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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15877/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
BALZARETTI ELENA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIASIBETTI LUISA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: in data 05.01.2012 in Chivasso (TO) ed in data 18.01.2017 in Cirié Per_2
(TO).
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 01/07/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora Per_2
abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordi con la madre e tenuto conto dei turni di lavoro di quest'ultima, possa vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità: - durante la settimana: a) quando la madre presta attività di lavoro il mercoledì con orario centrale (ore 9 / ore
17), il padre accompagnerà i bambini a scuola il mercoledì mattina e li preleverà all'uscita-scuola, attendendo con loro l'arrivo della madre alle ore 17,30; b) quando la madre presta attività di lavoro il mercoledì con turno del mattino (ore 4 / ore 14), il padre preleverà i bambini il martedì all'uscita da scuola, li terrà con sé per il pernottamento e li accompagnerà a scuola il mercoledì mattina. La Signora si impegna a comunicare tempestivamente al Signor il turno con il quale dovrà Parte_1 CP_1
prestare attività lavorativa il mercoledì della settimana successiva;
- a fine settimana alternati: a) il venerdì, quando il padre preleverà i figli all'uscita-scuola e li terrà con sé sino alle ore 21,30;
b) il venerdì dall'uscita-scuola sino al lunedì ingresso-scuola. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i due figli alle partite di calcio programmate nei fine settimana di rispettiva spettanza.
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con la precisazione che durante le vacanze scolastiche estive anche la madre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive e che nei periodi di vacanza verranno interrotti gli incontri dei bambini con l'altro genitore;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con i due figli la seconda parte delle predette festività starà con i bambini dal 24 dicembre alle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 9,00; - durante le festività infrannuali (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, etc.), in alternanza con la madre.
ASSEGNA la casa familiare alla Signora nella quale continuerà ad abitare con i figli Parte_1 minori, con l'uso degli arredi ivi esistenti.
DISPONE che il Signor versi alla Signora un assegno pari a complessivi € CP_1 Parte_1
500,00/mese (€ 250,00/mese per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat
(primo versamento entro il giorno 5 del mese successivo al deposito del presente ricorso).
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dei due figli minori quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la Signora si impegna a modificare in proprio favore l'intestazione del Parte_1
borsellino elettronico relativo alla mensa del figlio i cui costi verranno sostenuti dalla Per_2
medesima in via esclusiva.
DÀ ATTO che le parti concordano che la spesa della baby-sitter verrà corrisposta in via esclusiva da quel genitore che si avvarrà di tale supporto in caso di propria impossibilità a tenere con sé i figli nei tempi di permanenza a lui spettanti.
DÀ ATTO che le parti concordano di dividere nella misura del 50% ciascuno i costi delle lezioni
Per_ private di ripetizione del figlio nonché quelli del Centro Estivo di entrambi i figli.
DÀ ATTO che l'assegno unico per i due figli minori, di cui alla legge n. 46/2021 e provvedimenti attuativi, verrà percepito in via integrale dalla madre.
DÀ ATTO che il Signor si è già allontanato dalla casa familiare nel novembre 2023, CP_1
portando seco i propri beni ed effetti personali. DÀ ATTO che dal novembre 2023 al giugno 2024 compreso il signor ha corrisposto in via CP_1
integrale il canone di locazione della casa familiare ammontante nel complesso ad € 600,00/mese e che la suddetta corresponsione è avvenuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
DÀ ATTO che la Signora provvederà ad intestare in proprio esclusivo favore il contratto Parte_1
di locazione della casa familiare entro e non oltre il 30.06.2024.
DÀ ATTO che la Signora pagherà in via esclusiva il canone di locazione della casa Parte_1
familiare a far data dal mese di luglio 2024, manlevando il Signor da qualsivoglia richiesta CP_1 da parte del proprietario dell'abitazione.
DÀ ATTO che la Signora ha già volturato in capo a sé tutte le utenze della casa familiare. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese veterinarie del cane PO, intestato alla Signora
relative a vaccini e filaria nonché quelle relative al cibo verranno pagate dalle parti nella Parte_1
misura del 50% ciascuno;
le spese veterinarie straordinarie verranno pagate dalla sola Signora
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il cane PO seguirà i figli minori nei fine settimana di spettanza paterna soltanto nel caso in cui – su richiesta della Signora impossibilitata ad Parte_1 accudire l'animale – il signor presti il proprio assenso a tenerlo con sé. CP_1
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15877/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
BALZARETTI ELENA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIASIBETTI LUISA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: in data 05.01.2012 in Chivasso (TO) ed in data 18.01.2017 in Cirié Per_2
(TO).
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 01/07/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora Per_2
abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordi con la madre e tenuto conto dei turni di lavoro di quest'ultima, possa vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità: - durante la settimana: a) quando la madre presta attività di lavoro il mercoledì con orario centrale (ore 9 / ore
17), il padre accompagnerà i bambini a scuola il mercoledì mattina e li preleverà all'uscita-scuola, attendendo con loro l'arrivo della madre alle ore 17,30; b) quando la madre presta attività di lavoro il mercoledì con turno del mattino (ore 4 / ore 14), il padre preleverà i bambini il martedì all'uscita da scuola, li terrà con sé per il pernottamento e li accompagnerà a scuola il mercoledì mattina. La Signora si impegna a comunicare tempestivamente al Signor il turno con il quale dovrà Parte_1 CP_1
prestare attività lavorativa il mercoledì della settimana successiva;
- a fine settimana alternati: a) il venerdì, quando il padre preleverà i figli all'uscita-scuola e li terrà con sé sino alle ore 21,30;
b) il venerdì dall'uscita-scuola sino al lunedì ingresso-scuola. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i due figli alle partite di calcio programmate nei fine settimana di rispettiva spettanza.
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con la precisazione che durante le vacanze scolastiche estive anche la madre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive e che nei periodi di vacanza verranno interrotti gli incontri dei bambini con l'altro genitore;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con i due figli la seconda parte delle predette festività starà con i bambini dal 24 dicembre alle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 9,00; - durante le festività infrannuali (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, etc.), in alternanza con la madre.
ASSEGNA la casa familiare alla Signora nella quale continuerà ad abitare con i figli Parte_1 minori, con l'uso degli arredi ivi esistenti.
DISPONE che il Signor versi alla Signora un assegno pari a complessivi € CP_1 Parte_1
500,00/mese (€ 250,00/mese per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat
(primo versamento entro il giorno 5 del mese successivo al deposito del presente ricorso).
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dei due figli minori quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la Signora si impegna a modificare in proprio favore l'intestazione del Parte_1
borsellino elettronico relativo alla mensa del figlio i cui costi verranno sostenuti dalla Per_2
medesima in via esclusiva.
DÀ ATTO che le parti concordano che la spesa della baby-sitter verrà corrisposta in via esclusiva da quel genitore che si avvarrà di tale supporto in caso di propria impossibilità a tenere con sé i figli nei tempi di permanenza a lui spettanti.
DÀ ATTO che le parti concordano di dividere nella misura del 50% ciascuno i costi delle lezioni
Per_ private di ripetizione del figlio nonché quelli del Centro Estivo di entrambi i figli.
DÀ ATTO che l'assegno unico per i due figli minori, di cui alla legge n. 46/2021 e provvedimenti attuativi, verrà percepito in via integrale dalla madre.
DÀ ATTO che il Signor si è già allontanato dalla casa familiare nel novembre 2023, CP_1
portando seco i propri beni ed effetti personali. DÀ ATTO che dal novembre 2023 al giugno 2024 compreso il signor ha corrisposto in via CP_1
integrale il canone di locazione della casa familiare ammontante nel complesso ad € 600,00/mese e che la suddetta corresponsione è avvenuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
DÀ ATTO che la Signora provvederà ad intestare in proprio esclusivo favore il contratto Parte_1
di locazione della casa familiare entro e non oltre il 30.06.2024.
DÀ ATTO che la Signora pagherà in via esclusiva il canone di locazione della casa Parte_1
familiare a far data dal mese di luglio 2024, manlevando il Signor da qualsivoglia richiesta CP_1 da parte del proprietario dell'abitazione.
DÀ ATTO che la Signora ha già volturato in capo a sé tutte le utenze della casa familiare. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese veterinarie del cane PO, intestato alla Signora
relative a vaccini e filaria nonché quelle relative al cibo verranno pagate dalle parti nella Parte_1
misura del 50% ciascuno;
le spese veterinarie straordinarie verranno pagate dalla sola Signora
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il cane PO seguirà i figli minori nei fine settimana di spettanza paterna soltanto nel caso in cui – su richiesta della Signora impossibilitata ad Parte_1 accudire l'animale – il signor presti il proprio assenso a tenerlo con sé. CP_1
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.