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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1098/2022
T R A
( Parte_1 Parte_2 con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del suo amministratore Pt_1 unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Abignente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Carlo Poerio n. 90; Pt_1
Appellante
E
, nato a [...][...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Pt_1
Pasquale Baldassarre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via G. Pt_1
Rossini, 5;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 6584/2022 pubblicata il 23.11.2022 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con cui è stata accolta la domanda di Controparte_1 volta al riconoscimento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro e al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Il lavoratore, premesso di essere stato dipendente della società con mansioni di Parte_1 operaio, qualifica di operatore ecologico ed inquadramento nel livello retributivo 2° dal 16.1.2012 sino al collocamento in pensione in data 30.4.2020, assumeva di essere rimasto creditore del residuo ferie maturate e non fruite pari a 48.60 giorni di ferie da retribuire come indennità sostitutiva, essendo il rapporto cessato. Aveva precisato di non aver potuto fruire dei giorni di ferie non per sua volontà ma per decisione aziendale relativa ad esigenze di servizio tali da non permettergli di assentarsi, non essendogli mai state assegnate le ferie.
Si costituiva nel precedente grado contestando ogni avversa deduzione e Parte_1 pretesa. La resistente osservava come la monetizzazione delle ferie non fosse dovuta, stante il divieto di cui all'art. 5 co.8 del D.L. n. 95/2012, richiamato nella nota prot. 0245904 del 15.3.2019 del socio unico Comune di Napoli vincolante a tutti gli effetti per la società. Rilevava anche come lungi dall'opporsi alla fruizione delle ferie per esigenze di servizio, preso atto delle Parte_1 dimissioni rassegnate dal dipendente in data 15.4.2020 non poteva che limitare le ferie concesse ai residui giorni in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere ovvero sino al 30.4.2020 (cfr. doc. 1 e 2 fasc. di primo grado). Pt_1
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accolto la domanda del condannando la CP_1 resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 3.782,83 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre accessori e spese di lite, con attribuzione.
Il giudice di prime cure, nel percorso motivazionale, ha ricordato come i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house siano regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate
- da ultimo - dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.lgs. 100/2017. Ha poi ritenuto, in considerazione anche del tipo di attività lavorativa effettuata e l'entità delle ore eccedenti svolte, che il ricorrente non fosse stato posto negli ultimi anni dall' in grado di fruire di tutte le Pt_2 ferie, per motivi di servizio e non per propria personale scelta. Menzionato il divieto dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 e i recenti orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che la sola ipotesi di esclusione del diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva per le ferie non godute si ha quando il datore fornisca in giudizio la prova di aver offerto un adeguato lasso di tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora credendi e che nella specie detta prova non era stata fornita dalla società. Il ricorrente aveva invece correttamente prodotto le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2020, dalle quali si ricavava che restava creditore del residuo di ferie maturate e non fruite pari a 48,60 giorni di ferie, da retribuire come indennità sostitutiva considerato che il rapporto di lavoro era cessato.
Avverso detta statuizione è insorta la società, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
L'appellante ha lamentato, in primo luogo, che nella pronuncia gravata è omessa ogni considerazione in ordine alla vincolatività della comunicazione del 15.3.2019 del socio unico Comune di Napoli e alla soggezione di quale società in house, al controllo analogo Parte_1 su di essa esercitato dal socio unico. In secondo luogo, ha contestato l'irrituale ed irrealizzabile inversione dell'onere della prova, avendo il giudice di prima istanza accollato alla società l'onere di dimostrare che il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per ragioni di servizio o comunque per cause a lui non imputabili. Sarebbe invece il lavoratore, ad avviso dell'appellante, a dover allegare e provare di aver fatto regolare richiesta di ferie la cui concessione sia stata negata dalla azienda. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di primo grado, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, il lavoratore ha resistito ed insistito per il rigetto dell'appello, vinte le spese con attribuzione.
Disposta la trattazione scritta, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Nella specie si controverte del diritto del dipendente all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione, nei termini contrattuali e di legge, delle ferie maturate e quindi al conseguimento di un'indennità sostitutiva per giorni 48.60 ancora non goduti alla data di cessazione del rapporto per effetto di pensionamento.
La difesa della società – stante la sua natura in house - si fonda sull'applicazione della norma che ha sancito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, la cui efficacia cogente è ribadita nella nota del 15.3.2019 del socio unico Comune di Napoli (doc. 1 fasc. di primo grado). Pt_1
Ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, infatti “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In base a tale disposizione, che si ritiene applicabile al personale delle società in house, tra cui rientra l'odierna appellante, il dipendente avrebbe dovuto fruire interamente del suo monte ferie in costanza di rapporto, essendo preclusa la facoltà di chiedere, in sostituzione, un'indennità per il caso di mancata completa fruizione.
La norma in esame ha superato il vaglio della Corte Costituzionale per supposta violazione degli artt. 36 commi 1 e 3 Cost. e 7 della direttiva 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce recante “direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”: con la sentenza n. 95 del 6.5.2016, è stata ritenuta infondata la questione in quanto la corretta interpretazione della norma impone di ritenere che essa non operi nei casi in cui le ferie non siano state fruite dal lavoratore per malattia o per altra causa non imputabile. Quanto al dato letterale, ha osservato la Corte che non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie;
del resto, il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute e di contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Così correttamente interpretata, ad avviso della Corte Costituzionale la disciplina in esame non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dall'art. 36, 3° comma Cost., dalle fonti internazionali (Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con l. 10 aprile 1981 n. 157) e da quelle europee (art. 31, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993 n. 93/104/Ce del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva 2003/88/Ce intervenuta per codificare la materia). Il diritto inderogabile del lavoratore, al contrario, sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha riesaminato il tema, con riguardo al pubblico impiego privatizzato, alla luce del diritto dell'Unione: la Corte (da ultimo: v. Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023), in continuità con l'orientamento già espresso in precedenti decisioni (v. tra le altre, Sez. Lav, Sentenza n. 21780/2022; sent. n. 29844/2022) ha rilevato che “la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, TZ e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti … (sentenza Pers del 25 novembre 2010, C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016, Persona_2 sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto Persona_3
68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)”.
La Corte di giustizia UE è ritornata sull'argomento con recentissima sentenza del 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22, dando continuità all'orientamento, che può dirsi dunque ormai consolidato. E' stato sottolineato che “44 … gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale … quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
45 … per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica … dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata).
46 … l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico …. concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza”.
E' stato ribadito dai giudici europei l'onere per il datore di lavoro “di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Nella presente fattispecie, da un lato è pacifico che il dipendente abbia lavorato nel periodo in esame senza fruire di ferie nella misura rivendicata in atti;
dall'altro – come rilevato dal primo Giudice - la parte datoriale non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia non ha dimostrato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate.
Invero l'Ente odierno appellante – gravato dell'onere probatorio – si è difeso eccependo l'infondatezza della domanda per la mancanza di richieste di ferie avanzate dall'ex dipendente e non autorizzate dalla società per indifferibili esigenze di servizio. Ha poi invocato l'efficacia vincolante della comunicazione del socio unico Comune di Napoli del 15.3.2019, che sollecita le controllate – tra cui – al rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie, Parte_1 l'impossibilità per la società di discostarsene e l'onere della prova a carico del lavoratore circa le esigenze di servizio o altre ragioni a lui non imputabili alla base della mancata fruizione delle ferie.
La linea difensiva dell'Ente appare all'evidenza insufficiente.
La parte datoriale non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia non ha dimostrato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate, assicurandosi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Deve tenersi conto in primo luogo delle carenti evidenze documentali: non risultano prodotti ordini di servizio o comunque note e/o comunicazioni di informazione e sollecitazione indirizzate dal datore di lavoro al dipendente per la fruizione di un numero, invero cospicuo, di ferie accumulate. Manca la prova di una programmazione datoriale finalizzata a contenere il 'trascinamento' delle ferie non fruite, anche sollecitando la predisposizione di un piano volto a ridurre l'eccedenza di ferie con l'esplicita indicazione del rischio di perdita del diritto. L'Ente nel corso del rapporto avrebbe dovuto operare secondo diligenza, da un lato sollecitando il dipendente al godimento delle residue ferie, contestualmente avvisandolo del rischio di perdita del diritto;
dall'altro organizzando di conseguenza il servizio, in modo da ridurre la necessità di una costante presenza in servizio del ricorrente, allo scopo di fargli esaurire – o quanto meno ridurre - le ferie accumulate.
Gli argomenti descritti superano anche le ulteriori doglianze dell'appellante relative alla nota del Comune di Napoli del 15.3.2019, al controllo analogo e all'inversione dell'onere probatorio. Ed infatti, per un verso l'ammonimento contenuto nella nota del 15.3.2019 al rispetto dell'art. 5 co. 8 D.L. 95/2012 va letto conformemente ai principi, ormai consolidati e sopra descritti, elaborati sul tema dalle Corti superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia UE) a tutela del diritto del lavoratore all'effettiva fruizione delle ferie. Del resto, non potrebbe un atto amministrativo – per quanto vincolante ed obbligatorio per il destinatario – derogare a superiori fonti normative. Per l'altro, proprio l'applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali smentisce l'assunto circa l'onere gravante sul lavoratore di allegare e provare le esigenze di servizio ostative alla fruizione delle ferie.
Deve quindi confermarsi la conclusione del Tribunale che ha ritenuto che il non ha CP_1 potuto godere dei giorni di ferie maturati, fino alla data del pensionamento, per fatto a lui non imputabile, e cioè per le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Non essendo state avanzate doglianze in punto di quantificazione, respinto l'appello, resta confermata la gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo, all'articolo 13, il comma 1-quater in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese del grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1098/2022
T R A
( Parte_1 Parte_2 con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del suo amministratore Pt_1 unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Abignente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Carlo Poerio n. 90; Pt_1
Appellante
E
, nato a [...][...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Pt_1
Pasquale Baldassarre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via G. Pt_1
Rossini, 5;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 6584/2022 pubblicata il 23.11.2022 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con cui è stata accolta la domanda di Controparte_1 volta al riconoscimento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro e al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Il lavoratore, premesso di essere stato dipendente della società con mansioni di Parte_1 operaio, qualifica di operatore ecologico ed inquadramento nel livello retributivo 2° dal 16.1.2012 sino al collocamento in pensione in data 30.4.2020, assumeva di essere rimasto creditore del residuo ferie maturate e non fruite pari a 48.60 giorni di ferie da retribuire come indennità sostitutiva, essendo il rapporto cessato. Aveva precisato di non aver potuto fruire dei giorni di ferie non per sua volontà ma per decisione aziendale relativa ad esigenze di servizio tali da non permettergli di assentarsi, non essendogli mai state assegnate le ferie.
Si costituiva nel precedente grado contestando ogni avversa deduzione e Parte_1 pretesa. La resistente osservava come la monetizzazione delle ferie non fosse dovuta, stante il divieto di cui all'art. 5 co.8 del D.L. n. 95/2012, richiamato nella nota prot. 0245904 del 15.3.2019 del socio unico Comune di Napoli vincolante a tutti gli effetti per la società. Rilevava anche come lungi dall'opporsi alla fruizione delle ferie per esigenze di servizio, preso atto delle Parte_1 dimissioni rassegnate dal dipendente in data 15.4.2020 non poteva che limitare le ferie concesse ai residui giorni in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere ovvero sino al 30.4.2020 (cfr. doc. 1 e 2 fasc. di primo grado). Pt_1
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accolto la domanda del condannando la CP_1 resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 3.782,83 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre accessori e spese di lite, con attribuzione.
Il giudice di prime cure, nel percorso motivazionale, ha ricordato come i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house siano regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate
- da ultimo - dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.lgs. 100/2017. Ha poi ritenuto, in considerazione anche del tipo di attività lavorativa effettuata e l'entità delle ore eccedenti svolte, che il ricorrente non fosse stato posto negli ultimi anni dall' in grado di fruire di tutte le Pt_2 ferie, per motivi di servizio e non per propria personale scelta. Menzionato il divieto dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012 e i recenti orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che la sola ipotesi di esclusione del diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva per le ferie non godute si ha quando il datore fornisca in giudizio la prova di aver offerto un adeguato lasso di tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora credendi e che nella specie detta prova non era stata fornita dalla società. Il ricorrente aveva invece correttamente prodotto le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2020, dalle quali si ricavava che restava creditore del residuo di ferie maturate e non fruite pari a 48,60 giorni di ferie, da retribuire come indennità sostitutiva considerato che il rapporto di lavoro era cessato.
Avverso detta statuizione è insorta la società, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
L'appellante ha lamentato, in primo luogo, che nella pronuncia gravata è omessa ogni considerazione in ordine alla vincolatività della comunicazione del 15.3.2019 del socio unico Comune di Napoli e alla soggezione di quale società in house, al controllo analogo Parte_1 su di essa esercitato dal socio unico. In secondo luogo, ha contestato l'irrituale ed irrealizzabile inversione dell'onere della prova, avendo il giudice di prima istanza accollato alla società l'onere di dimostrare che il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per ragioni di servizio o comunque per cause a lui non imputabili. Sarebbe invece il lavoratore, ad avviso dell'appellante, a dover allegare e provare di aver fatto regolare richiesta di ferie la cui concessione sia stata negata dalla azienda. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di primo grado, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, il lavoratore ha resistito ed insistito per il rigetto dell'appello, vinte le spese con attribuzione.
Disposta la trattazione scritta, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Nella specie si controverte del diritto del dipendente all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione, nei termini contrattuali e di legge, delle ferie maturate e quindi al conseguimento di un'indennità sostitutiva per giorni 48.60 ancora non goduti alla data di cessazione del rapporto per effetto di pensionamento.
La difesa della società – stante la sua natura in house - si fonda sull'applicazione della norma che ha sancito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, la cui efficacia cogente è ribadita nella nota del 15.3.2019 del socio unico Comune di Napoli (doc. 1 fasc. di primo grado). Pt_1
Ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, infatti “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In base a tale disposizione, che si ritiene applicabile al personale delle società in house, tra cui rientra l'odierna appellante, il dipendente avrebbe dovuto fruire interamente del suo monte ferie in costanza di rapporto, essendo preclusa la facoltà di chiedere, in sostituzione, un'indennità per il caso di mancata completa fruizione.
La norma in esame ha superato il vaglio della Corte Costituzionale per supposta violazione degli artt. 36 commi 1 e 3 Cost. e 7 della direttiva 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce recante “direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”: con la sentenza n. 95 del 6.5.2016, è stata ritenuta infondata la questione in quanto la corretta interpretazione della norma impone di ritenere che essa non operi nei casi in cui le ferie non siano state fruite dal lavoratore per malattia o per altra causa non imputabile. Quanto al dato letterale, ha osservato la Corte che non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie;
del resto, il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute e di contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Così correttamente interpretata, ad avviso della Corte Costituzionale la disciplina in esame non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dall'art. 36, 3° comma Cost., dalle fonti internazionali (Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con l. 10 aprile 1981 n. 157) e da quelle europee (art. 31, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993 n. 93/104/Ce del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva 2003/88/Ce intervenuta per codificare la materia). Il diritto inderogabile del lavoratore, al contrario, sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha riesaminato il tema, con riguardo al pubblico impiego privatizzato, alla luce del diritto dell'Unione: la Corte (da ultimo: v. Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023), in continuità con l'orientamento già espresso in precedenti decisioni (v. tra le altre, Sez. Lav, Sentenza n. 21780/2022; sent. n. 29844/2022) ha rilevato che “la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, TZ e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti … (sentenza Pers del 25 novembre 2010, C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016, Persona_2 sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto Persona_3
68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)”.
La Corte di giustizia UE è ritornata sull'argomento con recentissima sentenza del 18 gennaio 2024 in causa n. C-218/22, dando continuità all'orientamento, che può dirsi dunque ormai consolidato. E' stato sottolineato che “44 … gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale … quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
45 … per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica … dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata).
46 … l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico …. concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza”.
E' stato ribadito dai giudici europei l'onere per il datore di lavoro “di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Nella presente fattispecie, da un lato è pacifico che il dipendente abbia lavorato nel periodo in esame senza fruire di ferie nella misura rivendicata in atti;
dall'altro – come rilevato dal primo Giudice - la parte datoriale non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia non ha dimostrato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate.
Invero l'Ente odierno appellante – gravato dell'onere probatorio – si è difeso eccependo l'infondatezza della domanda per la mancanza di richieste di ferie avanzate dall'ex dipendente e non autorizzate dalla società per indifferibili esigenze di servizio. Ha poi invocato l'efficacia vincolante della comunicazione del socio unico Comune di Napoli del 15.3.2019, che sollecita le controllate – tra cui – al rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie, Parte_1 l'impossibilità per la società di discostarsene e l'onere della prova a carico del lavoratore circa le esigenze di servizio o altre ragioni a lui non imputabili alla base della mancata fruizione delle ferie.
La linea difensiva dell'Ente appare all'evidenza insufficiente.
La parte datoriale non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia non ha dimostrato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate, assicurandosi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Deve tenersi conto in primo luogo delle carenti evidenze documentali: non risultano prodotti ordini di servizio o comunque note e/o comunicazioni di informazione e sollecitazione indirizzate dal datore di lavoro al dipendente per la fruizione di un numero, invero cospicuo, di ferie accumulate. Manca la prova di una programmazione datoriale finalizzata a contenere il 'trascinamento' delle ferie non fruite, anche sollecitando la predisposizione di un piano volto a ridurre l'eccedenza di ferie con l'esplicita indicazione del rischio di perdita del diritto. L'Ente nel corso del rapporto avrebbe dovuto operare secondo diligenza, da un lato sollecitando il dipendente al godimento delle residue ferie, contestualmente avvisandolo del rischio di perdita del diritto;
dall'altro organizzando di conseguenza il servizio, in modo da ridurre la necessità di una costante presenza in servizio del ricorrente, allo scopo di fargli esaurire – o quanto meno ridurre - le ferie accumulate.
Gli argomenti descritti superano anche le ulteriori doglianze dell'appellante relative alla nota del Comune di Napoli del 15.3.2019, al controllo analogo e all'inversione dell'onere probatorio. Ed infatti, per un verso l'ammonimento contenuto nella nota del 15.3.2019 al rispetto dell'art. 5 co. 8 D.L. 95/2012 va letto conformemente ai principi, ormai consolidati e sopra descritti, elaborati sul tema dalle Corti superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia UE) a tutela del diritto del lavoratore all'effettiva fruizione delle ferie. Del resto, non potrebbe un atto amministrativo – per quanto vincolante ed obbligatorio per il destinatario – derogare a superiori fonti normative. Per l'altro, proprio l'applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali smentisce l'assunto circa l'onere gravante sul lavoratore di allegare e provare le esigenze di servizio ostative alla fruizione delle ferie.
Deve quindi confermarsi la conclusione del Tribunale che ha ritenuto che il non ha CP_1 potuto godere dei giorni di ferie maturati, fino alla data del pensionamento, per fatto a lui non imputabile, e cioè per le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Non essendo state avanzate doglianze in punto di quantificazione, respinto l'appello, resta confermata la gravata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo, all'articolo 13, il comma 1-quater in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese del grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano