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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/10/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. NI LA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 917/2025 R.G. e vertente
[...]
[...]
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salvia ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Marconi 219, come da mandato in atti;
- -OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria CP_1
Salvati giusta procura in atti;
- - OPPOSTO -
Oggetto: Riconoscimento Ratei di Assegno per il Nucleo Familiare.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 e ritualmente notificato, l'odierna ricorrente, titolare di pensione ai superstiti Cat. SO n. 003-640020037326, con decorrenza dall'01.11.1998 ed è invalida…
”ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età(L. 509/88) grave 100%..”, dal 30.08.2019, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento e declaratoria ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.L. 13 marzo 1988 n.69 - convertito nella L. 13 maggio
1988, n. 153, del diritto all'assegno per il nucleo familiare, poiché in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sin data di decorrenza della totale Inabilità (30.08.2019) e per l'effetto per la condanna dell' al pagamento dei ratei di Assegno per il Nucleo familiare, dal CP_1
30.08.2019.
Nelle more del giudizio perveniva in autotutela il provvedimento dell' in data 16.4.2025 che CP_1 dopo la notifica del ricorso (14.4.2025) procedeva alla rettifica in Autotutela del provvedimento, notificato in data 30/10/2024, in materia di-Prestazioni pensionistiche TRATTAMENTO DI
inviato, alla ricorrente con nota raccomandata n. 66514395536-8 del 16 aprile 2025, Per_1 consegnata in data 02.05.2025, riconosceva alla stessa, il beneficio per cui è causa;
parte resistente si costituiva in giudizio il 29.9.2025 senza nulla riferire in merito, anzi, prendendo posizione e chiedendo rigettarsi il ricorso per prescrizione del diritto vantato. Pertanto, il ricorrente concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese di lite per soccombenza virtuale.
La causa è stata istruita documentalmente, e all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l' provveduto in autotutela a riconoscere il diritto rivendicato. CP_2
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente
“azione a difesa” della ricorrente rispetto all'iniziativa dell' , e la documentazione in atti della CP_2 parte ricorrente, conducono alla condanna dell' alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il CP_1 comportamento tenuto dall' nelle more del giudizio. Ed invero, l'avvenuto riconoscimento CP_2 delle ragioni del ricorrente e il tempestivo sgravio effettuato , non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi. Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1 complessivi euro 350,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritenuto che parte ricorrente per vedersi riconoscere il diritto alla prestazione vantato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' ; ritenuto ancora che il riconoscimento del CP_1 beneficio, benchè intervenuto prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio riconosce alla parte ricorrente le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in data Parte_1
2.4.2025, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto l' in autotutela al CP_1 riconoscimento del diritto e alla revoca del provvedimento, notificato in data 30/10/2024 alla ricorrente con nota raccomandata n. 66514395536-8 del 16 aprile 2025, consegnata in data
02.05.2025;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 oltre spese generali nella CP_1 misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NI LA