TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 22576/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
Avv. , nata a [...] il [...] ed ivi residente al Corso A. Parte_1
Lucc rappresentata e difesa unitamente e C.F._1 disgiuntamente dal zo (C.F. ) e C.F._2 dalla stessa Avv. (C.F. o Parte_1 C.F._1 elettivamente do ortici n. 209, presso lo studio dell'Avv. Umberto Marrazzo, come in atti. ATTRICE
CONTRO
Dott. , nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3
e Dot nato a [...] . Controparte_2
i dom.ti in Napoli al Corso A. Lucci n. 121, C.F._4
Giulia Maiorano (C.F. ), presso C.F._5 la quale sono elett.te domiciliati in Portici alla e in atti.
CONVENUTI
CONTRO
sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 (C.F. ) CP_3 P.IVA_1
l'amministratrice p.t., Avv. Giovanna Golia, domiciliata in Napoli alla Via F. Cilea n. 250 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Scoleri (C.F. dal quale è rappresentato C.F._6
e difeso, come in atti CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: accertata la responsabilità dei convenuti nella produzione dell'evento per cui è causa e dei danni consequenziali si condanni, per l'effetto, gli stessi convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'esponente avv. quantificabili all'esito dell'istruttoria Parte_1 svolta in: 1) €.7.369,21 oltre IVA per i lavori di ripristino da eseguire nel vano cucina;
2) €.19.000,00 per il mobilio della cucina danneggiata;
3) €.3.577,50 oltre iva a titolo di risarcimento per il ripristino del balcone lato EST;
nonché l'indennizzo pari ad €.1.200,00 al mese per il mancato utilizzo del menzionato appartamento danneggiato dal 2017 sino all'effettivo ripristino, nonché interessi sulla somma dovuta dalla domanda al soddisfo. L'avv. chiede Pt_1 infine che siano posti a carico dei convenuti le spese anticipate in favore del CTU ing. (€.2.290,08), e posta provvisoriamente in solido Persona_1 tra tutte le parti del giudizio, ivi compresa l'attrice, nonché il rimborso delle spese sostenute per il CTP arch. pari ad €.1.558,08 come da Persona_2 fattura e relativo bonifico depositato nel fascicolo telematico in data 20.03.2025.
Conclusioni parti convenute e : 1) dichiarare inammissibile, CP_1 CP_2 improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare, per infondatezza, ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti dei comparenti, anche per carenza di legittimazione passiva dei dott.ri e;
2) in via gradata, nella CP_1 CP_2 denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda formulata dall'attrice nei confronti dei dott.ri e , questi ultimi chiedono di CP_1 CP_2 porre a carico del convenuto ogni eventuale conseguenza passiva CP_3 del presente giudizio, con completo esonero degli stessi odierni concludenti.
Conclusioni parte convenuta
1. Rigettare la richiesta di danni CP_3 patrimoniali avanzata dall'attrice perchè generica e priva di prova, con conseguente condanna alle spese;
2. Rigettare la richiesta attorea di danni per mancato utilizzo dell'appartamento perchè chiaramente infondata e del tutto priva di prova, con conseguente condanna alle spese;
3. Rigettare la domanda di manleva in riconvenzionale spiegata dai convenuti e nei CP_1 CP_2 confronti del perchè infondata e del tutto sfornita di prova, con CP_3 conseguente condanna di essi convenuti alle spese.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'Avv. conveniva dinanzi a questo Tribunale il Pt_1
sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 unitamente ai Dott.ri CP_3
e assumendo che l'immobile di cui è proprietaria, sito al 10° CP_1 CP_2 piano del , risultava interessato da continue e copiose infiltrazioni CP_3 in occasione delle giornate piovose, concentrate principalmente nel soffitto e parete del locale cucina e nei sottobalconi di pertinenza delle camere da letto e salone, che si sarebbero aggravate ed estese nel tempo;
individuava quindi la causa delle predette infiltrazioni sia nella cattiva manutenzione e nel degrado del terrazzo di copertura dei Dott.ri e sia nel degrado del CP_1 Pt_2 cornicione e nella sua conformazione. CP_4
Iscritta la causa a ruolo, si costituivano i Dott.ri e i quali CP_1 CP_2 chiedevano condannarsi anche in via riconvenzionale, il
[...]
sito in Napoli al Corso Lucci n. 121, in persona CP_5 dell'Amministratore p.t., a tenere indenne i comparenti da ogni eventuale conseguenza onerosa del presente giudizio, per qualsiasi titolo o ragione, sorta, interessi, spese, danni, nulla escluso e/o eccettuato, con completo esonero dei dott.ri e da ogni conseguenza comunque passiva CP_1 Controparte_2 del presente giudizio.
Successivamente, instauratosi regolarmente il contraddittorio, espletata CTU tecnica, reso interrogatorio formale ed espletata prova per testi, essendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 21.03.2025 venivano precisate le conclusioni ed il fascicolo era assegnato a sentenza con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva dell'attrice, Avv. e la legittimazione passiva del convenuto Pt_1
. Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in CP_3 capo ai convenuti Dott.ri e;
a tal riguardo infatti è stato CP_1 CP_2 accertato che parte delle infiltrazioni provenivano dai piantoni delle ringhiere infisse nel terrazzo di loro proprietà esclusiva, come meglio sarà argomentato nel prosieguo. Risulta infine che parte attrice ha provveduto a formale invito alla mediazione depositando verbale di esito negativo (per quanto il tentativo di mediazione non fosse strettamente richiesto, vertendosi in materia di responsabilità civile e non in materia di diritto condominiale).
Tanto premesso, in primo luogo va dichiarata parziale cessazione della materia del contendere tra parte attrice ed i convenuti in merito alla CP richiesta di risarcimento del danno per il ripristino degli ammaloramenti concernenti il lato ovest. Al riguardo infatti, le parti convenute hanno dichiarato di aver già provveduto a tanto, eseguendo i dovuti lavori anche all'interno dell'appartamento di parte attrice, ed avendo in tal modo effettivamente posto termine alle lamentate infiltrazioni. Tali circostanze sono state confermate dall'attrice all'udienza del 20.12.2024 in sede di interrogatorio formale della stessa, nonché dalla teste , la quale sul punto dichiarava “le Testimone_1 infiltrazioni sono ancora presenti, tranne fuori al balcone della camera da letto”. In sede di governo delle spese di causa su tale punto andrà comunque applicato il principio della soccombenza virtuale, in quanto i lavori di cui trattasi sono stati posti in essere solo dopo la notifica dell'atto di citazione.
Con riguardo ai convenuti va anche rigettata la riconvenzionale CP dai medesimi spiegata ed avente ad oggetto richiesta di manleva nei confronti del convenuto . CP_3
Sul punto, anche con riguardo alla rigettata eccezione di carenza della legittimazione passiva sollevata dai convenuti , va evidenziato CP che - come rilevato dalla CTU e come pacifico tra le parti - le infiltrazioni al lato ovest, lamentate da parte attrice e che sono all'origine del contenzioso in esame, provenivano dai piantoni delle ringhiere, infisse nel terrazzo di proprietà esclusiva di essi convenuti . CP
• Così, testualmente, la CTU: “Riguardo alle infiltrazioni riscontrate all' intradosso del solaio di copertura del balcone esposto ad ovest, esse provenivano dai piantoni delle ringhiere, che, per l'effetto dei fori praticati per il fissaggio della struttura in ferro, facilitavano l'assorbimento dell'acqua attraverso il solaio”.
Or bene, norma generale e consolidata in giurisprudenza, è che i balconi non rientrano tra le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., non essendo né necessari per l'esistenza del fabbricato, né destinati all'uso od al servizio dello stesso. Diversamente i rivestimenti esterni degli stessi possono essere considerati beni comuni, ma solo se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica dell'edificio, divenendo elementi ornamentali della facciata;
al contrario, quando la ringhiera non rivesta particolare pregio o forma da costituire elemento integrante del decoro ed aspetto architettonico, la spesa non solo deve essere sostenuta dai singoli condomini i cui balconi sono di essa dotati, ma la percentuale della spesa dovrebbe essere attribuita non in base ai millesimi di proprietà ma, ove possibile, in base ai metri lineari riferibili al singolo balcone.
La giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa dei convenuti CP
(Cass. Sez. 6, ordinanza n. 10848 del 08 giugno 2020) non fa che riconfermare tale principio generale;
nel caso invocato, infatti, il giudice di merito aveva riconosciuto, nel caso concreto, una essenziale funzione estetica delle ringhiere;
tale particolare funzione, nel caso che qui si esamina, risulta invece semplicemente invocata, ma in nessun modo provata;
anzi, nemmeno si chiede e si offre di provarla, per cui non essendo stati offerti a questo giudice gli elementi necessari a decidere se sussista o meno l'elemento richiesto della essenziale funzione estetica, prevale il principio generale secondo cui la ringhiera non è bene condominiale e – di conseguenza, nel caso in esame – la manutenzione di essa, come pure del terrazzo di proprietà esclusiva, spettava ai convenuti . CP
E' fondata e va accolta la domanda concernente il risarcimento dei danni subiti dall'appartamento nel lato est e nella cucina. Tali danni vanno imputati al convenuto . CP_3
Al riguardo la CTU ha chiarito quanto segue: • (Lato Est): “In merito alle infiltrazioni provenienti dal soffitto del balcone esposto ad est, sussistono varie concause, esse infatti provengono dal parapetto in cls della facciata, dai piantoni della ringhiera di protezione, dalle cattive condizioni del cornicione limitrofo nonché dalle cattive condizioni del rivestimento del parapetto esterno e interno della facciata condominiale.”
• (Lato Nord - Cucina) “Le infiltrazioni presenti in cucina sono dovute a concause: - imbocco della pluviale NORD posta a pavimento sul terrazzo privato int.33; - cornicione e il parapetto sommitale tra 10° e 11° piano lato NORD;
- cavedio presente nel cornicione della facciata lato NORD;
- rivestimenti e mosaici orizzontali, inclinati e verticali posti a protezione del cornicione, che visivamente presentano ampie fessure e lesioni con la presenza anche di abbondante vegetazione spontanea”.
Trattasi pertanto di infiltrazioni aventi diverse concause, ma tutte originanti da beni di natura condominiale (parapetto della facciata, piantoni della ringhiera di protezione, parapetto della facciata condominiale, cavedio ed altro)
Va evidenziato che il , benchè sia perfettamente consapevole CP_3 dell'esistenza delle infiltrazioni e dei danni causati, e ciò anche mercè la redazione di ben quattro relazioni di consulenza tecnica aventi ad oggetto i fatti di causa, che hanno coinvolto ed interessato il medesimo, ad oggi CP_3 ancora non ha dato luogo ad alcun lavoro, lasciando pertanto proseguire e peggiorare i fenomeni infiltrativi denunciati, sia nell'ambiente cucina, sia al balcone posto sul lato est.
L'an è quindi certamente provato. Per quanto riguarda il quantum, vanno precisati i danni all'appartamento, i danni al mobilio e i danni non patrimoniali da disagio abitativo.
DANNI ALL'APPARTAMENTO: essi sono stati quantificati dalla CTU in € 7.369,21, per quanto concerne i locali cucine ed € 3.577,50 per il ripristino del balcone lato EST;
il tutto oltre IVA come per legge. Tale quantificazione è stata operata con metodo analitico ed equilibrato che questo giudice condivide, essendo state calcolate le voci di lavorazione occorrenti e quantificate secondo il tariffario della Regione Campania.
DANNI AL MOBILIO: essi sono stati quantificati dal CTU in € 21.298,00 iniziali, cui applicare una riduzione del 70% in ragione della vetustà dei medesimi;
tale riduzione appare troppo severa;
è ben vero – infatti – che i mobili, anche dalle foto agli atti e dalla prova testimoniale raccolta, risultano vetusti e rovinati;
altrettanto vero – però – è che tale stato del mobilio è riconducibile in larga parte proprio alle infiltrazioni lamentate ed alla muffa ad esse conseguente, che li ha rovinati;
situazione, peraltro, protrattasi per parecchi anni, nonostante le denunce di parte attrice e gli inviti rivolti al convenuto affinchè CP_3 risolvesse il problema, che appaiono documentate agli atti e sono peraltro pacifiche tra le parti. Per tale ragione è opportuna ed equa una riduzione del 30% rispetto al valore iniziale e, conseguentemente, una liquidazione di tale voce di danno quantificata in € 14.908,60.
DISAGIO ABITATIVO: Nella vicenda in esame il danno da disagio abitativo, liquidati previamente i danni patrimoniali all'appartamento ed al mobilio, viene in evidenza nella sua declinazione di danno non patrimoniale. In tale accezione la voce di danno di cui trattasi è riconosciuta dalla Suprema Corte (Cass. Sent. n. 33439/2019): “La compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che sia causato dall'altrui fatto dannoso (nel caso in specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.”
Il danno in esame, pur configurabile, va comunque provato e, una volta accertata l'esistenza, quantificato, anche con il criterio del danno figurativo;
sul punto, ancora una volta la Cassazione: “In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (Cass. n, 4779/1998, riportata da Cass. Sent. n. 33439/2019).
Nel caso che ci occupa il danno appare provato in quanto, a causa delle infiltrazioni e dei fenomeni degenerativi ad esse collegate, la cucina risulta non abitabile. Sul punto, la CTU è particolarmente chiara:
• “Tale ambiente cucina non è abitabile per la costante e continua caduta di intonaci e sfogliamento della pittura, per la presenza di un elevato tasso d'umidità, di varie tipologie di muffe ed un inizio di sfondellamento del solaio. In quest'ultimo ambiente le infiltrazioni interessano non solo i soffitti ma anche la parete retrostante i pensili e le basi della cucina, con percolazione e stillicidio d'acqua”.
Anche la prova testimoniale raccolta ha dato atto del disagio abitativo, rilevando come parte attrice ad un certo punto abbia cominciato a non invitare più gente a pranzo, a causa dello stato in cui si trovavano i locali della cucina;
disagio peraltro evidente, secondo la comune esperienza, anche alla sola visione della documentazione fotografica prodotta.
In merito alla quantificazione del danno, la richiesta di Euro 1.200,00 mensili formulata in atti appare esagerata in considerazione del fatto che l'immobile, sia pure in maniera problematica e non piena, è comunque goduto da parte attrice;
or bene considerato che il danno figurativo, indicato sulla base del valore di locazione calcolato dalla CTU per il solo locale cucina, ammonta ad Euro 125,80 mensili, e considerato che il godimento non pieno si estende comunque a tutto l'appartamento, appare opportuno ed equo, anche ai sensi dell'art. 1226 cpc, raddoppiare tale importo, ottenendo in tal modo una liquidazione di tale voce di danno pari ad Euro 251,60 mensili. In totale, risalendo come da verbale di assemblea condominiale in atti, la prima denuncia delle infiltrazioni al mese di maggio 2017, alla data odierna l'importo del danno va calcolato su 97 mensilità, e va quindi liquidato in Euro 24.405,20, oltre ulteriori E. 251,60 mensili fino alla eliminazione delle infiltrazioni.
*****
Le spese di causa, liquidate ex DM 55/2014, seguiranno la soccombenza. Non verranno riconosciute le spese di CTP in quanto eccessive e - comunque - superflue e in ogni caso non provate, non risultando agli atti alcuna fattura del CTP, nonostante la nota di parte attrice del 20.03.2025 che ne attesta (attesterebbe) il deposito, ma che in realtà non reca alcun allegato.
Le spese di C.T.U. - ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente - in base al decreto di liquidazione del 23.04.2024 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico del convenuto , stante la intervenuta cessazione CP_3 della materia del contendere tra parte attrice e gli altri convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice ed i convenuti
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) in merito alla richiesta di risarcimento del danno C.F._4 per il ripristino degli ammaloramenti concernenti il lato ovest.
-B) In ragione del principio di soccombenza virtuale, condanna i medesimi
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) al pagamento degli onorari di causa in favore di C.F._4 parte attrice, (C.F.: che vengono così Parte_1 C.F._1 liquidate (scaglione indeterminabile basso, riduzione 50% per pronuncia in rito): fase di studio, valore medio € 1.701,00; fase decisionale, valore medio € 2.905,00; compenso tabellare € 4.606,00; riduzione del 50 % per improcedibilità (cessata materia del contendere) € -2.303,00 e così in totale la somma di € 2.303,00 oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge.
-C) Dichiara accertata la responsabilità del convenuto sito in CP_3 Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 (C.F. ) in merito alle P.IVA_1 infiltrazioni lamentate da parte attrice, come in motivazione.
-D) Condanna il sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 CP_3
(C.F. ) al risarcimento in favore di parte attrice, P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: dei seguenti danni: DANNI ALL'APPARTAMENTO: C.F._1
€ 7.369,21, per quanto concerne i locali cucina ed € 3.577,50 per il ripristino del balcone lato EST, il tutto oltre IVA come per legge;
DANNI AL MOBILIO: € 14.908,60; DANNO DA DISAGIO ABITATIVO (liquidato ai sensi dell'art. 1226 cpc): € 24.405,20 alla data odierna, oltre ulteriori € 251,60 mensili fino alla eliminazione delle infiltrazioni. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
-E) Condanna il sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 CP_3
(C.F. ) al pagamento in favore di parte attrice, P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: degli onorari di causa che vengono così liquidati C.F._1
(valore indeterminabile basso): fase di studio valore medio € 1.701,00; fase introduttiva valore medio € 1.204,00; fase istruttoria valore medio € 1.806,00; fase decisionale valore medio € 2.905,00; e così in totale la somma di € 7.616,00 oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge.
-F) Rigetta la domanda di manleva dei convenuti (C.F. CP_1
) e (C.F. ) C.F._3 Controparte_2 C.F._4 nei confronti del CONDOMINIO sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 (C.F. ). P.IVA_1
-G) Condanna i convenuti (C.F. ) e CP_1 C.F._3
(C.F. ) e il sito Controparte_2 C.F._4 CP_3 in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 (C.F. , in solido tra loro, P.IVA_1 al pagamento delle spese per il contributo unificato, ammontante ad € 518,00 in favore di (C.F.: . Parte_1 C.F._1
-H) Pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto CP_3 sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 121/137 (C.F. ). P.IVA_1
Così deciso in Napoli, 27.06.2025.
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria