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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1122/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, residente in [...] C.F._1 del Praticello n. 31, elettivamente domiciliato in Roma alla in Via Cassia n. 1606 presso lo Studio degli avv.ti Alberto Lapenna ( ) e Simona C.F._2
De Paola ( che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3
mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;
p.e.c. lapenna.
[...]
e appellante Email_1 Email_2
Contro
, ( ivi residente in [...] C.F._4
14, quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori (nata a Persona_1
Roma il 5.7.2004) e (nato a [...] il [...]), ed elettivamente Persona_2
domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Carlo
Tardella ( ) e Stefano Mungo ( giusta C.F._5 C.F._6 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
p.e.c.
, ; Email_3 Email_4
-appellate
e
), residente in [...] C.F._7
Praticello n.31 ed elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia n.16, presso lo studio dell'avv.to Silvia L. Mauro ( ) dalla quale è C.F._8 rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla Comparsa di Costituzione
p.e.c. ); appellato Email_5
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello, per le parti appellate quelle formulate nei rispettivi atti difensivi;
nonché per tutti quelle formulati all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 07.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1599/2020, nel procedimento Rg. 6284/2015 avente ad oggetto confessoria servitutis, il Tribunale di Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ Il
Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna Pt_1
al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che
[...] CP_2
liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. dichiara irripetibili le spese del giudizio nei confronti dei convenuti Persona_1
e ;
4. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice;
Persona_2
5. dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per le valutazioni di competenza, secondo quanto indicato in parte motiva. Così deciso in Tivoli, in data 14 dicembre 2020.
F.to il G.U.”.
pag. 2/12 Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento : “ Con atto di citazione regolarmente notificato , deduceva di essere Parte_1
proprietario del lotto di terreno con sovrastante fabbricato sito in Formello (RM) alla via del Praticello n. 31 per averlo acquistato in data 28 gennaio 2008 dai sig.ri ; evidenziava come questi ultimi a loro volta, a fine Persona_3
settembre 2005 avevano acquistato il lotto col sovrastante fabbricato dal sig.
; che quest'ultimo, quale originario unico proprietario, aveva Parte_2
scorporato il lotto in oggetto da una porzione di terreno più ampia della quale si era riservato la porzione a monte sulla quale insisteva un edificio ad uso abitativo posto su due livelli;
che l'originario unico proprietario col frazionamento aveva creato un'unica strada interpoderale sulla quale si apre il varco di ingresso al lotto dell'istante garantendogli il passaggio pedonale e carrabile al fine del raggiungimento della via pubblica;
rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla domanda di condono presentata presso il Comune di Formello dal lottizzatore sig. ; questi in data 23 marzo 2015 aveva ceduto la Parte_2 porzione di immobile che si era riservato a che negava l'esistenza CP_2 della situazione di fatto determinata dall'originario proprietario dell'unico lotto frazionato, procedeva all'apposizione di un cancello automatico in corrispondenza dell'imbocco con la strada pubblica impedendone il passaggio;
il Pt_1
denunciava quindi l'impossibilità di poter transitare sulla stradina interpoderale creata dall'originario unico proprietario per raggiungere il varco d'ingresso del proprio lotto;
evidenziava come parte convenuta aveva altresì apposto due pali in legno innanzi al varco d'ingresso al fondo dell'istante (cfr. all. 5 cit.). Formulava pertanto ai sensi degli artt. 1062 e 1079 c.c. le seguenti conclusioni: a. dichiarare ed attestare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio in favore della proprietà del sig. ed a carico della proprietà di parte Parte_1
pag. 3/12 convenuta; b. conseguentemente ordinare al l'immediata CP_2
cessazione delle turbative all'esercizio della servitù e per l'effetto, condannare parte convenuta al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'istante per le turbative in atto;
c. condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei deducenti procuratori antistatari. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio controparte la quale contestava la domanda in fatto e diritto;
evidenziava l'inesistenza di una strada interpoderale costituita dall'originario lottizzatore e che i pali apposti innanzi al varco d'ingresso al lotto non servivano ad ostruire alcun passaggio bensì servivano al solo fine di ripristinare la linea di confine arbitrariamente interrotta;
rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare, sulla base della documentazione allegata al presente atto, l'assoluta carenza di legittimazione attiva del sig. a proporre l'azione contenuta nell'atto introduttivo Parte_1 del presente giudizio per non essere più egli proprietario del bene per cui si assume esistente la rivendicata servitù. In subordine, nel merito: in accoglimento della spiegata domanda di parte convenuta, respingere tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese di lite e con ulteriore condanna ex art. 96 cod. proc. civ. per responsabilità processuale aggravata.
Introdotto il giudizio, alla prima udienza di comparizione il G.I. concedeva i termini 183 c. VI comma c.p.c. ammetteva all'esito con Ordinanza del 28.11.016 la richiesta CTU diretta all'accertamento dello stato dei luoghi e alla verifica della regolarità urbanistico-edilizia degli immobili di entrambe le parti, oltre che alla verifica della sussistenza di opere che precludano o limitino l'esercizio della servitù vantata da parte attrice (apposizione di cancello automatico e pali in pag. 4/12 legno, come meglio descritto in citazione). Esaurita l'istruzione con le prove testimoniali, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva sentenza gravata.
, come in atti, formulava appello contestando il provvedimento Parte_1
indicato sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Intervenivano per la parte appellante le nude proprietarie e Persona_1
, minori assistite dalla madre, chiedendo il rigetto dell'appello. Per_2
Si costituiva usufruttuario, impugnando l'atto d'appello CP_2 chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 16.06.2021 per la trattazione, in assenza di richiesta di sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di conclusioni del 28.02.24 con successivi rinvio al 12.02.25 che, previo scardinamento, veniva rinviata al
07.05.2025 per la precisazione delle conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C. e la concessione dei termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per il merito.
L'appello è stato formulato sul seguente motivo:
§. — L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza per grave vizio di motivazione per falsa applicazione di legge ed omesso esame dei mezzi di prova.
L'appellante si duole che il Tribunale ai fini dell'esclusione della servitù per destinazione del padre di famiglia, focalizza l'attenzione su di un elemento -il cancello- che, per espressa attestazione testimoniale dell'originario unico proprietario, è stato apposto solo successivamente al frazionamento e contrariamente alla situazione di fatto ne fa derivare l'inesistenza della servitù.
pag. 5/12 Erronea motivazione in quanto la costituzione della servitù, per destinazione del padre di famiglia, avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi sono irrilevanti.
Cancello che apposto successivamente dal , quale elemento di CP_2
chiusura di un varco d'accesso al fondo, avrebbe creato turbativa all'utilizzo del varco d'accesso, quale opera permanente che permetteva dalla strada interpoderale l'accesso al fondo dell'appellante alla via pubblica e sul quale - successivamente al frazionamento- veniva posizionato il cancello di chiusura a protezione di entrambi i fondi.
Che il varco d'accesso alla via pubblica, esistesse sin dal momento della separazione dei fondi ad opera dell'originario proprietario sig. , è attestato Pt_2 dalla documentazione pubblica depositata in sede di richiesta di condono presso il Comune di Formello (Rm) in data 2004 col prot. n. 16779 e successivamente ritirata proprio dai primi acquirenti nel 2007 (cfr. all.ti 2 e 3 cit.).
Da tale documentazione, riportata anche graficamente nell'atto d'appello, emerge come il varco che dalla stradina interpoderale permetteva l'ingresso al lotto dell'appellante, preesisteva al frazionamento ed era stato predisposto dall'originario unico proprietario e preesisteva al momento del frazionamento.
infatti, nell'operare l'arbitraria recinzione dell'intera area del CP_2
vialetto, sopprimendo d'imperio la servitù di fatto costituita dall'originario proprietario, intercludendo il varco con due plinti in legno, ha provveduto anche alle relative variazioni catastali ed alla sua cancellazione grafica.
pag. 6/12 L'appellante concludeva per la riforma della sentenza e la dichiarazione dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore della proprietà a carico del fondo convenuto. Parte_1
Richiedeva inoltre il risarcimento dei danni per le limitazioni del relativo diritto d'esercizio della servitù di passaggio.
La Corte così ragiona
In via preliminare va precisato che il risulta, quale usufruttuario CP_2
del fondo di Via Praticello n.31, mentre i figli minori e Persona_1 Per_2
sono ritualmente costituiti, in virtù di autorizzazione del 5/12.5.2021 il
[...]
Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma, (procedimento n.
6306/2021 R.G.V.G.), tramite la madre CP_1
La controversia circa l'esistenza e l'estensione della servitù di passaggio va risolta in base all'esame dei titoli esibiti dalle parti.
Con il primo atto del 29.09.2005, per NO , Rep. 58314, Racc. 18322, Per_4 trasferisce a e Parte_2 Controparte_3 Parte_3
la piena proprietà del bene immobile in Formello (RM) alla via del
[...]
Praticello n.31 e precisamente casa indipendente sviluppatesi al piano terra, composta di due vani catastali, con annessa area esclusiva di pertinenza adibita a giardino della superfice di mq. 1900 ; il tutto confinate nell'insieme con la Via del Praticello, proprietà residua proprietà della parte venditrice, … Pt_4
quanto sopra risulta al catasto fabbricati del Comune di Formello al fl.15, p.lla
815, cat A7, … alla via del Praticello n.31 …… il fabbricato sito nel Comune di
Formello alla via del Praticello n. 31 ………….. “
Dal primo atto di trasferimento risulta che il fabbricato aveva l'accesso alla via del Praticello n.31 come da allegata istanza per il permesso di costruire in sanatoria n.2207/07-s e che l'istanza di condono edilizio del 28.07.2005 con pag. 7/12 allegata piantina grafica indicava la servitù di passaggio per l'edifico 2, compravenduto al . Parte_1
Successivamente, con rogito stipulato il 28.01.2008 per atto NO Per_5
Rep. 5198, Racc. 3543, acquista da
[...] Parte_1 Controparte_3
e l'unità immobiliare sita in Formello (RM), Controparte_4
via del Praticello n. 31, comprendente una casa indipendente ed annesso giardino di metri quadrati 1900,00 circa, censiti al catasto fabbricati del Comune di Formello Via del Praticello n.31, in catasto al foglio 15, particella 815, categoria A/7, classe 2, vani 2, rendita catastale euro 249,38 ed al catasto terreni del Comune di Formello al foglio 15, particella 815 di are 10 e centiare 44.
L'atto fondamentale per la costituzione della servitù di passaggio è il successivo atto del 12.01.2015 per atto NO Rep. 135440 e Racc. 10449 Persona_6 con cui trasferisce il residuo Lotto di maggiore consistenza a Parte_2
(l'usufrutto) e con autorizzazione del Giudice tutelare ai minori CP_2
e il suddetto compendio immobiliare “abitazione posta al piano Per_1 Per_2 terra distinta col numero interno 2 , di 7 vanni catastali ed annessa Corte, Catasto
Fabbricati del Comune di Formello foglio 15, particella 465, sub. 2, Via del
Praticello n.31 p.T. , cat.A7 , cl.2, vani 7 , mentre la Corte è distinta sempre al
Comune di Formello (RM) al foglio 15 ; Art. 4 del contratto: “ Per una migliore rappresentazione grafica degli immobili urbani oggetto del presente atto si allega sotto la lettera (B) la planimetria depositata in Catasto” dalla quale l'originario unico proprietario avendo scorporato i beni alienati da un lotto più grande del quale era aveva creato una strada interpoderale sulla quale si apriva e si apre il cancello di ingresso ad entrambi i lotti e garantendo il passaggio pedonale e carraio al fine del raggiungimento della via pubblica.
pag. 8/12 Tale volontà da parte di , comune dante causa, di garantire il Parte_2
passaggio pedonale e carrabile per il fabbricato indicato come n.2, acquistato da , viene attestata dall'art 5 denominato “Garanzie” : “ Parte_1
Garantisce la parte venditrice la piena proprietà di quanto venduto e la libertà dello stesso da cose e persone , vincoli, vizi occulti, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di : a) diritto di passaggio che vanta il proprietario dell'appartamento int. 2 pur non essendo mai stata costituita una regolare servitù. ………” .
Orbene, per aversi costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre: a) la precedente appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario;
b) il loro possesso da parte del medesimo;
c) la destinazione dell'uno a servizio dell'altro mediante opere visibili corrispondenti al contenuto di una servitù apparente;
d) la successiva cessazione di appartenenza dei fondi all'unico proprietario.
Come emerge dalla relazione peritale, l'accesso ai fondi di entrambe le parti è consentito attraverso un viale che si diparte da via del Praticello;
sulla sinistra del viale è apposto un cancello pedonale che consente di accedere alla proprietà di parte attrice;
oltre tale ingresso è apposto il cancello che delimita la proprietà di parte convenuta;
il viale interno, oltre il cancello che delimita la proprietà costeggia il muro perimetrale della proprietà ; CP_2 Pt_1
proseguendo lungo tale viale interno, nel muro perimetrale del fondo è Pt_1
posizionato un cancello carrabile in ferro a due ante con pilastri anch'essi in ferro scatolare, dinanzi al quale, nella proprietà sono stati apposti paletti CP_2
in legno di altezza circa mt. 2 con apposta rete metallica a maglia rettangolare rivestita da telo per ombreggiatura di colore verde;
detta tipologia di recinzione pag. 9/12 è presente su tutto il viale che delimita la proprietà delle parti (cfr. pag. 3 della relazione peritale e all. 4 alla stessa).
Risulta altresì che sul viale comune sono alloggiati gli impianti per i servizi, elettrici, acqua, gas per entrambi i fabbricati predisposti dallo . Parte_2
Non è contestato che entrambi i fondi, attualmente riconducibili rispettivamente a parte attrice e convenuta, in origine appartenessero allo stesso proprietario
. Parte_2
Può accertarsi pertanto, la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul viale all'interno del fondo costituitasi per CP_2
destinazione di padre di famiglia, giacché al momento della separazione dei due fondi esistevano le opere visibili e permanenti che già servivano entrambi i fondi, tali da manifestare in modo inequivoco il peso gravante sull'uno a favore dell'altro: dalla documentazione fotografica esibita in atti (all. 7 ed allegato 5 fascicolo primo grado foto della situazione luoghi precedenti e successive all'acquisto del domanda di condono) dimostrano l'illegittimità delle CP_2 turbative poste in essere dal con l'eliminazione dell'accesso ed il divieto CP_2 dell'utilizzo del preesistente passaggio carrabile a favore del fondo del . Pt_1
L'appello va per l'effetto accolto è in riforma della sentenza di primo grado va accertata la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo del censito al catasto fabbricati del Comune di Parte_1
Formello al foglio 15 , particelle 815, cat A7, cl.2 , vani2, attraverso il Viale comune che conduce alla Via del Praticello ordinando al , CP_2 [...]
e , proprietario del fondo distino al catasto fabbricati del Per_7 Per_2
Comune di Formello al foglio 15, particella 465, sub 2, di rimuovere ogni ostacolo all'accesso sul viale comune per la via pubblica di Via del Praticello con pag. 10/12 ordine di trascrizione, con , a carico del Conservatore dell'ufficio CP_5
Conservatoria RR.II. dell'Agenzia delle Entrate Roma 4.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la totale soccombenza degli appellati la Corte ne dispone la condanna al pagamento a favore del CP_2 Pt_1
per entrambi i gradi del giudizio.
[...]
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa €.26.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in € 5.809,00, oltre € 450,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre quelle di primo grado, attesa la mancata contestazione, sono confermate, come liquidate dal
Tribunale, in € 4.835,00, oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali
IVA e C.P.A. con la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento a favore del oltre al rimborso delle spese di c.tu. come liquidate Parte_1
dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e delle minori Parte_1 CP_2 [...]
e , come in atti, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli Per_1 Persona_2
n. 1599/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, gravata, dichiara la servitù di passaggio a favore del fondo del Parte_1
censito al catasto fabbricati del Comune di Formello al foglio 15 ,
pag. 11/12 particelle 815, cat A7, cl.2 , vani 2, attraverso il Viale comune che conduce alla Via del Praticello ordinando a CP_2 [...]
e , proprietari del fondo distino al catasto fabbricati del Per_1 Per_2
Comune di Formello al foglio 15, particella 465, sub 2, di rimuovere ogni ostacolo per il comune accesso sul viale comune che conduce alla Via del
Praticello con ordine di trascrizione, con , a carico del CP_5
Conservatore dell'ufficio Conservatoria RR.II. dell'Agenzia delle Entrate
Roma 4.
2) Condanna solidalmente ed i minori e CP_2 Persona_1
, come in atti, al pagamento, in favore di , Persona_2 Parte_1
parte appellante, delle spese del doppio grado liquidate per il presente grado del giudizio, in € 5.809,00, oltre € 450,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; quelle di primo grado in € 4.835,00, oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. oltre le spese di c.t.u. come liquidate dal Tribunale;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 24/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 1122/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, residente in [...] C.F._1 del Praticello n. 31, elettivamente domiciliato in Roma alla in Via Cassia n. 1606 presso lo Studio degli avv.ti Alberto Lapenna ( ) e Simona C.F._2
De Paola ( che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3
mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;
p.e.c. lapenna.
[...]
e appellante Email_1 Email_2
Contro
, ( ivi residente in [...] C.F._4
14, quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori (nata a Persona_1
Roma il 5.7.2004) e (nato a [...] il [...]), ed elettivamente Persona_2
domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Carlo
Tardella ( ) e Stefano Mungo ( giusta C.F._5 C.F._6 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
p.e.c.
, ; Email_3 Email_4
-appellate
e
), residente in [...] C.F._7
Praticello n.31 ed elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia n.16, presso lo studio dell'avv.to Silvia L. Mauro ( ) dalla quale è C.F._8 rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla Comparsa di Costituzione
p.e.c. ); appellato Email_5
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello, per le parti appellate quelle formulate nei rispettivi atti difensivi;
nonché per tutti quelle formulati all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 07.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1599/2020, nel procedimento Rg. 6284/2015 avente ad oggetto confessoria servitutis, il Tribunale di Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ Il
Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna Pt_1
al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che
[...] CP_2
liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. dichiara irripetibili le spese del giudizio nei confronti dei convenuti Persona_1
e ;
4. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice;
Persona_2
5. dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli per le valutazioni di competenza, secondo quanto indicato in parte motiva. Così deciso in Tivoli, in data 14 dicembre 2020.
F.to il G.U.”.
pag. 2/12 Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento : “ Con atto di citazione regolarmente notificato , deduceva di essere Parte_1
proprietario del lotto di terreno con sovrastante fabbricato sito in Formello (RM) alla via del Praticello n. 31 per averlo acquistato in data 28 gennaio 2008 dai sig.ri ; evidenziava come questi ultimi a loro volta, a fine Persona_3
settembre 2005 avevano acquistato il lotto col sovrastante fabbricato dal sig.
; che quest'ultimo, quale originario unico proprietario, aveva Parte_2
scorporato il lotto in oggetto da una porzione di terreno più ampia della quale si era riservato la porzione a monte sulla quale insisteva un edificio ad uso abitativo posto su due livelli;
che l'originario unico proprietario col frazionamento aveva creato un'unica strada interpoderale sulla quale si apre il varco di ingresso al lotto dell'istante garantendogli il passaggio pedonale e carrabile al fine del raggiungimento della via pubblica;
rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla domanda di condono presentata presso il Comune di Formello dal lottizzatore sig. ; questi in data 23 marzo 2015 aveva ceduto la Parte_2 porzione di immobile che si era riservato a che negava l'esistenza CP_2 della situazione di fatto determinata dall'originario proprietario dell'unico lotto frazionato, procedeva all'apposizione di un cancello automatico in corrispondenza dell'imbocco con la strada pubblica impedendone il passaggio;
il Pt_1
denunciava quindi l'impossibilità di poter transitare sulla stradina interpoderale creata dall'originario unico proprietario per raggiungere il varco d'ingresso del proprio lotto;
evidenziava come parte convenuta aveva altresì apposto due pali in legno innanzi al varco d'ingresso al fondo dell'istante (cfr. all. 5 cit.). Formulava pertanto ai sensi degli artt. 1062 e 1079 c.c. le seguenti conclusioni: a. dichiarare ed attestare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio in favore della proprietà del sig. ed a carico della proprietà di parte Parte_1
pag. 3/12 convenuta; b. conseguentemente ordinare al l'immediata CP_2
cessazione delle turbative all'esercizio della servitù e per l'effetto, condannare parte convenuta al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'istante per le turbative in atto;
c. condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei deducenti procuratori antistatari. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio controparte la quale contestava la domanda in fatto e diritto;
evidenziava l'inesistenza di una strada interpoderale costituita dall'originario lottizzatore e che i pali apposti innanzi al varco d'ingresso al lotto non servivano ad ostruire alcun passaggio bensì servivano al solo fine di ripristinare la linea di confine arbitrariamente interrotta;
rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare, sulla base della documentazione allegata al presente atto, l'assoluta carenza di legittimazione attiva del sig. a proporre l'azione contenuta nell'atto introduttivo Parte_1 del presente giudizio per non essere più egli proprietario del bene per cui si assume esistente la rivendicata servitù. In subordine, nel merito: in accoglimento della spiegata domanda di parte convenuta, respingere tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese di lite e con ulteriore condanna ex art. 96 cod. proc. civ. per responsabilità processuale aggravata.
Introdotto il giudizio, alla prima udienza di comparizione il G.I. concedeva i termini 183 c. VI comma c.p.c. ammetteva all'esito con Ordinanza del 28.11.016 la richiesta CTU diretta all'accertamento dello stato dei luoghi e alla verifica della regolarità urbanistico-edilizia degli immobili di entrambe le parti, oltre che alla verifica della sussistenza di opere che precludano o limitino l'esercizio della servitù vantata da parte attrice (apposizione di cancello automatico e pali in pag. 4/12 legno, come meglio descritto in citazione). Esaurita l'istruzione con le prove testimoniali, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Seguiva sentenza gravata.
, come in atti, formulava appello contestando il provvedimento Parte_1
indicato sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Intervenivano per la parte appellante le nude proprietarie e Persona_1
, minori assistite dalla madre, chiedendo il rigetto dell'appello. Per_2
Si costituiva usufruttuario, impugnando l'atto d'appello CP_2 chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 16.06.2021 per la trattazione, in assenza di richiesta di sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di conclusioni del 28.02.24 con successivi rinvio al 12.02.25 che, previo scardinamento, veniva rinviata al
07.05.2025 per la precisazione delle conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C. e la concessione dei termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per il merito.
L'appello è stato formulato sul seguente motivo:
§. — L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza per grave vizio di motivazione per falsa applicazione di legge ed omesso esame dei mezzi di prova.
L'appellante si duole che il Tribunale ai fini dell'esclusione della servitù per destinazione del padre di famiglia, focalizza l'attenzione su di un elemento -il cancello- che, per espressa attestazione testimoniale dell'originario unico proprietario, è stato apposto solo successivamente al frazionamento e contrariamente alla situazione di fatto ne fa derivare l'inesistenza della servitù.
pag. 5/12 Erronea motivazione in quanto la costituzione della servitù, per destinazione del padre di famiglia, avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi sono irrilevanti.
Cancello che apposto successivamente dal , quale elemento di CP_2
chiusura di un varco d'accesso al fondo, avrebbe creato turbativa all'utilizzo del varco d'accesso, quale opera permanente che permetteva dalla strada interpoderale l'accesso al fondo dell'appellante alla via pubblica e sul quale - successivamente al frazionamento- veniva posizionato il cancello di chiusura a protezione di entrambi i fondi.
Che il varco d'accesso alla via pubblica, esistesse sin dal momento della separazione dei fondi ad opera dell'originario proprietario sig. , è attestato Pt_2 dalla documentazione pubblica depositata in sede di richiesta di condono presso il Comune di Formello (Rm) in data 2004 col prot. n. 16779 e successivamente ritirata proprio dai primi acquirenti nel 2007 (cfr. all.ti 2 e 3 cit.).
Da tale documentazione, riportata anche graficamente nell'atto d'appello, emerge come il varco che dalla stradina interpoderale permetteva l'ingresso al lotto dell'appellante, preesisteva al frazionamento ed era stato predisposto dall'originario unico proprietario e preesisteva al momento del frazionamento.
infatti, nell'operare l'arbitraria recinzione dell'intera area del CP_2
vialetto, sopprimendo d'imperio la servitù di fatto costituita dall'originario proprietario, intercludendo il varco con due plinti in legno, ha provveduto anche alle relative variazioni catastali ed alla sua cancellazione grafica.
pag. 6/12 L'appellante concludeva per la riforma della sentenza e la dichiarazione dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore della proprietà a carico del fondo convenuto. Parte_1
Richiedeva inoltre il risarcimento dei danni per le limitazioni del relativo diritto d'esercizio della servitù di passaggio.
La Corte così ragiona
In via preliminare va precisato che il risulta, quale usufruttuario CP_2
del fondo di Via Praticello n.31, mentre i figli minori e Persona_1 Per_2
sono ritualmente costituiti, in virtù di autorizzazione del 5/12.5.2021 il
[...]
Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma, (procedimento n.
6306/2021 R.G.V.G.), tramite la madre CP_1
La controversia circa l'esistenza e l'estensione della servitù di passaggio va risolta in base all'esame dei titoli esibiti dalle parti.
Con il primo atto del 29.09.2005, per NO , Rep. 58314, Racc. 18322, Per_4 trasferisce a e Parte_2 Controparte_3 Parte_3
la piena proprietà del bene immobile in Formello (RM) alla via del
[...]
Praticello n.31 e precisamente casa indipendente sviluppatesi al piano terra, composta di due vani catastali, con annessa area esclusiva di pertinenza adibita a giardino della superfice di mq. 1900 ; il tutto confinate nell'insieme con la Via del Praticello, proprietà residua proprietà della parte venditrice, … Pt_4
quanto sopra risulta al catasto fabbricati del Comune di Formello al fl.15, p.lla
815, cat A7, … alla via del Praticello n.31 …… il fabbricato sito nel Comune di
Formello alla via del Praticello n. 31 ………….. “
Dal primo atto di trasferimento risulta che il fabbricato aveva l'accesso alla via del Praticello n.31 come da allegata istanza per il permesso di costruire in sanatoria n.2207/07-s e che l'istanza di condono edilizio del 28.07.2005 con pag. 7/12 allegata piantina grafica indicava la servitù di passaggio per l'edifico 2, compravenduto al . Parte_1
Successivamente, con rogito stipulato il 28.01.2008 per atto NO Per_5
Rep. 5198, Racc. 3543, acquista da
[...] Parte_1 Controparte_3
e l'unità immobiliare sita in Formello (RM), Controparte_4
via del Praticello n. 31, comprendente una casa indipendente ed annesso giardino di metri quadrati 1900,00 circa, censiti al catasto fabbricati del Comune di Formello Via del Praticello n.31, in catasto al foglio 15, particella 815, categoria A/7, classe 2, vani 2, rendita catastale euro 249,38 ed al catasto terreni del Comune di Formello al foglio 15, particella 815 di are 10 e centiare 44.
L'atto fondamentale per la costituzione della servitù di passaggio è il successivo atto del 12.01.2015 per atto NO Rep. 135440 e Racc. 10449 Persona_6 con cui trasferisce il residuo Lotto di maggiore consistenza a Parte_2
(l'usufrutto) e con autorizzazione del Giudice tutelare ai minori CP_2
e il suddetto compendio immobiliare “abitazione posta al piano Per_1 Per_2 terra distinta col numero interno 2 , di 7 vanni catastali ed annessa Corte, Catasto
Fabbricati del Comune di Formello foglio 15, particella 465, sub. 2, Via del
Praticello n.31 p.T. , cat.A7 , cl.2, vani 7 , mentre la Corte è distinta sempre al
Comune di Formello (RM) al foglio 15 ; Art. 4 del contratto: “ Per una migliore rappresentazione grafica degli immobili urbani oggetto del presente atto si allega sotto la lettera (B) la planimetria depositata in Catasto” dalla quale l'originario unico proprietario avendo scorporato i beni alienati da un lotto più grande del quale era aveva creato una strada interpoderale sulla quale si apriva e si apre il cancello di ingresso ad entrambi i lotti e garantendo il passaggio pedonale e carraio al fine del raggiungimento della via pubblica.
pag. 8/12 Tale volontà da parte di , comune dante causa, di garantire il Parte_2
passaggio pedonale e carrabile per il fabbricato indicato come n.2, acquistato da , viene attestata dall'art 5 denominato “Garanzie” : “ Parte_1
Garantisce la parte venditrice la piena proprietà di quanto venduto e la libertà dello stesso da cose e persone , vincoli, vizi occulti, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di : a) diritto di passaggio che vanta il proprietario dell'appartamento int. 2 pur non essendo mai stata costituita una regolare servitù. ………” .
Orbene, per aversi costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre: a) la precedente appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario;
b) il loro possesso da parte del medesimo;
c) la destinazione dell'uno a servizio dell'altro mediante opere visibili corrispondenti al contenuto di una servitù apparente;
d) la successiva cessazione di appartenenza dei fondi all'unico proprietario.
Come emerge dalla relazione peritale, l'accesso ai fondi di entrambe le parti è consentito attraverso un viale che si diparte da via del Praticello;
sulla sinistra del viale è apposto un cancello pedonale che consente di accedere alla proprietà di parte attrice;
oltre tale ingresso è apposto il cancello che delimita la proprietà di parte convenuta;
il viale interno, oltre il cancello che delimita la proprietà costeggia il muro perimetrale della proprietà ; CP_2 Pt_1
proseguendo lungo tale viale interno, nel muro perimetrale del fondo è Pt_1
posizionato un cancello carrabile in ferro a due ante con pilastri anch'essi in ferro scatolare, dinanzi al quale, nella proprietà sono stati apposti paletti CP_2
in legno di altezza circa mt. 2 con apposta rete metallica a maglia rettangolare rivestita da telo per ombreggiatura di colore verde;
detta tipologia di recinzione pag. 9/12 è presente su tutto il viale che delimita la proprietà delle parti (cfr. pag. 3 della relazione peritale e all. 4 alla stessa).
Risulta altresì che sul viale comune sono alloggiati gli impianti per i servizi, elettrici, acqua, gas per entrambi i fabbricati predisposti dallo . Parte_2
Non è contestato che entrambi i fondi, attualmente riconducibili rispettivamente a parte attrice e convenuta, in origine appartenessero allo stesso proprietario
. Parte_2
Può accertarsi pertanto, la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul viale all'interno del fondo costituitasi per CP_2
destinazione di padre di famiglia, giacché al momento della separazione dei due fondi esistevano le opere visibili e permanenti che già servivano entrambi i fondi, tali da manifestare in modo inequivoco il peso gravante sull'uno a favore dell'altro: dalla documentazione fotografica esibita in atti (all. 7 ed allegato 5 fascicolo primo grado foto della situazione luoghi precedenti e successive all'acquisto del domanda di condono) dimostrano l'illegittimità delle CP_2 turbative poste in essere dal con l'eliminazione dell'accesso ed il divieto CP_2 dell'utilizzo del preesistente passaggio carrabile a favore del fondo del . Pt_1
L'appello va per l'effetto accolto è in riforma della sentenza di primo grado va accertata la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo del censito al catasto fabbricati del Comune di Parte_1
Formello al foglio 15 , particelle 815, cat A7, cl.2 , vani2, attraverso il Viale comune che conduce alla Via del Praticello ordinando al , CP_2 [...]
e , proprietario del fondo distino al catasto fabbricati del Per_7 Per_2
Comune di Formello al foglio 15, particella 465, sub 2, di rimuovere ogni ostacolo all'accesso sul viale comune per la via pubblica di Via del Praticello con pag. 10/12 ordine di trascrizione, con , a carico del Conservatore dell'ufficio CP_5
Conservatoria RR.II. dell'Agenzia delle Entrate Roma 4.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la totale soccombenza degli appellati la Corte ne dispone la condanna al pagamento a favore del CP_2 Pt_1
per entrambi i gradi del giudizio.
[...]
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa €.26.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in € 5.809,00, oltre € 450,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre quelle di primo grado, attesa la mancata contestazione, sono confermate, come liquidate dal
Tribunale, in € 4.835,00, oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali
IVA e C.P.A. con la condanna solidale delle parti appellanti al pagamento a favore del oltre al rimborso delle spese di c.tu. come liquidate Parte_1
dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e delle minori Parte_1 CP_2 [...]
e , come in atti, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli Per_1 Persona_2
n. 1599/2020 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, gravata, dichiara la servitù di passaggio a favore del fondo del Parte_1
censito al catasto fabbricati del Comune di Formello al foglio 15 ,
pag. 11/12 particelle 815, cat A7, cl.2 , vani 2, attraverso il Viale comune che conduce alla Via del Praticello ordinando a CP_2 [...]
e , proprietari del fondo distino al catasto fabbricati del Per_1 Per_2
Comune di Formello al foglio 15, particella 465, sub 2, di rimuovere ogni ostacolo per il comune accesso sul viale comune che conduce alla Via del
Praticello con ordine di trascrizione, con , a carico del CP_5
Conservatore dell'ufficio Conservatoria RR.II. dell'Agenzia delle Entrate
Roma 4.
2) Condanna solidalmente ed i minori e CP_2 Persona_1
, come in atti, al pagamento, in favore di , Persona_2 Parte_1
parte appellante, delle spese del doppio grado liquidate per il presente grado del giudizio, in € 5.809,00, oltre € 450,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; quelle di primo grado in € 4.835,00, oltre € 350,00 per spese ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. oltre le spese di c.t.u. come liquidate dal Tribunale;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 24/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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