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Sentenza 1 giugno 2024
Sentenza 1 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2024, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020, e vertente tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Carlo
Tenuta in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Cesare
Gabriele n. 43;
- appellante contro
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti Daniela Ciccarelli e Maria Bevacqua in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Cosenza, Via Robetta Lanzino;
- appellati- appellanti incidentali e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
- appellata contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 20-11-2020 n. 2054, il Tribunale di Cosenza,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda giudiziale proposta da e Controparte_2 CP_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di
[...] [...]
e di in Controparte_3 Parte_1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, condannava le suindicate società al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento dei danni delle rispettive somme di €uro 3.155,08 e €uro 850,00, oltre accessori, nonché le predette in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituivano in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, gli appellati e per resistere al gravame, di cui Controparte_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto, e al contempo per proporre avverso la medesima pronuncia appello incidentale, invocandone la riforma come in atti.
Per converso l'altra appellata in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito ad essa la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza collegiale del 13-2-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza del 9-4-2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto
[...]
di citazione ritualmente notificato, nei confronti di e Controparte_1
e di in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 20-
11-2020 n. 2054, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020, e vertente tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Carlo
Tenuta in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Cesare
Gabriele n. 43;
- appellante contro
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti Daniela Ciccarelli e Maria Bevacqua in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Cosenza, Via Robetta Lanzino;
- appellati- appellanti incidentali e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
- appellata contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 20-11-2020 n. 2054, il Tribunale di Cosenza,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda giudiziale proposta da e Controparte_2 CP_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di
[...] [...]
e di in Controparte_3 Parte_1
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, condannava le suindicate società al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento dei danni delle rispettive somme di €uro 3.155,08 e €uro 850,00, oltre accessori, nonché le predette in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituivano in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, gli appellati e per resistere al gravame, di cui Controparte_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto, e al contempo per proporre avverso la medesima pronuncia appello incidentale, invocandone la riforma come in atti.
Per converso l'altra appellata in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito ad essa la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza collegiale del 13-2-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza del 9-4-2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto
[...]
di citazione ritualmente notificato, nei confronti di e Controparte_1
e di in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 20-
11-2020 n. 2054, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)