Sentenza 23 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2024, proposto da
Comune di Belforte del Chienti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Montana dei Monti Azzurri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana dei Monti Azzurri - SUAP associato, non costituito in giudizio;
nei confronti
IR Net S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5;
EX Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ND Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Titolo Unico - ART. 7 del DPR 160/2010 E S.M.I, rilasciato dall'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - SUAP ASSOCIATO - MONTI AZZURRI, datato 06.11.2023 (Prot. n. 19321 del 06.11.2023), con il quale il SUAP, pronunciandosi sull'istanza SUAP N. 1616/22112/2022, autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003 e dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e successive integrazioni, il seguente intervento: Realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà EX Italia S.p.A. (Codice Sito IT-MC-008737 Belforte del Chienti) e installazione di una nuova S.R.B. IR Net (Codice Sito MC110 Belforte del Chienti), sull'immobile sito nel Comune di Belforte del Chienti (MC) distinto catastalmente al Fg. 8 P.lla 66;
nonché, per quanto occorrer possa,
- dell'atto di annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 del provvedimento finale di diniego dell'istanza SUAP 1616_2022, rilasciato in data 02.05.2023 prot. 8022, assunto dallo stesso SUAP, datato 8.9.2023, prot. 15800;
- di ogni atto connesso, antecedente o conseguente, allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di IR Net S.r.l., di EX Italia S.p.A. e di ND Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società EX Italia s.p.a. presentava, in data 25.11.2022, al SUAP associato Monti Azzurri di San GI (di seguito solo SUAP), un’istanza finalizzata alla realizzazione di nuove infrastrutture e strutture e all’installazione di una nuova Stazione Radio Base (SRB) ND Tre s.p.a. nell’immobile sito nel Comune di Belforte del Chienti (MC) distinto catastalmente al foglio 8, particella 66.
Nel corso della conferenza di servizi decisoria, il Comune di Belforte del Chienti esprimeva parere contrario all’intervento, adducendo l’esistenza, sull’area, di un vincolo imposto dal P.P.A.R., recepito dal vigente PRG (art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG). Conseguentemente, il SUAP trasmetteva preavviso di archiviazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, al quale seguivano le osservazioni degli interessati e, successivamente, il provvedimento di diniego definitivo del SUAP.
Detto ultimo provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale sia da EX sia da ND Tre con distinti ricorsi. Nelle more, il SUAP ne disponeva l’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il TAR, preso atto dell’annullamento d’ufficio da parte del SUAP, con due distinte sentenze (n. 572/2023 e n. 574/2023) dichiarava cessata la materia del contendere.
Il SUAP, quindi, adottava l’atto in questa sede impugnato, con cui accoglieva l’istanza e autorizzava l’installazione dell’impianto. Nel relativo procedimento, nel frattempo, era subentrata la società IR Net s.r.l.
1.1. Il Comune di Belforte del Chienti, premessi la propria legittimazione e il proprio interesse al ricorso, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti indicati in epigrafe, poi trasposto in questa sede giurisdizionale a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971.
A sostegno del gravame, il ricorrente assume l’illegittimità degli impugnati provvedimenti per:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 16 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, dal momento che gli impianti di che trattasi, quand’anche assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, sarebbero sempre da annoverare tra le nuove costruzioni e quindi da assoggettare alla disciplina propria di queste sotto il profilo edilizio;
- violazione e falsa applicazione del PPAR Marche (piano paesaggistico ambientale regionale) approvato con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 3.11.1989 del Consiglio della Regione Marche, della LR 26/1987 e, in particolare dell’art. 2, della LR 34/1992, in particolare degli artt. 2 e 8, dalla LR 19/2023 (in particolare delle disposizioni recate dal titolo secondo della legge); violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 259/2003. In sintesi, sostiene il Comune che nel vigente PRG è stato recepito, per l’edificio in questione denominato “Villa San IO, di interesse storico, l’ambito di tutela provvisorio di cui all’art. 40, commi 4 e 5, delle NTA del PPAR, divenuto definitivo; per l’effetto, nella zona di tutela (edificio ed ambito relativo) sarebbero ammessi esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali, con conseguente divieto di installazione degli impianti di cui si discute, che si elevano in altezza a circa 36 mt, posizionati a circa di 50 mt dall’ edificio storico tutelato, quindi ricadenti nel suo ambito di tutela (pari a 150 mt). Assume ancora il ricorrente che, tenuto conto del fatto che il vincolo è imposto dal PPAR, a cui il PRG si è dovuto adeguare, il dissenso motivato espresso in conferenza non solo sarebbe corretto ma anche dovuto da parte dell’Ente locale, data la prevalenza delle disposizioni del PPAR su quelle degli strumenti urbanistici comunali; e ciò a prescindere dalla qualificazione della natura dell’opera, cioè se essa sia o meno “nuova costruzione” ovvero “opera di urbanizzazione”.
1.2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere, l’Unione Montana dei Monti Azzurri, IR Net s.r.l., EX Italia S.p.A. e ND Tre S.p.A. Preliminarmente, le resistenti IR e EX hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere la posizione del Comune in contraddizione con il parere favorevole espresso dal medesimo ( per EN ) nella conferenza di servizi avviata il 2 ottobre 2023 e conclusa il 6 novembre 2023, senza che l’Ente abbia spiegato il motivo del ripensamento. Inoltre il Comune non avrebbe attivato l’unico strumento che l’ordinamento gli consentirebbe, ovvero il procedimento di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio rispetto agli esiti della conferenza di servizi. Né il Comune avrebbe impugnato il parere favorevole della Soprintendenza espresso in seno a quest’ultima e neppure avrebbe ad essa notificato il ricorso. ND ha invece eccepito l’inammissibilità del gravame sotto ulteriori e distinti profili: in particolare, ha dedotto la mancanza della necessaria delibera di Giunta che attribuisce al Sindaco il potere di promuovere il giudizio, nonché l’intervenuta acquiescenza per mancata tempestiva impugnazione dell’annullamento in autotutela del diniego inizialmente opposto dall’Unione Montana rispetto all’istanza di autorizzazione.
Nel merito, tutte le parti resistenti deducono l’infondatezza del gravame e ne chiedono il rigetto.
1.3. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Preliminarmente, vanno affrontate le diverse eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. Esse sono tutte infondate.
Come evidenziato dal Comune nei propri scritti difensivi, il fatto che detta Amministrazione, nella fase di riattivazione del procedimento avviata dal SUAP con la nota del 2 ottobre 2023, non abbia espresso un nuovo parere non equivale a sostenere che l’Ente sia rimasto silente e che detto silenzio valga come atto di assenso; al contrario, come si può agevolmente ricavare sia dalla motivazione del titolo unico prot. 19321 del 6 novembre 2023 rilasciato dal SUAP sia dal verbale della relativa conferenza di servizi (documenti 10 e 11 depositati da ND Tre in data 23 gennaio 2025), il parere del Comune di Belforte del Chienti acquisito e valutato in seno alla conferenza è solo quello del 29 marzo 2023, anche a seguito della riattivazione del procedimento. Se ne dà atto negli anzidetti provvedimenti, dove si dà per acquisito il parere di segno contrario all’intervento espresso dal Comune, la cui posizione non è mai stata valutata quale espressione di assenso tacito, dandosi invece per acquisito il parere negativo iniziale. Inoltre, nel verbale della conferenza si menzionano specificamente gli Enti che non hanno espresso il parere di competenza (tra cui non figura il Comune di Belforte del Chienti) e solo rispetto ad essi si precisa che il loro silenzio equivale ad assenso. Lo stesso SUAP, nel provvedimento autorizzatorio, ha puntualizzato che la comunicazione del 2 ottobre 2023 è servita a riattivare il procedimento (e dunque non ad iniziarlo ex novo ), attraverso l’acquisizione di ulteriori pareri, fermi restando quelli già acquisiti nella fase precedente. Non vi è dunque alcun secondo parere del Comune, né espresso né tacito, acquisito successivamente a quello negativo a suo tempo già rilasciato dall’Ente e confermato con nota prot. 1948 del 20 aprile 2023 in risposta alle osservazioni inviate dal richiedente.
Sotto altro profilo, non può dirsi che il Comune, nonostante nello specifico si faccia portavoce di interessi ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali, sia da annoverare tra le Amministrazioni che, ai sensi dell’art. 14 quinquies , comma 1, della legge n. 241/1990, possano insorgere contro la determinazione conclusiva della conferenza di servizi proponendo opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il rimedio del ricorso giurisdizionale nel caso in esame, quindi, è stato correttamente attivato.
Quanto alla omessa impugnazione del parere della Soprintendenza, ciò non determina l’inammissibilità del gravame; come condivisibilmente sostenuto dalla difesa del Comune, innanzitutto trattasi di un parere formatosi tacitamente per EN e, in ogni caso, di un parere non obbligatorio né vincolante, non essendovi sull’area un vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
L’eccepito difetto di rappresentanza del Comune ricorrente, poi, è stato sanato dal deposito successivo della delibera di Giunta n. 21 del 2024, con cui il Sindaco è stato autorizzato a rilasciare procura per la proposizione del ricorso straordinario, di cui il presente giudizio costituisce la naturale prosecuzione.
Infine, giova precisare che il procedimento conclusosi con l’annullamento d’ufficio dell’iniziale diniego di autorizzazione e il procedimento riattivato con nota del 2 ottobre 2023, conclusosi con il rilascio del titolo unico all’esito di una ulteriore attività istruttoria (che ne esclude la natura di mera conferma), sono procedimenti del tutto distinti e autonomi, il che implica che i provvedimenti adottati all’esito degli stessi sono indipendenti l’uno rispetto all’altro. L’omessa impugnazione dell’atto di annullamento d’ufficio non determina, quindi, alcuna acquiescenza rispetto alla presente impugnazione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Comune di Belforte del Chienti, con nota prot. 1532 del 29.03.2023, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento in quel sito in virtù del fatto che sull’area è vigente un vincolo imposto dal P.P.A.R. recepito dal vigente P.R.G., regolamentato dall’art. 19.4.1.2 delle NTA di quest’ultimo, il quale dispone che “ all’interno dell’ambito di tutela sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali tendenti alla riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene ”.
Il SUAP, dopo aver adottato l’atto di diniego di autorizzazione in accoglimento dei rilievi formulati dal Comune, ha poi, con l’impugnato provvedimento, assentito l’installazione ritenendo di superare il dissenso manifestato dall’Ente sulla base della considerazione che l’intervento è classificato tra le opere di urbanizzazione primaria e quindi non qualificabile come nuova costruzione, come tale non assoggettabile alla disciplina propria di quest’ultima.
3.1. Reputa il Collegio che la motivazione che il SUAP ha addotto per superare il dissenso del Comune non possa essere condivisa, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova preliminarmente osservare che la controversia in esame non attiene ai limiti del potere comunale di disciplinare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale - che, come è noto, non può essere esercitato con modalità tali da comportare limiti generalizzati alla loro localizzazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2287) - ma alla verifica della compatibilità edilizia e urbanistica della infrastruttura da realizzare con i vincoli di carattere paesaggistico-ambientali e storico-culturali esistenti sull’area interessata dall’intervento.
Va anche precisato che, per principio giurisprudenziale pacifico, le verifiche di compatibilità edilizia e urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ancorché assorbite nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, debbono comunque essere svolte dall’Amministrazione; esse, quindi, confluiscono nell’autorizzazione oppure possono valere a fondare il relativo diniego.
Nel caso in esame, il dissenso del Comune di Belforte del Chienti non è stato espresso in virtù di una disciplina comunale che impone limiti di carattere generale alla localizzazione delle infrastrutture e neppure può dirsi che sia privo di una valida ragione giustificativa; con esso l’Amministrazione ha inteso evidenziare l’esigenza di tutelare un bene specifico di pregio storico e artistico, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina pianificatoria regionale e locale e in linea con gli interessi da questa perseguiti. Ciò implica la doverosità di prendere in considerazione soluzioni alternative, in tal modo attuando quell’equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito e l’interesse alla piena efficienza del servizio, sempre possibile per l’Amministrazione anche in fase autorizzativa.
Neppure può dirsi che la posizione espressa dal Comune sia in contrasto con la disciplina di particolare favor che l’ordinamento prevede per la realizzazione di reti e di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, che inserisce le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria e le renda in genere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; l’Amministrazione, infatti, ha sempre il potere di introdurre regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, etc.), purché il limite o il divieto posto dall’Ente locale non sia basato su motivazioni apparenti o irragionevole e non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio. Tale necessità è riconosciuta dalla giurisprudenza, che evidenzia come il potere urbanistico di governo del territorio possa essere esercitato anche in relazione all’installazione di SRB proprio per consentire il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio medesimo, dato le SRB rappresentano un elemento visibile dai luoghi circostanti e comportano una alterazione dei luoghi avente rilievo ambientale ed estetico (cfr., TAR Marche, sez. I, 23 settembre 2019, n. 592, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2021, n. 5108; in termini analoghi, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6840; 3 agosto 2017, n. 3891; 31 luglio 2017, n. 3824; sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; 23 gennaio 2015, n. 306). Nel caso in esame, invero, il Comune ha adeguatamente motivato il proprio dissenso con le esigenze di tutela del bene in questione e non ha opposto alcun divieto generalizzato di installazione.
3.2. L’edificio interessato dall’intervento, infatti, è stato fatto oggetto di tutela da parte del PPAR ed è identificato come “Villa San IO (Tavola n. 16 - inerente gli edifici e manufatti storici extraurbani – e allegato 2 delle NTA del PPAR). In particolare, ai sensi dell’art. 40, commi 4 e 5, delle NTA del PPAR, per l’edificio in parola è stabilito un ambito provvisorio di tutela pari a metri 150 (comma 3); esso è dunque soggetto alla tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 delle NTA del PPAR, che prevedono limiti all’edificazione.
Il PRG in adeguamento al PPAR, a cui è demandato il compito di stabilire l’ambito definitivo di tutela, ha inserito Villa San GI tra i beni ambientali e di interesse storico-culturale, recependo l’ambito di tutela provvisorio imposto dal PPAR e rendendolo definitivo. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG, applicabile all’immobile, sono ammessi in tale ambito solo “ interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali tendenti alla riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene ”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, il fatto che l’intervento di che trattasi sia assimilabile ad un’opera di urbanizzazione primaria non è condizione sufficiente a consentirne l’installazione anche a prescindere dalle ragioni di tutela del sito individuato per l’ubicazione, dovendo l’Amministrazione, in fattispecie come quella in esame, valutare la compatibilità con la destinazione di zona in presenza di aree di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, anche in ambiti che non siano assoggettati a specifici vincoli di tutela ma a prescrizioni di rilievo ambientale. Non a caso il SUAP ha coinvolto la Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza in seno alla conferenza di servizi.
Giova evidenziare che di recente questa Sezione, anche sulla scia dei suesposti principi, si è così espressa in fattispecie analoga: “ Certamente, costituisce circostanza pacifica che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle “opere di urbanizzazione primaria”), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare.
La scelta del legislatore di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, sicché è indubbio che gli impianti di installazione delle stazioni radio base non possano in nessun caso assimilarsi a costruzioni edilizie, e nemmeno essere assoggettate a valutazione di impatto ambientale come erroneamente affermato in ricorso. Esse infatti, normalmente, non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio identico a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, come ribadito in numerose precedenti pronunce si questo T.a.r. la legge pone un criterio non di identità bensì di assimilazione dal momento che le stazioni radio base quali opere di urbanizzazione partecipano delle caratteristiche della infrastrutture ma con caratteri peculiari propri che le differenziano dalle costruzioni nella misura in cui non sviluppano superficie né volumetria, ma ne condividono in parte l’aspetto del potenziale impatto sulle peculiarità spesso del territorio in cui vengono inserite sotto il profilo almeno della visuale laddove si verta in ambiti riferiti a centri storici o come nella specie alla tutela di visuali panoramiche anche se non oggetto di vincolo. Nelle sentenze che hanno definito analoghi giudizi (cfr nn. 471/2016, 472/2016, 534/2017, 557/2017 e 50/2018), questo T.a.r. ha affermato i seguenti principi:
- “…le opere di urbanizzazione primaria non sono tutte uguali, come si evince dalla piana lettura dell’art. 16, commi 7 e 7-bis, del T.U. n. 380/2001 [….] Gli impianti di telefonia per un verso sono assimilabili alle strade (e ciò per quanto concerne la loro compatibilità con tutte le zone omogenee del territorio comunale), per altro verso vanno invece assimilate, ai fini che qui interessano, agli impianti tecnologici e alle costruzioni in genere, e ciò per due diversi profili. In primo luogo, in ragione delle emissioni elettromagnetiche che da essi si sprigionano, in secondo luogo, in ragione dell’impatto visivo che possono produrre su beni tutelati dal punto di vista storico-architettonico o dal punto di vista paesaggistico (per fare un esempio-limite, nessun operatore del settore penserebbe che sia possibile installare una SRB sul Colosseo o su una guglia del duomo di Milano).
Ed è per questo che gli impianti in argomento sono anch’essi soggetti entro certi limiti a vari piani di settore (Piani dei parchi, Piani Paesistici, vincoli architettonici, etc.), fra cui il Piano che ciascun Comune è legittimato ad adottare ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001…”.
Pertanto, rispetto alle stazioni radio base, non si può opporre “in astratto” un profilo di incompatibilità con la destinazione di zona anche in presenza di aree di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, nel qual caso si impone piuttosto la necessità della previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ove esistente.
Tuttavia, anche in ambiti che non siano assoggettati a vincoli di tutela ma a prescrizioni di rilievo ambientale, si impone la necessità di operare un opportuno bilanciamento e di esplicitare valutazioni circostanziate, giustificate e raffrontate con i valori riconosciuti e protetti dalla normativa ambientale, dovendo essere esposta in motivazione l'analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l'opera progettata (T.a.r. Campania Napoli, sez. VII, 18 settembre 2023, n. 5120; T.a.r.. Lombardia Milano, sez. II, 19 maggio 2022, n. 1153 e 5 maggio 2022, n. 1010; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41).
La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che anche nel procedimento per l’autorizzazione all’installazione di antenne per telefonia mobile devono trovare spazio le previsioni di rilievo ambientale, poiché l’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 attribuisce rilievo, sia pure nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato, alle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali attraverso le disposizioni che siano inserite in piani paesaggistici ovvero, come nella specie, in piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesag gistici” (TAR Marche, sez. II, 4 giugno 2025, n. 430).
3.3. Sono pertanto da condividere le censure del ricorrente volte ad evidenziare l’omessa valutazione dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici regionale e comunale da parte del SUAP e delle ragioni di dissenso palesate dal Comune di Belforte del Chienti, non potendo quest’ultimo essere superato con l’esclusivo riferimento alla natura di opera di urbanizzazione primaria dell’intervento da realizzare. L’Autorità procedente, in altri termini, è venuta meno all’onere di motivare le ragioni per cui è stata privilegiata la scelta di localizzazione dell’impianto in prossimità di un bene di interesse storico-culturale e fatto oggetto di salvaguardia, piuttosto che valutare, a fronte del motivato dissenso dell’Amministrazione comunale, possibili alternative meno impattanti. L’impugnato provvedimento autorizzativo rilasciato dal SUAP, sotto tali assorbenti profili, è dunque illegittimo e va annullato.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate dati gli aspetti peculiari della vicenda e gli elementi di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO