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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 203/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GIULINI N. 20 COMO presso lo studio dell'avv. FOLCIO DANILO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 4 20123 presso lo studio CP_1
dell'avv. CENTRULLO ANTONELLA DOLORES, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 16 APPELLATO
avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Riformare la sentenza N.7171/2023 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII
Civile – pronunciata il 19.9.2023, pubblicata in data 19.9.2023, non notificata, nella parte in cui “- rigetta le domande di parte attrice – condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 3.500,00 per compensi, CP_1
oltre accessori di legge e rimborso forfettario – sentenza esecutiva”.
Per l'effetto,
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N.7171/2023 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII
Civile – Giudice : Dott.ssa Sabrina Bocconcello – nell'ambito del giudizio civile rubricato al N.39610/2021 R.G., pronunciata e pubblicata in data 19.9.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare. IN
VIA PRELIMINARE, Disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'impugnata delibera assembleare. IN VIA PRINCIPALE, Accertare e dichiarare nulla o, comunque, annullabile la deliberazione impugnata, relativamente al punto 05) del verbale 6.9.2021, ovvero ogni altro atto connesso e/o presupposto. Accertare e dichiarare nulla o, comunque, annullabile la deliberazione impugnata, relativamente al punto 06) del verbale 6.9.2021, ovvero ogni altro atto connesso e/o presupposto. Per
pagina 2 di 16 l'effetto, previa ogni declaratoria di merito circa l'impugnata delibera, per i motivi dedotti, che qui si intendono integralmente richiamati, accogliere le domande tutte, e condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio. Con riserva di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore. Con riserva di chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari contro tutti i Condomini allacciati all'impianto fognario condominiale”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate ex adverso, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO Con rifusione integrale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione totale delle spese processuali del primo grado di giudizio, per i motivi esposti nel retro esteso atto di appello, e con condanna dell'odierna parte appellata al rimborso delle spese inerenti il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come dovute.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Nello specifico, si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria in caso di ammissione dei capitoli dedotti ex adverso.
1.Vero che gli altri condomini, che ne abbiano fatto richiesta, hanno ottenuto senza alcuna difficoltà, l'autorizzazione ad allacciarsi all'impianto.
2.Vero che l'odierno attore ha sempre, regolarmente, partecipato alle spese di conservazione degli impianti comuni, qual è quello fognario.
3.Vero che l'odierno attore è intervenuto per adeguare l'altezza del parapetto della propria unità immobiliare alla vigente normativa comunale.
pagina 3 di 16 4.Vero che l'installazione del parapetto de quo aveva lo scopo precipuo di tutelare e garantire l'incolumità delle persone.
5.Vero che l'innalzamento del parapetto de quo perseguiva l'obiettivo di rendere più sicuro il balcone.
6.Vero che l'intervento in oggetto ha garantito il rispetto del decoro architettonico dell'edificio.
7.Vero che il Regolamento Edilizio del Comune di , all'art.92, n.2 – Aggetti su CP_1
strada, parapetti e davanzali – stabilisce che “parapetti e davanzali devono avere un'altezza non inferiore a m.1,10 e devono garantire l'inattraversabilità di una sfera di
10 cm di diametro e, per disegno e materiali impiegati, condizioni di sicurezza con riferimento ai possibili utilizzatori del manufatto”.
8.Vero che l'Amministratore del , incurante della Controparte_1
pendenza del giudizio rubricato al N.19214/2021 R.G. - XIII Sezione Civile – Gudice:
Dott. – ha indetto un'ulteriore assemblea condominiale allo scopo di decretare la Pt_2
ratifica della delibera 15.3.2021, oggetto di altra, precedente impugnazione.
9.Vero che, nel giudizio rubricato al N.19214/2021 R.G., era stata specificamente richiesta la sospensione, inaudita altera parte, della delibera 15.3.2021.
* Si indicano quali testi :
Arch. , Via Carcano n.18. Testimone_1 CP_1
Arch. , , Via Alberto Mario n.32. Testimone_2 CP_1
*
Si chiede, altresì, venga espletata CTU volta ad esaminare lo stato dei luoghi.
Per : Controparte_1
pagina 4 di 16 IL (C.F. ), ut supra difeso e Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato, dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e opponendosi ad ogni nuova produzione o istanza istruttoria, rassegna di seguito le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza del presente atto d'appello ai sensi e per l'effetto dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria di riforma dell'impugnata sentenza poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7171/2023 del
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII civile, pronunciata in data 19.09.23, pubblicata in pari data;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova orale per testi e interrogatorio formale sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero che”, con gli stessi testi indicati a prova diretta:
1) Vero che l'autorizzazione richiesta al dal Dott. ha ad CP_1 Parte_1
oggetto la realizzazione di una nuova rete fognaria con n. 7 diramazioni per accogliere altrettanti nuovi vani bagno all'interno della sua proprietà?
2) Vero che il predetto intervento esula dal garantire la salubrità e stabilità dell'edificio condominiale?
Si indica a teste Geom. , Via G. Venezian n. 12, . Testimone_3 CP_1
3) Vero che l'opera di innalzamento dei parapetti è stata realizzata dal Dott. in assenza di qualsivoglia autorizzazione condominiale? Parte_1
pagina 5 di 16 4) Vero che l'opera di innalzamento dei parapetti è stata realizzata dal Dott. in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione all'amministratore? Parte_1
5) Vero che gli attuali parapetti installati dal Dott. senza alcuna preventiva Parte_1
autorizzazione risultano difformi da quelli precedentemente esistenti come da documentazione fotografica che si rammostra al teste?
6) Vero che i parapetti che insistono sulle finestre ubicate all'interno del Condominio di risultano tutelate in via indiretta dal vincolo apposto dalla Controparte_1
Sovraintendenza ai beni culturali come da documento 9 che si rammostra al teste?
Si indica a teste Dott. presso lo studio dello stesso in , Via Testimone_4 CP_1
Maurilio n. 4.
Ci si oppone sin da ora all'ammissione di eventuale istanza avversaria di CTU poiché trattasi di richiesta meramente esplorativa.
A prova contraria (cfr memoria ex art. 183 VI co n. 3 c.p.c. di parte convenuta in data
18.07.22 sulle prove articolate da controparte con memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c.), questa difesa deduce quanto segue:
il capitolo 1 è generico ed inconferente. Nella denegata ipotesi di sua ammissione si chiede ammettersi prova contraria con il seguente capitolo, con lo stesso teste indicato a prova diretta nella memoria n. 2 (Geom. , Via G. Venezian n. 12, ): Testimone_3 CP_1
Vero che l'autorizzazione concessa agli altri condomini richiedenti il permesso ad effettuare interventi sulla rete fognaria già esistente ha comportato il solo allaccio alla rete fognaria nello stato di fatto originario?
Con salvezza di compensi professionali, oltre spese generali 15% e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Si produce doc. 1) atto di citazione in appello notificato, oltre al fascicolo di parte di I grado. pagina 6 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Parte_1 [...]
, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della delibera del Controparte_1
6.9.2021 punti 5 e 6 dell'odg per avere l'assemblea al punto 5 negato l'autorizzazione alla posa di due tubazioni di scarico ed al punto 6 negato l'autorizzazione alla modifica dei serramenti come eseguite dall'attore.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle domande attoree, sul CP_1
presupposto che non vi fosse violazione alcuna del diritto del singolo, ma esercizio di un diritto a tutela del stesso atteso che la posa della tubatura avrebbe CP_1
compromesso parte delle zone comuni e le modifiche ai serramenti leso il decoro architettonico.
Rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata e concessi i richiesti termini per deposito di memorie ex art 183 VI comma Cpc, il Tribunale di Milano, senza necessità di istruttoria orale, pronunciava la sentenza n. 7171/2023 pubblicata il
19.09.2023 con la quale rigettava le domande di parte attrice condannandola al pagamento in favore del . Controparte_2 Parte_3
A fondamento della propria decisione il Tribunale osservava:
- quanto al punto 5 dell'ordine del giorno che “non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di non autorizzare la posa delle tubature atteso che è pacifico in atti che in esito ad elaborato di perito di parte, al fine di far eseguire quanto richiesto dall'attore, sarebbe stato necessario compromettere irrimediabilmente parti comuni a beneficio del singolo senza che fosse provata la necessità dell'attore di eseguire le opere come proposte nel progetto approvato.
Consegue quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso”;
pagina 7 di 16 - quanto al punto 6 dell'ordine del giorno che: “Dalla documentazione in atti è emerso che esiste un regolamento di condominio che all'art. 9 vieta le modifiche dell'architettura esterna (doc 4 convenuto) e non è contestato che l'edificio è sottoposto a vincolo paesaggistico.
Per le sopra dedotte argomentazioni in tema di sindacato del giudice, non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di non autorizzare le modifiche operate da parte attrice dell'aspetto esterno dell'edificio anche se posizionato nel lato facciata cortile, atteso che ogni modifica comporta la violazione del regolamento condominiale e può essere autorizzata solo dall'unanimità del consesso assembleare. Ciò posto anche tale motivo di impugnazione va disatteso”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituito il che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone, quindi, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17 settembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza dell'8 aprile 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 16 ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1.Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 7171/23 per erronea interpretazione della fattispecie intercorrente tra le parti;
2.Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 7171/23 per violazione di diritto processuale ne bis in idem e per l'omessa dichiarazione di litispendenza con altra causa instaurata precedentemente;
3.Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 7171/23 per erronea e contraddittoria statuizione in merito alle risultanze istruttorie;
4.Illegittimità della sentenza n. 7171/23 per errata statuizione sulla condanna alle spese.
Osserva preliminarmente la Corte come la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dal . CP_1
Nel merito l'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale si sia limitato ad esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla delibera senza estendere l'indagine al merito della decisione che, in quanto ritenuta pregiudizievole per la minoranza dei partecipanti al
, risulterebbe affetta da eccesso di potere e, dunque, irrimediabilmente CP_1
viziata.
Sostiene, quindi, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'opportunità
e/o la convenienza di tale delibera e lamenta che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su una perizia di parte che non costituisce una prova.
Il motivo non può essere condiviso.
La giurisprudenza ha più volte affermato che ricorre la figura dell'eccesso di potere nel caso in cui la causa della delibera sia falsamente deviata dal suo modo di essere. Il controllo del giudice non può riguardare il merito della decisione, ma deve limitarsi ad pagina 9 di 16 una verifica di legittimità, cioè di conformità alle norme della legge o del regolamento.
Ciò significa che non si può impugnare una deliberazione solamente perché non si è
d'accordo con quanto liberamente deciso dall'assemblea nell' esercizio del proprio potere discrezionale.
Risulta, dunque, evidente che nessun giudice può annullare la volontà della maggioranza dei condomini per cattivo uso dei propri poteri discrezionali: se la collettività ha operato scelte inopportune non si può parlare certo di contrarietà alla legge e, quindi, di annullabilità.
In un solo caso il giudice può sindacare sul contenuto della delibera: quando l'assemblea ha deliberato con “eccesso di potere”.
Il fondamento dell'eccesso di potere si rinviene nel combinato disposto degli articoli
1105, 1108,1109,1137 e 1139 cc e nel principio immanente di buona fede ex art. 1375 cc che ricorre quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata o comunque sviata dalla sua finalità e che sia tale da recare un grave pregiudizio alla cosa comune.
In questo senso in materia condominiale si è potuta mutuare tutta la precedente giurisprudenza formatasi in materia societaria e la Suprema Corte ha affermato che: “ il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al controllo di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale , deve comprendere anche l'eccesso di potere , ravvisabile quando la decisione sia derivata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla
l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” ( cfr. Cass. Civ. 20 aprile 2001 n. 5889 e Cass.
Civ. 6 ottobre 2005 n. 19457).
pagina 10 di 16 Ed ancora “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (cfr. Cass., sesta sezione civile, ordinanza n. 20135 del 17 agosto 2017).
La giurisprudenza, quindi, ammette l'annullabilità della delibera assembleare viziata da eccesso di potere allorquando:
- Vi è il perseguimento da parte dell'assemblea di finalità non coerenti con gli interessi della collettività o
- Nell'intento di privilegiare gli interessi di alcuni soltanto dei partecipanti al
. CP_1
Come è stato affermato, quindi, nei rapporti condominiali la ratio che sottende al ricorso alla nozione dell'eccesso di potere è stata ravvisata sostanzialmente nell'esigenza di tutelare la minoranza rispetto ad eventuali abusi della maggioranza;
essa, tuttavia, presuppone la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo.
Secondo la giurisprudenza, quindi, la deliberazione è invalida per eccesso di potere quando la decisione seppur formalmente adottata nel rispetto della legge o del regolamento, non persegue gli interessi del condominio e, in ogni caso, la situazione pagina 11 di 16 dannosa che ne deriva a carico della minoranza dissenziente deve essere di una certa gravità.
In conclusione, quindi, può essere annullata per eccesso di potere la delibera che è ingiusta perché adottata in modo fraudolento dalla maggioranza dei condomini per perseguire uno scopo lesivo degli interessi dei condomini dissenzienti o assenti.
L'eccesso di potere è quindi un vero e proprio abuso della delibera assembleare.
Ciò detto, deve preliminarmente osservarsi come le censure di parte appellante relative all'eccesso di potere, come possibile causa invalidante della delibera condominiale, siano generiche e in quanto tali non suscettibili di valutazione, non avendo l'appellante allegato le ragioni integrative dell'eccesso di potere, ovverossia i fatti costitutivi
(fraudolenti) che avrebbero integrato tale preteso abuso.
Nel caso di specie ritiene questa Corte, condividendo la valutazione del Tribunale, che nessun eccesso di potere è dato rinvenire nella decisione assembleare in parola, essendo stato assunto invece il deliberato in questione in conformità all'idoneo ed esaustivo ordine del giorno esplicitato in sede di convocazione e nel pieno esercizio della sovrana volontà dei condomini.
Va, peraltro, osservato che il dott. come risulta dagli atti di causa, non si Parte_1
limitava a chiedere di allacciarsi alla rete fognaria preesistente, come già altri condomini avevano fatto in precedenza ottenendo il placet dell'assemblea, bensì instava per la realizzazione di un NUOVO impianto, ritenuto dal tecnico incaricato dal , CP_1
quando ancora non era pendente alcun giudizio, lesivo degli interessi comuni di tutti i condomini.
Quanto poi alla doglianza dell'appellante circa il fatto che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su una perizia di parte, che non può essere considerata prova, si osserva che il Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti” e che tale perizia pagina 12 di 16 costituisce comunque prova indiziaria ai sensi dell' art. 2729 c.c. assoggettata, al pari delle prove documentali, al libero apprezzamento del Giudice.
Quanto alla doglianza con cui si lamenta l'eccesso di potere dell'assemblea per aver negato l'autorizzazione all'innalzamento del parapetto come già eseguito dall'appellante, si osserva che, come già correttamente valutato dal Tribunale, “esiste un regolamento di condominio che all'art. 9 vieta le modifiche dell'architettura esterna
(doc 4 convenuto) e non è contestato che l'edificio è sottoposto a vincolo paesaggistico”.
Tale intervento, quindi, doveva essere realizzato in conformità ai canoni estetici dell'edificio e sul punto parte appellante nulla ha opposto;
peraltro, come documentato dal Condominio (cfr. doc.8), l'edificio di cui è causa, è sottoposto a vincolo di rispetto in ragione della sua ubicazione frontale alla Chiesa di Piazza Santa Eufemia, impressole dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali.
A nulla rileva poi il fatto che l'appartamento dell'appellante si trovi nella parte interna dell'edificio.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua eccezione di litispendenza, violando così il principio del ne bis in idem.
Fa presente che era già pendente un altro giudizio, rubricato al N. RG. 19214/2021, e che, allorquando è stata emanata la sentenza qui impugnata, la sentenza n. 9350/2022, con la quale il era stato condannato al pagamento delle spese di lite, era già CP_1
passata in giudicato, comprendendo, così, “il dedotto e il deducibile” ( cfr. pag. 13 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che il richiamo all'art. 39 c.p.c. non sia pertinente, non avendosi nel caso de quo litispendenza o continenza ai sensi della predetta norma.
pagina 13 di 16 Essa si dichiara, infatti, quando le cause siano pendenti dinanzi a due uffici giudiziari diversi, mentre per le cause identiche o connesse pendenti dinanzi al medesimo ufficio trovano piuttosto applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. che consentono e prescrivono la riunione, salvo il caso in cui ragioni di ordine processuale impediscono la riunione, in cui una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già pervenuta a sentenza, ipotesi che ricadono nel campo di applicazione degli istituti della sospensione ai sensi degli artt.
295 e 337 c.p.c.
Nel caso di specie, le due cause erano chiaramente connotate da un diverso petitum, in quanto in quella precedentemente radicata si faceva valere un preteso vizio formale afferente alla non corretta convocazione dell'assemblea per carenza della partecipazione del dott. mentre nella seconda si affermava l'illegittimità della delibera Parte_1
assunta in data 06.09.21 con riferimento ai punti 5) e 6) dell'ODG.
Da ultimo si osserva che il primo giudizio si è concluso con una sentenza in rito, con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione del principio processuale del ne bis in idem.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale dedotta che, se invece ammessa, avrebbe provato, in tesi, la fondatezza della sua domanda.
Il motivo non può essere accolto, tenuto conto che le circostanze dedotte erano generiche, irrilevanti ai fini della presente decisione e documentali.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese.
Il motivo non può essere accolto, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 14 di 16 Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere al in le spese di Controparte_4 Parte_4 CP_1
lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi euro 10.313,00 di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_3 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7171/2023 pubblicata il 19.09.2023 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 10.313,00, Controparte_3
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025
pagina 15 di 16 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 203/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GIULINI N. 20 COMO presso lo studio dell'avv. FOLCIO DANILO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 4 20123 presso lo studio CP_1
dell'avv. CENTRULLO ANTONELLA DOLORES, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 16 APPELLATO
avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Riformare la sentenza N.7171/2023 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII
Civile – pronunciata il 19.9.2023, pubblicata in data 19.9.2023, non notificata, nella parte in cui “- rigetta le domande di parte attrice – condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 3.500,00 per compensi, CP_1
oltre accessori di legge e rimborso forfettario – sentenza esecutiva”.
Per l'effetto,
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N.7171/2023 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII
Civile – Giudice : Dott.ssa Sabrina Bocconcello – nell'ambito del giudizio civile rubricato al N.39610/2021 R.G., pronunciata e pubblicata in data 19.9.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare. IN
VIA PRELIMINARE, Disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'impugnata delibera assembleare. IN VIA PRINCIPALE, Accertare e dichiarare nulla o, comunque, annullabile la deliberazione impugnata, relativamente al punto 05) del verbale 6.9.2021, ovvero ogni altro atto connesso e/o presupposto. Accertare e dichiarare nulla o, comunque, annullabile la deliberazione impugnata, relativamente al punto 06) del verbale 6.9.2021, ovvero ogni altro atto connesso e/o presupposto. Per
pagina 2 di 16 l'effetto, previa ogni declaratoria di merito circa l'impugnata delibera, per i motivi dedotti, che qui si intendono integralmente richiamati, accogliere le domande tutte, e condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio. Con riserva di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore. Con riserva di chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari contro tutti i Condomini allacciati all'impianto fognario condominiale”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate ex adverso, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO Con rifusione integrale delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione totale delle spese processuali del primo grado di giudizio, per i motivi esposti nel retro esteso atto di appello, e con condanna dell'odierna parte appellata al rimborso delle spese inerenti il presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come dovute.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Nello specifico, si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria in caso di ammissione dei capitoli dedotti ex adverso.
1.Vero che gli altri condomini, che ne abbiano fatto richiesta, hanno ottenuto senza alcuna difficoltà, l'autorizzazione ad allacciarsi all'impianto.
2.Vero che l'odierno attore ha sempre, regolarmente, partecipato alle spese di conservazione degli impianti comuni, qual è quello fognario.
3.Vero che l'odierno attore è intervenuto per adeguare l'altezza del parapetto della propria unità immobiliare alla vigente normativa comunale.
pagina 3 di 16 4.Vero che l'installazione del parapetto de quo aveva lo scopo precipuo di tutelare e garantire l'incolumità delle persone.
5.Vero che l'innalzamento del parapetto de quo perseguiva l'obiettivo di rendere più sicuro il balcone.
6.Vero che l'intervento in oggetto ha garantito il rispetto del decoro architettonico dell'edificio.
7.Vero che il Regolamento Edilizio del Comune di , all'art.92, n.2 – Aggetti su CP_1
strada, parapetti e davanzali – stabilisce che “parapetti e davanzali devono avere un'altezza non inferiore a m.1,10 e devono garantire l'inattraversabilità di una sfera di
10 cm di diametro e, per disegno e materiali impiegati, condizioni di sicurezza con riferimento ai possibili utilizzatori del manufatto”.
8.Vero che l'Amministratore del , incurante della Controparte_1
pendenza del giudizio rubricato al N.19214/2021 R.G. - XIII Sezione Civile – Gudice:
Dott. – ha indetto un'ulteriore assemblea condominiale allo scopo di decretare la Pt_2
ratifica della delibera 15.3.2021, oggetto di altra, precedente impugnazione.
9.Vero che, nel giudizio rubricato al N.19214/2021 R.G., era stata specificamente richiesta la sospensione, inaudita altera parte, della delibera 15.3.2021.
* Si indicano quali testi :
Arch. , Via Carcano n.18. Testimone_1 CP_1
Arch. , , Via Alberto Mario n.32. Testimone_2 CP_1
*
Si chiede, altresì, venga espletata CTU volta ad esaminare lo stato dei luoghi.
Per : Controparte_1
pagina 4 di 16 IL (C.F. ), ut supra difeso e Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato, dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e opponendosi ad ogni nuova produzione o istanza istruttoria, rassegna di seguito le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza del presente atto d'appello ai sensi e per l'effetto dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria di riforma dell'impugnata sentenza poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7171/2023 del
Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII civile, pronunciata in data 19.09.23, pubblicata in pari data;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova orale per testi e interrogatorio formale sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero che”, con gli stessi testi indicati a prova diretta:
1) Vero che l'autorizzazione richiesta al dal Dott. ha ad CP_1 Parte_1
oggetto la realizzazione di una nuova rete fognaria con n. 7 diramazioni per accogliere altrettanti nuovi vani bagno all'interno della sua proprietà?
2) Vero che il predetto intervento esula dal garantire la salubrità e stabilità dell'edificio condominiale?
Si indica a teste Geom. , Via G. Venezian n. 12, . Testimone_3 CP_1
3) Vero che l'opera di innalzamento dei parapetti è stata realizzata dal Dott. in assenza di qualsivoglia autorizzazione condominiale? Parte_1
pagina 5 di 16 4) Vero che l'opera di innalzamento dei parapetti è stata realizzata dal Dott. in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione all'amministratore? Parte_1
5) Vero che gli attuali parapetti installati dal Dott. senza alcuna preventiva Parte_1
autorizzazione risultano difformi da quelli precedentemente esistenti come da documentazione fotografica che si rammostra al teste?
6) Vero che i parapetti che insistono sulle finestre ubicate all'interno del Condominio di risultano tutelate in via indiretta dal vincolo apposto dalla Controparte_1
Sovraintendenza ai beni culturali come da documento 9 che si rammostra al teste?
Si indica a teste Dott. presso lo studio dello stesso in , Via Testimone_4 CP_1
Maurilio n. 4.
Ci si oppone sin da ora all'ammissione di eventuale istanza avversaria di CTU poiché trattasi di richiesta meramente esplorativa.
A prova contraria (cfr memoria ex art. 183 VI co n. 3 c.p.c. di parte convenuta in data
18.07.22 sulle prove articolate da controparte con memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c.), questa difesa deduce quanto segue:
il capitolo 1 è generico ed inconferente. Nella denegata ipotesi di sua ammissione si chiede ammettersi prova contraria con il seguente capitolo, con lo stesso teste indicato a prova diretta nella memoria n. 2 (Geom. , Via G. Venezian n. 12, ): Testimone_3 CP_1
Vero che l'autorizzazione concessa agli altri condomini richiedenti il permesso ad effettuare interventi sulla rete fognaria già esistente ha comportato il solo allaccio alla rete fognaria nello stato di fatto originario?
Con salvezza di compensi professionali, oltre spese generali 15% e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Si produce doc. 1) atto di citazione in appello notificato, oltre al fascicolo di parte di I grado. pagina 6 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Parte_1 [...]
, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della delibera del Controparte_1
6.9.2021 punti 5 e 6 dell'odg per avere l'assemblea al punto 5 negato l'autorizzazione alla posa di due tubazioni di scarico ed al punto 6 negato l'autorizzazione alla modifica dei serramenti come eseguite dall'attore.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto delle domande attoree, sul CP_1
presupposto che non vi fosse violazione alcuna del diritto del singolo, ma esercizio di un diritto a tutela del stesso atteso che la posa della tubatura avrebbe CP_1
compromesso parte delle zone comuni e le modifiche ai serramenti leso il decoro architettonico.
Rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata e concessi i richiesti termini per deposito di memorie ex art 183 VI comma Cpc, il Tribunale di Milano, senza necessità di istruttoria orale, pronunciava la sentenza n. 7171/2023 pubblicata il
19.09.2023 con la quale rigettava le domande di parte attrice condannandola al pagamento in favore del . Controparte_2 Parte_3
A fondamento della propria decisione il Tribunale osservava:
- quanto al punto 5 dell'ordine del giorno che “non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di non autorizzare la posa delle tubature atteso che è pacifico in atti che in esito ad elaborato di perito di parte, al fine di far eseguire quanto richiesto dall'attore, sarebbe stato necessario compromettere irrimediabilmente parti comuni a beneficio del singolo senza che fosse provata la necessità dell'attore di eseguire le opere come proposte nel progetto approvato.
Consegue quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso”;
pagina 7 di 16 - quanto al punto 6 dell'ordine del giorno che: “Dalla documentazione in atti è emerso che esiste un regolamento di condominio che all'art. 9 vieta le modifiche dell'architettura esterna (doc 4 convenuto) e non è contestato che l'edificio è sottoposto a vincolo paesaggistico.
Per le sopra dedotte argomentazioni in tema di sindacato del giudice, non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale di non autorizzare le modifiche operate da parte attrice dell'aspetto esterno dell'edificio anche se posizionato nel lato facciata cortile, atteso che ogni modifica comporta la violazione del regolamento condominiale e può essere autorizzata solo dall'unanimità del consesso assembleare. Ciò posto anche tale motivo di impugnazione va disatteso”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituito il che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone, quindi, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17 settembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza dell'8 aprile 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 16 ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1.Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 7171/23 per erronea interpretazione della fattispecie intercorrente tra le parti;
2.Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 7171/23 per violazione di diritto processuale ne bis in idem e per l'omessa dichiarazione di litispendenza con altra causa instaurata precedentemente;
3.Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 7171/23 per erronea e contraddittoria statuizione in merito alle risultanze istruttorie;
4.Illegittimità della sentenza n. 7171/23 per errata statuizione sulla condanna alle spese.
Osserva preliminarmente la Corte come la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dal . CP_1
Nel merito l'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale si sia limitato ad esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla delibera senza estendere l'indagine al merito della decisione che, in quanto ritenuta pregiudizievole per la minoranza dei partecipanti al
, risulterebbe affetta da eccesso di potere e, dunque, irrimediabilmente CP_1
viziata.
Sostiene, quindi, l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'opportunità
e/o la convenienza di tale delibera e lamenta che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su una perizia di parte che non costituisce una prova.
Il motivo non può essere condiviso.
La giurisprudenza ha più volte affermato che ricorre la figura dell'eccesso di potere nel caso in cui la causa della delibera sia falsamente deviata dal suo modo di essere. Il controllo del giudice non può riguardare il merito della decisione, ma deve limitarsi ad pagina 9 di 16 una verifica di legittimità, cioè di conformità alle norme della legge o del regolamento.
Ciò significa che non si può impugnare una deliberazione solamente perché non si è
d'accordo con quanto liberamente deciso dall'assemblea nell' esercizio del proprio potere discrezionale.
Risulta, dunque, evidente che nessun giudice può annullare la volontà della maggioranza dei condomini per cattivo uso dei propri poteri discrezionali: se la collettività ha operato scelte inopportune non si può parlare certo di contrarietà alla legge e, quindi, di annullabilità.
In un solo caso il giudice può sindacare sul contenuto della delibera: quando l'assemblea ha deliberato con “eccesso di potere”.
Il fondamento dell'eccesso di potere si rinviene nel combinato disposto degli articoli
1105, 1108,1109,1137 e 1139 cc e nel principio immanente di buona fede ex art. 1375 cc che ricorre quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata o comunque sviata dalla sua finalità e che sia tale da recare un grave pregiudizio alla cosa comune.
In questo senso in materia condominiale si è potuta mutuare tutta la precedente giurisprudenza formatasi in materia societaria e la Suprema Corte ha affermato che: “ il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al controllo di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale , deve comprendere anche l'eccesso di potere , ravvisabile quando la decisione sia derivata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla
l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” ( cfr. Cass. Civ. 20 aprile 2001 n. 5889 e Cass.
Civ. 6 ottobre 2005 n. 19457).
pagina 10 di 16 Ed ancora “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (cfr. Cass., sesta sezione civile, ordinanza n. 20135 del 17 agosto 2017).
La giurisprudenza, quindi, ammette l'annullabilità della delibera assembleare viziata da eccesso di potere allorquando:
- Vi è il perseguimento da parte dell'assemblea di finalità non coerenti con gli interessi della collettività o
- Nell'intento di privilegiare gli interessi di alcuni soltanto dei partecipanti al
. CP_1
Come è stato affermato, quindi, nei rapporti condominiali la ratio che sottende al ricorso alla nozione dell'eccesso di potere è stata ravvisata sostanzialmente nell'esigenza di tutelare la minoranza rispetto ad eventuali abusi della maggioranza;
essa, tuttavia, presuppone la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo.
Secondo la giurisprudenza, quindi, la deliberazione è invalida per eccesso di potere quando la decisione seppur formalmente adottata nel rispetto della legge o del regolamento, non persegue gli interessi del condominio e, in ogni caso, la situazione pagina 11 di 16 dannosa che ne deriva a carico della minoranza dissenziente deve essere di una certa gravità.
In conclusione, quindi, può essere annullata per eccesso di potere la delibera che è ingiusta perché adottata in modo fraudolento dalla maggioranza dei condomini per perseguire uno scopo lesivo degli interessi dei condomini dissenzienti o assenti.
L'eccesso di potere è quindi un vero e proprio abuso della delibera assembleare.
Ciò detto, deve preliminarmente osservarsi come le censure di parte appellante relative all'eccesso di potere, come possibile causa invalidante della delibera condominiale, siano generiche e in quanto tali non suscettibili di valutazione, non avendo l'appellante allegato le ragioni integrative dell'eccesso di potere, ovverossia i fatti costitutivi
(fraudolenti) che avrebbero integrato tale preteso abuso.
Nel caso di specie ritiene questa Corte, condividendo la valutazione del Tribunale, che nessun eccesso di potere è dato rinvenire nella decisione assembleare in parola, essendo stato assunto invece il deliberato in questione in conformità all'idoneo ed esaustivo ordine del giorno esplicitato in sede di convocazione e nel pieno esercizio della sovrana volontà dei condomini.
Va, peraltro, osservato che il dott. come risulta dagli atti di causa, non si Parte_1
limitava a chiedere di allacciarsi alla rete fognaria preesistente, come già altri condomini avevano fatto in precedenza ottenendo il placet dell'assemblea, bensì instava per la realizzazione di un NUOVO impianto, ritenuto dal tecnico incaricato dal , CP_1
quando ancora non era pendente alcun giudizio, lesivo degli interessi comuni di tutti i condomini.
Quanto poi alla doglianza dell'appellante circa il fatto che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su una perizia di parte, che non può essere considerata prova, si osserva che il Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti” e che tale perizia pagina 12 di 16 costituisce comunque prova indiziaria ai sensi dell' art. 2729 c.c. assoggettata, al pari delle prove documentali, al libero apprezzamento del Giudice.
Quanto alla doglianza con cui si lamenta l'eccesso di potere dell'assemblea per aver negato l'autorizzazione all'innalzamento del parapetto come già eseguito dall'appellante, si osserva che, come già correttamente valutato dal Tribunale, “esiste un regolamento di condominio che all'art. 9 vieta le modifiche dell'architettura esterna
(doc 4 convenuto) e non è contestato che l'edificio è sottoposto a vincolo paesaggistico”.
Tale intervento, quindi, doveva essere realizzato in conformità ai canoni estetici dell'edificio e sul punto parte appellante nulla ha opposto;
peraltro, come documentato dal Condominio (cfr. doc.8), l'edificio di cui è causa, è sottoposto a vincolo di rispetto in ragione della sua ubicazione frontale alla Chiesa di Piazza Santa Eufemia, impressole dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali.
A nulla rileva poi il fatto che l'appartamento dell'appellante si trovi nella parte interna dell'edificio.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua eccezione di litispendenza, violando così il principio del ne bis in idem.
Fa presente che era già pendente un altro giudizio, rubricato al N. RG. 19214/2021, e che, allorquando è stata emanata la sentenza qui impugnata, la sentenza n. 9350/2022, con la quale il era stato condannato al pagamento delle spese di lite, era già CP_1
passata in giudicato, comprendendo, così, “il dedotto e il deducibile” ( cfr. pag. 13 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che il richiamo all'art. 39 c.p.c. non sia pertinente, non avendosi nel caso de quo litispendenza o continenza ai sensi della predetta norma.
pagina 13 di 16 Essa si dichiara, infatti, quando le cause siano pendenti dinanzi a due uffici giudiziari diversi, mentre per le cause identiche o connesse pendenti dinanzi al medesimo ufficio trovano piuttosto applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. che consentono e prescrivono la riunione, salvo il caso in cui ragioni di ordine processuale impediscono la riunione, in cui una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già pervenuta a sentenza, ipotesi che ricadono nel campo di applicazione degli istituti della sospensione ai sensi degli artt.
295 e 337 c.p.c.
Nel caso di specie, le due cause erano chiaramente connotate da un diverso petitum, in quanto in quella precedentemente radicata si faceva valere un preteso vizio formale afferente alla non corretta convocazione dell'assemblea per carenza della partecipazione del dott. mentre nella seconda si affermava l'illegittimità della delibera Parte_1
assunta in data 06.09.21 con riferimento ai punti 5) e 6) dell'ODG.
Da ultimo si osserva che il primo giudizio si è concluso con una sentenza in rito, con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione del principio processuale del ne bis in idem.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale dedotta che, se invece ammessa, avrebbe provato, in tesi, la fondatezza della sua domanda.
Il motivo non può essere accolto, tenuto conto che le circostanze dedotte erano generiche, irrilevanti ai fini della presente decisione e documentali.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto spese.
Il motivo non può essere accolto, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 14 di 16 Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere al in le spese di Controparte_4 Parte_4 CP_1
lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi euro 10.313,00 di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_3 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7171/2023 pubblicata il 19.09.2023 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 10.313,00, Controparte_3
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025
pagina 15 di 16 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
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