TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. nella causa iscritta al n.r.g. 8977/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BECHERI ROSETTA
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...]; CP_1 con il patrocinio dell'Avv. FURLAN ANTONIO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c. )
1. e contraevano matrimonio in India il 16.1.05 (atto trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Leno al numero 2 parte II serie C dell'anno 2017).
La ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge. Il resistente si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo.
All'udienza del 13.5.25 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di separazione.
2. Il Collegio rende la presente pronuncia esclusivamente sul vincolo matrimoniale, rinviando per ogni altra decisione al prosieguo del procedimento.
Visto il tenore degli atti di parte e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio in India il 16.1.05 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leno al numero 2 parte II serie C dell'anno 2017); dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 23/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 2 di 2