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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/07/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 37-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Elena Scotti GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Creola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Viale Manzoni n. 18 Pt_1
Parte ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Via Andoardi ang. Via Beltrami n.4 a (28100) Pt_1 Parte resistente
--=o0o=-- Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che: Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
;
[...] fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue: sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in e non ricorrono elementi per Pt_1 localizzarne una diversa collocazione;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.; per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
nel caso di specie, peraltro, la sussistenza di detti requisiti non può essere accertata tramite l'istruttoria disposta d'ufficio, tenuto conto che non risulta depositata documentazione di rilevanza reddituale dopo il 2022; ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=, come attesta la comunicazione pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale risulta un debito erariale scaduto superiore ad euro 56.187,75; quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa; è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) emissione di plurimi decreti ingiuntivi nei confronti della società;
2) atto di precetto ed esecuzione solo parzialmente positiva;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore, (c.f. ) con sede legale in Via Andoardi ang. Via Beltrami P.IVA_1
n.4 a (28100) ; Pt_1 2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore la Rag. Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 21/10/2025 alle ore 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di avvertendo il debitore che può Pt_1 chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) invita il Curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di la Pt_1 trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 26.6.2025 Il Presidente dott. Andrea Ghinetti Il Giudice Relatore dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Elena Scotti GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Creola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Viale Manzoni n. 18 Pt_1
Parte ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Via Andoardi ang. Via Beltrami n.4 a (28100) Pt_1 Parte resistente
--=o0o=-- Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che: Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
;
[...] fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue: sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in e non ricorrono elementi per Pt_1 localizzarne una diversa collocazione;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.; per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
nel caso di specie, peraltro, la sussistenza di detti requisiti non può essere accertata tramite l'istruttoria disposta d'ufficio, tenuto conto che non risulta depositata documentazione di rilevanza reddituale dopo il 2022; ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=, come attesta la comunicazione pervenuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale risulta un debito erariale scaduto superiore ad euro 56.187,75; quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa; è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) emissione di plurimi decreti ingiuntivi nei confronti della società;
2) atto di precetto ed esecuzione solo parzialmente positiva;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore, (c.f. ) con sede legale in Via Andoardi ang. Via Beltrami P.IVA_1
n.4 a (28100) ; Pt_1 2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore la Rag. Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 21/10/2025 alle ore 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di avvertendo il debitore che può Pt_1 chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) invita il Curatore a comunicare ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di la Pt_1 trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo precedente all'apertura della liquidazione;
9) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 26.6.2025 Il Presidente dott. Andrea Ghinetti Il Giudice Relatore dott.ssa Veronica Zanin