Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 46/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 46/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., vertente tra:
(codice fiscale: , nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
26.2.1967, residente a [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
(partita i.v.a.: ), avente sede legale ad Amantea (CS), frazione di Campora P.IVA_1
San Giovanni, in Corso Italia, n. 85, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Paolo Mascaro, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Luigi Combariati, sito a
Catanzaro, in via G. Poerio, n. 16, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore: Email_1
Appellante
e
1
legale rappresentante pro tempore, , avente sede legale a Nocera Terinese CP_3
(CZ), in via F. A. Rizzuto, n. 14, rappresentato e difeso, in forza di deliberazione della
Giunta Comunale n. 31/2024, allegata in atti e di procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Guido Errera, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, sito a
Catanzaro, in via Milano, n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax: 0961.026328 Email_2
Appellato
nonché
(codice fiscale: ), nato a [...] Controparte_4 C.F._2
Terinese (CZ), il 21.06.1959, ivi residente, in via SS 18 – Riviera del Sole, n. 24
Appellato non costituito in giudizio
Conclusioni:
per l'appellante: “1) in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado: a) riconoscere e dichiarare che il comportamento posto in essere dagli appellati ha violato il disposto dell'autorità giudiziaria ed ha provocato ai predetti gravi danni;
b) conseguentemente e per l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento dei danni morali e patrimoniali in favore degli appellanti derivanti dalla inosservanza e dalla elusione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 25.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannarli, altresì, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”;
per l'appellato “il rigetto del gravame. Con vittoria di Controparte_2 spese”.
Svolgimento del processo
2 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 10.9.2010, , in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
(d'ora in poi, in breve, anche solo “ ), ha chiamato in causa, dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Lamezia Terme, il e Controparte_5 Controparte_4
(quale responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio del suddetto
[...]
, al fine di chiederne la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni CP_2
(di natura patrimoniale e morale) da lui subiti a causa del comportamento illegittimo posto in essere dai predetti convenuti, i quali non avevano osservato o, comunque, avevano eluso l'ordinanza cautelare n. 535/2008 del T.A.R. Calabria (erroneamente indicata, nell'atto di citazione, come n. 332/2008), con cui erano stati sospesi il “Piano
Spiaggia” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2008) ed il bando del 18.2.2008 per il rilascio delle relative concessioni demaniali ed autorizzazioni, consentendo, in tal modo, illegittimamente, a , titolare di un lotto Parte_2
prospiciente il camping gestito dalla società attrice, di realizzare un chiosco destinato ad attività commerciale e di svolgere la sua attività commerciale durante tutta la stagione estiva degli anni 2009 e 2010.
A fondamento della domanda, ha affermato, in particolare, che: a) era Parte_1
comproprietario, insieme ai fratelli , e , del camping Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
“Torre Casale”, sito a Nocera Terinese - esteso 13.260 m2, immerso in una pineta naturale, in grado di ospitare fino a 400 persone in tenda, roulotte e camper e dotato di bar, alimentari, parco giochi per bambini e di 150 piazzuole - gestito dalla società
[...]
, di cui era legale rappresentante;
b) con deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 3 del 31.1.2008, il Comune di Nocera Terinese aveva adottato il c.d. Piano
Spiaggia, prevedendo la realizzazione di svariate attività (parcheggi pubblici, attività commerciali, produttive, ricreative, sportive e altri camping), che avrebbero trasformato lo stato dei luoghi in cui si trova il camping “Torre Casale”, facendo perdere alla zona la propria peculiare natura di oasi di tranquillità, immersa nel verde e nella natura;
inoltre, in data 18.2.2008, al fine di dare esecuzione alle previsioni del predetto Piano Spiaggia, il aveva anche pubblicato il bando per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni CP_2
demaniali; c) per tale ragione, aveva proposto ricorso al T.A.R. Calabria, in proprio e in qualità di l.r.p.t. della , impugnando sia la deliberazione n. 3/2008 Controparte_1
3 del Consiglio Comunale di Nocera Terinese che il bando di gara e lamentandone l'illegittimità per violazione dell'art. 13 della legge regionale n. 17/2005, essendo stati adottati in difetto della preventiva autorizzazione della Provincia;
d) malgrado il
[...]
nel costituirsi nel predetto giudizio dinanzi al , Controparte_2 Controparte_6
avesse dato atto di aver sospeso il bando di gara del 18.2.2008, in attesa di ottenere l'autorizzazione da parte della Provincia di Catanzaro, l'ente locale aveva rilasciato le concessioni demaniali previste nel Piano Spiaggia e aveva concluso il procedimento di assegnazione delle aree e di autorizzazione demaniale provvisoria per l'occupazione delle stesse e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 38 del Codice della navigazione;
e) a fronte di tale comportamento del l'attore aveva impugnato, CP_2
con motivi aggiunti, il bando del 18.2.2008, i verbali n. 1 del 5.5.2008 e n. 2 del
12.6.2008 (che prevedevano la gestione e assegnazione di chioschi ed attività commerciali su aree demaniali marittime) e l'autorizzazione demaniale provvisoria rilasciata dal Sindaco di Nocera Terinese in favore di , titolare del lotto n. Parte_2
8/A, posto proprio davanti al camping del , lamentando che, ai sensi dell'art. 14 Pt_1
della legge regionale n. 17/2005, non era consentito al Comune rilasciare concessioni demaniali marittime fino all'approvazione del nuovo Piano Spiaggia;
f) con ordinanza n.
535 del 10.7.2008 (erroneamente indicata come n. 332/2008, che, invece, era il numero di registro del procedimento), il aveva accolto la domanda cautelare Controparte_6 proposta nel predetto giudizio amministrativo, sospendendo, fra l'altro, l'autorizzazione temporanea rilasciata dal in favore di (il Consiglio di Stato, CP_2 Parte_2
sezione VI, con ordinanze nn. 4636 del 26.8.2008 e 5064 del 30.9.2008, aveva poi rigettato gli appelli del e di avverso la predetta ordinanza CP_2 Parte_2 cautelare); g) tuttavia, l'amministrazione comunale, malgrado l'ordinanza suddetta, aveva consentito al di completare la realizzazione di un chiosco destinato ad _2
attività commerciale, permettendogli, di fatto, di svolgere la predetta attività nella stagione estiva degli anni 2009 e 2010, violando, in tal modo, il giudicato cautelare, perché: 1) solo con provvedimento del 19.5.2010 (protocollo n. 4386), emesso con colpevole ritardo, aveva sospeso la prima autorizzazione rilasciata in favore di _2
, consentendogli, in tal modo, di esercitare l'attività commerciale per tutta l'estate
[...] del 2009; 2) a fine giugno dell'anno 2010, mediante l'emanazione di una seconda illegittima autorizzazione temporanea, al era stato consentito di esercitare l'attività _2 commerciale anche per tutta la stagione estiva dell'anno 2010; h) il comportamento
4 tenuto dal e da - avente, Controparte_2 Controparte_4
anche, rilevanza di illecito penale, perché integrante i reati di inosservanza dolosa del provvedimento dell'autorità giudiziaria e di abuso di ufficio - aveva comportato gravi danni all'attore, in proprio e in qualità di l.r.p.t. della , sia di Controparte_1 natura morale (ai sensi dell'art. 2059 c.c.), sia per averlo costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Tanto premesso, , in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 [...]
, ha chiesto di accertare che il comportamento dei convenuti aveva Controparte_1 provocato “gravi danni agli attori” e, quindi, la loro condanna, in solido, “al risarcimento dei danni morali e patrimoniali in favore degli attori derivanti dall'inosservanza e dalla elusione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 25.1.2011, si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco in carica, Controparte_2 sostenendo l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto il ed il dirigente del CP_2
Servizio Demanio e Patrimonio, non avevano commesso Controparte_4
alcuna violazione di legge, avendo parte attrice travisato la documentazione oggetto del presente giudizio, atteso che: a) con ordinanza n. 103 dell'8.9.2008, il Sindaco di Nocera
Terinese aveva ordinato a la sospensione dei lavori concernenti il Parte_2
chiosco, avendo preso atto che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4636/2008, aveva rigettato l'appello del avverso l'ordinanza cautelare del (n. CP_2 Controparte_6
535/2008 di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati dal ); b) Pt_1 successivamente, si era rivolto al per l'esecuzione della Parte_1 Controparte_6
suddetta ordinanza cautelare, cosicché con ordinanza n. 559/2009 del 9.7.2009, depositata in segreteria il 13.7.2009, il aveva dichiarato l'obbligo del Controparte_6 di ottemperare a quanto previsto nell'ordinanza cautelare n. Controparte_2
535/2008, evidenziando che il provvedimento sindacale di sospensione dei lavori (n.
103/2008) non poteva essere considerato integralmente esecutivo del giudicato cautelare;
c) quindi, il con provvedimento (protocollo n. 7444) del 24.8.2009, a firma del CP_2
responsabile unico del procedimento, aveva comunicato a Controparte_4
l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di anticipata occupazione dei Parte_2
beni del demanio marittimo (che era stato rilasciato in suo favore con provvedimento avente protocollo n. 5106 del 27.6.2008; d) tuttavia, il , con note scritte a firma del _2 proprio legale, protocollate in data 22.9.2009, aveva evidenziato l'illegittimità della
5 revoca dell'autorizzazione che era stata rilasciata in suo favore e il Comune, ritenendo valide le ragioni addotte dal nelle proprie osservazioni, con atto avente protocollo _2
n. 3659 del 26.4.2010, aveva revocato il provvedimento adottato il 24.8.2009 (protocollo n. 7444) e con ulteriore atto avente protocollo n. 3661 del 26.4.2010, aveva comunicato al l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto di anticipata occupazione dei _2
beni del demanio marittimo;
e) infine, con provvedimento avente protocollo n. 4385 del
19.5.2010, il aveva proceduto alla sospensione dell'atto di occupazione CP_2 temporanea dei beni del demanio marittimo;
f) parte attrice, nel lamentare l'emanazione di una seconda autorizzazione che aveva consentito illegittimamente a Parte_2
l'espletamento dell'attività commerciale nel corso dell'estate dell'anno 2010, probabilmente, intendeva riferirsi all'autorizzazione avente protocollo n. 5833 del
2.7.2010, rilasciata in favore di (e non di ), legale Parte_3 Parte_2 rappresentante della società “Sole e Luna”, che era un provvedimento pienamente legittimo, sia perché non era stato mai impugnato da alcuno, sia perché avente ad oggetto l'autorizzazione in favore di ad esercitare, temporaneamente (dal 2.7.2010 CP_7 al 15.10.2010), l'attività di gestione di un bar presso il chiosco già esistente, la quale non pregiudicava gli atti già adottati dall' in Controparte_8
esecuzione delle ordinanze del T.A.R. di Catanzaro n. 535/2008 e n. 559/2009, anche in considerazione del fatto che si era ancora nelle more della pronuncia definitiva da parte del giudice amministrativo;
g) la domanda di risarcimento del danno era “vaga” ed infondata.
Il quindi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
All'esito dell'udienza del 1°.2.2011, il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e le parti hanno depositato le relative memorie (parte attrice ha depositato solo la memoria di cui al secondo termine;
il ha Controparte_2
depositato solo la memoria di cui al primo termine). La causa, quindi, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 1°.2.2011, si è costituito in giudizio resistendo all'avversa domanda. Controparte_4
A seguito di numerosi rinvii, le parti hanno definitivamente precisato le conclusioni all'udienza del 2.3.2021, mediante lo scambio di note autorizzate ex art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020 e, all'esito, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di
6 comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
Entrambi le parti costituite hanno depositato sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica.
2. La sentenza n. 353/2021 del Tribunale di Lamezia Terme, all'esito del giudizio di primo grado ed il decreto di correzione di errore materiale del 14.10.2021
Con sentenza n. 353/2021, pubblicata il 4.6.2021 e non notificata, il Tribunale di
Lamezia Terme ha rigettato la domanda attorea ed ha condannato , in Parte_1 proprio e come l.r.p.t. della alla Controparte_1
refusione, in favore del e di Controparte_2 Controparte_4
delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, anzitutto, ha ritenuto che, sebbene fosse ipotizzabile il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - poiché l'attività del Controparte_2 censurata dall'attore per la illegittimità di provvedimenti o di comportamenti connessi all'esercizio del potere, si era sostanziata: a) nel rilascio, in favore di , CP_9 dell'autorizzazione allo svolgimento di un'attività commerciale in violazione di un provvedimento cautelare del b) nel colpevole ritardo del Controparte_6 CP_2 nell'emanare il provvedimento sospensivo della detta autorizzazione;
c) nell'illegittimo rilascio di una nuova autorizzazione temporanea allo svolgimento della detta attività e, infine, d) nell'inerzia dell'ente locale e del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio
( ad impedire l'elusione del giudicato cautelare - tale Controparte_4
pregiudiziale questione di giurisdizione doveva ritenersi assorbita, in forza del principio della c.d. ragione più liquida, dal rilievo dell'infondatezza della domanda attorea nel merito, a causa delle gravi carenze assertive e probatorie in punto di danno lamentato.
Il Tribunale, quindi, ha rigettato la domanda avanzata da , in proprio e Parte_1 come l.r.p.t. della , rilevando che l'attore si era limitato ad Controparte_1
allegare che il comportamento posto in essere dal e dal Controparte_2
responsabile del servizio demanio e patrimonio ( - Controparte_4 integrante, anche, gli estremi dei reati di abuso d'ufficio, omissione di atti di ufficio e violazione di provvedimento dell'autorità giudiziaria - gli aveva comportato gravi danni che, tuttavia, non aveva né specificato (in particolare, se danni patrimoniali da danno emergente o da lucro cessante;
afferenti allo svolgimento di un'attività commerciale
7 concorrenziale con quella gestita dalla società attrice oppure di un'attività recante
“disturbo” alla tranquillità della zona;
ovvero, ancora, foriera di pregiudizio per le caratteristiche naturali del luogo;
se danni non patrimoniali da sofferenza soggettiva ovvero da lesione alla immagine del camping gestito dalla società attrice ovvero di altra natura ancora) né provato sia nell'esistenza che nel loro ammontare, non potendosi considerare, nemmeno in ipotesi di illecito penale, in re ipsa e non potendo essere sanata tale carenza tramite una liquidazione equitativa.
Con provvedimento del 14.10.2021, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale avanzata concordemente dai procuratori di tutte le parti, il Tribunale ha corretto il dispositivo della sentenza, specificando che la condanna del , in proprio e quale Pt_1 legale rappresentante della “Nex Line , alla rifusione delle spese di lite, _1
doveva intendersi in solido (cfr. il provvedimento in atti).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 3.1.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , in proprio e in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della “ , affidandosi ad un unico Controparte_1
motivo, con cui ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui - malgrado il
Tribunale avesse ipotizzato l'illegittimità dell'operato del e Controparte_2
del responsabile del servizio demanio e patrimonio e la rilevanza, anche, penale dei comportamenti posti in essere da questi ultimi danno suo e della società “ _1
(come, del resto, aveva allegato sia nell'atto di citazione di primo grado che nella
[...]
memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2) - era stata erroneamente rigettata la propria domanda risarcitoria, ritenendo che non erano stati sufficientemente specificati né provati i danni lamentati, nonostante che, nei casi, come quello di specie, di danno discendente da fatto illecito integrante gli estremi di un reato, il giudice civile dovesse accertare incidenter tantum l'esistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e, quindi, procedere, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185, comma 2°, c.p., alla liquidazione del danno morale, la cui sussistenza poteva desumersi, anche, sulla base di presunzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 7.4.2022, si è costituito nel presente giudizio di appello il eccependo Controparte_2 preliminarmente: l'inammissibilità dell'appello, sia perché sussisteva il difetto di
8 giurisdizione del giudice ordinario che era stato rilevato, ma non dichiarato dal giudice di prime cure; sia violazione dell'art. 342 c.p.c., in assenza di specifiche censure all'impianto motivazionale della sentenza di primo grado;
nonché l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Il appellato, inoltre, ha contestato l'impugnazione nel merito, giacché la CP_2
decisione del Tribunale era conforme alle univoche risultanze documentali ed ai principi di diritto applicabili alla fattispecie. Il quindi, ha concluso chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito nel presente giudizio di appello, invece, Controparte_4
malgrado sia stato regolarmente evocato in giudizio.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22.5.2024, con un nuovo difensore, il richiamando il contenuto dei precedenti scritti Controparte_2
difensivi.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con ordinanza del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta a sentenza, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti). Le parti costituite hanno depositato, nei termini assegnati, sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi di appello, nonché delle difese del appare opportuno chiarire Controparte_2
che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la declaratoria della contumacia di
[...]
b) la valutazione della fondatezza o meno delle eccezioni di Controparte_4 inammissibilità dell'appello, sollevate dal (in ragione di un Controparte_2 difetto di giurisdizione, peraltro, non dichiarato dal Tribunale;
e per violazione dell'art. 9 342 c.p.c.) e di improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; c) la valutazione della fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno morale avanzata da parte appellante, in conseguenza della condotta illecita degli odierni appellati, integrante, secondo l'appellante, gli estremi dei reati di abuso d'ufficio, omissione di atti di ufficio e di mancata esecuzione dolosa del provvedimento di un giudice (rigettata dal Tribunale per difetto di specifica allegazione del danno e per mancanza di prova dello stesso, con pronuncia censurata dal ); d) la Pt_1
determinazione delle spese di lite.
Invece, in difetto di specifica impugnazione sul punto, il giudizio di appello non concerne il risarcimento del danno patrimoniale, lamentato dal nell'atto di Pt_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
2. La contumacia di Le eccezioni di inammissibilità e Controparte_4 di improcedibilità dell'appello, sollevate dal Controparte_2
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_4 il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei propri riguardi (effettuata il 3.1.2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Cesare Materasso, suo procuratore nel precedente grado di giudizio), non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello (v. le ricevute di accettazione e consegna, in formato .eml e la relata di notifica, allegate dall'avv. Paolo Mascaro, con deposito telematico del 10.1.2022).
Come detto, il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_2
perché, in sintesi, concernente un procedimento per il quale non sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, ma del giudice amministrativo, trattandosi di controversia avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni connessi all'esercizio di potere amministrativo, per come, del resto, rilevato dal primo giudice, ma senza, poi, pronunciare il difetto di giurisdizione.
L'eccezione è inammissibile.
Anzitutto, è opportuno evidenziare che il Tribunale - sebbene abbia ipotizzato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi di domanda di risarcimento di un danno derivante dalla illegittimità di provvedimenti della pubblica amministrazione ovvero da comportamenti, comunque, connessi all'esercizio del potere amministrativo - tuttavia, ha,
10 poi, deciso la causa nel merito, adottando, pertanto, una decisione che presuppone, dal punto di vista logico giuridico, la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che i danni di cui l'attore pretendeva il risarcimento non erano stati allegati né provati.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per via del supposto difetto di giurisdizione è inammissibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il appellato, in modo contraddittorio, pur rilevando il difetto di CP_2
giurisdizione, non ha formulato alcuna eccezione in tal senso, ma ha invocato la supposta mancanza di giurisdizione del giudice ordinario, piuttosto, per fondare la diversa eccezione di inammissibilità del gravame, senza, pertanto, alcuna coerenza logica e giuridica, con la sua premessa.
In secondo luogo, il Tribunale, decidendo nel merito la controversia, come detto, ha, implicitamente, riconosciuto la propria giurisdizione, posto che essa costituisce il presupposto logico giuridico di una pronuncia di merito, ma avverso tale implicita statuizione il appellato non ha proposto appello incidentale (oltretutto, qualora CP_2
la comparsa di costituzione e risposta venisse intesa, in astratta ipotesi, come un appello incidentale, lo stesso sarebbe inammissibile, perché tardivo, dato che l'appellato era stato citato a comparire all'udienza del 12.4.2022, mentre la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata soltanto il 7.4.2022, senza il rispetto del termine di cui agli artt.
343 e 166 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis).
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, essendosi formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, non è possibile rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione nel presente giudizio di appello (v., per tutte, Cass., sezioni unite, sentenza n. 5762/2012).
Inoltre, il appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_2 dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di gravame non conterrebbe specifiche censure, bensì una richiesta di riesame delle questioni oggetto della sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (viene invocata la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non specificamente allegato e sufficientemente provato il pregiudizio morale discendente dai supposti illeciti penali commessi in suo
11 danno). D'altra parte, la compiuta difesa del sul merito delle Controparte_2 questioni sollevate con l'impugnazione (v. pagg. 2 e 3 della comparsa) rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
Da ultimo, non deve essere delibata l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. avanzata, sempre, dal dovendosi ritenere implicitamente CP_2 disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n.
19333/2018).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Venendo, quindi, al merito della controversia, vale ripetere che l'appellante, nel proprio atto di gravame - dopo aver ripercorso i fatti di causa in modo analogo a quanto aveva già illustrato nell'atto di citazione di primo grado e dopo aver nuovamente ricostruito la vicenda oggetto del presente giudizio - ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, nonostante avesse ipotizzato l'illegittimità dell'operato del e del responsabile del Servizio Demanio e Controparte_2
Patrimonio ( e la rilevanza, anche, in termini di illecito Controparte_4 penale dei comportamenti posti in essere a danno del e della società Pt_1 [...]
, di cui è legale rappresentante (come, del resto, aveva allegato sia nell'atto di _1
citazione di primo grado che nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2) - aveva, erroneamente, rigettato la sua domanda risarcitoria, ritenendo che la parte attrice non avesse sufficientemente specificato i danni di cui richiedeva il risarcimento e che non ne avesse provato l'effettiva esistenza. Ha lamentato l'appellante che, al contrario, in base alla giurisprudenza di legittimità, nei casi, come quello di specie, di danno discendente da fatto illecito integrante gli estremi di un reato (ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185, comma
2°, c.p.), il giudice civile doveva accertare l'esistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e, quindi, procedere alla liquidazione equitativa del danno morale, atteso che l'esistenza del suddetto danno poteva essere provata sulla base di presunzioni semplici.
In particolare, il ha rilevato che gli illeciti penali commessi dagli odierni Pt_1
appellati, che avevano causato il danno morale di cui chiede il risarcimento, erano
12 riconducibili al fatto che il a) aveva illegittimamente rilasciato, in data CP_2
27.6.2008, un'autorizzazione demaniale provvisoria in favore di Parte_2
nonostante che, costituendosi nel giudizio pendente dinanzi al Controparte_6
(nell'ambito del giudizio in cui l'appellante aveva impugnato il Piano Spiaggia, il bando di gara del 18.02.2008 e i verbali n. 1 del 5.5.2008 e n. 2 del 12.6.2008, che prevedevano la gestione e assegnazione di chioschi ed attività commerciali su aree demaniali marittime), l'ente stesso avesse rassicurato sulla sospensione del bando pubblico del
18.2.2008, in attesa di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
b) non aveva ottemperato all'ordinanza cautelare del n. 535 del 10.7.2008, avendo solo tardivamente proceduto Controparte_6
(in data 8.9.2008) alla sospensione dei lavori di costruzione del chiosco su area demaniale, che erano stati avviati da;
c) non aveva dato esecuzione Parte_2 all'ordinanza del T.A.R. di Calabria n. 559 del 9/13 luglio 2009, emessa in sede di giudizio di ottemperanza, atteso che solo con colpevole ritardo (di ben 42 giorni) aveva dato luogo alla mera comunicazione di avvio di procedimento di revoca dell'atto di anticipata occupazione dei beni che era stato emesso in favore di il Parte_2
27.6.2008, con un ritardo dolosamente preordinato a consentire al lo svolgimento _2 della propria attività commerciale nella stagione estiva;
d) aveva ritardato l'esecuzione della citata ordinanza del , provvedendo alla sospensione dei lavori posti Controparte_6
in essere dal soltanto con provvedimento del 19.5.2010 (a distanza di 10 mesi _2 dall'emanazione del provvedimento giudiziario di sospensione cautelare dell'atto di occupazione temporanea del suolo demaniale); e) vi era stata illegittima emissione di un secondo provvedimento autorizzatorio, il 2.7.2010, in favore della società “Sole e Luna”, di cui era amministratore , fratello e socio di , al fine di Parte_3 Parte_2 consentire a quest'ultimo di svolgere la propria attività anche nella stagione estiva del
2010, malgrado l'inibizione al rilascio di concessioni sulle aree del demanio marittimo discendente dal giudicato cautelare.
Secondo l'appellante, tali comportamenti avevano rilevanza penale e costituivano delle vere e proprie angherie poste in essere ai suoi danni che avevano causato un danno morale meritevole di risarcimento.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza appellata, da intendersi richiamata, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
13 È opportuno evidenziare, preliminarmente, che, in base alla giurisprudenza di legittimità, il c.d. danno morale soggettivo (ovverosia la sofferenza soggettiva causata dal reato, in sé considerata), per poter essere risarcito, deve essere accertato in concreto, posto che il ristoro di detto danno è subordinato al concreto accertamento dell'an e della sua derivazione causale dall'illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 9556 del 1°.7.2002). Peraltro, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo, il più delle volte, essere accertato in base a indizi e presunzioni, che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (v., ad esempio, Cass. civ., sez.
III, n. 11001/2003; n. 13754/2006; n. 8546/2008). Il ricorso alla prova presuntiva, quindi,
è destinato ad assumere particolare rilievo nella materia de qua e può costituire anche l'unica fonte del convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto, così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento
(cfr., ad esempio, Cass. civ., sezione III, ordinanza n. 10527 del 13.5.2011).
Peraltro, è stato precisato che alla attenuazione della prova del danno (potendosi ricorrere a presunzioni semplici e massime di esperienza) corrisponde - in coerenza con il disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2°, n.
4 - uno stringente onere allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno.
Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).
L'onere di allegazione è, del resto, funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (v., in questi termini, Cass. civ. sezione III, sentenza n. 25164 del 10.11.2020).
14 Può, pertanto, affermarsi che, in materia di danno morale, esiste uno stringente onere di allegazione a carico della parte danneggiata (atteso che l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione), cui corrisponde, peraltro, un onere probatorio temperato (posto che i fatti allegati possono ritenersi provati anche in base a presunzioni e massime di esperienza).
Tanto chiarito in diritto, va evidenziato, in fatto, che nell'atto di citazione di primo grado l'odierno appellante non ha fornito una specifica allegazione del danno morale (e, quindi, delle sofferenze) da lui asseritamente subito (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della e di cui pretendeva la riparazione. Controparte_1
Infatti, l'odierno appellante, nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitato ad allegare che: “[…] È evidente che il comportamento posto in essere dal Controparte_2
e dal responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio
[...] Controparte_4
ha comportato e sta ancora comportando gravi danni all'attore in proprio e in
[...] qualità costringendolo a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Trattandosi con evidenza del concretarsi anche di ipotesi aventi rilevanza penale, essendo palese l'inosservanza dolosa del provvedimento dell'autorità giudiziaria ed il perpetrato abuso d'ufficio, ne deriva, altresì, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
[…]” (v. pag. 5 dell'atto di citazione di primo grado).
In buona sostanza, il , assumendo che il comportamento degli odierni appellati Pt_1 integrasse, anche, gli estremi di fattispecie di reato (nello specifico, dei reati di “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, di cui all'art. 388 c.p. e di “Abuso
d'ufficio”, di cui all'art. 323 c.p., oggi abrogato), ha sostenuto che dai denunciati illeciti penali, ritenuti palesi, derivasse (“ne deriva”) il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., facendo intendere che il danno de quo fosse un danno connaturato all'illecito penale, discendente dal reato in modo imprescindibile (e, quindi, sussistente in re ipsa) e non, invece, un danno-conseguenza, che il danneggiato avrebbe dovuto allegare in modo puntuale e stringente.
Tale evidente difetto di allegazione - peraltro correttamente ravvisato dal Tribunale - non
è stato colmato dall'odierno appellante con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, comma 6°, c.p.c., che non è stata affatto depositata (anche con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 183, comma 6°, depositata in cancelleria il 4.4.2011, del resto, il ha ribadito, sempre in modo molto generico e facendo intendere che il danno Pt_1 morale fosse in re ipsa rispetto all'illecito penale, che: “[…] La sussistenza di estremi di
15 penale responsabilità con riferimento ai reati di omissione ed abuso di atti d'ufficio e di inosservanza dell'ordine dell'autorità conduce inevitabilmente al risarcimento del danno morale in favore degli attori […]”, v. pag. 4 della memoria).
D'altra parte, il c.d. danno morale o da sofferenza interiore può assumere in concreto varie forme, manifestandosi, a seconda dei casi, in tristezza, vergogna, senso di umiliazione, frustrazione, rabbia, sconforto ed in altri stati d'animo o atteggiamenti di malessere, cosicché il generico riferimento al “danno morale” non consente di ritenere allegato adeguatamente il danno conseguenza di cui si intende ottenere il risarcimento
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sezione II, ordinanza n. 28742 del 9.11.2018 e, soprattutto, per la ricostruzione compiuta dell'onere di allegazione e prova in materia, Cass. civ., sezione III, sentenza n. 25164/2020, già citata).
L'appello, quindi, deve essere rigettato.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di , in Parte_1 proprio e in qualità di l.r.p.t. della , nei Controparte_1
confronti del e si liquidano in complessivi euro 4.237,00 Controparte_2
(euro 919,00 per lo studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva, euro
840,00 per la fasi istruttoria e di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause aventi un valore indeterminabile e di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria e di trattazione, liquidata secondo i valori minimi, poiché in appello non si è tenuta attività istruttoria e tenuto conto, inoltre, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata (le spese di giudizio sono da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica).
Devono, invece, essere dichiarate irripetibili le spese di lite del presente giudizio di appello nei rapporti fra l'appellante e vista la contumacia Controparte_4 di quest'ultimo.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del
16 d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio e come l.r.p.t. della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 353/2021 del Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme, pubblicata il 4.6.2021 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna e la “ , in solido, Parte_1 Controparte_1
al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di appello nei confronti del liquidate in complessivi euro 4.237,00, oltre i.v.a., Controparte_5
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Guido Errera;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti fra , in proprio e come Parte_1
l.r.p.t. della , e Controparte_1 Controparte_4
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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