Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2025, proposto da
Baltex Sardegna 10 Villanova US S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l'accertamento e declaratoria
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, in relazione all’istanza presentata da Baltex Sardegna 10 Villanova US S.r.l., ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) riguardante il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di tipo “ agrivoltaico ”, della potenza di 10,42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN in comune di Villanova US (OR), in località “ Perda Arroia ” e Ollastra (OR) [Codice procedimento VIA presso il MASE n. 8842];
per la conseguente condanna del MASE a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. n. 152/2006;
per la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia del MASE a porre in essere tale adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Tecnica Pnrr-Pniec e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la Baltex Sardegna 10 Villanova US S.r.l. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza, trasmessa dalla Società per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 riguardante il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di tipo “ agrivoltaico” , della potenza di 10,42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN in comune di Villanova US (OR), in località “ Perda Arroia ” e Ollastra (OR) [Codice procedimento VIA presso il MASE n. 8842].
2. Espone la società ricorrente di aver presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE"), in data 18/07/2022 e perfezionata in ultimo con nota prot. MiTE-14137 dell’1/02/2023, istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152 del 2006 ("TUA"), per la costruzione e l'esercizio dell’impianto sopra descritto.
3. Con nota prot. n. 36673 del 13/03/2023, il MASE comunicava alla Società la procedibilità dell’istanza, dando atto dell’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del medesimo ministero della documentazione presentata.
4. Con nota prot. 11688 del 12/04/2023, la Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente presentava le proprie osservazioni, pubblicate sul Portale Ministeriale in data 26/04/2023.
5. Con nota prot. 6550-P del 17/04/2023, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna rendeva il proprio parere endoprocedimentale di competenza, esprimendo la necessità della produzione di integrazioni relative allo Studio di Impatto Ambientale già trasmesso, ed alle modalità di prosecuzione dell’attività agricola o di pascolo in essere mediante la produzione di apposito piano agronomico.
6. Tale parere endoprocedimentale veniva recepito nella nota prot. 7274 del 09/05/2023 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, con la quale la Soprintendenza Speciale per il PNRR richiedeva le integrazioni evidenziate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, nonché ulteriori modifiche allo Studio di Impatto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica, alla Relazione paesaggistica, alla Relazione archeologica ed al progetto, basandosi anche sulle osservazioni prodotte dalla Regione Sardegna.
7. A seguito della produzione, da parte della Società, delle integrazioni richieste veniva avviata una nuova consultazione del pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, D.lgs. 152/2006, con avviso pubblicato sul Portale Ministeriale in data 19/04/2024, al cui esito non pervenivano osservazioni e pareri da parte di enti o soggetti interessati
8. Evidenzia la ricorrente che successivamente alla data del 4 maggio 2025, indicata quale termine ultimo per l’invio di eventuali osservazioni sulla ripubblicazione, non si registrava più alcun avanzamento del procedimento in quanto la pratica risultava -e risulta tutt’ora- in fase di istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRRPNIEC.
9. Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente ha censurato la condotta inerte dell'amministrazione deducendo la violazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 2 e 2bis L. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e del Regolamento UE/2022/2057.
9.1. Rappresenta la società esponente che l'obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discendono anzitutto dall'art. 25 TUA in quanto, per i progetti quale quello in esame, la disposizione prescrive che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Precisa l'esponente che la perentorietà di tali termini, oltre ad essere stabilita dal comma 7 del predetto articolo 25 del TUA, è stata ribadita anche dalla costante interpretazione giurisprudenziale.
Nel caso di specie, precisa la società esponente che risultano ampiamente spirati tutti i termini di legge: sia quello di 130 giorni correlato alla data di pubblicazione della documentazione sia quelli di 30 giorni concernente le fasi di consultazione del pubblico.
9.2. La società ricorrente evidenzia, altresì, come l'obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero, discendano anche dai principi generali dell'azione amministrativa codificati dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, atteso che tale disposizione prevede l'obbligatorietà delle P.A. di concludere i procedimenti mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine che, salvo diversa previsione, è fissato in 30 giorni, così sancendo il principio della doverosità dell'azione amministrativa.
10. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno instato per la reiezione del gravame.
10.1. In particolare, le resistenti deducono che non tutte le istanze hanno, secondo le valutazioni del legislatore, la medesima rilevanza ai fini della transizione ecologica. In quest'ottica deve leggersi l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 che, introduce la necessaria individuazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di progetti da inquadrare nel raggiungimento di obiettivi del PNIEC, prioritari in sede di valutazione ambientale (ad esempio progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW)
Tale disposizione introdurrebbe una deroga al criterio strettamente cronologico ed all'indicazione normativa di carattere generale che definisce i termini della VIA come perentori, in quanto se così non fosse mal si comprenderebbe il senso dell’intervento del Legislatore sul punto.
11. Con memoria di replica depositata l’11 luglio 2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
12. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza camerale del 22 luglio 2025 durante la quale l’amministrazione ha instato per la sospensione del giudizio in ragione della pendenza del giudizio incardinato nanti la Corte Costituzionale in relazione alla legittimità della Legge Regionale 20/2025.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, in ragione della loro tardività, delle produzioni documentali versate in giudizio dall’amministrazione solo in data 21 luglio 2025.
1.1. E’ consolidato, sul punto, l’indirizzo interpretativo secondo cui i termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640; T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sent., 31/05/2025, n. 495);
2. Sempre in via preliminare, va, altresì, respinta l’istanza di sospensione del giudizio, formulata in udienza dall’amministrazione, giustificata con la pendenza del giudizio incardinato nanti la Corte Costituzionale in relazione al vaglio di legittimità della Legge Regionale 20/2025.
2.1. Osserva, sul punto, il Collegio, che tale questione non assuma rilevanza diretta rispetto alla questione all’esame del Collegio che verte sullo scrutinio di legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione rispetto all’istanza avanzata da parte ricorrente, tenuto anche conto che l’istituto della sospensione del giudizio è da tempo sottoposto ad una lettura particolarmente rigorosa in ragione della sua incidenza sulla ragionevole durata dei giudizi e sulla necessità di addivenire ad un razionale utilizzo del bene giustizia. In tale contesto, l’impiego della sospensione “discrezionale” non può che armonizzarsi, pertanto, in ragione della specificità delle situazioni sottoposte all’attenzione del Collegio, con il “progressivo evidente disfavore dell'ordinamento
verso ogni ipotesi di sospensione del processo” (cfr Cass. Civ. 12 novembre 2014, n° 24046).
3. La domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è fondata.
3.1. La normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per " i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis ", ovvero i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al predetto decreto.
In particolare l'art. 25, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che "(…) Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. (...) ".
3.2. In ragione del sopra descritto quadro normativo appare corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni dalla fase di consultazione di cui all'art. 24, (conclusasi il 4 maggio 2024) e, pertanto, entro il 3 giugno 2024 e che in ogni caso si sarebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione presentata unitamente all'istanza di avvio del procedimento, avvenuta il 19 aprile 2024.
3.3. Chiarito quanto sopra, il Collegio evidenzia come in fattispecie in tutto analoghe a quella oggi all'esame, la giurisprudenza abbia precisato che " Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E. " (v., ex multis, TAR Sardegna sez. 1^ 11 aprile 2025, n. 310 e 15 luglio 2024 n.547; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).
3.4. Non possono trovare condivisione le argomentazioni difensive formulate dall'amministrazione.
3.4.1. Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di prendere posizione in analoghi contenziosi sulla questione (cfr. per tutti TAR Sardegna 15 luglio 2024, n.547 che ha, a sua volta, richiamato orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione, quali Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenziando che:
- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);
- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di " priorità ", la soglia di potenza minima per individuare la " priorità " di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale " interpretatio abrogans " delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l'interpretazione patrocinata dall'amministrazione concernente una sostanziale " sospensione" "ex lege " e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e che, dunque, non è logicamente condivisibile;
- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di "priorità ", è rilevante osservare che nella fattispecie all'esame non è stato adottato alcun provvedimento di "sospensione" del procedimento in discorso.
3.4.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata " situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti " non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell'art. 25 che precisa che " Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241 ", traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.
In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell'imporre l'adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno " sforamento " dei tempi normativamente imposti.
Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione " de facto " della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024).
3.4.3. Ancora, la giurisprudenza, nel riferirsi alla novella richiamata nella memoria difensiva dell’amministrazione, apportata dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 153 del 2024, che, nel modificare i criteri di priorità di trattazione precedentemente stabiliti, ha aggiunto il comma 1-ter all'articolo 8 del TUA, ai sensi del quale " Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo ” ha anche precisato “ che tale previsione non consente di ritenere che i termini di conclusione del procedimento debbano essere rispettati soltanto per i progetti compresi nel PNRR o nel PNC, essendone, per converso, consentito lo sforamento per tutti gli altri progetti ” precisando che “ Con tale disposizione si è stabilito che, nonostante i criteri di priorità, almeno i due quinti delle trattazioni siano dedicate ai progetti non prioritari. In tale contesto, prevedere che l'anzidetta disciplina normativa non debba pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti relativi ai progetti compresi nel PNRR e nel PNC vale semmai a confermare, in termini generali, l'assoluta inderogabilità dei termini procedimentali per tutti i progetti .”(T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 12/05/2025, n. 9031
Pertanto, anche con riguardo al progetto in questione, peraltro rientrante tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, va confermata l'assoluta inderogabilità dei termini procedimentali normativamente fissati.
4. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di tipo “agrivoltaico ”, della potenza di 10,42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN in comune di Villanova US (OR), in località “ Perda Arroia ” e Ollastra (OR)
Per l'effetto, deve ordinarsi:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del MASE, l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
5. Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal M.A.S.E. sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di tipo “ agrivoltaico” , della potenza di 10,42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN in comune di Villanova US (OR), in località “ Perda Arroia ” e Ollastra (OR)
Per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
Spese compensate.
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. n. 241 del 1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO