CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 372/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e res.te in Parte_1
AN (NA) alla Via Germania n. 21, C.F.: rapp.ta e CodiceFiscale_1 difesa, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: ed elett.te CodiceFiscale_2 dom.ta presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni: fax: 0815032498; PEC: Email_1
appellante
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso CP_1
l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti per notar del Persona_1
22.03.2024(rep.37875/7313),PEC t Email_2
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord- Sezione lavoro-, n. 4241del 17.10.2023, R.G. 9438/2022, mai notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso Il Tribunale di Napoli Nord-Sezione lavoro- l'odierna appellante premetteva di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 1.12.2011 al 18.04.2014 con mansioni di operaia Controparte_2 macchinista addetta alla cucitura di pantaloni, (III Livello del CCNL Confezioni); di non essere stata regolarmente inquadrata e di non aver percepito alla cessazione del rapporto le spettanze lavorative, compreso il TFR;
che con sentenza n. 2540 del 31.07.2018, il Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro- condannava al pagamento della somma complessiva di euro Controparte_2
33.016,07, di cui euro 1.617,85 a titolo di TFR ed euro 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione, in relazione al suddetto rapporto;
che la ditta era stata cancellata in data 12.06.2015 dal Controparte_2 registro delle imprese;
che aveva provveduto in data 18.5.2021 al pignoramento mobiliare con esito negativo;
che il non risultava intestatario di Controparte_2 beni immobili;
che aveva presentato domanda per la corresponsione del TFR e del rateo 13^ alla sede territorialmente competente dell' in data 22.10.2021; che CP_1 aveva inoltrato in data 22.04.2022 ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Chiedeva, pertanto, avendo concluso il procedimento amministrativo, la condanna dell' -quale gestore del Fondo di garanzia - al pagamento della CP_1 somma di € 2.172,52 di cui €.1.617,85 a titolo di TFR ed €. 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese con attribuzione. L' , sebbene regolarmente citato in giudizio, restava contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso , nulla statuendo sulle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.2.2024, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'odierna appellante non avesse “effettuato un serio tentativo di esecuzione forzata” laddove invece tale serio tentativo era stato compiuto stante il verbale di pignoramento negativo , l'assenza di beni immobili o di conto corrente bancario o postale in titolarità del , come dallo stesso CP_2 dichiarato. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che resisteva al gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Osserva la Corte che il punto controverso della causa in esame risiede nella valutazione della diligenza richiesta al creditore nel procedere, prima di accedere al fondo di garanzia, ad ogni utile tentativo di escutere il patrimonio del debitore, datore di lavoro, nella specie ditta individuale, cancellata dal registro delle imprese. Ebbene in ordine a tale specifico profilo, occorre nella specie fare riferimento all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. Ha ritenuto il Supremo Collegio che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di CP_1 lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. ( cfr, Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, n.14020 ). In motivazione sullo specifico punto si legge: “......8.- Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece l' , cui spetta il diritto di surroga, ad azionare CP_1 direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi.
11.- "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perchè tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonchè, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' , CP_1 cui è attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004). 12.- L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorchè risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
13.- Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14.- Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
15. Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sè, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perchè non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di Garanza chiedendo direttamente all' la stessa tutela CP_1 una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente). Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. 16.- D'altra parte questa Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che " tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utili fiati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010).
17.- Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, questa Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
18.- Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.”
Tale orientamento è stato ripreso e fatto proprio nei medesimi termini da numerose sentenze successive. Nel caso in esame le circostanze in fatto dedotte all'attenzione del collegio sono inequivoche. La lavoratrice è in possesso di un titolo giudiziale definitivo ovvero sentenza munita di formula esecutiva n. 2540 del 31.07.2018, con la quale il Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro- condannava al pagamento della Controparte_2 somma complessiva di euro 33.016,07, di cui euro 1.617,85 a titolo di TFR ed euro 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Sono inoltre circostanze pacifiche ed incontestate quelle secondo cui la ditta
è stata cancellata in data 12.06.2015 dal registro delle imprese;
Controparte_2 che l'azione per l'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al TFR è rimasta infruttuosa in quanto l' odierna appellante ha provveduto in data 18.5.2021 al pignoramento mobiliare con esito negativo;
che il non risulta intestatario di beni immobili o titolare di conti Controparte_2 correnti come dallo stesso dichiarato . La Suprema Corte ha ben ribadito che la diligenza deve essere valutata anche in termini di economicità dell'azione posta in essere, escludendo, dunque, la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. Quanto sinora detto già evidenzia pienamente la legittimità del ricorso al Fondo di Garanzia tenuto presso l' il cui scopo è quello di intervenire “rispondendo ad CP_1 un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito..” Sulla scorta di tutto quanto sinora detto l'appello va accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, l' , quale gestore del Fondo di garanzia, va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell' appellante, della complessiva somma di euro di € 2.172,52 di cui €.1.617,85 a titolo di TFR ed €. 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' , quale gestore del Fondo di garanzia ,al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, della complessiva somma di € 2.172,52 di cui €.1.617,85 a titolo di TFR ed €. 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre accessori come in motivazione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 che liquida in complessivi euro 1300,00 per il primo grado, ed euro 962,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. Così deciso in Napoli il giorno 14.7.2025 Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 372/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e res.te in Parte_1
AN (NA) alla Via Germania n. 21, C.F.: rapp.ta e CodiceFiscale_1 difesa, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: ed elett.te CodiceFiscale_2 dom.ta presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'Acquisto N. 200. Per comunicazioni: fax: 0815032498; PEC: Email_1
appellante
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso CP_1
l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti per notar del Persona_1
22.03.2024(rep.37875/7313),PEC t Email_2
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord- Sezione lavoro-, n. 4241del 17.10.2023, R.G. 9438/2022, mai notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso Il Tribunale di Napoli Nord-Sezione lavoro- l'odierna appellante premetteva di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 1.12.2011 al 18.04.2014 con mansioni di operaia Controparte_2 macchinista addetta alla cucitura di pantaloni, (III Livello del CCNL Confezioni); di non essere stata regolarmente inquadrata e di non aver percepito alla cessazione del rapporto le spettanze lavorative, compreso il TFR;
che con sentenza n. 2540 del 31.07.2018, il Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro- condannava al pagamento della somma complessiva di euro Controparte_2
33.016,07, di cui euro 1.617,85 a titolo di TFR ed euro 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione, in relazione al suddetto rapporto;
che la ditta era stata cancellata in data 12.06.2015 dal Controparte_2 registro delle imprese;
che aveva provveduto in data 18.5.2021 al pignoramento mobiliare con esito negativo;
che il non risultava intestatario di Controparte_2 beni immobili;
che aveva presentato domanda per la corresponsione del TFR e del rateo 13^ alla sede territorialmente competente dell' in data 22.10.2021; che CP_1 aveva inoltrato in data 22.04.2022 ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Chiedeva, pertanto, avendo concluso il procedimento amministrativo, la condanna dell' -quale gestore del Fondo di garanzia - al pagamento della CP_1 somma di € 2.172,52 di cui €.1.617,85 a titolo di TFR ed €. 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese con attribuzione. L' , sebbene regolarmente citato in giudizio, restava contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso , nulla statuendo sulle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.2.2024, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'odierna appellante non avesse “effettuato un serio tentativo di esecuzione forzata” laddove invece tale serio tentativo era stato compiuto stante il verbale di pignoramento negativo , l'assenza di beni immobili o di conto corrente bancario o postale in titolarità del , come dallo stesso CP_2 dichiarato. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che resisteva al gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Osserva la Corte che il punto controverso della causa in esame risiede nella valutazione della diligenza richiesta al creditore nel procedere, prima di accedere al fondo di garanzia, ad ogni utile tentativo di escutere il patrimonio del debitore, datore di lavoro, nella specie ditta individuale, cancellata dal registro delle imprese. Ebbene in ordine a tale specifico profilo, occorre nella specie fare riferimento all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. Ha ritenuto il Supremo Collegio che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di CP_1 lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. ( cfr, Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, n.14020 ). In motivazione sullo specifico punto si legge: “......8.- Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece l' , cui spetta il diritto di surroga, ad azionare CP_1 direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi.
11.- "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perchè tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonchè, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' , CP_1 cui è attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004). 12.- L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorchè risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
13.- Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14.- Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
15. Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sè, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perchè non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di Garanza chiedendo direttamente all' la stessa tutela CP_1 una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente). Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. 16.- D'altra parte questa Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che " tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utili fiati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010).
17.- Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, questa Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
18.- Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.”
Tale orientamento è stato ripreso e fatto proprio nei medesimi termini da numerose sentenze successive. Nel caso in esame le circostanze in fatto dedotte all'attenzione del collegio sono inequivoche. La lavoratrice è in possesso di un titolo giudiziale definitivo ovvero sentenza munita di formula esecutiva n. 2540 del 31.07.2018, con la quale il Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro- condannava al pagamento della Controparte_2 somma complessiva di euro 33.016,07, di cui euro 1.617,85 a titolo di TFR ed euro 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Sono inoltre circostanze pacifiche ed incontestate quelle secondo cui la ditta
è stata cancellata in data 12.06.2015 dal registro delle imprese;
Controparte_2 che l'azione per l'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al TFR è rimasta infruttuosa in quanto l' odierna appellante ha provveduto in data 18.5.2021 al pignoramento mobiliare con esito negativo;
che il non risulta intestatario di beni immobili o titolare di conti Controparte_2 correnti come dallo stesso dichiarato . La Suprema Corte ha ben ribadito che la diligenza deve essere valutata anche in termini di economicità dell'azione posta in essere, escludendo, dunque, la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. Quanto sinora detto già evidenzia pienamente la legittimità del ricorso al Fondo di Garanzia tenuto presso l' il cui scopo è quello di intervenire “rispondendo ad CP_1 un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito..” Sulla scorta di tutto quanto sinora detto l'appello va accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, l' , quale gestore del Fondo di garanzia, va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell' appellante, della complessiva somma di euro di € 2.172,52 di cui €.1.617,85 a titolo di TFR ed €. 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' , quale gestore del Fondo di garanzia ,al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, della complessiva somma di € 2.172,52 di cui €.1.617,85 a titolo di TFR ed €. 454,67 a titolo di rateo di tredicesima mensilità, oltre accessori come in motivazione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 che liquida in complessivi euro 1300,00 per il primo grado, ed euro 962,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. Così deciso in Napoli il giorno 14.7.2025 Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.