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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2014/2024 promossa congiuntamente da
C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]1 elettivamente domiciliata in Torino, Via
Agostino da Montefeltro n. 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Godino, che lo rappresenta per procura in atti;
e
C.F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Ozegna, Via Fratelli Berra n. 14 bis, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Nepote-Fus, che la rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1) Affidamento condiviso dei minori e con conseguente responsabilità Per_1 CP_2
genitoriale congiunta e mantenimento della residenza anagrafica in Rivarolo C.se, Via Don
Stefano Nida n. 10.
2) Collocazione paritaria presso entrambi i genitori, i quali potranno tenere con sè i ragazzi,
salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle
esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei
minori, a weekend alternati, a partire dal venerdì alle ore 19:00 e sino al lunedì mattina,
allorquando i ragazzi verranno accompagnati a scuola (ovvero presso l'abitazione del padre o
della madre durante le vacanze) dal genitore con il quale hanno trascorso il weekend.
3) Disporre che, durante la settimana, i ragazzi possano stare con i genitori in egual misura,
salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle
esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei
minori, con le seguenti modalità: il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì il giovedì con
il padre, il venerdì in maniera alternata presso il padre ovvero presso la madre.
4) In tal caso i minori potranno stare con i genitori dall'uscita della scuola sino al mattino
successivo.
5) Disporre che e trascorrano con la madre il 24 e il 31 dicembre, nonchè la Per_1 CP_2
prima metà delle vacanze di Natale (il 23 e dal 26 al 30 dicembre) e la prima metà delle vacanze
pasquali (incluso il giorno di Pasqua); disporre che i minori trascorrano con il padre il 25
dicembre e il primo gennaio, nonchè la seconda metà delle vacanze di Natale (dal 2 al 6 gennaio)
e la seconda metà delle vacanze pasquali (incluso il giorno di Pasquetta), e così di seguito ad
anni alterni.
6) Disporre che le festività infrasettimanali vengano trascorse dai minori con uno o con l'altro
genitore ad anni alterni. 7) Disporre che i minori trascorrano le vacanze estive ad agosto con le seguenti modalità: le
prime due settimane con il padre e le ultime due settimane con la madre e così per anni alterni
(eventualmente anche nel mese di luglio e in ogni caso a seconda delle esigenze e degli impegni
lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo entro il 31 maggio).
8) Entrambe le parti potranno contattare e quando i minori si trovano con Per_1 CP_2
l'altro genitore, ad un orario eventualmente concordato tra essi.
9) e potranno frequentare i nonni paterni e materni ed i genitori potranno Per_1 CP_2
avvalersi del loro aiuto quando lavorano oppure quando non possono occuparsi entrambi dei
bambini.
10) Confermare l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale e di tutti i mobili e gli CP_1
arredi che la compongono.
11) Le parti, stante la collocazione paritaria di cui sopra e come già avviene attualmente,
contribuiranno in egual misura al mantenimento dei figli.
12) Le parti si impegnano altresì a sostenere in egual misura (come già accade attualmente) il
50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e
ricreative sostenute per i figli, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, documentate,
comunque qui richiamando in modo espresso il Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea del
24.06.2016.
13) A tal proposito, le spese straordinarie verranno comunicate all'altro genitore a mezzo
raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con l'indicazione di massima dell'ammontare della
spesa da sostenere, richiedendo un riscontro entro 10 (dieci) giorni;
in caso di mancato espresso
dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
14) Ciascun genitore dovrà richiedere all'altro genitore il preventivo accordo sulle seguenti
spese:
spese scolastiche: a) contributi volontari scolastici, rette ed assicurazioni imposte da istituti
privati; b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi
di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese
necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei
genitori; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e
gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di
mezzi di locomozione.
15) Il deconto con i relativi giustificativi delle spese straordinarie (extra-assegno) sostenute
verrà inviato, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, all'altro genitore che provvederà al
rimborso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
16) Ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture
e ricevute) relativi a spese deducibili / detraibili, al fine di permettere eventuali deduzioni e/o
detrazioni fiscali per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere qualunque somma a titolo di
mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti (doc. n. 9 e 10).
18) L'assegno unico, ricevuto per i minori, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_1
e verrà suddiviso tra i genitori al fine di essere utilizzato per le esigenze dei figli.
19) I coniugi sono titolari di autonomi conti correnti bancari e dichiarano di non avere pendenze
economiche tra gli stessi.
20) I premi relativi alle polizze assicurative n. 89/4104507 e 689/1648235, intestate ai figli e
sottoscritte presso la Unipolsai Assicurazioni S.p.a., continueranno ad essere pagati dai coniugi
in egual misura sino alla scadenza contrattualmente prevista, salvo diversi accordi tra le parti.
21) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole
con ciascuno di essi e con i nonni e gli zii;
le parti si impegnano inoltre a tutelare la figura
paterna e materna, evitando di tentare di mettere in discussione e/o di sostituire il ruolo genitoriale anche per il tramite di terze persone, nonchè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e
della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
22) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per i figli.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
la sig.ra e il sig. in Rivarolo Canavese (TO) il 06/06/2010 sulla CP_1 Parte_1
base delle condizioni sopra illustrate.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Canavese di trascrivere
l'emananda sentenza ed eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche.
Compensare tra le parti le spese del presente procedimento”
Il P.M. ha concluso: “Visto, pronunciarsi il provvedimento come da richiesta congiunta.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.9.2024, CP_1
e premettevano che:
[...] Parte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Rivarolo C.se in data 6.6.2010 (ATTO
N. 120, PARTE 2 - SERIE B- ANNO 2010) in regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati , nato a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 CP_2
il 25.5.2015;
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare in data
1.2.2023, omologato con decreto in data 7.2.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita. All'udienza del giorno 3.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 13.11.2024) il P.M. ha chiesto pronunciarsi il provvedimento come da richiesta congiunta.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che e si sono separati in virtù di Parte_1 CP_1
verbale di udienza presidenziale cartolare in data 1.2.2023, sono stati autorizzati a vivere separati, ed il detto verbale è stato omologato con decreto in data 7.2.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Tra le parti è stato raggiunto un accordo in ordine alla prole e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme agli interessi della prole (cui, nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”, è garantito pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) ed alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la sig.ra e il sig. in Rivarolo Canavese CP_1 Parte_1
(TO) il 06/06/2010, trascritto in data 7.6.2010 al n. 3 Parte II Serie A
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Canavese di trascrivere l'emananda sentenza ed eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche.
2) Affida con modalità condivisa i minori e con conseguente Per_1 CP_2
responsabilità genitoriale congiunta e mantenimento della residenza anagrafica in
Rivarolo C.se, Via Don Stefano Nida n. 10.
I figli avranno collocazione paritaria presso entrambi i genitori, i quali potranno tenere con sè i ragazzi, salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei minori, a weekend alternati, a partire dal venerdì alle ore 19:00 e sino al lunedì mattina, allorquando i ragazzi verranno accompagnati a scuola (ovvero presso l'abitazione del padre o della madre durante le vacanze) dal genitore con il quale hanno trascorso il weekend. 3) Dispone che, durante la settimana, i ragazzi possano stare con i genitori in egual misura, salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei minori, con le seguenti modalità: il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì il giovedì con il padre, il venerdì in maniera alternata presso il padre ovvero presso la madre.
4) In tal caso i minori potranno stare con i genitori dall'uscita della scuola sino al mattino successivo.
5) Dispone che e trascorrano con la madre il 24 e il 31 dicembre, Per_1 CP_2
nonchè la prima metà delle vacanze di Natale (il 23 e dal 26 al 30 dicembre) e la prima metà delle vacanze pasquali (incluso il giorno di Pasqua); dispone che i minori trascorrano con il padre il 25 dicembre e il primo gennaio, nonchè la seconda metà
delle vacanze di Natale (dal 2 al 6 gennaio) e la seconda metà delle vacanze pasquali
(incluso il giorno di Pasquetta), e così di seguito ad anni alterni.
6) Dispone che le festività infrasettimanali vengano trascorse dai minori con uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
7) Dispone che i minori trascorrano le vacanze estive ad agosto con le seguenti modalità: le prime due settimane con il padre e le ultime due settimane con la madre e così per anni alterni (eventualmente anche nel mese di luglio e in ogni caso a seconda delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo entro il
31 maggio).
8) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che entrambe le parti potranno contattare e quando i minori si trovano con l'altro genitore, ad un Per_1 CP_2
orario eventualmente concordato tra essi.
9) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che e Per_1 CP_2
potranno frequentare i nonni paterni e materni ed i genitori potranno avvalersi del loro aiuto quando lavorano oppure quando non possono occuparsi entrambi dei bambini.
10) Conferma l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale e di tutti i mobili CP_1
e gli arredi che la compongono.
11) Le parti, stante la collocazione paritaria di cui sopra e come già avviene attualmente, contribuiranno in egual misura al mantenimento dei figli.
12) Le parti si impegnano altresì a sostenere in egual misura (come già accade attualmente) il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, spese necessarie o concordate e,
in ogni caso, documentate, comunque qui richiamando in modo espresso il Protocollo
di Intesa del Tribunale di Ivrea del 24.06.2016.
13) A tal proposito, le spese straordinarie verranno comunicate all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con l'indicazione di massima dell'ammontare della spesa da sostenere, richiedendo un riscontro entro 10 (dieci)
giorni; in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
14) Ciascun genitore dovrà richiedere all'altro genitore il preventivo accordo sulle seguenti spese:
spese scolastiche: a) contributi volontari scolastici, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
15) Il deconto con i relativi giustificativi delle spese straordinarie (extra-assegno)
sostenute verrà inviato, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, all'altro genitore che provvederà al rimborso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
16) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili / detraibili, al fine di permettere eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che rinunciano reciprocamente a richiedere qualunque somma a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti (doc. n. 9 e 10).
18) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico, ricevuto per i minori, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra e verrà suddiviso tra i CP_1
genitori al fine di essere utilizzato per le esigenze dei figli.
19) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere titolari di autonomi conti correnti bancari e di non avere pendenze economiche tra gli stessi.
20) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i premi relativi alle polizze assicurative n. 89/4104507 e 689/1648235, intestate ai figli e sottoscritte presso la
Unipolsai Assicurazioni S.p.a., continueranno ad essere pagati dai coniugi in egual misura sino alla scadenza contrattualmente prevista, salvo diversi accordi tra le parti.
21) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e con i nonni e gli zii;
le parti si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di tentare di mettere in discussione e/o di sostituire il ruolo genitoriale anche per il tramite di terze persone, nonchè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
22) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
23) Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2014/2024 promossa congiuntamente da
C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]1 elettivamente domiciliata in Torino, Via
Agostino da Montefeltro n. 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Godino, che lo rappresenta per procura in atti;
e
C.F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Ozegna, Via Fratelli Berra n. 14 bis, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Nepote-Fus, che la rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1) Affidamento condiviso dei minori e con conseguente responsabilità Per_1 CP_2
genitoriale congiunta e mantenimento della residenza anagrafica in Rivarolo C.se, Via Don
Stefano Nida n. 10.
2) Collocazione paritaria presso entrambi i genitori, i quali potranno tenere con sè i ragazzi,
salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle
esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei
minori, a weekend alternati, a partire dal venerdì alle ore 19:00 e sino al lunedì mattina,
allorquando i ragazzi verranno accompagnati a scuola (ovvero presso l'abitazione del padre o
della madre durante le vacanze) dal genitore con il quale hanno trascorso il weekend.
3) Disporre che, durante la settimana, i ragazzi possano stare con i genitori in egual misura,
salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle
esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei
minori, con le seguenti modalità: il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì il giovedì con
il padre, il venerdì in maniera alternata presso il padre ovvero presso la madre.
4) In tal caso i minori potranno stare con i genitori dall'uscita della scuola sino al mattino
successivo.
5) Disporre che e trascorrano con la madre il 24 e il 31 dicembre, nonchè la Per_1 CP_2
prima metà delle vacanze di Natale (il 23 e dal 26 al 30 dicembre) e la prima metà delle vacanze
pasquali (incluso il giorno di Pasqua); disporre che i minori trascorrano con il padre il 25
dicembre e il primo gennaio, nonchè la seconda metà delle vacanze di Natale (dal 2 al 6 gennaio)
e la seconda metà delle vacanze pasquali (incluso il giorno di Pasquetta), e così di seguito ad
anni alterni.
6) Disporre che le festività infrasettimanali vengano trascorse dai minori con uno o con l'altro
genitore ad anni alterni. 7) Disporre che i minori trascorrano le vacanze estive ad agosto con le seguenti modalità: le
prime due settimane con il padre e le ultime due settimane con la madre e così per anni alterni
(eventualmente anche nel mese di luglio e in ogni caso a seconda delle esigenze e degli impegni
lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo entro il 31 maggio).
8) Entrambe le parti potranno contattare e quando i minori si trovano con Per_1 CP_2
l'altro genitore, ad un orario eventualmente concordato tra essi.
9) e potranno frequentare i nonni paterni e materni ed i genitori potranno Per_1 CP_2
avvalersi del loro aiuto quando lavorano oppure quando non possono occuparsi entrambi dei
bambini.
10) Confermare l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale e di tutti i mobili e gli CP_1
arredi che la compongono.
11) Le parti, stante la collocazione paritaria di cui sopra e come già avviene attualmente,
contribuiranno in egual misura al mantenimento dei figli.
12) Le parti si impegnano altresì a sostenere in egual misura (come già accade attualmente) il
50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e
ricreative sostenute per i figli, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, documentate,
comunque qui richiamando in modo espresso il Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea del
24.06.2016.
13) A tal proposito, le spese straordinarie verranno comunicate all'altro genitore a mezzo
raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con l'indicazione di massima dell'ammontare della
spesa da sostenere, richiedendo un riscontro entro 10 (dieci) giorni;
in caso di mancato espresso
dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
14) Ciascun genitore dovrà richiedere all'altro genitore il preventivo accordo sulle seguenti
spese:
spese scolastiche: a) contributi volontari scolastici, rette ed assicurazioni imposte da istituti
privati; b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi
di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese
necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei
genitori; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e
gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di
mezzi di locomozione.
15) Il deconto con i relativi giustificativi delle spese straordinarie (extra-assegno) sostenute
verrà inviato, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, all'altro genitore che provvederà al
rimborso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
16) Ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture
e ricevute) relativi a spese deducibili / detraibili, al fine di permettere eventuali deduzioni e/o
detrazioni fiscali per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere qualunque somma a titolo di
mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti (doc. n. 9 e 10).
18) L'assegno unico, ricevuto per i minori, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_1
e verrà suddiviso tra i genitori al fine di essere utilizzato per le esigenze dei figli.
19) I coniugi sono titolari di autonomi conti correnti bancari e dichiarano di non avere pendenze
economiche tra gli stessi.
20) I premi relativi alle polizze assicurative n. 89/4104507 e 689/1648235, intestate ai figli e
sottoscritte presso la Unipolsai Assicurazioni S.p.a., continueranno ad essere pagati dai coniugi
in egual misura sino alla scadenza contrattualmente prevista, salvo diversi accordi tra le parti.
21) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole
con ciascuno di essi e con i nonni e gli zii;
le parti si impegnano inoltre a tutelare la figura
paterna e materna, evitando di tentare di mettere in discussione e/o di sostituire il ruolo genitoriale anche per il tramite di terze persone, nonchè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e
della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
22) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per i figli.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
la sig.ra e il sig. in Rivarolo Canavese (TO) il 06/06/2010 sulla CP_1 Parte_1
base delle condizioni sopra illustrate.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Canavese di trascrivere
l'emananda sentenza ed eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche.
Compensare tra le parti le spese del presente procedimento”
Il P.M. ha concluso: “Visto, pronunciarsi il provvedimento come da richiesta congiunta.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.9.2024, CP_1
e premettevano che:
[...] Parte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Rivarolo C.se in data 6.6.2010 (ATTO
N. 120, PARTE 2 - SERIE B- ANNO 2010) in regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati , nato a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 CP_2
il 25.5.2015;
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare in data
1.2.2023, omologato con decreto in data 7.2.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita. All'udienza del giorno 3.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 13.11.2024) il P.M. ha chiesto pronunciarsi il provvedimento come da richiesta congiunta.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che e si sono separati in virtù di Parte_1 CP_1
verbale di udienza presidenziale cartolare in data 1.2.2023, sono stati autorizzati a vivere separati, ed il detto verbale è stato omologato con decreto in data 7.2.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Tra le parti è stato raggiunto un accordo in ordine alla prole e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme agli interessi della prole (cui, nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”, è garantito pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) ed alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la sig.ra e il sig. in Rivarolo Canavese CP_1 Parte_1
(TO) il 06/06/2010, trascritto in data 7.6.2010 al n. 3 Parte II Serie A
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivarolo Canavese di trascrivere l'emananda sentenza ed eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche.
2) Affida con modalità condivisa i minori e con conseguente Per_1 CP_2
responsabilità genitoriale congiunta e mantenimento della residenza anagrafica in
Rivarolo C.se, Via Don Stefano Nida n. 10.
I figli avranno collocazione paritaria presso entrambi i genitori, i quali potranno tenere con sè i ragazzi, salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei minori, a weekend alternati, a partire dal venerdì alle ore 19:00 e sino al lunedì mattina, allorquando i ragazzi verranno accompagnati a scuola (ovvero presso l'abitazione del padre o della madre durante le vacanze) dal genitore con il quale hanno trascorso il weekend. 3) Dispone che, durante la settimana, i ragazzi possano stare con i genitori in egual misura, salvo diverso accordo tra le parti e in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori, nonchè degli impegni scolastici e sportivi e delle esigenze dei minori, con le seguenti modalità: il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì il giovedì con il padre, il venerdì in maniera alternata presso il padre ovvero presso la madre.
4) In tal caso i minori potranno stare con i genitori dall'uscita della scuola sino al mattino successivo.
5) Dispone che e trascorrano con la madre il 24 e il 31 dicembre, Per_1 CP_2
nonchè la prima metà delle vacanze di Natale (il 23 e dal 26 al 30 dicembre) e la prima metà delle vacanze pasquali (incluso il giorno di Pasqua); dispone che i minori trascorrano con il padre il 25 dicembre e il primo gennaio, nonchè la seconda metà
delle vacanze di Natale (dal 2 al 6 gennaio) e la seconda metà delle vacanze pasquali
(incluso il giorno di Pasquetta), e così di seguito ad anni alterni.
6) Dispone che le festività infrasettimanali vengano trascorse dai minori con uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
7) Dispone che i minori trascorrano le vacanze estive ad agosto con le seguenti modalità: le prime due settimane con il padre e le ultime due settimane con la madre e così per anni alterni (eventualmente anche nel mese di luglio e in ogni caso a seconda delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo entro il
31 maggio).
8) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che entrambe le parti potranno contattare e quando i minori si trovano con l'altro genitore, ad un Per_1 CP_2
orario eventualmente concordato tra essi.
9) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che e Per_1 CP_2
potranno frequentare i nonni paterni e materni ed i genitori potranno avvalersi del loro aiuto quando lavorano oppure quando non possono occuparsi entrambi dei bambini.
10) Conferma l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale e di tutti i mobili CP_1
e gli arredi che la compongono.
11) Le parti, stante la collocazione paritaria di cui sopra e come già avviene attualmente, contribuiranno in egual misura al mantenimento dei figli.
12) Le parti si impegnano altresì a sostenere in egual misura (come già accade attualmente) il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, spese necessarie o concordate e,
in ogni caso, documentate, comunque qui richiamando in modo espresso il Protocollo
di Intesa del Tribunale di Ivrea del 24.06.2016.
13) A tal proposito, le spese straordinarie verranno comunicate all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con l'indicazione di massima dell'ammontare della spesa da sostenere, richiedendo un riscontro entro 10 (dieci)
giorni; in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
14) Ciascun genitore dovrà richiedere all'altro genitore il preventivo accordo sulle seguenti spese:
spese scolastiche: a) contributi volontari scolastici, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
15) Il deconto con i relativi giustificativi delle spese straordinarie (extra-assegno)
sostenute verrà inviato, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, all'altro genitore che provvederà al rimborso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
16) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili / detraibili, al fine di permettere eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che rinunciano reciprocamente a richiedere qualunque somma a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti (doc. n. 9 e 10).
18) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico, ricevuto per i minori, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra e verrà suddiviso tra i CP_1
genitori al fine di essere utilizzato per le esigenze dei figli.
19) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere titolari di autonomi conti correnti bancari e di non avere pendenze economiche tra gli stessi.
20) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i premi relativi alle polizze assicurative n. 89/4104507 e 689/1648235, intestate ai figli e sottoscritte presso la
Unipolsai Assicurazioni S.p.a., continueranno ad essere pagati dai coniugi in egual misura sino alla scadenza contrattualmente prevista, salvo diversi accordi tra le parti.
21) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e con i nonni e gli zii;
le parti si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di tentare di mettere in discussione e/o di sostituire il ruolo genitoriale anche per il tramite di terze persone, nonchè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
22) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
23) Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)