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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3862/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nata Parte_1 C.F._1
a Palma Campania il 7.04.1955, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti IA RI
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 CP_1
), con i quali elettivamente domicilia in Palma C.F._3
Campania (Na) alla via Roma n. 285 ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. Per_1
31575 e racc. n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 17.09.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 15.07.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_2 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta nei giorni 9-10-11 novembre 2019, venga CP_3 condannata a risarcire in suo favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di essere proprietaria del fondo rustico sito in Nola (NA) alla masseria , riportato nel N.C.T. del Comune di Nola al Foglio n. Pt_1
30, particella n. 544, di qualità noccioleto di seconda classe;
- che in data 9-10-11 novembre 2019 il predetto fondo, confinante per un lato per circa metri lineari 40 con l'alveo fu invaso dalle CP_3 acque fuoriuscite da quest'ultimo a seguito del crollo della muratura spondale per circa metri lineari 10 del lato destro;
- che, in particolare, "la caduta dell'argine murario è stata causa dalle notevoli forze spingenti, sprigionate dalle enorme massa di acqua di deflusso, trasportata naturalmente dall'Alveo medesimo, ma anche per l'accidentale creazione di un impedimento naturale costituito da tronchi, arbusti, cespugli e detriti vari posizionatosi a modo di barriera nella sua naturale sede all'altezza della dividente delle particelle 544 e
545 del foglio 30, generando un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua amplificando le forze spingente contro gli argini latistanti"
(cfr. pag. 2 del ricorso).
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni e che, per ripristinare lo status quo ante occorreva la somma di € 27.623,60, come da computo metrico allegato alla perizia di parte;
- che la causa dell'evento è da attribuirsi alle cattive condizioni di manutenzione dell'alveo che da anni non era oggetto di CP_3 interventi di pulizia ed era intasato di detriti e rifiuti.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare responsabile dello straripamento dell'Alveo
Quindici, la , sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 Controparte_2
c.c.; 2) Conseguentemente condannare la in persona Controparte_2 del Presidente della Giunta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente, della somma di euro 26.000,00, così prudentemente ridotta ai fini del valore della causa, ovvero di quella che l'adito Tribunale riterrà effettivamente dovuta anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare la in persona del Presidente della Controparte_2
Giunta, al pagamento delle spese, diritti e onorario del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di anticipo”.
…
Con comparsa depositata in data 7.10.2022, si è costituita la CP_2
depositando documentazione a sostegno dell'infondatezza
[...] del ricorso ma non articolando nessuna specifica difesa.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nola, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del
12.09.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dall'atto di divisione per notaio del 30.01.2009, rep. n. 80.782, racc. n. 10361 del Persona_2
30.01.2009, con cui la ricorrente ha acquisito la proprietà del fondo per cui è causa.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000). La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi ( e il perito Tes_1 Tes_2
) hanno confermato che nel mese di novembre dell'anno 2019
[...]
l'alveo è esondato, andando ad invadere tutti i fondi CP_3 circostanti, compresi quelli coltivati dalla ricorrente.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che la ricorrente era proprietaria del fondo indicato in ricorso;
- che, a causa dell'esondazione, la muratura spondale dell'alveo crollò per oltre 10 metri, invadendo il terreno della ricorrente;
CP_3
- che l'alveo all'epoca dei fatti si presentava in stato di cattiva CP_3 manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_2 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_2 custodia del corso d'acqua.
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP_2 demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997;
Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del
23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le CP_2 competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale.
Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque».
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, < polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>".
Alla stregua della citata giurisprudenza nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio CP_2 fluviale, poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Sotto un ulteriore profilo, va precisato che la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le Regioni rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_2
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello), non sussistente nel caso di specie.
Risulta accertato, invece, che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Tes_2
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità
e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997). Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dalla ricorrente in € 27.623,60, distinguendo le voci di danno, come segue:
- € 7.020,00 per compenso per impiego operaio per pulizia generale del soprassuolo;
- € 4.500,00 per noleggio mezzo meccanico e compenso operaio per lo spalamento dei detriti sovrapposti all'originario piano di campagna per spessore medio di 25,30 cm;
- € 4.680,00 per compenso operaio per livellamento piano di campagna;
- € 5.451,60 per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- € 1.652,00 per compenso per fresatura del fondo;
- € 2.640,00 per la perdita delle nocciole;
- € 1.680,00 per perdita noci.
Ebbene, innanzitutto va osservato che, con riguardo ai danni da perdita di noci e nocciole, poiché le noci e le nocciole si trovano sui relativi alberi da frutto, e, quindi, ad una certa distanza dal terreno, è inverosimile che le medesime siano marcite a causa dell'allagamento.
Peraltro, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.). Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, nulla può essere riconosciuto per le voci di danno relative alla perdita delle nocciole e delle noci.
Parimenti, non può liquidarsi nulla per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, in quanto trattasi di attività che deve essere dimostrata mediante la documentazione attestante la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito e che dunque non sia stato nemmeno prelevato attraverso uno scavo nel terreno.
Inoltre, la ricorrente non ha assolutamente documentato gli asseriti costi di noleggio e utilizzo di mezzo meccanico per lo smaltimento dei detriti, per cui nulla può essere riconosciuto per la relativa voce di danno.
Per quanto concerne le restanti voci di danno, relative alle attività di pulizia generale del soprassuolo, di livellamento del piano di campagna e di fresatura del terreno, deve osservarsi che la ricorrente non ha depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
In particolare, con riguardo ai danni relativi alla pulizia generale del soprassuolo, si osserva che l'importo unitario dei giorni lavorativi (€
130,00) indicato nel computo metrico non risulta essere stato motivato dal perito di parte e appare eccessivo rispetto all'estensione di terreno interessata dall'alluvione.
Pertanto, considerando che le attività indicate nel computo metrico siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data 9-10-11 CP_3 novembre 2019, la somma complessiva di € 4.005,60 in favore di
(risultante dalla somma di € 2.106,00 per Parte_1 pulizie generali del soprassuolo, 1.404,00 per livellamento piano di campagna ed € 495,60 per fresatura, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(5.06.2020) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari
RI IA e , nella misura della metà ciascuno. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della Parte_1 CP_2
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza,
[...] così provvede: - accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dalla ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
nella misura di € 4.005,60, oltre rivalutazione monetaria
[...] dalla data della perizia di parte (5.06.2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.278,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari RI IA e
[...]
, nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la CP_1 residua metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3862/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nata Parte_1 C.F._1
a Palma Campania il 7.04.1955, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti IA RI
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 CP_1
), con i quali elettivamente domicilia in Palma C.F._3
Campania (Na) alla via Roma n. 285 ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. Per_1
31575 e racc. n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, con il quale C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 17.09.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 15.07.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_2 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta nei giorni 9-10-11 novembre 2019, venga CP_3 condannata a risarcire in suo favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di essere proprietaria del fondo rustico sito in Nola (NA) alla masseria , riportato nel N.C.T. del Comune di Nola al Foglio n. Pt_1
30, particella n. 544, di qualità noccioleto di seconda classe;
- che in data 9-10-11 novembre 2019 il predetto fondo, confinante per un lato per circa metri lineari 40 con l'alveo fu invaso dalle CP_3 acque fuoriuscite da quest'ultimo a seguito del crollo della muratura spondale per circa metri lineari 10 del lato destro;
- che, in particolare, "la caduta dell'argine murario è stata causa dalle notevoli forze spingenti, sprigionate dalle enorme massa di acqua di deflusso, trasportata naturalmente dall'Alveo medesimo, ma anche per l'accidentale creazione di un impedimento naturale costituito da tronchi, arbusti, cespugli e detriti vari posizionatosi a modo di barriera nella sua naturale sede all'altezza della dividente delle particelle 544 e
545 del foglio 30, generando un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua amplificando le forze spingente contro gli argini latistanti"
(cfr. pag. 2 del ricorso).
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni e che, per ripristinare lo status quo ante occorreva la somma di € 27.623,60, come da computo metrico allegato alla perizia di parte;
- che la causa dell'evento è da attribuirsi alle cattive condizioni di manutenzione dell'alveo che da anni non era oggetto di CP_3 interventi di pulizia ed era intasato di detriti e rifiuti.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare responsabile dello straripamento dell'Alveo
Quindici, la , sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 Controparte_2
c.c.; 2) Conseguentemente condannare la in persona Controparte_2 del Presidente della Giunta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente, della somma di euro 26.000,00, così prudentemente ridotta ai fini del valore della causa, ovvero di quella che l'adito Tribunale riterrà effettivamente dovuta anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare la in persona del Presidente della Controparte_2
Giunta, al pagamento delle spese, diritti e onorario del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di anticipo”.
…
Con comparsa depositata in data 7.10.2022, si è costituita la CP_2
depositando documentazione a sostegno dell'infondatezza
[...] del ricorso ma non articolando nessuna specifica difesa.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nola, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del
12.09.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dall'atto di divisione per notaio del 30.01.2009, rep. n. 80.782, racc. n. 10361 del Persona_2
30.01.2009, con cui la ricorrente ha acquisito la proprietà del fondo per cui è causa.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000). La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi ( e il perito Tes_1 Tes_2
) hanno confermato che nel mese di novembre dell'anno 2019
[...]
l'alveo è esondato, andando ad invadere tutti i fondi CP_3 circostanti, compresi quelli coltivati dalla ricorrente.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che la ricorrente era proprietaria del fondo indicato in ricorso;
- che, a causa dell'esondazione, la muratura spondale dell'alveo crollò per oltre 10 metri, invadendo il terreno della ricorrente;
CP_3
- che l'alveo all'epoca dei fatti si presentava in stato di cattiva CP_3 manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_2 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_2 custodia del corso d'acqua.
Ed invero, la qualità di custode in capo alla in materia di CP_2 demanio fluviale e, in generale, anche di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997;
Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del
23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le CP_2 competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce:
«Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale.
Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che < tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che < funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque».
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, < polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>".
Alla stregua della citata giurisprudenza nonché della normativa ivi richiamata, risulta pacifico che la è custode del demanio CP_2 fluviale, poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Sotto un ulteriore profilo, va precisato che la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che le Regioni rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_2
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello), non sussistente nel caso di specie.
Risulta accertato, invece, che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Tes_2
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità
e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997). Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dalla ricorrente in € 27.623,60, distinguendo le voci di danno, come segue:
- € 7.020,00 per compenso per impiego operaio per pulizia generale del soprassuolo;
- € 4.500,00 per noleggio mezzo meccanico e compenso operaio per lo spalamento dei detriti sovrapposti all'originario piano di campagna per spessore medio di 25,30 cm;
- € 4.680,00 per compenso operaio per livellamento piano di campagna;
- € 5.451,60 per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- € 1.652,00 per compenso per fresatura del fondo;
- € 2.640,00 per la perdita delle nocciole;
- € 1.680,00 per perdita noci.
Ebbene, innanzitutto va osservato che, con riguardo ai danni da perdita di noci e nocciole, poiché le noci e le nocciole si trovano sui relativi alberi da frutto, e, quindi, ad una certa distanza dal terreno, è inverosimile che le medesime siano marcite a causa dell'allagamento.
Peraltro, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento in discarica, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.). Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, nulla può essere riconosciuto per le voci di danno relative alla perdita delle nocciole e delle noci.
Parimenti, non può liquidarsi nulla per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, in quanto trattasi di attività che deve essere dimostrata mediante la documentazione attestante la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito e che dunque non sia stato nemmeno prelevato attraverso uno scavo nel terreno.
Inoltre, la ricorrente non ha assolutamente documentato gli asseriti costi di noleggio e utilizzo di mezzo meccanico per lo smaltimento dei detriti, per cui nulla può essere riconosciuto per la relativa voce di danno.
Per quanto concerne le restanti voci di danno, relative alle attività di pulizia generale del soprassuolo, di livellamento del piano di campagna e di fresatura del terreno, deve osservarsi che la ricorrente non ha depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
In particolare, con riguardo ai danni relativi alla pulizia generale del soprassuolo, si osserva che l'importo unitario dei giorni lavorativi (€
130,00) indicato nel computo metrico non risulta essere stato motivato dal perito di parte e appare eccessivo rispetto all'estensione di terreno interessata dall'alluvione.
Pertanto, considerando che le attività indicate nel computo metrico siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data 9-10-11 CP_3 novembre 2019, la somma complessiva di € 4.005,60 in favore di
(risultante dalla somma di € 2.106,00 per Parte_1 pulizie generali del soprassuolo, 1.404,00 per livellamento piano di campagna ed € 495,60 per fresatura, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(5.06.2020) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari
RI IA e , nella misura della metà ciascuno. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della Parte_1 CP_2
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza,
[...] così provvede: - accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dalla ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
nella misura di € 4.005,60, oltre rivalutazione monetaria
[...] dalla data della perizia di parte (5.06.2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.278,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari RI IA e
[...]
, nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la CP_1 residua metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo