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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA così composta: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4191 dell'anno 2023 rgac, trattenuto in decisione il 12/9/2024
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, promosso da
(nato in [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv Francesca Parte_1
Russo come da procura in atti
Appellante
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Appellato contumace e
con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4/7/2023, pronunciata nel procedimento n 37814/2021 rg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
. rilevato che, in data 27/5/2021, l' ha proposto ricorso ex art 702 bis cpc Pt_1 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che ha dichiarato irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in lavoro
1 subordinato e per ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98,
. rilevato che l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via cautelare: disporre Pt_1 il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del presente procedimento;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto alla protezione sussidiaria e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23 co. 2 d.lgs. 251/2007; in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo permesso di soggiorno come disposto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. 286/98 modificato dal sopravvenuto art. 1, comma 1, lett. e), del DL del 21 ottobre 2020, n. 130 ivi applicabile ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 15 del suddetto decreto;
in via ulteriormente subordinata e nel merito: accertare la violazione dell'art. 19 co.
1.2 d.lgs. 286/98 e ordinare alla Questura di Roma di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale, perché la stessa esprima parere sul diritto alla protezione del sig. , Pt_1
. rilevato che, con ordinanza ex art 19 ter, dlgs 150/2011, il Tribunale ha, il 4/7/2023, riconosciuto a , nella contumacia del , il diritto alla Parte_1 Controparte_1 protezione speciale, disponendo trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020,
. rilevato che, con atto depositato il 14/8/2023, l' ha chiesto a questa Corte “in Pt_1 riforma della ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 4 luglio 2023 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Accertare e dichiarare il diritto del sig. nato in Parte_1
Mali il 26.03.1995, alla protezione internazionale ovvero alla protezione sussidiaria per le motivazioni sopraesposte e, per l'effetto, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno a tale titolo, ovvero in estremo subordine confermare l'ordinanza impugnata”,
. rilevato che il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, CP_1
. rilevato che, nell'udienza cartolare del 12/9/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del termine di gg 60 per il deposito della memoria conclusionale, e che, con ordinanza resa allo scadere di detto termine, la Corte ha segnalato che “si profila l'inammissibilità dello svolto reclamo, in quanto l'art 19 ter dlgs 150/2011, nel testo vigente ratione temporis (il ricorso in primo grado è stato depositato il 27/5/2021), escludeva l'appellabilità dell'ordinanza emessa dal Tribunale a definizione del giudizio, indicando in 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione, il termine per proporre ricorso per cassazione. Trattandosi di questione sollevata d'ufficio, devesi consentire alla parte, ex art 101 cpv, cpc, l'esercizio del diritto di difesa”,
. rilevato che, nel termine assegnato, l' ha dedotto che l'eventuale proposizione Pt_1 dell'appello in luogo del ricorso per cassazione configura non un'ipotesi di inammissibilità quanto al più di incompetenza funzionale ex art 38, n 1 cpc: ne discende che, essendo la questione stata rilevata tardivamente la Corte non è esonerata dall'esame del merito e, in subordine, che va fissato un termine per la riassunzione del giudizio ex art 50 cpc, 2 . rilevato che l' a errato nell'individuazione del mezzo di reazione alla pronuncia Pt_1 del giudice, vertendosi quindi in ipotesi errore nella scelta del mezzo di impugnazione e non di vizio attinente alla competenza funzionale del giudice di appello, sicchè non ha ragion d'essere quanto opposto dall' nelle note da ultimo depositate, con Pt_1 particolare riferimento all'incompetenza ed alla translatio iudicii, visto che, come insegnato da Cass 5712/2020, “qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”,
. rilevato che le spese, non essendosi costituito il , vanno dichiarate irripetibili, CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
. dichiara inammissibile l'appello,
. dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, 14.1.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA così composta: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4191 dell'anno 2023 rgac, trattenuto in decisione il 12/9/2024
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, promosso da
(nato in [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv Francesca Parte_1
Russo come da procura in atti
Appellante
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Appellato contumace e
con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4/7/2023, pronunciata nel procedimento n 37814/2021 rg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
. rilevato che, in data 27/5/2021, l' ha proposto ricorso ex art 702 bis cpc Pt_1 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che ha dichiarato irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in lavoro
1 subordinato e per ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98,
. rilevato che l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via cautelare: disporre Pt_1 il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del presente procedimento;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto alla protezione sussidiaria e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 23 co. 2 d.lgs. 251/2007; in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo permesso di soggiorno come disposto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. 286/98 modificato dal sopravvenuto art. 1, comma 1, lett. e), del DL del 21 ottobre 2020, n. 130 ivi applicabile ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 15 del suddetto decreto;
in via ulteriormente subordinata e nel merito: accertare la violazione dell'art. 19 co.
1.2 d.lgs. 286/98 e ordinare alla Questura di Roma di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale, perché la stessa esprima parere sul diritto alla protezione del sig. , Pt_1
. rilevato che, con ordinanza ex art 19 ter, dlgs 150/2011, il Tribunale ha, il 4/7/2023, riconosciuto a , nella contumacia del , il diritto alla Parte_1 Controparte_1 protezione speciale, disponendo trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020,
. rilevato che, con atto depositato il 14/8/2023, l' ha chiesto a questa Corte “in Pt_1 riforma della ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 4 luglio 2023 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Accertare e dichiarare il diritto del sig. nato in Parte_1
Mali il 26.03.1995, alla protezione internazionale ovvero alla protezione sussidiaria per le motivazioni sopraesposte e, per l'effetto, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno a tale titolo, ovvero in estremo subordine confermare l'ordinanza impugnata”,
. rilevato che il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, CP_1
. rilevato che, nell'udienza cartolare del 12/9/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del termine di gg 60 per il deposito della memoria conclusionale, e che, con ordinanza resa allo scadere di detto termine, la Corte ha segnalato che “si profila l'inammissibilità dello svolto reclamo, in quanto l'art 19 ter dlgs 150/2011, nel testo vigente ratione temporis (il ricorso in primo grado è stato depositato il 27/5/2021), escludeva l'appellabilità dell'ordinanza emessa dal Tribunale a definizione del giudizio, indicando in 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione, il termine per proporre ricorso per cassazione. Trattandosi di questione sollevata d'ufficio, devesi consentire alla parte, ex art 101 cpv, cpc, l'esercizio del diritto di difesa”,
. rilevato che, nel termine assegnato, l' ha dedotto che l'eventuale proposizione Pt_1 dell'appello in luogo del ricorso per cassazione configura non un'ipotesi di inammissibilità quanto al più di incompetenza funzionale ex art 38, n 1 cpc: ne discende che, essendo la questione stata rilevata tardivamente la Corte non è esonerata dall'esame del merito e, in subordine, che va fissato un termine per la riassunzione del giudizio ex art 50 cpc, 2 . rilevato che l' a errato nell'individuazione del mezzo di reazione alla pronuncia Pt_1 del giudice, vertendosi quindi in ipotesi errore nella scelta del mezzo di impugnazione e non di vizio attinente alla competenza funzionale del giudice di appello, sicchè non ha ragion d'essere quanto opposto dall' nelle note da ultimo depositate, con Pt_1 particolare riferimento all'incompetenza ed alla translatio iudicii, visto che, come insegnato da Cass 5712/2020, “qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”,
. rilevato che le spese, non essendosi costituito il , vanno dichiarate irripetibili, CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
. dichiara inammissibile l'appello,
. dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, 14.1.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
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