Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1521/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra con sede in Asti Piazza Roma 12 C.F. e P.IVA in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Asti Galleria Argenta 2 presso l'Avv. Stefano Igor Curallo (C.F. C.F._2
pec: ; fax 0141/356000) che la rappresenta e difende in
[...] Email_1 forza di procura speciale
[...]
, nato a [...], il [...] , cf: , residente in [...], in CP_1 C.F._3 proprio ed in qualità di legale rappresentate della società c.f. , corrente in Asti, CP_2 P.IVA_2
Piazza Roma n. 12, rappresentato e difeso come da procura in calce alla presente comparsa dall'Avv.
Giacomo Giuseppe Massimelli del Foro di Alessandria, c.f. , presso il cui studio in Nizza C.F._4
Monferrato, Via Pio Corsi n. 54, sono elettivamente domiciliati,
Conclusioni di parte attrice:
“Reiectis Adversis.
In via istruttoria:
a)ammettersi la produzione dei doc.ti 38,39, 40 (estratti conto dai quali risultano i pagamenti tardivi di
CRUST) e dei doc.ti 41,42,43,44,45,46 e 48 (fatture di riaddebito utenze) prodotti con memoria autorizzata
31.1.2024 e, quanto al doc.48, con replica autorizzata 25.2.2024 e trattandosi di documenti di formazione successiva al deposito del ricorso ex art.281 -decies c.p.c. ed, in quanto tali, per causa non imputabile, insuscettibili di essere prodotti in precedenza;
in subordine rimettersi in termini la conchiudente ex art.153 II comma c.p.c. al fine di consentirne la produzione, in quanto l'eventuale decadenza dalla facoltà di produrli non è imputabile alla ricorrente ma alla loro formazione successiva;
b)ammettersi solo occorrendo le prove per interrogatorio e testi dedotte nel ricorso introduttivo (pag.11 e segg.), pur rilevando che controparte non ha specificamente contestato alcuno dei capi di prova dedotti;
c)disattendere le prove avversarie in quanto generiche e in subordine autorizzare la escussione dei testi già indicati in prova contraria;
d)ammettersi solo occorrendo CTU sul quesito indicato a pag.13 del ricorso introduttivo;
Nel merito:
2)dichiarare lo scioglimento o l'avvenuta risoluzione e perdita di efficacia del contratto preliminare di cessione di azienda 1.6.2021 a seguito del recesso ex art.1385 c.c. della ricorrente ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione del suddetto contratto preliminare per grave inadempimento della convenuta;
3)dichiararsi tenuta e condannarsi la resistente a: CP_2
a-restituire immediatamente alla ricorrente il complesso aziendale per cui è causa, con tutti i beni mobili e immobili e le attrezzature che lo compongono;
b-ripristinare o in subordine restituire alla ricorrente i due dehor di cui ai doc.ti 20 (a-b) e 21;
fissare ex art.614 bis c.p.c., per l'eventuale ritardo nella esecuzione del provvedimento di cui ai punti 3a) e
3b), la somma di denaro dovuta dai convenuti e comunque determinare tale somma in misura pari ad €
200,00 giornaliere salvo verior somma, anche maggiore, da liquidarsi dal Giudice adito secondo il suo prudente apprezzamento;
4)dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti ed in proprio, se del caso in solido fra CP_2 CP_1 loro, a versare/risarcire/indennizzare alla conchiudente, per i titoli dedotti in causa, le seguenti somme:
- la somma di € 1.304,18 mensili per canoni/indennità di occupazione per i mesi da agosto 2024 sino al rilascio, dandosi atto che dovrà essere scomputata la somma di € 10.000,00 già versata a titolo di acconto sulle indennità dovute sino alla riconsegna (come meglio precisato nella istanza congiunta 22.7.2024 depositata in corso di causa) oltre interessi moratori ex dl.vo 231/2002 (anche ex art.5 del contratto di affitto ramo di azienda) sui tardivi pagamenti, dandosi atto che i canoni/indennità da aprile 2023 a luglio
2024 sono stati versati solo in corso di causa (e precisamente quanto ai canoni/indennità maturati fino a febbraio 2024 nelle date indicate nei prospetti sub doc.28 e 36 e quanto a quelli maturati tra marzo e luglio
2024, in data 22.7.2024 come da istanza congiunta in pari data);
-la somma di € 5.757,62 per spese maturate gennaio 2024 (doc.37) oltre interessi moratori dalla data delle singole fatture sino al saldo oltre alle spese di utenza successive maturande fino al rilascio;
Pt_1
-la somma di € 1.538,08 per costi, interessi e spese bancarie (doc.ti 22 e 23)
-la somma di € 3.713,58 per le spese legali stragiudiziali (al netto di iva) (doc.ti 7 e 14) per assistenza avv.
Pavese;
-la somma di € 1.205,57 per spese del procedimento di mediazione obbligatoria pari ad € 1.205,57 (al netto di iva) - fattura avv. Curallo doc.25-;
5)in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 2) che precede (ossia scioglimento o avvenuta risoluzione e perdita di efficacia del contratto preliminare di cessione di azienda o risoluzione del suddetto contratto preliminare per grave inadempimento della convenuta), dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti in solido tra loro (ed il sig. nei limiti della prestata fideiussione) a versare il CP_1 saldo dovuto pari ad € 29.799,99.
Su tutte le domande proposte, oltre ad interessi ex d.lvo 231/2002 o comunque contrattuali o legali e da computarsi sulle singole scadenze e fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese da liquidarsi come da nota depositata tenendo conto anche della fase cautelare e di attuazione del sequestro.” Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, produrre, argomentare, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1) rigettare integralmente tutte le richieste, istanze e conclusioni, avanzate da parte ricorrente, sia in via principale, che subordinata ed in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e diritto;
2) in merito al contratto preliminare di cessione di ramo di azienda:
o dichiarare totalmente nulla , ex art. 1418 c.c. la caparra confirmatoria del contratto preliminare di cessione di ramo di azienda e pertanto ordinare alla ricorrente di restituire integralmente la Parte_1 caparra di euro 48.570,76 in favore della convenuta CP_2
in subordine dichiarare parzialmente nulla , ex art 1418 c.c. la caparra confirmatoria del contratto preliminare di cessione di ramo di azienda e pertanto ordinare alla ricorrente di restituire una Parte_1 parte della caparra, nella misura meglio vista dal Giudice, in favore della convenuta CP_2
o respingere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dalla ricorrente;
o condannare la ricorrente, all'esito della C.T.U., od in ogni caso, al corretto adempimento del contratto ed all' esecuzione di tutte le opere necessarie per la divisone degli impianti di luce, acqua e gas, al fine di rendere completamente indipendente ed autonomo il locale oggetto di preliminare di cessione rispetto al locale interrato;
in subordine, ridurre il prezzo relativo alla cessione di ramo di azienda in misura corrispondente al valore dei lavori necessari per la divisone degli impianti;
3) in merito al contratto di affitto di ramo di azienda:
o respingere, per i motivi esposti in narrativa, la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda;
o dichiarare inefficace/ illegittima la clausola risolutiva espressa perché attivata in contrasto con la buona fede contrattuale;
4) in merito alla scrittura privata di riconoscimento di debito o dichiarare nulla la scrittura per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ai sensi di legge.”
OSSERVATO
La domanda attorea è fondata.
Tanto deve affermarsi, in forza di circostanze fattuali di documentale evidenza, ed in parte sinanche pacifiche. Risulta invero persino per tabulas:
Tra le parti veniva stipulato contratto per Notaio in data 1.6.2021, con cui era da Pt_3 Parte_1 concesso in affitto a il ramo di azienda, corrente in Asti Piazza Roma 12 – avente ad oggetto CP_2 attività di ristorazione, esercitata nell'immobile sito in Asti, alla piazza Roma 12, locato da . Persona_1
Il canone di locazione era fissato nell'importo annuo di € 12.000,00 oltre iva;
da versarsi in rate mensili di euro 1.000,00, oltre iva, entro il giorno 5 di ogni mese.
Era perfezionata la consegna della azienda, la cui consistenza era acclarata in forza di inventario dei beni che ne facevano parte.
Contestualmente, il convenuto , in proprio, assumeva la qualità di fideiussore, per CP_1
l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società con il contratto stesso, sino al CP_2 massimo previsto di € 36.000,00.
Con separato contratto preliminare di cessione di azienda 1.6.2021 la attrice prometteva altresì di cedere a che si rendeva promissaria acquirente, con definitivo da perfezionare entro e non oltre il CP_2
31.5.2024, la titolarità del medesimo ramo di azienda, come sopra descritto.
In detto contratto era concordato e riconosciuto:
che le parti avevano già sottoscritto, il 7.12.2027, “contratto preliminare di cessione di azienda commerciale”, con scadenza al 31 gennaio 2021;
che la parte promissaria cessionaria non aveva onorato integralmente gli impegni assunti con la detta scrittura del 07 dicembre 2017, rimanendo però intenzione delle parti di concludere la cessione del ramo d'azienda;
che il nuovo contratto superava e sostituiva in ogni sua parte il precedente;
era pattuito dunque un nuovo un prezzo pari ad € 90.000,00 (art.4 del negozio giuridico) di cui:
-€ 48.570,76, già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria ex art.1385 c.c.;
-€ 40.192,73 a titolo di acconto in 35 rate mensili (con interesse al 5 % annuo come da piano di ammortamento concordato) a partire dal giugno 2021;
-€ 1.236,51 oltre interessi, a saldo entro il 31.5.2024, all'atto del definitivo.
Anche in tale occasione, , in proprio, garantiva l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte CP_1 dalla società con il contratto stesso, sino al massimo di € 44.700,15 (art.11). CP_2
Ancora, è documentale aver i contraddittori siglato scrittura privata 1.6.2021, ove si contemplava quanto segue:
parte convenuta riconosceva di essere debitrice nei confronti di per inadempimento, in Parte_1 relazione al primo contratto, della somma complessiva di Euro 11.065,05 (2.896,27 per canoni e spese arretrati, relativamente all'anno 2020; 6.100,00 per canoni concordati tra la parti per l' affitto del ramo di azienda nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021; 855,82 per spese arretrate (fornitura gas) relativamente all'anno 2021 fino al 31/05/21; 1.212,96, a titolo di interessi moratori commerciali maturati. si impegnava nella stessa sede a versare entro 30 gg dalla fatturazione, gli importi delle fatture CP_2 relative al consumo di gas riferibile al periodo di affitto di ramo d'azienda fino al 31/05/2021;
ed il si costituiva fideiussore delle esposizioni, ut supra, sino ad importo massimo di € CP_1
11.065,05 (art.11).
lamenta come, nel periodo successivo al giugno 2021, omettesse di volturare le utenze Pt_1 CP_2 relative ai locali, a proprio nome, continuando a fruire di contratti di utenza ancora intestati alla attrice, per gli importi di cui ai docc. 8 e 9 del fascicolo attoreo.
(Ove, si osserva, avendo occasionalmente utilizzato i locali interrati, facenti parte del compendio Pt_1 locato, ha analiticamente individuato le voci da scorporare, siccome non attribuibili alla attività di e CP_2 dunque non integanti ragioni di credito della attrice).
lamenta, ancora, come la controparte abbia omesso il pagamento (del quale infatti non v'è traccia Pt_1 in atti, detto onere probatorio gravante sulla debitrice, ex art. 1218 cc) dei canoni di affitto, e delle spese di utenza (secondo il prospetto sub doc.28 attoreo); abbia lasciato impagate le rate scadute, come formalizzate nel contratto preliminare di cessione di azienda sopra descritto;
neppure onorando il piano di rientro, concordato in data 1.6.2021.
Alla luce delle circostanze, DOCUMENTALI, ut supra, appare fondata la domanda risolutoria della attrice, essendo incorsa in plurime e gravi violazioni di obbligazioni, nascenti dai plurimi negozi giuridici CP_2 sottoscritti, per importi significativi, ciò che certamente vale ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1453,
1454, 1455 cc, certo non potendosi le dette condotte, oltretutto reiterate, ritenersi di scarsa importanza”
Le voci di danno, come enucleate in precedenza, appaiono anch'esse di documentale evidenza, con l'esclusione, a parere del giudicante, della richiesta per “costi bancari sopportati per il fido e gli interessi passivi extra fido cui ha dovuto ricorrere per assicurare il pagamento delle utenze e del canone di locazione dell'immobile, costi ad oggi pari ad € 1.538,08…”, voci che non paiono, per gli effetti dell'art. 1223 cc, conseguenza “immediata e diretta” delle condotte del debitore – pare piuttosto al giudice che simili poste possano al più definirsi come danni indiretti e mediati, e che come tali non possano esser qui riconosciute.
Per contro, le eccezioni svolte da quanto ad una asserita, e generica, carenza di buona fede nella CP_2 condotta altrui, alla invalidità della scrittura di riconoscimento di debito, per una non documentata, asserita erroneità dei conteggi ivi portati (peraltro concordati tra le parti), paiono esser meri tentativi di sottrarsi ad obbligazioni liberamente assunte.
Si osserva anche come parte convenuta, alle pagg. 7 ed 8 di comparsa di risposta, abbia svolto una contestazione meramente apodittica dei conteggi attorei, che appaiono invece analitici e compiuti.
Alla luce di quanto sopra la domanda attorea è fondata.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto anche della fase cautelare svoltasi in corso di causa.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
in accoglimento della domanda attorea,
Così pronunzia:
Dichiara risolto, per fatto e colpa della convenuta, il contratto preliminare di cessione di azienda
1.6.2021;
Condanna al pagamento, in favore della attrice, delle seguenti somme (ed alla definitiva ed CP_2 integrale restituzione del complesso aziendale come inventariato);
€ 1.304,18 mensili per canoni/indennità di occupazione per i mesi da agosto 2024 sino al rilascio - dandosi atto dalla attrice essersi scomputati € 10.000,00, versati a titolo di acconto sulle indennità dovute sino alla riconsegna (come precisato in nota congiunta 22.7.2024 in atti); oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 sui tardivi pagamenti;
€ 5.757,62 per spese maturate al gennaio 2024, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002;
€ 3.713,58, per le spese di assistenza stragiudiziale (al netto di iva);
€ 1.205,57 al netto di IVA per spese del procedimento di mediazione obbligatoria pari ad € 1.205,57
Quanto al , il tutto nel limite delle fideiussioni prestate. CP_1
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 545 per esposti, €
14.500 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA (se ed in quanto sopportate).
Si comunichi.
Asti, 20.3.2025
Il gi dott. Perfetti