TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 19 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. D. Pallara come da mandato Parte_1
in atti contro
, rappresentati e difesi Controparte_1
dall'Avv. S. Corrado come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 30/05/2024, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato in data 21/05/2024, con il quale i sigg.ri
[...]
e intimavano il pagamento della complessiva CP_1 Controparte_1
somma di e 43.854,82 in forza di sentenza n. 1326/24 pubblicata in data 10.04.2024.
Con comparsa di risposta del 30.09.2024 si costituivano in giudizio i sigg.ri
[...]
e per impugnare e contestare l'assunto attero e CP_1 Controparte_1
chiederne il rigetto.
All'udienza del 16.12.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione, il sig. eccepisce la invalidità del Pt_1
precetto opposto per indeterminatezza delle somme portate in esecuzione.
In particolare, deduce che il precetto oggetto della presente opposizione risulta invalido poiché porta seco somme relative ad un capo della sentenza avente natura tutt'altro che condannatoria, come tale suscettibile di essere posto in esecuzione solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
Orbene, l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
L'atto di precetto deve contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine. L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Cio premesso, nelle more la Corte d'Appello di Lecce– Sezione Seconda con provvedimento depositato il 05.07.2024 ha rigettato l'istanza di sospensione, poiché non ricorrono le condizioni per concedere il provvedimento richiesto e tanto : a) “sia sotto il profilo del fumus boni Juris, alla luce – allo stato e pur in attesa di una più approfondita e completa disamina della vicenda in sede di merito, non consentita in
2 questa fase del contenuto decisorio della sentenza e dell'apparato motivazionale della stessa, in raffronto con motivi di censura prospettati”;
b) sia soprattutto sotto il profilo del periculum, tenuto conto dell'esborso modesto e del fatto che la sussistenza di un grave ed irreparabile pregiudizio sia evanescente.
La Corte di Appello di Lecce, dunque, ha ritenuto incidentalmente che il capo condannatorio della sentenza sia solo quello relativo alle spese di lite, agganciando la esecutività della dichiarata risoluzione al passaggio in giudicato delle statuizioni e ritenendo non potersi anticipare l'efficacia esecutiva della condanna alla restituzione degli importi come richiesti nell'atto di precetto opposto.
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che in data 05.07.2024 ( data successiva all'atto di precetto opposto) gli opposti hanno notificato atto di precisazione del credito con il quale l'intimazione di pagamento veniva precisata nella mnore isomma di: €.6.500,00 per compensi di lite, oltre €.975,00 per spese generali, 1.710,28
€ per Iva e €.299,00 per cpa;
€.344,34 ( di cui €.236,00 competenze, €.35,40 per 15% rimborso spese forfettarie;
€.10,85 CAP;
Iva 62,09) costo del precetto ai sensi del D.M.
n.147 del 13.08.2022 pubblicato in G.U. n.236 del 08.10.2022, e dunque il complessivo importo di euro 9.828,62.
Cio chiarito, è necessario rideterminare la somma precettata nella minore somma di € 9.828,62.
Quanto alle ulteriori eccezioni di merito sollevate dal sig. , si osserva che Pt_1
le stesse sono inammissibili.
Invero, in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, nella specie sentenza, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può
3 effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015
n. 9247).
Il parziale accoglimento della domanda avanzata ed il comportamento della parte opposta, che si è attivata con sollecitudine a notificare atto di precisazione del credito intimato, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa da e, per Parte_1
l'effetto, ridetermina la somma precettata nella minore somma di €
9.828,62.
2) compensa le spese di lite fra le parti in causa
. Lecce, 19 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
4