattuale in quanto al mutuo a SAL oggetto di causa doveva applicarsi quale tasso soglia di riferimento quello relativo alla categoria degli “altri finanziamenti” e non quello indicato nei decreti ministeriali per la categoria dei “mutui”.
Rilevava che la valutazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 22380/2019
Contr secondo la quale deve essere ricondotto il mutuo a con garanzia ipotecaria (come nella specie) alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” sul presupposto che l'ipoteca che lo assiste renderebbe il rischio intrinseco dell'operazione equipollente a quello di un ordinario mutuo ipotecario, era parte di un ragionamento strettamente legato al quadro regolamentare delineato dalle Istruzioni di Banca Italia 2002, privo dunque di una portata generale che gli consentisse di essere replicato nel caso di specie.
Spiegava che l'attività ermeneutica volta ad individuare se l'operazione posta in essere sia da ricondurre all'una o all'altra delle categorie individuate dai decreti ministeriali con cui è stata operata la classificazione delle operazioni per categorie omogenee e con cui è stato rilevato, per le classi di operazioni che interessano, il tasso effettivo globale medio deve essere applicata solamente quando l'interpretazione letterale non conduce ad esiti chiari e inequivoci.
Rilevava che, mentre le Istruzioni 2002 avevano lasciato in una zona d'ombra i finanziamenti Contr a nelle Istruzioni 2009 la Banca d'Italia si era espressa secondo un rigoroso linguaggio tecnico-convenzionale e con l'impiego di termini dal valore semantico costante e ben Contr definito, includendo espressamente i mutui a nella classe degli “altri finanziamenti”, anche qualora assistiti da garanzia ipotecaria.
Osservava che anche alla luce dello specifico chiarimento reso dalla Banca d'Italia sul punto fosse incontestabile che le rilevazioni trimestrali del TEGM effettuate nella vigenza delle
Istruzioni 2009 (e dunque anche, in continuità, le rilevazioni effettuate nella vigenza delle successive Istruzioni 2016) includessero nella categoria “altri finanziamenti” anche i mutui a SAL assistiti da garanzia ipotecaria.
Rilevava che anche dando per buona la determinazione dei rispettivi TEG, nel DM luglio/settembre 2013 il tasso soglia relativo alla categoria “altri finanziamenti” era fissato al
17,0875%, e nel DM ottobre/dicembre 2016 il tasso soglia relativo alla medesima categoria era fissato al 16,9000, quindi il TEG delle rispettive pattuizioni (pari al 10,4598% e al 7,3043) era ampiamente sottosoglia.
1.4. Rigettava anche l'eccezione di illegittima applicazione della capitalizzazione composta degli interessi. Spiegava che per la proprietà della scindibilità, di cui gode solo la legge di capitalizzazione composta, il piano di ammortamento a rate posticipate costanti (alla francese) segue la legge di tale capitalizzazione.
Rilevava che il tasso di interesse costante utilizzato per calcolare la rata nell'ammortamento alla francese nel regime finanziario della capitalizzazione composta risulta essere il TAEG dell'operazione stessa calcolato secondo le modalità suggerite da Banca di Italia e il calcolo degli interessi sugli interessi è solo un mezzo tecnico perché venga soddisfatta l'equità finanziaria quindi il fatto che nel piano di ammortamento ci sia un fenomeno di calcolo dell'interesse sull'interesse non implica un aumento del costo dell'operazione stessa che rimane uguale al TAEG stabilito all'inizio dell'operazione.
1.5. Rigettava inoltre l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 821, 1284, 1346 e 117 TUB dovuta all'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese.
Rilevava che nel caso di specie le condizioni economiche del mutuo e del successivo atto di erogazione e quietanza erano determinate in modo univoco in quanto risultavano convenuti tutti gli elementi necessari a calcolare il piano di rimborso a rate costanti, ossia capitale iniziale, tasso di interesse nominale e tasso contrattuale iniziale per il periodo di preammortamento, nonché tasso di interesse variabile per l'ammortamento (francese) del mutuo, il numero di rate (n. 60 semestrali), e, conseguentemente, l'importo della rata fissa.
1.6. Riteneva infondato il richiamo dell'attrice all'art. 821 c.c. finalizzato ad affermare la codificazione del regime dell'interesse semplice contro quello composto.
Rilevava che tale norma determina le modalità di acquisto dei frutti e a chi appartenga il relativo diritto quindi da essa non può ricavarsi una preferenza per la progressione dei frutti secondo una ragione aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto) e tanto meno un divieto di interesse composto.
1.7. Condannava infine l'attrice alla rifusione, in favore delle convenute, delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneo rigetto della eccezione sulla “Usurarietà pattizia del TAN e del
TEG contrattuale sia nell'atto originario che nell'atto di erogazione e quietanza finale, 1.a)
Usura pattizia conseguente alla pattuizione nell'atto originario di mutuo del 16.07.2013 del tasso di interesse nominale annuo (TAN) con conseguente fissazione del TEG in una misura debordante il tasso soglia usura (TSU) all'epoca vigente”, spiegata da pag. 6 della citazione del primo grado;
2) Erroneo rigetto della eccezione sulla “Usurarietà pattizia del TAN e del TEG contrattuale sia nell'atto originario che nell'atto di erogazione e quietanza finale, 1.b)
Usura pattizia conseguente alla fissazione nell'atto di erogazione e quietanza finale del
30.11.2016 del complessivo costo del finanziamento (TEG) nella misura debordante il tasso soglia usura (TSU) all'epoca vigente”, spiegata da pag. 9 della citazione del primo grado;
3)
Erroneo rigetto della eccezione relativa alla “Omessa espressa indicazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato, non rinvenibile neppure dal piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza finale ed illegittima applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta deli interessi”, sollevata nella citazione del primo grado in via subordinata;
motivazione omissiva e apparente.
3. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza impugnata.
Anche l'appellata si è costituita in Controparte_2 giudizio ed ha chiesto, in via pregiudiziale, nel rito, di dichiarare inammissibile l'appello e nel merito di rigettarlo integralmente.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.12.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve in primo luogo essere esaminata l'eccezione, sollevata dalle appellate, di inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., primo comma.
5.1. Dagli atti risulta che ha provveduto, in data Controparte_1
16.04.2024 a notificare tramite pec (cfr. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta della la sentenza, ai fini della decorrenza del Controparte_1 termine breve, sia ad , presso l'Avv. Stefano Cacchiarelli, sia alla CP_2 Parte_1
presso il domicilio eletto nello studio dell'Avv. Dario Nardone, che aveva dichiarato di
[...]
voler ricevere le notifiche a mezzo pec, come risulta dalla citazione in primo grado (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta della Controparte_1
.
[...]
5.2. Dai rilievi che precedono consegue che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine breve di trenta giorni (decorrente dal 16.04.2024 e scaduto il
16.05.2024), mentre è stata tardivamente notificata in data 1.08.2024.
5.3. Secondo quanto reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte, “A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale -art. 16 sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012 come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 convertito in L. n. 114 del
2014- in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale -senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni- vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione;
mentre
l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui
l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria” (Cass., n.
25914/2023, n. 10355/2020; n. 23412/2016) del 17/11/2016); precisando inoltre che "resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico" (Cass. n. 28532/ 2024; n. n. 39970 del 2021)
5.4. Il procuratore della parte appellante con nota depositata successivamente alla celebrazione della prima udienza ha chiesto la rimessione in termini per la proposizione del gravame, dichiarando che, a seguito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle controparti, ha provveduto a verificare che la notificazione della sentenza di primo grado era stata dal gestore della PE (Aruba) collocata nella cartella dello . Pt_3
In allegato alla comparsa conclusionale di replica depositata il 31.03.2025 ha depositato una relazione tecnica redatta da SS attestante per un verso la presenza CP_5 della PEC proveniente dall'indirizzo datata Email_1
16.04.2024, per altro verso la necessità “per potersi avvedere della presenza del messaggio pec” in discussione di “scorrere manualmente l'intero contenuto disponibile nella cartella
“spam” fino alla data corrispondente”.
Al riguardo il Collegio, oltre ad evidenziare la tardività e conseguente inutilizzabilità della produzione della relazione tecnica depositata in allegato alla comparsa di replica del
31.03.2025 (ritardo neanche giustificabile con riferimento ai tempi necessari per gli accertamenti, atteso che dalla stessa relazione si evince che l'incarico è stato conferito solo in data 28.03.2025), rileva come la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella casella della posta indesiderata (“SPAM”) della casella PEC del destinatario “non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare sistemi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata come da programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.” (Cass. 7510/2023).
Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire (Cass. 25131/2024) che “il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti della spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finita nella spam”.
D'altra parte, secondo quanto riferito nella nota del 19.12.2024 (con la quale chiedeva la rimessione in termini), il procuratore dell'appellante, a seguito della eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla controparti, ha avuto modo di verificare che la pec era finita nella casella SPAM, sicché del tutto privo di pregio si rivela l'assunto formulato nella comparsa conclusionale di replica secondo cui la ridetta pec avrebbe presentato
“eccezionale insidiosità” … “oggettivamente non prevenibile dallo scrivente difensore attraverso l'ordinaria diligenza”.
Non può invero ritenersi che l'impossibilità di effettuare nella casella SPAM una ricerca per cognome ma solo per data non qualifica in termini di eccezionale diligenza quella richiesta al titolare della casella PEC di verificare periodicamente, effettuando una ricerca per data, le notifiche PEC finite nella casella SPAM. 5.5. Deve essere quindi dichiarata la tardività dell'impugnazione proposta con atto di appello notificato in data 01.08.2024 oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello, che determina l'assorbimento di tutte le altre questioni, consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (stante la decisione della causa in punto di mero rito e la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione) relativi allo scaglione di riferimento riguardante il valore della causa (che, diversamente da quanto asserito dall'appellante all'atto di iscrizione della causa, non è indeterminabile, ma è compreso tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, avendo la predetta riproposto nel presente grado le conclusioni formulate in primo grado, dove aveva chiesto la condanna delle convenute alla restituzione della somma totale di € 1.019.699,40) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione in base al valore effettivo della causa secondo quanto indicato al precedente paragrafo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate, che liquida: quanto all'appellata in Controparte_1 complessivi € 12.033,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad
IVA e CAP come per legge;
quanto all'appellata Controparte_2 in complessivi € 12.033,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario
[...]
spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta;
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale in base all'effettivo valore della causa come sopra indicato al paragrafo 6.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 15.04.2025, vertente
TRA
in persona del rappresentante legale e Parte_1
liquidatore dott. , elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Alento n° 127 Parte_2
presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata con separato atto.
APPELLANTE
E in persona del procuratore dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in alla via del Cavallerizzo n. 4, presso lo Persona_1 CP_1 studio dell'Avv. Marco Bianchini che la rappresenta e difende in forza di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E
n persona del suo procuratore Dott. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Arezzo alla Via Calamandrei n. 54, presso lo Persona_2 studio dell'Avv. Stefano Cacchiarelli che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 541/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
10.04.2024 – Mutuo
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n.
R.G. 4420/2022 avanti il Tribunale di Pescara, ai danni delle odierne appellate in via solidale
e/o per quanto di diritto e spettanza di ciascuna,
A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti
i motivi di gravame di cui in narrativa;
B) annullare e/o riformare la Sentenza n. 541/2024 pubblicata il 10/04/2024, RG n.
4420/2022, del Tribunale di Pescara nella persona della Dott.ssa Ursoleo;
C) in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti in via rescindente e in via rescissoria nel presente atto, per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello notificato dalla avverso la sentenza n. Parte_1
541/2024 nella causa civile R.G. 4420/2022 emessa dal Tribunale di Pescara in data
10/04/2024 e pubblicata in data 10/04/2024, perché tardivo e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, in via pregiudiziale, nel rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto tardivo;
nel merito, rigettare Parte_1 integralmente l'appello e le domande tutte proposte da parte appellante, poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 541/2024 (R.G. 4420/2022), emessa dal Tribunale di Pescara il 10.04.2024 e pubblicata in pari data. Il tutto, con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente procedimento”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 4420/2022 – promosso dalla contro Parte_1 Controparte_1
ed (onde accertare in
[...] CP_2 Controparte_2
Contr relazione al contratto originario di mutuo ipotecario a del 16.7.2013 l' usurarietà pattizia Cont del e del TEG contrattuale sia nell'atto originario che nell'atto di erogazione e quietanza finale e in via subordinata l' omessa espressa indicazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e l' illegittima applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi) giudizio nell'ambito del quale si erano costituite le convenute contestando le domande attoree – il Tribunale di Pescara così statuiva: “• rigetta le domande;
• condanna l'attrice alla rifusione, in favore delle convenute, delle spese di lite, che liquida in €. 18.976,65 per ciascuna a titolo di compensi (dm 147/22, scaglione da 260 mila euro a 520 mila euro, fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i parametri e fase istruttoria secondo i minimi, con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 6 dm cit.), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che: - nel contratto di mutuo a SAL del 16.7.2013 il TEG dell'operazione, calcolato secondo le
Istruzioni di Banca d'Italia con inclusione delle spese di istruttoria amministrativa e di commissione di gestione, pari al 10,4598%, era superiore al tasso soglia usura, fissato nel
DM luglio/settembre 2013 per la categoria dei “mutui a tasso fisso” al 10,3625%; - nell'Atto di erogazione e quietanza del 30.11.2016, ad integrazione e modifica delle condizioni economiche fissate nel contratto originario, il TEG del rapporto, pari al 7,3043%, era superiore al tasso soglia usura, fissato nel DM ottobre/dicembre 2016 per la categoria dei
“mutui a tasso variabile” al 7,1250%; - non era stato indicato in contratto il regime di capitalizzazione composta degli interessi con violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195,
1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB.
1.2. Dava ancora atto che si erano costituite in giudizio Controparte_1
ed hiedendo nel merito il rigetto
[...] Controparte_2 delle eccezioni sollevate dall'attrice.
1.3. Ciò premesso, rigettava l'eccezione relativa all'usurarietà pattizia del TAN e del TEG contrattuale in quanto al mutuo a SAL oggetto di causa doveva applicarsi quale tasso soglia di riferimento quello relativo alla categoria degli “altri finanziamenti” e non quello indicato nei decreti ministeriali per la categoria dei “mutui”.
Rilevava che la valutazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 22380/2019
Contr secondo la quale deve essere ricondotto il mutuo a con garanzia ipotecaria (come nella specie) alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” sul presupposto che l'ipoteca che lo assiste renderebbe il rischio intrinseco dell'operazione equipollente a quello di un ordinario mutuo ipotecario, era parte di un ragionamento strettamente legato al quadro regolamentare delineato dalle Istruzioni di Banca Italia 2002, privo dunque di una portata generale che gli consentisse di essere replicato nel caso di specie.
Spiegava che l'attività ermeneutica volta ad individuare se l'operazione posta in essere sia da ricondurre all'una o all'altra delle categorie individuate dai decreti ministeriali con cui è stata operata la classificazione delle operazioni per categorie omogenee e con cui è stato rilevato, per le classi di operazioni che interessano, il tasso effettivo globale medio deve essere applicata solamente quando l'interpretazione letterale non conduce ad esiti chiari e inequivoci.
Rilevava che, mentre le Istruzioni 2002 avevano lasciato in una zona d'ombra i finanziamenti Contr a nelle Istruzioni 2009 la Banca d'Italia si era espressa secondo un rigoroso linguaggio tecnico-convenzionale e con l'impiego di termini dal valore semantico costante e ben Contr definito, includendo espressamente i mutui a nella classe degli “altri finanziamenti”, anche qualora assistiti da garanzia ipotecaria.
Osservava che anche alla luce dello specifico chiarimento reso dalla Banca d'Italia sul punto fosse incontestabile che le rilevazioni trimestrali del TEGM effettuate nella vigenza delle
Istruzioni 2009 (e dunque anche, in continuità, le rilevazioni effettuate nella vigenza delle successive Istruzioni 2016) includessero nella categoria “altri finanziamenti” anche i mutui a SAL assistiti da garanzia ipotecaria.
Rilevava che anche dando per buona la determinazione dei rispettivi TEG, nel DM luglio/settembre 2013 il tasso soglia relativo alla categoria “altri finanziamenti” era fissato al
17,0875%, e nel DM ottobre/dicembre 2016 il tasso soglia relativo alla medesima categoria era fissato al 16,9000, quindi il TEG delle rispettive pattuizioni (pari al 10,4598% e al 7,3043) era ampiamente sottosoglia.
1.4. Rigettava anche l'eccezione di illegittima applicazione della capitalizzazione composta degli interessi. Spiegava che per la proprietà della scindibilità, di cui gode solo la legge di capitalizzazione composta, il piano di ammortamento a rate posticipate costanti (alla francese) segue la legge di tale capitalizzazione.
Rilevava che il tasso di interesse costante utilizzato per calcolare la rata nell'ammortamento alla francese nel regime finanziario della capitalizzazione composta risulta essere il TAEG dell'operazione stessa calcolato secondo le modalità suggerite da Banca di Italia e il calcolo degli interessi sugli interessi è solo un mezzo tecnico perché venga soddisfatta l'equità finanziaria quindi il fatto che nel piano di ammortamento ci sia un fenomeno di calcolo dell'interesse sull'interesse non implica un aumento del costo dell'operazione stessa che rimane uguale al TAEG stabilito all'inizio dell'operazione.
1.5. Rigettava inoltre l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 821, 1284, 1346 e 117 TUB dovuta all'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese.
Rilevava che nel caso di specie le condizioni economiche del mutuo e del successivo atto di erogazione e quietanza erano determinate in modo univoco in quanto risultavano convenuti tutti gli elementi necessari a calcolare il piano di rimborso a rate costanti, ossia capitale iniziale, tasso di interesse nominale e tasso contrattuale iniziale per il periodo di preammortamento, nonché tasso di interesse variabile per l'ammortamento (francese) del mutuo, il numero di rate (n. 60 semestrali), e, conseguentemente, l'importo della rata fissa.
1.6. Riteneva infondato il richiamo dell'attrice all'art. 821 c.c. finalizzato ad affermare la codificazione del regime dell'interesse semplice contro quello composto.
Rilevava che tale norma determina le modalità di acquisto dei frutti e a chi appartenga il relativo diritto quindi da essa non può ricavarsi una preferenza per la progressione dei frutti secondo una ragione aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto) e tanto meno un divieto di interesse composto.
1.7. Condannava infine l'attrice alla rifusione, in favore delle convenute, delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erroneo rigetto della eccezione sulla “Usurarietà pattizia del TAN e del
TEG contrattuale sia nell'atto originario che nell'atto di erogazione e quietanza finale, 1.a)
Usura pattizia conseguente alla pattuizione nell'atto originario di mutuo del 16.07.2013 del tasso di interesse nominale annuo (TAN) con conseguente fissazione del TEG in una misura debordante il tasso soglia usura (TSU) all'epoca vigente”, spiegata da pag. 6 della citazione del primo grado;
2) Erroneo rigetto della eccezione sulla “Usurarietà pattizia del TAN e del TEG contrattuale sia nell'atto originario che nell'atto di erogazione e quietanza finale, 1.b)
Usura pattizia conseguente alla fissazione nell'atto di erogazione e quietanza finale del
30.11.2016 del complessivo costo del finanziamento (TEG) nella misura debordante il tasso soglia usura (TSU) all'epoca vigente”, spiegata da pag. 9 della citazione del primo grado;
3)
Erroneo rigetto della eccezione relativa alla “Omessa espressa indicazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato, non rinvenibile neppure dal piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza finale ed illegittima applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta deli interessi”, sollevata nella citazione del primo grado in via subordinata;
motivazione omissiva e apparente.
3. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della sentenza impugnata.
Anche l'appellata si è costituita in Controparte_2 giudizio ed ha chiesto, in via pregiudiziale, nel rito, di dichiarare inammissibile l'appello e nel merito di rigettarlo integralmente.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.12.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve in primo luogo essere esaminata l'eccezione, sollevata dalle appellate, di inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., primo comma.
5.1. Dagli atti risulta che ha provveduto, in data Controparte_1
16.04.2024 a notificare tramite pec (cfr. allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta della la sentenza, ai fini della decorrenza del Controparte_1 termine breve, sia ad , presso l'Avv. Stefano Cacchiarelli, sia alla CP_2 Parte_1
presso il domicilio eletto nello studio dell'Avv. Dario Nardone, che aveva dichiarato di
[...]
voler ricevere le notifiche a mezzo pec, come risulta dalla citazione in primo grado (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta della Controparte_1
.
[...]
5.2. Dai rilievi che precedono consegue che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine breve di trenta giorni (decorrente dal 16.04.2024 e scaduto il
16.05.2024), mentre è stata tardivamente notificata in data 1.08.2024.
5.3. Secondo quanto reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte, “A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale -art. 16 sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012 come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 convertito in L. n. 114 del
2014- in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale -senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni- vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione;
mentre
l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui
l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria” (Cass., n.
25914/2023, n. 10355/2020; n. 23412/2016) del 17/11/2016); precisando inoltre che "resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico" (Cass. n. 28532/ 2024; n. n. 39970 del 2021)
5.4. Il procuratore della parte appellante con nota depositata successivamente alla celebrazione della prima udienza ha chiesto la rimessione in termini per la proposizione del gravame, dichiarando che, a seguito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle controparti, ha provveduto a verificare che la notificazione della sentenza di primo grado era stata dal gestore della PE (Aruba) collocata nella cartella dello . Pt_3
In allegato alla comparsa conclusionale di replica depositata il 31.03.2025 ha depositato una relazione tecnica redatta da SS attestante per un verso la presenza CP_5 della PEC proveniente dall'indirizzo datata Email_1
16.04.2024, per altro verso la necessità “per potersi avvedere della presenza del messaggio pec” in discussione di “scorrere manualmente l'intero contenuto disponibile nella cartella
“spam” fino alla data corrispondente”.
Al riguardo il Collegio, oltre ad evidenziare la tardività e conseguente inutilizzabilità della produzione della relazione tecnica depositata in allegato alla comparsa di replica del
31.03.2025 (ritardo neanche giustificabile con riferimento ai tempi necessari per gli accertamenti, atteso che dalla stessa relazione si evince che l'incarico è stato conferito solo in data 28.03.2025), rileva come la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella casella della posta indesiderata (“SPAM”) della casella PEC del destinatario “non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare sistemi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata come da programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.” (Cass. 7510/2023).
Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire (Cass. 25131/2024) che “il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti della spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finita nella spam”.
D'altra parte, secondo quanto riferito nella nota del 19.12.2024 (con la quale chiedeva la rimessione in termini), il procuratore dell'appellante, a seguito della eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla controparti, ha avuto modo di verificare che la pec era finita nella casella SPAM, sicché del tutto privo di pregio si rivela l'assunto formulato nella comparsa conclusionale di replica secondo cui la ridetta pec avrebbe presentato
“eccezionale insidiosità” … “oggettivamente non prevenibile dallo scrivente difensore attraverso l'ordinaria diligenza”.
Non può invero ritenersi che l'impossibilità di effettuare nella casella SPAM una ricerca per cognome ma solo per data non qualifica in termini di eccezionale diligenza quella richiesta al titolare della casella PEC di verificare periodicamente, effettuando una ricerca per data, le notifiche PEC finite nella casella SPAM. 5.5. Deve essere quindi dichiarata la tardività dell'impugnazione proposta con atto di appello notificato in data 01.08.2024 oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello, che determina l'assorbimento di tutte le altre questioni, consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (stante la decisione della causa in punto di mero rito e la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione) relativi allo scaglione di riferimento riguardante il valore della causa (che, diversamente da quanto asserito dall'appellante all'atto di iscrizione della causa, non è indeterminabile, ma è compreso tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, avendo la predetta riproposto nel presente grado le conclusioni formulate in primo grado, dove aveva chiesto la condanna delle convenute alla restituzione della somma totale di € 1.019.699,40) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione in base al valore effettivo della causa secondo quanto indicato al precedente paragrafo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate, che liquida: quanto all'appellata in Controparte_1 complessivi € 12.033,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad
IVA e CAP come per legge;
quanto all'appellata Controparte_2 in complessivi € 12.033,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario
[...]
spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta;
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale in base all'effettivo valore della causa come sopra indicato al paragrafo 6.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)