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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2023 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
NC
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SINIGOI Controparte_1 C.F._2
NC
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, l'oggetto del giudizio è limitato alla domanda di separazione, alla regolamentazione del regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato ad [...] l'[...], nonché alla richiesta di riconoscimento dell'assegno di Persona_1 mantenimento per la coniuge.
Tanto premesso, incontroversi sono i presupposti per addivenire alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio il 6.07.2019 in Velletri. Dalla separazione in fatto, non è intervenuta alcuna riconciliazione e il contegno processuale delle parti conduce il collegio a ritenere non più ripristinabile la convivenza, ormai intollerabile da tempo.
Del resto, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il consorzio familiare non può continuare in contrasto della volontà dei coniugi. Sussistono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per accogliere la domanda di separazione. Quanto al regime di affidamento del figlio minore, all'esito dell'istruttoria svolta, esso andrà disposto in via condivisa a entrambi i genitori. Il CTU ha svolto un'approfondita attività peritale, conforme alla metodologia scientifica di riferimento e convincente anche avuto riguardo alle conclusioni. In particolare, sebbene sia pacifico che la resistente risulti affetta da patologia psichiatrica grave, con diagnosi di “psicosi affettiva”, elemento fattuale in forza del quale l'attore, richiamandosi integralmente alle note di critiche di parte, insiste per la conferma dell'affidamento di tipo esclusivo al padre, deve evidenziarsi che l'insorgenza di una patologia psichiatrica, di per sé, non può condurre ad un'automatica limitazione della responsabilità genitoriale, se non nella misura in cui si rifletta, concretamente, in una menomazione della capacità genitoriale. Nel caso in esame, il CTU, ha espressamente escluso l'esistenza di una condizione di scompenso in grado di incidere negativamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
La resistente è seguita e assume periodicamente la prescritta terapia clinica;
inoltre, il suggerito coinvolgimento del Servizio, costituisce un ulteriore elemento di supporto nella genitorialità che preclude l'adozione di provvedimenti limitativi, allo stato sproporzionati rispetto a concrete esigenze di tutela del figlio minore (“cfr. CTU p. 35 in risposta alle osservazioni cliniche “non emerge, allo stato attuale, la presenza di una sintomatologia riferibile ad una condizione di scompenso psicotico tale che possa incidere sulla capacità genitoriale della sig.ra pur essendo pienamente CP_1 condivisibile che il disturbo psichico posto in diagnosi sia da ritenersi grave. Proprio per la gravità del disturbo psichico, nonostante quest'ultimo sia al momento ben compensato farmacologicamente, si ribadisce che l'affidamento condiviso con collocamento paterno sia al momento la soluzione da preferirsi al fine di tutelare l'interesse del minore”). Né può incidere il solo elemento dell'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio. Tale indizio, ancorché astrattamente non trascurabile, non è di per sé significativo di un serio e grave disinteressamento della madre nei riguardi del minore, quanto piuttosto di una presumibile difficoltà di costei nell'inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo. Fermo restando l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento prevalente del minore, come già interinalmente disposto e ulteriormente suggerito dal CTU, sarà preso l'abitazione paterna nella casa coniugale ubicata in Velletri, Via dello Speziale n. 35, che si assegna allo stesso. Deve, inoltre, darsi seguito al calendario prospettato dall'esperto, disponendosi che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, come di seguito: tutti i lunedì prendendo il figlio dall'asilo, al termine dell'orario e riaccompagnandolo alle ore 19.30 presso la casa paterna;
tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il domicilio del padre;
per i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 14.00; dopo i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, la madre potrà trascorrere con il figlio fino a quindici giorni non consecutivi. Durante le vacanze natalizie la madre potrà tenere il figlio fino a sette giorni non consecutivi, alternando con il padre le giornate le 24,25, 31 dicembre, 1 gennaio e
6 gennaio. Durante le vacanze pasquali fino a tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del minore ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato. Il giorno della festa della mamma con la madre con pari diritto per il padre il giorno della festa del papà. Ulteriori festività ad anni alterni.
Dispone, inoltre, che il Servizio sociale di Velletri (previa coordinazione del Servizio sociale di Anzio, Comune ove si trova l'abitazione materna) prenda in carico il nucleo familiare e provveda ad attivare il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione materna, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede.
Quanto alle statuizioni economiche, in assenza di rilevante mutamento delle condizioni economiche già valutato in fase presidenziale, dev'essere confermato a carico della madre un assegno di mantenimento mensile per il figlio pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi al padre entro il 5 di ogni mese, oltre alla contribuzione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, in ragione del 50% ciascuno.
Va poi rigettata la domanda di assegno di mantenimento del coniuge per carenza di prova.
La resistente nulla ha dedotto sul tenore di vita goduto nella breve vita coniugale, né ha articolato istanze istruttorie tese a provare l'assenza di negligenza nel reperimento di un impiego;
pertanto, considerata la sicura capacità lavorativa della stessa e la giovane età (31 anni), il collegio ritiene insussistenti i presupposti previsti per il riconoscimento dell'assegno.
Spese di lite e di CTU, liquidate con separato decreto, integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Velletri il 6.07.2019, e per l'effetto, ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 22, parte 2, serie A, anno 2019).
- Dispone l'affidamento in via condivisa del figlio minore nato ad [...] Persona_1 l'8.11.2021, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale sita in Velletri, Via dello Speziale n. 35 che si assegna all'attore.
- Dispone che la madre potrà e vedere e tenere con sé il figlio, secondo il seguente calendario: tutti i lunedì prendendo il figlio dall'asilo, al termine dell'orario e riaccompagnandolo alle ore 19.30 presso la casa paterna;
tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il domicilio del padre;
per i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 14.00; dopo i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, la madre potrà trascorrere con il figlio fino a quindici giorni non consecutivi. Durante le vacanze natalizie la madre potrà tenere il figlio fino a sette giorni non consecutivi, alternando con il padre le giornate le 24,25, 31 dicembre 1 gennaio e 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali fino a tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del minore ad anni alterni ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato. Il giorno della festa della mamma con la madre con pari diritto per il padre il giorno della festa del papà. Ulteriori festività ad anni alterni.
- Dispone, inoltre, che il Servizio sociale di Velletri (previa coordinazione con il Servizio sociale di Anzio, Comune ove si trova l'abitazione materna) prenda in carico il nucleo familiare e provveda ad attivare il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione materna, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede.
- Pone a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento mensile per il figlio minore pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi all'attore entro il 5 di ogni mese.
- Pone a carico di ciascun genitore, in misura del 50% , il pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. - Assegno unico al 50% ciascuno.
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento del coniuge.
- Spese di lite e di CTU compensate.
Si comunichi alle parti, al Servizio sociale di Velletri e al Servizio sociale di Anzio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice rel.
LO BA
Il Presidente
DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2023 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
NC
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SINIGOI Controparte_1 C.F._2
NC
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, l'oggetto del giudizio è limitato alla domanda di separazione, alla regolamentazione del regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato ad [...] l'[...], nonché alla richiesta di riconoscimento dell'assegno di Persona_1 mantenimento per la coniuge.
Tanto premesso, incontroversi sono i presupposti per addivenire alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio il 6.07.2019 in Velletri. Dalla separazione in fatto, non è intervenuta alcuna riconciliazione e il contegno processuale delle parti conduce il collegio a ritenere non più ripristinabile la convivenza, ormai intollerabile da tempo.
Del resto, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il consorzio familiare non può continuare in contrasto della volontà dei coniugi. Sussistono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per accogliere la domanda di separazione. Quanto al regime di affidamento del figlio minore, all'esito dell'istruttoria svolta, esso andrà disposto in via condivisa a entrambi i genitori. Il CTU ha svolto un'approfondita attività peritale, conforme alla metodologia scientifica di riferimento e convincente anche avuto riguardo alle conclusioni. In particolare, sebbene sia pacifico che la resistente risulti affetta da patologia psichiatrica grave, con diagnosi di “psicosi affettiva”, elemento fattuale in forza del quale l'attore, richiamandosi integralmente alle note di critiche di parte, insiste per la conferma dell'affidamento di tipo esclusivo al padre, deve evidenziarsi che l'insorgenza di una patologia psichiatrica, di per sé, non può condurre ad un'automatica limitazione della responsabilità genitoriale, se non nella misura in cui si rifletta, concretamente, in una menomazione della capacità genitoriale. Nel caso in esame, il CTU, ha espressamente escluso l'esistenza di una condizione di scompenso in grado di incidere negativamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
La resistente è seguita e assume periodicamente la prescritta terapia clinica;
inoltre, il suggerito coinvolgimento del Servizio, costituisce un ulteriore elemento di supporto nella genitorialità che preclude l'adozione di provvedimenti limitativi, allo stato sproporzionati rispetto a concrete esigenze di tutela del figlio minore (“cfr. CTU p. 35 in risposta alle osservazioni cliniche “non emerge, allo stato attuale, la presenza di una sintomatologia riferibile ad una condizione di scompenso psicotico tale che possa incidere sulla capacità genitoriale della sig.ra pur essendo pienamente CP_1 condivisibile che il disturbo psichico posto in diagnosi sia da ritenersi grave. Proprio per la gravità del disturbo psichico, nonostante quest'ultimo sia al momento ben compensato farmacologicamente, si ribadisce che l'affidamento condiviso con collocamento paterno sia al momento la soluzione da preferirsi al fine di tutelare l'interesse del minore”). Né può incidere il solo elemento dell'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio. Tale indizio, ancorché astrattamente non trascurabile, non è di per sé significativo di un serio e grave disinteressamento della madre nei riguardi del minore, quanto piuttosto di una presumibile difficoltà di costei nell'inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo. Fermo restando l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento prevalente del minore, come già interinalmente disposto e ulteriormente suggerito dal CTU, sarà preso l'abitazione paterna nella casa coniugale ubicata in Velletri, Via dello Speziale n. 35, che si assegna allo stesso. Deve, inoltre, darsi seguito al calendario prospettato dall'esperto, disponendosi che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, come di seguito: tutti i lunedì prendendo il figlio dall'asilo, al termine dell'orario e riaccompagnandolo alle ore 19.30 presso la casa paterna;
tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il domicilio del padre;
per i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 14.00; dopo i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, la madre potrà trascorrere con il figlio fino a quindici giorni non consecutivi. Durante le vacanze natalizie la madre potrà tenere il figlio fino a sette giorni non consecutivi, alternando con il padre le giornate le 24,25, 31 dicembre, 1 gennaio e
6 gennaio. Durante le vacanze pasquali fino a tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del minore ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato. Il giorno della festa della mamma con la madre con pari diritto per il padre il giorno della festa del papà. Ulteriori festività ad anni alterni.
Dispone, inoltre, che il Servizio sociale di Velletri (previa coordinazione del Servizio sociale di Anzio, Comune ove si trova l'abitazione materna) prenda in carico il nucleo familiare e provveda ad attivare il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione materna, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede.
Quanto alle statuizioni economiche, in assenza di rilevante mutamento delle condizioni economiche già valutato in fase presidenziale, dev'essere confermato a carico della madre un assegno di mantenimento mensile per il figlio pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi al padre entro il 5 di ogni mese, oltre alla contribuzione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, in ragione del 50% ciascuno.
Va poi rigettata la domanda di assegno di mantenimento del coniuge per carenza di prova.
La resistente nulla ha dedotto sul tenore di vita goduto nella breve vita coniugale, né ha articolato istanze istruttorie tese a provare l'assenza di negligenza nel reperimento di un impiego;
pertanto, considerata la sicura capacità lavorativa della stessa e la giovane età (31 anni), il collegio ritiene insussistenti i presupposti previsti per il riconoscimento dell'assegno.
Spese di lite e di CTU, liquidate con separato decreto, integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Velletri il 6.07.2019, e per l'effetto, ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 22, parte 2, serie A, anno 2019).
- Dispone l'affidamento in via condivisa del figlio minore nato ad [...] Persona_1 l'8.11.2021, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale sita in Velletri, Via dello Speziale n. 35 che si assegna all'attore.
- Dispone che la madre potrà e vedere e tenere con sé il figlio, secondo il seguente calendario: tutti i lunedì prendendo il figlio dall'asilo, al termine dell'orario e riaccompagnandolo alle ore 19.30 presso la casa paterna;
tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il domicilio del padre;
per i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 14.00; dopo i primi sei mesi, tutti i sabati e le domeniche (alternando), dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, la madre potrà trascorrere con il figlio fino a quindici giorni non consecutivi. Durante le vacanze natalizie la madre potrà tenere il figlio fino a sette giorni non consecutivi, alternando con il padre le giornate le 24,25, 31 dicembre 1 gennaio e 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali fino a tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del minore ad anni alterni ove non sia possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore con il genitore festeggiato. Il giorno della festa della mamma con la madre con pari diritto per il padre il giorno della festa del papà. Ulteriori festività ad anni alterni.
- Dispone, inoltre, che il Servizio sociale di Velletri (previa coordinazione con il Servizio sociale di Anzio, Comune ove si trova l'abitazione materna) prenda in carico il nucleo familiare e provveda ad attivare il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione materna, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede.
- Pone a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento mensile per il figlio minore pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi all'attore entro il 5 di ogni mese.
- Pone a carico di ciascun genitore, in misura del 50% , il pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. - Assegno unico al 50% ciascuno.
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento del coniuge.
- Spese di lite e di CTU compensate.
Si comunichi alle parti, al Servizio sociale di Velletri e al Servizio sociale di Anzio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il giudice rel.
LO BA
Il Presidente
DO ER