Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 654/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai SIi:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 654/2020 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
27.11.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, n.q. di titolare della ditta individuale AU;
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore COPPOLINO, del foro di Barcellona P.G., ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo, in
Milazzo (Via Chinigò n. 2); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Canneto-Lipari (ME); n.q. di erede di (deceduto in data 25.8.2021); Persona_1
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 559 rep. 649/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 3.7.2020-6.7.2020, in materia di vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) In via pregiudiziale e cautelare, ritenere fondati gli esposti motivi e, conseguentemente, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, avendo fondato timore che la parte intende iniziare procedura esecutiva e ciò senza contare, cosa di rilevante importanza, che nel merito la causa presenta aspetti ed elementi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato, in modalità telematica (a mezzo pec), in data
5.10.2020, , nella qualità di titolare della ditta individuale AU, conveniva Parte_1 in giudizio davanti a questa Corte , interponendo gravame avverso la citata Persona_1 sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 3-6.7.2020 procedimento già iscritto al n. 15671/2010 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la ditta Persona_1 individuale , deducendo che: Controparte_2
− con ordine d'acquisto del 10.9.2006 acquistava dalla AU di un Parte_1 battello pneumatico nuovo, marca modello 500 di mt 5,00 con motore Yamaha CP_3 modello F40 DETL Hp 40 cilindrata 996, al prezzo di € 17.190,00, la cui consegna era stata fissata nel maggio 2007;
− in conto del pagamento del prezzo, il dava in permuta una imbarcazione usata ER
EOLO, modello Searacer 2, con motore MERCURY matr. OLO66848 e i relativi accessori, valutata complessivamente € 12.690,00, e per la differenza dovuta a saldo (€ 4.500,00) corrispondeva in data 4.8.2007 la somma di € 2.821,00;
− il saldo dovuto al netto della permuta, pari ad € 1.679,00, avrebbe dovuto essere corrisposto al momento della consegna della imbarcazione;
− nel novembre del 2006 il procedeva al ritiro dell'imbarcazione permutata, Pt_1 trasferendola via mare nel cantiere della AU in Milazzo;
− la AU, nonostante i numerosi solleciti, con vari pretesti, ritardava la consegna dell'imbarcazione promessa in vendita, trattenendo indebitamente sia l'imbarcazione presa in permuta sia gli acconti versati;
− in riscontro alla lettera di sollecito del inviata a mezzo suo difensore di fiducia, in ER data 14.7.2008, il on nota inviata via fax in pari data al predetto difensore riferiva Pt_1 che: l'imbarcazione acquistata era a disposizione del ER mancavano i documenti dell'imbarcazione presa in permuta;
vi era necessità di una nuova valutazione della permuta, tenuto conto dei vizi occulti riscontrati e comunque non denunciati dal ER − nel settembre del 2008, il contattava il e dichiarava pro bono pacis la ER Pt_1 disponibilità a presentare denuncia di smarrimento per ottenere i duplicati dei documenti dell'imbarcazione consegnata in permuta, e, pur di evitare una controversia, accettava la richiesta di pagare a saldo complessivamente la maggior somma di € 5.000,00 invece di € 1.679,00 come da contratto;
− Il itardava tuttavia sine die la consegna, che poi non effettuava: infatti, all'ultimo Pt_1 sollecito del con lettera del 15.4.2010, faceva seguito il rifiuto all'adempimento ER pervenuto a mezzo lettera dell'avvocato Salvatore COPPOLINO del 22.4,2010.
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto de quo per inadempimento del , n.q. di titolare della ditta individuale AU e, per Parte_1
l'effetto, condannarlo: alla restituzione della somma di € 2.821,00, versata in acconto il 4.8.2007 con interessi e rivalutazione dalla suddetta data al soddisfo, ed al pagamento di ulteriori € 12.690,00, corrispondentemente al valore di permuta dell'imbarcazione EOLO con i relativi accessori;
oltre interessi e rivalutazione monetaria (dal novembre 2006, data del previsto ritiro, al soddisfo); nonché al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità sia dell'imbarcazione data in permuta sia di quella promessa in vendita dal maggio 2007, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la , respingendo ogni addebito e chiedendo Controparte_2 in via riconvenzionale la risoluzione tanto del contratto di promessa di vendita del 10.9.2006 quanto dell'accordo raggiunto nell'agosto 2008, per inadempimento unico ed esclusivo del e per l'effetto la condanna della parte attrice al risarcimento del danno da Persona_1 tanto derivatole, quantificato in € 7.500,00 (€ 5.000,00+€ 2.500,00), nonché alla rifusione dei costi del ricovero dell'imbarcazione usata ricevutasi in permuta (pari a € 8.000,00, o quelle somme maggiori o minori che fossero risultate in corso di causa).
Instaurato il giudizio, il Tribunale adito, con la citata sentenza n. 559 così statuiva:
“… Accoglie la domanda di e dichiara risolto il contratto de quo per inadempimento di parte Persona_1 convenuta Ditta AU e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento della somma di euro 2.821,00 in restituzione della somma versata in acconto presso e della somma di euro 12.690,00 quale valore della imbarcazione usata giusta documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale. - Rigetta le domande di parte convenuta. - Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, nei limiti e secondo i criteri indicati in motivazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 205,00 per spese esenti, spese generali e oneri fiscali, con distrazione in favore del procuratore avv. Manuela LICORDARI che ha reso la relativa dichiarazione …”.
*
Parte appellante, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal
Tribunale adito, lamentava:
1. il malgoverno delle risultanze probatorie e della conseguente ricostruzione dei fatti di lite come emersi in giudizio da parte del Giudice di primo grado:
con il primo motivo di gravame, la cui articolazione appare poco fluida e di disagevole decifrazione, l'impresa odierna appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui – condannando AU al rimborso dell'acconto ricevuto ed al pagamento a controparte del valore dell'imbarcazione usata cedutale, oltre interessi e rivalutazione sull'ammontare suddetto (corrispondente a quello detratto dal prezzo concordato per l'acquisto dell'imbarcazione nuova pattuito) – avrebbe riconosciuto titolo a pro' del ll'invocato risarcimento del danno;
ER
e ciò perché detta pronuncia, oltre a qualificare ingiustamente come “grave inadempimento” la condotta di cui l'impresa suddetta si sarebbe resa protagonista nell'occorso (sul punto si tornerà sul motivo di gravame sub 2.), avrebbe altresì errato là dove aveva individuato il pregiudizio conseguente alla risoluzione del contratto imputatale nel valore della prestazione inadempiuta a vantaggio del mancato acquirente (piuttosto che nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito, mediante la realizzazione del contratto ).
Evidenzia come la risoluzione comporti la perdita del diritto alla prestazione (e non implichi, invece, alcun risarcimento inteso a surrogare nel patrimonio del danneggiato il valore del bene non più dovuto) ed aggiunge che:
“… fino alla proposizione della domanda di risoluzione il debitore può adempiere, sicché è solo con la domanda di risoluzione che il danno conseguente al mancato acquisto del bene si produce nel patrimonio del creditore … e che proposta la domanda di risoluzione il risolvente dimostra di non avere più interesse all'adempimento, sicché questi non potrebbe ottenere dalla risoluzione del contratto più di quanto avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto medesimo (il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che la parte avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto). In particolare, il contraente fedele, rinunziando (con la richiesta di risoluzione) alla pretesa di adempimento del rapporto contrattuale, non può pretendere quell'eventuale superiore guadagno che il contratto gli avrebbe reso nel tempo successivo alla sua rinunzia (ossia alla domanda di risoluzione). Infatti, per un verso, l'interesse del creditore all'adempimento dopo tale momento non è suscettibile di ulteriori lesioni, non avendo egli più diritto all'esecuzione del contratto, e, per altro verso, … ai fini risarcitori, non può essere assunta la violazione di un interesse alla esecuzione del contratto che vada oltre il momento in cui a tale esecuzione si è rinunziato …”;
da ciò deriverebbe che:
“… una volta richiesta la risoluzione, il contraente fedele ben può tornare sul mercato e procurarsi altrove il bene oggetto del contratto, per cui l'unico danno che il risolvente subisce come conseguenza diretta dell'inadempimento è al più la differenza di prezzo tra il bene oggetto del contratto e il prezzo del nuovo bene acquistato …”;
e sul punto conclude, con formula rimasta non meglio precisata (“… riformare la sentenza impugnata, per quanto di ragione …”), sostenendo che:
- l'odierna parte appellata avrebbe diritto solo alla restituzione di quanto dato in acconto (euro 2.821,00) e del battello usato versato in permuta;
- a costui non spetterebbe, dunque, in luogo della res suddetta, il pagamento del suo valore (quale, peraltro, dichiarato in sede di contratto);
e, si avvisa fin d'ora, l'appellante nulla ha dedotto in specifico circa l'avvenuto riconoscimento in sentenza sulle somme come liquidate anche della spettanza d'interessi e rivalutazione;
2. l'erronea conclusione del primo Giudice, secondo cui la parte responsabile delle violazioni e degli inadempimenti maggiormente rilevanti sarebbe stata la convenuta AU:
con il relativo motivo di gravame l'odierna parte appellante critica l'asserita erroneità da cuius sarebbe inficiata la statuizione resa dal Tribunale adito, chiedendone la riforma in parte qua, laddove avrebbe accolto la domanda risarcitoria attorea e disatteso la riconvenzionale risarcitoria d'esso deducente, ritenendo che: “… le trasgressioni maggiormente rilevanti siano state quelle di parte convenuta che, alterando il sinallagma contrattuale, si sia avvantaggiata ingiustificatamente in danno dell'attore, trattenendosi non solo le somme ricevute in acconto prezzo ma anche la imbarcazione usata, consegnatagli dall'attore …”;
sottolinea, al riguardo, come l'allora parte attrice, dopo la richiesta di risoluzione del contratto non abbia mai richiesto la restituzione dell'imbarcazione usata (che il giammai si Parte_1
è rifiutato di restituire), probabilmente, ritenendo erroneamente che gli spettasse oltre alla restituzione dell'acconto il pagamento della somma pattuita per la permuta dell'imbarcazione usata (come se questa fosse stata definitivamente acquisita dal Pt_1
e, ancora, aggiunge come:
“… in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente sia obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente…”;
e in ogni caso:
“… tra inadempimento e danno è però necessario che sussista un nesso di causalità, escludendosi dal risarcimento le conseguenze dell'inadempimento che non ne siano immediatamente dirette … non possono essere risarciti esborsi che il creditore avrebbe sostenuto anche in assenza dell'inadempimento …”;
in particolare, deduce come nel caso di specie sarebbe del tutto evidente che i danni sostenuti dal non fossero supportati da prove né comunque fossero collegabili Persona_1 causalmente al presunto inadempimento di controparte, evidenziando che l'attore avrebbe comunque potuto utilizzare l'imbarcazione usata dopo l'avviso di risoluzione del contratto e, in ogni caso, dalla notifica della citazione in giudizio del 24.9.2010 sol che l'avesse ripresa (come da nulla gli era impedito); sicché l'esser stato cagione a sé stesso di detta mancata ripresa di fruizione escluderebbe qualsiasi debenza risarcitoria a carico del mancato venditore per tal guisa;
3. quanto alla produzione documentale versata in giudizio, l'omessa valutazione degli elementi di prova forniti dall'odierna appellante in primo grado:
ed invero:
“… Il giudice di prime cure, al fine di valutare i fatti ed i comportamenti delle parti, avrebbe dovuto tenere conto della lettera del 21/7/2008 inviata al al legale del ”; Pt_1 Parte_2
nella quale quest'ultimo afferma:
“… Prendo atto che il battello Marvel 500 con motore Yamaha 40 hp è finalmente a disposizione del sig. Parte_2
…”;
[...]
rileva, infatti, che il tenore della summenzionata affermazione smentirebbe l'inadempimento da parte del ella mancata consegna del battello promesso in vendita;
Pt_1 di tal ché - continua parte appellante - palese sarebbe l'errore in cui è incorso il Primo Giudice condannando il al pagamento di € 12.690,00 in favore del quale valore Pt_1 ER dell'imbarcazione usata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ciò in quanto non sussisterebbe alcun nesso di causalità né prova rigorosa del danno subìto e così liquidato;
diversamente opinando:
“… il risolvente, infatti, pur avendo rinunciato all'esecuzione del contratto, potrebbe conseguire un vantaggio patrimoniale maggiore dell'effettivo danno subito, trasformando l'azione di risoluzione in uno strumento per il conseguimento di un ingiustificato incremento patrimoniale, convertendo il danno da inadempimento da danno istantaneo a danno permanente fino al momento della decisione …”;
4. quanto ai costi di ricovero dell'imbarcazione usata:
parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non gli abbia – a suo dire, erroneamente – riconosciuto il diritto a conseguire il pagamento da parte del ella ER somma di €. 8.000,00 per i costi di ricovero dell'imbarcazione usata presso i locali di proprietà della AU, dalla domanda di risoluzione del preliminare di permuta fino all'effettivo soddisfo;
rileva, infatti, come, nonostante costituisca dato di fatto incontrovertibile, documentato e mai contestato la circostanza che l'imbarcazione sia stata ricoverata presso locali della ditta AU, il on ha fornito alcuna prova che dimostri di essersi, in qualche modo, ER attivato – anche dopo aver deciso di recedere dal contratto di permuta – per recuperare ivi la propria imbarcazione usata;
reitera, pertanto, la suddetta richiesta anche in questo grado di giudizio;
5. in tema di spese processuali:
la decisione viene censurata anche con riferimento al capo relativo al regolamento delle spese delle spese di lite, che avrebbe dovuto esser diverso rispetto a quello di cui alla gravata statuizione, potendo i compensi professionali relativi al giudizio di prime cure essere posti a carico della controparte in ragione della fondatezza delle domande già allora proposte;
e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, nonché dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (telematicamente) in data 12.02.2021 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis e ter 436 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che: con il trasferimento a titolo di permuta dell'imbarcazione usata EOLO questa era passata dalla sfera giuridica di competenza del a quella di competenza della AU, per ER divenire di proprietà esclusiva di quest'ultima; ed infatti:
“… Con la permuta, infatti, vengono a realizzarsi due diverse operazioni di compravendita: una avente ad oggetto CP_ l' usato venduto dal AU per €. 12.690,00, perfezionatasi nel novembre 2006 con il ritiro ER del natante da parte del l rimessaggio di;
l'altra, avente ad oggetto il gommone nuovo ordinato dal Pt_1 Pt_3
AU il 10/9/2006 per €. 17.190,00, mai perfezionatosi e dichiarato risolto con la sentenza oggetto ER d'impugnazione. Si tratta di due compravendite tra loro autonome: una si è perfezionata (tanto che il a tentato – seppure Pt_1 invano – di far valere rispetto ad essa la garanzia ex art. 1490 cod. civ.); l'altra mai definita per la mancata consegna del bene. CP_ Va da sé che il prezzo d'acquisto dell' da parte della AU (12.690,00 euro) costituisce nella sostanza un ulteriore acconto versato dal er l'acquisto del nuovo gommone e, come tale, deve essergli restituito alla ER stregua dei 2.821,00 euro pagati tramite assegni che il non a caso – ammette come dovuti …”; Pt_1 in ogni caso, la AU non potrebbe essere esonerata da ogni obbligo semplicemente restituendo al n bene che è stato nella sua disponibilità dal novembre 2006 fino ad ER oggi e che, dopo quasi 15 anni dalla valutazione di permuta originaria, non avrebbe oggi più alcun valore commerciale;
sub 2., che:
l'appello si basa sull'erroneo presupposto che le somme dovute dalla AU a ER in virtù della sentenza in questione costituiscano un risarcimento di danni, piuttosto che la restituzione di somme non più dovute a causa della risoluzione di un contratto;
ed ancora:
“… non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante di condanna del l pagamento in suo favore ER dei costi di ricovero dell'imbarcazione usata quantificati, senza alcuna specifica, in €. 8.000,00. CP_ La AU ha acquistato l dal lo ha ritirato presso il rimessaggio di già nel ER Parte_4 novembre 2006 e lo possiede da allora. CP_ L' è della AU ed il on poteva e non doveva andare a ritirarlo (né, comunque, l'appellante ER ha mai dato di prova di averlo invitato a farlo), né, tantomeno, pagarne il ricovero presso il cantiere navale del Pt_1
…”;
sub 3., che: nonostante i numerosi solleciti a adempiere e gli inviti a fissare giorno ed ora per la consegna del gommone nuovo oggetto di compravendita, quest'ultimo non era stato mai consegnato al il quale, contrariamente a quanto ritenuto nell'atto di appello, non doveva ER certamente attivarsi per recuperare la propria imbarcazione usata data in permuta bensì ritirare quella nuova, per la quale la ditta appellante non lo aveva mai sollecitato;
retta ed appropriata dovrebbe, pertanto, ritenersi la decisione assunta dal primo Giudicante laddove ha condannato il l pagamento in favore del i €. 12.690,00 (quale Pt_1 ER valore dell'imbarcazione usata), somma liquidata non a titolo di risarcimento danni ma in conseguenza della risoluzione del contratto di compravendita, da cui derivava il diritto per l'acquirente alla restituzione degli acconti, l'uno in denaro e l'altro “in natura”:
“… non c'è nessun danno e, quindi, nessun nesso di causalità da provare. C'è solo un contratto risolto e l'obbligo di restituire il prezzo pagato …”;
sub 4., che:
“… In vero è l'appellante (e non il Tribunale) a commettere (volontariamente?) sempre lo stesso errore: il Giudice di Prime Cure, su istanza del ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del gommone nuovo, non ERCP_ quello di permuta dell usato, già perfezionatosi diversi anni prima della chiesta risoluzione. Il quindi, non doveva (e non poteva) ritirare la sua vecchia imbarcazione presso la AU (divenutane ER ormai proprietaria), né doveva, quindi, pagare alcunché per il ricovero del mezzo …”;
sub 5., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza;
conclude chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
* Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 19.2.2021 (in esito alla quale veniva emessa, in data 10.3.2021, ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. e sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del pagamento della somma di € 12.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria), a quella del 27.3.2023 (per precisazione delle conclusioni) che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., la Corte assegnava la causa in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo per l'intervenuto decesso della parte appellata, così come dichiarato con note di trattazione scritta del 24.3.2023, veniva dichiarata l'interruzione del procedimento.
Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del (id est, della moglie, ER CP_1
), con provvedimento del 27.11.2023 la Corte, dopo avere dichiarato la contumacia della
[...] medesima, assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di legge per deposito di comparse conclusionali.
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. la difesa della parte costituita insisteva - in sede di precisazione delle conclusioni - nei propri petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 19.1.2024), oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, ha rilevato ancora che:
- “… A) L'attore rinunciando, nel giudizio di primo grado, ad ogni attività istruttoria non ha provato - ER come era suo preciso onere ex art. 2697 cod. civ. - l'inadempimento contrattuale del convenuto , Parte_1 lamentato con l'atto di citazione in giudizio …”;
- “… B) Il SI , innanzi al Tribunale, ha assunto un atteggiamento dilatorio ed irrispettoso Persona_1 vanificando il lavoro svolto dal giudice e dalla controparte. Il SI , senza addurre alcuna Persona_1 giustificazione, ha ottenuto più volte il rinvio dell'udienza fissata, esclusivamente, per la sua comparizione per rendere l'interrogatorio formale disposto dal giudice monocratico. Dopo numerosi rinvii, all'udienza dell'8/4/2016, stante – a suo dire – la natura documentale del giudizio, il procuratore dell'attore ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con la mancata comparizione - ingiustificata - l'attore si è Persona_1 assunto la responsabilità processuale prevista dall'art. 232 C.P.C. In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 C.P.C. — secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, «valutato ogni altro elemento di prova» — va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 C.P.C.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Nel caso che ci occupa, l'attore non comparso, ha omesso di indicare qualsiasi elemento di prova ER contraria a sostegno delle questioni sollevate dal convenuto negli atti e verbali di causa …”;
- “… C) Il giudice monocratico doveva ritenere come ammesse tutte le circostanze formulate dal convenuto Pt_1
nella memoria ex art. 183 cpc, per l'esperimento dell'interrogatorio formale dell'attore, ma in ogni caso
[...] può ritenere utili elementi per la decisione quanto di seguito trascritto: - L'imbarcazione nuova ordinata dal sig. era già a sua disposizione dal Maggio 2007 presso la sede della AU. - Il sig. ER ER
, nonostante ripetutamente invitato dal non ha mai provveduto né al ritiro dell'imbarcazione
[...] Pt_1 nuova, né al contestuale pagamento del saldo così come rideterminato anche nell'accordo dell'Agosto 2008. Dette circostanze si rilevano dai documenti allegati al fascicolo del Tribunale del convenuto NAPOLI ed individuati con i nn. 2,3 e 4, mai contestati dall'attore ”. Parte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la rituale notificazione dell'atto di gravame in riassunzione e la mancata sua costituzione in giudizio, occorre, preliminarmente, dare atto della corretta declaratoria disposta antea della contumacia della parte appellata in riassunzione.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio, in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C., che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro”
(con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
“… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …”.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del presente gravame.
*
Venendo al merito della vicenda sub iudice, la Corte ritiene di non poter accogliere i sopra esposti motivi di gravame – alla cui disamina si procederà congiuntamente, per quelli sub 1., sub
2. e sub 3., in ragione della loro logica connessione – poiché infondati in fatto e in diritto nella prospettazione avvenuta, ancorché si palesi chiaramente l'erroneità del decisum di prime cure in parte qua per le ragioni di cui più avanti si dirà.
Le superiori censure di parte appellante si appuntano, in particolare, sull'asserita erroneità della qualificazione data dall'adito Giudice alla complessiva vicenda in riesame, sostenendo l'illegittimità e l'inammissibilità della decisione laddove essa avrebbe statuito in accoglimento del petitum risarcitorio di controparte la condanna del l ristoro in favore del Pt_1 ER dell'importo di euro 12.690,00, quale valore dell'imbarcazione usata. E ciò nonostante – a suo dire – non sussistesse (né sussista) rigorosa prova: né d'un grave inadempimento imputabile a AU;
né del danno subìto e così liquidato;
né alcun nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal titolare dell'impresa venditrice e l'asserito danno in questione.
Si premette, in tema, che:
per un verso, in fatto è pacifico inter partes che:
- a fronte dell'ordine di acquisto stipulato in data 10.9.2006 con il quale Persona_1 si impegnava ad acquistare dalla ditta l'imbarcazione per cui Controparte_2 è processo per un importo complessivo di € 17.190,00, quest'ultima non è stata mai consegnata;
- in pagamento del corrispettivo pattuito, dal nominato sono stati versati (a titolo d'acconto)
€ 2.821,00 in contanti ed in natura il battello dell'acquirente (con sua successiva dazione materiale al venditore del nuovo);
- entrambe le parti non hanno più avuto interesse all'adempimento del contratto di compravendita (nonché – la sola parte convenuta oggi appellata, quale avente causa dal all'adempimento dell'accordo intervenuto nell'agosto del 2008), ma ne hanno ER chiesto la risoluzione, ognuna assumendo a fondamento di questa l'inadempimento grave della controparte ed invocandone i conseguenti effetti restitutori nonché la condanna dell'avversario al risarcimento dei danni derivatine (per il sotto il profilo della ER mancata fruizione sia dell'imbarcazione che aveva ceduto sia della nuova che non aveva mai conseguito;
per AU, sotto il profilo del prolungato mantenimento in custodia presso propri spazi dell'imbarcazione usata che il aveva ritenuto fosse ormai ER definitivamente acquistata da controparte);
per altro verso, in diritto è noto l'orientamento consolidato della Corte di legittimità (si v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. , n. 26907 del 19/12/2014, con indirizzo ribadito in seguito – dalla Sez. VI–2, ordinanza n. 19706 del 21/9/2020 – e più non mutato) in virtù del quale:
«… Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale …»;
Bene ha fatto, dunque, il primo Giudice a dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa prendendo atto della superiore volontà manifestata dalle parti, sebbene la presenza delle suddette contrapposte domande restitutorie e risarcitorie e la denuncia d'inadempimenti reciprocamente lamentati comunque imponesse il successivo giudizio di comparazione in ordine al contegno contrattuale d'ambedue le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità delle inadempienze, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Ciò posto, in diritto è parimenti noto (cfr., ex multis: Cass. civ., n. 22346/2014; n. 8220/2021; n. 20874/2021; n. 7187/2022) che a tal riguardo:
«… il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità …».
E tale valutazione comparativa del comportamento delle parti deve, pertanto, tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto (Cass. 7.09.2003-17.2. 2004, n. 2992; Cass. Sez. III 1.6.2004, n. 10477; Cass. 2006, n. 13365; Cass. sez. II 30.5.2017, n. 13627). In applicazione dei principi appena richiamati, il Giudice a quo ha ritenuto – condivisibilmente, ad avviso di questa Corte – che la risoluzione contrattuale dovesse essere imputata alla parte venditrice, il cui inadempimento, alla luce dei fatti oggettivamente provati, è risultato essere stato il più grave.
L'impresa convenuta in prime cure, infatti, non ha adempiuto, ingiustificatamente, alla propria obbligazione di consegnare all'acquirente l'imbarcazione nuova, nonostante avesse ricevuto un acconto in contanti sul prezzo relativo e avesse aderito al ritiro dell'usato offertogli a tal fine:
- a nulla rilevando, come correttamente statuito in prime cure, la questione relativa ai presunti vizi riscontrati sul battello usato (la quale, oltre a non essere stata eccepita nei termini di legge, non era stata neppure provata);
- non potendo pronunciarsi sul presunto accordo novativo intervenuto tra le parti nell'agosto/settembre 2008 per carenza di qualsivoglia prova sul punto (se ci fosse stato un accordo modificativo del contratto, d'altra parte, questo sarebbe stato formalizzato e sottoscritto). Conseguentemente, il Tribunale non poteva che addebitare, fermi i temi restitutori e risarcitori sui quali occorreva ulteriormente statuire, l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita che ne occupa al grave inadempimento imputabile al venditore.
Ciò posto, si rammenti che, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della sua efficacia retroattiva, stabilita dall'art. 1458 C.C., si verifica per ciascuno dei contraenti l'effetto del ripristino della situazione di diritto quo ante; e ciò implica, indipendentemente dalla questione dell'imputabilità dell'inadempimento – che resta rilevante, invece, ai soli fini risarcitori –, una totale restitutio in integrum. Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass.
Civ., Sez. II, sentenza n. 7470 del 4/6/2001; sentenza n. 12468 del 7/7/2004). Il debito restitutorio nasce dunque, per così dire, automaticamente dal fatto ad effetto risolutivo, per cui la prestazione già ricevuta, diviene indebita ob causam finitam.
Esso, comunque, va tenuto distinto dall'obbligo risarcitorio, gravante sul contraente inadempiente (e che eventualmente si aggiunge a quello restitutorio) quale effetto dell'inadempimento (e non della risoluzione) e che va, comunque, provato da chi lo deduca.
Ed il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide sulla sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento (Cass. civ., Sez. III, 17/5/2010, n. 11967).
Dunque, ogni richiesta risarcitoria è, sì, pienamente ammissibile, ma presuppone la prova puntuale e rigorosa, nell'an e nel quantum, di tutte le voci di danno lamentate, dato che la parte che allega di aver subito un danno, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subìto, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. C.C.
Ora, occorre dare atto che, ben diversamente da quanto opinato dalla parte appellante, la sentenza in riesame:
i. ha preso atto e, per l'effetto, dichiarato accertata ut supra la risoluzione della vendita convenuta;
e ciò correttamente (come prima già avvisato); ii. ha condannato il .q. alle restituzioni di quanto da costui ricevuto, ossia al rimborso Pt_1 al mancato acquirente dei due ammontari versati dal mediante dazione in ER contanti e la cessione dell'usato accettata dal venditore in conto prezzo;
ma sul punto, si rileva, nulla è stato motivato quanto all'eventuale non estendibilità dell'effetto risolutivo sub i. anche a tale cessione (in quanto contestuale e funzionalmente collegata alla vendita de qua); profilo, questo, implicitamente adombrato oggi dalle difese di parte appellante, là dove si è sostenuto che nulla avrebbe impedito al a ripresa ER della res trasferita al già peraltro in costanza di contratto, e su cui si tornerà più Pt_1 avanti, ma frainteso quanto all'effettivo contenuto della decisione suddetta (che, ripetesi, tanto ha disposto – erroneamente o meno, si chiarirà appresso – quale mero effetto ripristinatorio della situazione quo ante); donde il rigetto in parte qua del gravame, che ha stigmatizzato la decisione in argomento prospettandone l'inesattezza con la deduzione d'un fatto asseritamente generatore d'erroneità (ossia, l'emissione d'una condanna risarcitoria) in realtà insussistente;
iii. ha riconosciuto a pro' del nche interessi e rivalutazione sui superiori importi sub ER
ii. , in accoglimento del petitum al riguardo dallo stesso formulato, come si fosse trattato d'un debito di valore (e non già di valuta); e ciò inesattamente, atteso il noto contrario indirizzo di legittimità (espresso da ultimo, con indirizzo in seguito più non mutato, dalla Sez. II, sentenza n. 14289 del 4/6/2018) per cui:
«… in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente
…»;
anche se di ciò si dà rilievo in questa sede solo incidentalmente, ripetesi, in difetto d'impugnazione in parte qua;
iv. ha rigettato – implicitamente, non rinvenendosi traccia di sorta nella relativa motivazione di riferimenti ad eventuale emersione di elementi in contrario rilievo – la “vera” domanda risarcitoria del id est quella inerente i danni ulteriori da costui pretesi (per la ER prolungata indisponibilità: sia dell'imbarcazione data in permuta;
sia di quella compravenduta ma mai SIeggiata); con statuizione che, in difetto d'appello da parte del soccombente, è ormai in giudicato (e che, come anche in tal caso solo incidentalmente si osserva, è però derivata dal radicale difetto d'allegazione e prova puntuali al riguardo);
v. ha quindi dettato il regolamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, con condanna della parte convenuta alla loro rifusione a pro' del ER
A chiosa ed integrazione, ora, di quanto già rilevato sub ii., si osserva quanto appresso.
L'ammontare (pari ad euro 2.821,00 quale acconto versato in denaro + 12.690,00 quale valore dell'imbarcazione usata) alla cui restituzione la AU è stata condannata, in virtù della sentenza gravata, non rappresenta l'equivalente, come si è detto, d'un risarcimento danni, quanto, piuttosto, il contenuto del debito restitutorio per somme non più dovute a causa della risoluzione del contratto de quo. Quanto alla qualificazione della sua natura giuridica, posto che l'ordine d'acquisto prodotto, una volta sottoscritto dall'acquirente e dal fornitore, integrava un vero e proprio contratto, che vincolava le parti a rispettare i termini e le condizioni specificati in esso, stabilendosi ivi gli obblighi del fornitore di consegnare i beni o servizi richiesti e gli obblighi del compratore di effettuare il pagamento concordato, gioverà considerare che:
- l'ordine del erteva un acquisto di natante, con prevista consegna a maggio 2007; ER
- il venditore effettuava contestualmente il ritiro dell'usato (consistente di altro natante), per un valore concordato;
- detto ritiro non era sottoposto a termini o condizioni, seppur avveniva in collegamento con la prevista consegna della res compravenduta;
- il prezzo convenuto era determinato detraendo da quello del mezzo da fornire gli importi corrispondenti all'acconto in contanti versato (ed ivi indicato) ed al valore dell'imbarcazione usata così ceduta (ivi parimenti contabilizzato);
- con nota del 4.7.2008, AU notiziava il legale del che l'imbarcazione ER nuova era disponibile, lamentando che l'usato – di cui perdurava la mancata consegna dei documenti accompagnatori da parte del cedente – recava vizi , emersi solo successivamente alla consegna e tali da meritare una riliquidazione del valore di ritiro prima concordato (nel massimo, fino a euro 5.000) ed offrendo, in alternativa, la disponibilità “a rivedere l'operazione” con restituzione della res ricevuta in conto prezzo e dell'acconto ricevuto (id est, alla consensuale risoluzione del contratto);
- con missiva del 21.7.2008 il – per il tramite d'un legale – contestava che ER
l'imbarcazione da lui ceduta fosse inficiata nella sua efficienza da vizi, donde un minor valore rispetto a quello attribuitole in contratto, e, offrendo il saldo come originariamente pattuito e la consegna dei documenti di questa solo in contestualità alla consegna del nuovo da lui ordinato, diffidava il venditore a fissare un termine breve a tal fine;
- con la missiva del 4.8.2008 il amentava che per la vicenda dei vizi dell'imbarcazione Pt_1 acquistata in permuta perdurava la non cooperazione del “per poter discutere ER quanto avvenuto” circa la questione da tanto sorta;
- con la nota del 22.4.2010 in atti, il legale officiato dal non contestava l'avvenuto Pt_1 acquisto dell'imbarcazione usata (solo segnalando che, per i vizi riscontrati in essa, il valore di ritiro avrebbe dovuto essere oggetto di revisione, in minus, per riequilibrare il sinallagma)
e lamentava che il persistere da parte del del rifiuto a versare il saldo – così ER maggiorato – e a ritirare l'imbarcazione nuova di cui al superiore ordine rilasciando finalmente i documenti di quella usata che aveva ceduto equivaleva a vicenda integrante inadempimento meritevole di condurre a risoluzione la vendita occorsa (ma non menzionando come passibile di risoluzione “per riflesso” anche la cessione suddetta); e da tanto è legittimo inferire che:
- detta cessione sia stata stipulata, se non in autonomia rispetto alle sorti della vendita, comunque in conto prezzo;
- il valore della quota di prezzo del nuovo così versata “in natura” era stato liquidato nell'accordo tra le parti (e, presumibilmente, previa ispezione dell'usato da parte del suo cessionario); inoltre, successivamente a detta cessione, l'emersione dei vizi in questione (contestata dal era affermata ma non documentata dal cessionario o riscontrata aliunde e, ER comunque non era invocata come causa legittimante la risoluzione della cessione contestuale così avvenuta. Ciò posto, è stato affermato dalla Suprema Corte (così la Sez. II, 11/3/2014, n. 5605; antea,
16/4/2007, n. 9088; in fattispecie diversa, da cui è però legittimo attingere il principio rilevato ivi) che:
«… un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi …».
Ora, nel caso in esame, tenendo conto dei suddetti principi e cercando di ricostruire la volontà effettiva delle parti, sostanzialmente si perviene alla conclusione che il battello usato dato in conto prezzo era stato considerata come bene equivalente a denaro (una datio in solutum). Ne deriva che, considerando il tipo contrattuale optato dalle parti, la cessione dell'imbarcazione usata non si poneva e non veniva posta in rapporto di collegamento causale rispetto all'acquisto dell'imbarcazione nuova che la AU si era impegnata di consegnare al ma in ER rapporto al solo prezzo, concordato quale corrispettivo della compravendita della seconda, con la specifica intesa che il valore del battello usato (pari ad € 12.690,00) avrebbe dovuto essere considerato quale parte del corrispettivo preventivamente concordato della seconda. Pertanto, nella specie, con il riferimento al convenuto ritiro dell'usato, detta res era stata in tal caso considerata come bene equivalente al denaro da versare come prezzo del nuovo e non nella qualità di oggetto di due negozi collegati.
L'odierno appello, tuttavia, non ha stigmatizzato che la decisione di prime cure sia stata erronea per le superiori ragioni e circostanze, ossia per aver escluso dall'effetto risolutivo la cessione dell'usato in argomento (opinando, piuttosto, che la condanna al pagamento d'importo pari al suo valore abbia inteso risarcire il el pregiudizio che costui aveva sofferto come si ER fosse privato irreversibilmente di detta res, là dove gliene sarebbe stata ben possibile la restituzione) E questa Corte, pertanto, in ossequio al principio dispositivo, null'altro può in questa sede rilevare se non che la AU, in virtù della risoluzione del contratto di compravendita di cui sopra, doveva (e deve) ritenersi tenuta alla restituzione dell'intero acconto ricevuto, e, dunque, non solo della somma di € 2.821,00 versata in denaro, ma anche della somma di € 12.690,00, che per l'appunto rappresentava il valore concordemente attribuito dalle parti alla barca usata quale integrazione del prezzo pattuito per l'acquisto della nuova.
Alla luce di quanto sopra, restano assorbite le doglianze sub 4. e sub 5.
La domanda risarcitoria di parte appellante reiterata sub 4., ove conoscibile, non potrebbe meritare, comunque, accoglimento, giacché: in punto d'an debeatur (ossia, quanto alla legittimità o meno del rifiuto da parte del ER di riprendersi il battello che aveva ceduto), la stessa AU non ha specificato a che titolo chiedere la declaratoria di risoluzione anche di detto negozio per l'altrui inadempimento (avendo stigmatizzato al riguardo solo la mancata consegna dei documenti accompagnatori); in punto di quantum, per la liquidazione delle voci di danno dedotte dall'appellante di cui si è chiesto il ristoro (in specie, la componente di € 8.000,00 per i costi di ricovero dell'imbarcazione usata nei locali della AU), non è stato offerto neppure un principio di prova a fondarne la pretesa (sia quanto alla durata della custodia, sia quanto alle sue modalità).
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Da tutto ciò discende, con le superiori integrazioni motive, la conferma dell'impugnata pronuncia.
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Pur nel superiore epilogo processuale, nulla va disposto quanto alle spese del presente grado non essendosi costituita la parte oggi vittoriosa, id est quella appellata.
Ricorrono invece i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_5 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 654/2020 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 559 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 3-6.7.2020, nel procedimento già iscritto al n.
15671/2010 RGAC;
appello proposto da:
, n.q. di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale AU; Parte_1 nei confronti di:
n.q. di erede di;
Controparte_1 Persona_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese del corrente grado di giudizio;
3) dà atto che parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del
13.12.2024
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa RICCIO Mariarita.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)