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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente est. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 362/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 7.11.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AURA Parte_1 C.F._1
FONDA, presso il cui studio in Trieste, Via Giustiniano 9, risulta elettivamente domiciliata, per procura apposta in calce al ricorso in appello e rilasciata su foglio separato
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA CP_1 C.F._2
BENUSSI, presso il cui studio in Trieste, Largo Don Bonifacio 1, risulta elettivamente domiciliato, per procura rilasciata in data 28.1.2025
APPELLATO con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore Generale CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
4.10.2024 e notificata il 10.10.2024 – “separazione giudiziale”
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Per l'appellante:
“1) Preliminarmente DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA N. 848/2024 emessa dal
Tribunale di Trieste il 26.09.2024, pubblicata il 04.10.2024, notificata il 10 ottobre 2024 e
DELL'INTERO PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO CONTRASSEGNATO DAL NR. DI R.G.
2249/2024 del Tribunale di Trieste;
2) DICHIARARE la separazione tra i coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito al marito sig. ; CP_1
3) PORRE A CARICO del sig. un assegno mensile di mantenimento a favore CP_1
della sig.ra pari ad 1.500,00.- o la somma ritenuta di Giustizia dalla Corte Parte_1
d'Appello di Trieste nel caso in esame, comunque da rivalutare ex lege, disponendo che
l'importo mensile sia effettivamente accreditato anticipatamente entro il giorno 28 del mese anteriore a quello di riferimento;
4) Spese di lite rifuse”.
In via istruttoria: come in ricorso in appello, alle pagine da 11 a 19, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
In via principale: Rigettare ogni motivo di impugnazione della sentenza, con particolare riferimento all'eccezione di nullità della medesima, siccome inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza rigettare le ulteriori richieste di parte appellante rimettendo la causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di controparte in quanto, oltre che infondate nel merito, inammissibili.
Si indica quale teste l'avv. sulla seguente circostanza di fatto: Testimone_1
pagina 2 di 12 1) Vero che, con e-mail dd. 14.5.2024 la teste ha ricevuto da parte dell'avv. Tiziana Benussi il ricorso per separazione presentato dal signor al Tribunale di Trieste con allegato CP_1
il decreto di fissazione della prima udienza da parte dello stesso Tribunale?
2) Vero che tale atto è stato consegnato dalla teste alla signora ?” Parte_1
Per il Pubblico Ministero:
“accogliersi l'eccezione di nullità della sentenza e restituirsi gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.5.2024 chiedeva al Tribunale di Trieste di pronunciare CP_1
la separazione personale dalla moglie , con la quale aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 19.11.1977 a Trieste. Premessa la maggiore età e l'indipendenza economica della figlia esponeva di percepire a titolo di pensione l'importo mensile di Euro Per_1
3.186,00, oltre a Euro 200,00 al mese dall'attività di consulenza svolta in modo saltuario, nonché di abitare – dopo essersi allontanato dalla casa coniugale in comunione tra i coniugi, prossima a essere venduta al prezzo di Euro 260.000,00 - in un alloggio in locazione, e di essere infine comproprietario, insieme alla moglie, di un immobile sito a Taipana acquistato con denaro ereditato dalla in morte dei di lei genitori, ma le spese per la cui ristrutturazione erano state Pt_1
da lui sostenute per intero.
Non formulava domande ulteriori, salvo chiedere che il Tribunale disponesse a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della moglie, previo esame del patrimonio di quest'ultima.
La sig. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Pt_1
2. All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 26.9.2024 era presente il solo ricorrente il quale, pur chiedendo che non fosse disposto, in difetto della relativa domanda, alcun assegno di mantenimento in favore della resistente, si dichiarava disponibile a versarle spontaneamente la somma di Euro 400,00 mensili. Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava immediatamente la decisione al Collegio.
3. Con sentenza n. 848/2024 dd. 26.9-4.10.2024, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, nulla disponendo né in ordine all'assegno di mantenimento, attesa la mancata formulazione della necessaria domanda, né in relazione alle spese legali.
pagina 3 di 12 4. Ha interposto tempestivo appello , la quale ha preliminarmente eccepito la Parte_1
nullità della sentenza impugnata per “vizio del ricorso introduttivo” (pag. 1 del ricorso), consistente nel fatto che la copia notificatale era priva sia della pagina corrispondente all'ultima facciata del ricorso, contenente anche la sottoscrizione del difensore, sia – soprattutto – dell'inserimento della pagina in cui doveva essere riprodotto il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice con gli avvertimenti di rito. Erano quindi errate – relativamente alla conformità tra originale e copia notificata – sia la dichiarazione ex art. 16 bis D.L. 179/2012 del difensore del ricorrente, sia la relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario.
4.1 Nel merito, ha contestato la ricostruzione fattuale operata da controparte, e ha esposto: che la scelta di dedicarsi alle cure della famiglia le era stata imposta dall'assenza di aiuti familiari, che le sarebbero stati necessari in quanto il marito trascorreva lunghi periodi lontano da casa in ragione dei suoi impegni lavorativi;
che, comunque, quando ne aveva avuta la possibilità, aveva lavorato mettendo a disposizione della famiglia i relativi proventi;
che non era vero che le spese di ristrutturazione della casa di Taipana fossero state pagate per intero dal che la causa CP_1
della crisi matrimoniale era da individuarsi nella relazione extraconiugale del ricorrente con altra donna, relazione scoperta nel maggio 2023 e confermata da un investigatore privato;
che ella è priva di reddito, risultando solo comproprietaria per metà della citata casa di Taipana, creditrice in via di regresso della somma di Euro 1.451,80 nei confronti del marito, proprietaria di un'autovettura Volkswagen Golf immatricolata nel 2005, e titolare di due conti correnti bancari, essendo inoltre affetta da varie patologie invalidanti, che richiedono cure e farmaci non erogati dal servizio sanitario;
che il marito, invece, gode di una solida posizione economica, derivante dal reddito da pensione di Euro 3.186,00 mensili e da investimenti in titoli.
4.2 Ciò esposto, ha chiesto – in via preliminare – di dichiarare la nullità della sentenza appellata e dell'intero procedimento di primo grado;
nel merito, di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
di porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di Euro
1.500,00 mensili o della somma diversamente determinata, con rivalutazione ex lege. In via istruttoria, ha insistito – previa rimessione in termini - per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi e per una serie esibizione documentali ex art. 210 c.p.c. relativamente alle circostanze di fatto sottese alle domande di addebito e di assegno di mantenimento.
pagina 4 di 12 5. Si è costituito il quale, con riferimento al primo motivo di appello, ha rilevato che CP_1
l'atto restituito al proprio difensore risultava notificato a mani proprie alla controparte, sulla base della relata la quale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta, della provenienza del documento dall'Ufficiale Giudiziario e dei fatti da lui compiuti, con particolare riguardo alla conformità della copia all'originale. Ha aggiunto che la sig. era comunque a perfetta conoscenza della pendenza del processo di primo grado, in Pt_1 quanto il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza erano stati inviati via mail al suo difensore dell'epoca, sostituito in seguito da quello attuale, con il quale erano intercorse trattative, senza che mai, se non appena il 2.10.2024, fosse lamentata l'incompletezza dell'atto notificato, la quale
– quand'anche sussistente – non aveva quindi compromesso le garanzie della difesa e del contraddittorio.
5.1 Nel merito – da demandarsi “semmai … al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.” (pag.
5 della comparsa di costituzione e risposta) nella ritenuta ipotesi di nullità della sentenza impugnata - il ha contestato i presupposti della domanda di addebito;
ha allegato che la CP_1
moglie aveva gestito in piena autonomia gli introiti dell'attività lavorativa del marito, rifiutando anche gli aiuti che le erano stati proposti per coadiuvarla nei periodi di assenza del coniuge;
ha rilevato l'assenza, sulla base della documentazione medica prodotta, di effettive patologie a carico della moglie, la quale nulla ha dedotto in ordine all'elemento, necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, del tenore di vita in costanza di matrimonio.
5.2 Il ha quindi insistito, in via principale, per il rigetto dell'appello, e, in via subordinata, CP_1
per la rimessione della causa al Tribunale in caso di ritenta nullità della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 25.3.2025, non recepito dalle parti l'invito del Collegio a definire la causa in via conciliativa , la causa è stata riservata a sentenza.
7. Assume carattere preliminare rispetto al merito la questione riguardante l'eccepita nullità della sentenza appellata.
7.1 Sussiste difformità tra l'originale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, restituito dopo la notifica al difensore del ricorrente dall'Ufficiale Giudiziario, e la copia del ricorso di primo grado notificata alla (doc. 3 allegato all'atto di appello). Pt_1
Il primo è completo, essendo costituito sia dal ricorso, formato da cinque pagine, sia dal provvedimento dd.
9.5.2024 con il quale il giudice delegato dal Presidente alla trattazione fissò,
pagina 5 di 12 ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., l'udienza del 26.9.2024 innanzi a sé, assegnando il termine per la costituzione della convenuta e informandola delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e dell'obbligatorietà della difesa tecnica, nonché della facoltà delle parti di avvalersi della mediazione familiare e di quella di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sussistendone i presupposti.
La seconda invece è costituita dal solo ricorso, limitatamente peraltro alle prime quattro pagine, essendo mancante la quinta, contenente l'indicazione dei documenti prodotti da 5) a 12) dal ricorrente, la data del ricorso e le generalità del difensore (peraltro chiaramente indicate nell'epigrafe), ed è altresì priva della pagina contenente la copia del predetto decreto dd.
9.5.2024. Sono invece presenti, nell'ultima pagina, la dichiarazione del difensore relativa alla conformità della copia cartacea del ricorso e del provvedimento agli originali, la richiesta rivolta all'Ufficiale Giudiziario di procedere alla notifica, e la relata di notifica, nella quale l'Ufficiale
Giudiziario attesta di avere notificato in mani proprie a copia del ricorso e Parte_1 dell'”ordinanza di fissazione dell'udienza”.
7.2 La carenza, nella copia notificata, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti costituisce un vizio della vocatio in ius determinato dalla mancata indicazione della data dell'udienza e degli avvertimenti prescritti dall'art. 473 bis.14, co. 4 c.p.c. (v., di recente, Cass.
19.2.2025, n. 4395, che ha affermato che, nei procedimenti introdotti da ricorso, ove venga notificato solo quest'ultimo, e non anche il provvedimento di fissazione dell'udienza, “la vocatio in ius, con la notifica del ricorso vi è stata”, ma è “viziata (non inesistente, come nell'ipotesi della mancata notifica di ricorso e decreto) per la mancanza dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione”).
7.3 In caso di discordanza tra originale e copia notificata l'accertamento della validità dell'atto, intesa quale idoneità ad assolvere la propria funzione, va effettuato sulla base della seconda, perché è sulla copia che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (v., tra le altre, Cass. 3.7.2008, n. 18217; Cass. 11.2.2008, n. 3205; Cass. 6.10.2006, n. 21555, espressione di indirizzo costante).
Inoltre la parte interessata può far valere la nullità dell'atto introduttivo per irregolare vocatio in ius “producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale” (Cass. 28.10.2024, n.
pagina 6 di 12 27761; in questo senso, v. anche Cass. 31.1.2017, n. 2321), essendosi affermato – con orientamento che appare ormai consolidato – che “in tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale
e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi” (Cass. 9.3.2020, n. 6562; v. anche Cass.
4.11.2014, n. 23420, secondo cui “le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede fino
a querela di falso della regolarità intrinseca e completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa
l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, sì che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto”).
7.4 Ciò posto, il vizio della vocatio in ius determina la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v. la sopra citata Cass. 27761/2024) la quale, a differenza della nullità notificazione del ricorso stesso, non rientra tra i casi – tassativi - di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (v., ad es. Cass. 7.7.2023, n. 19265; Cass.
7.1.2021, n. 32), rimessione infondatamente richiesta sia dall'appellante, sia dal P.M., sia – in via subordinata – dall'appellato.
Alla nullità del ricorso, dedotta come motivo di gravame, consegue invece – per estensione ex art. 159 c.p.c. - la nullità degli atti successivi e dell'intero giudizio, inclusa la sentenza.
Pertanto, “il giudice d'appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai
pagina 7 di 12 precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo" (Cass. S.U. 26.1.2022, n. 2258).
7.5 Nel caso in esame, peraltro, non sussistono atti da rinnovare in contraddittorio, posto che la causa è stata rimessa in decisione già alla prima udienza di comparizione, non avendo il ricorrente proposto domande diverse da quella di separazione, né formulato istanze istruttorie.
La ha invece chiesto di essere rimessa in termini ai fini della proposizione delle domande Pt_1 di addebito della separazione al marito, e di corresponsione in proprio favore dell'assegno di mantenimento, nonché dell'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel ricorso in appello volte alla dimostrazione dei fatti costitutivi delle due domande di merito.
7.6 Al riguardo non possono che richiamarsi i principi dettati dalla citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 2258/2022.
Condividendo l'indirizzo già espresso, tra le altre, dall'ordinanza n. 10580 del 7.5.2013 della
Cassazione, le Sezioni Unite – chiamate a decidere una questione di diritto di particolare importanza relativamente agli effetti della rilevazione nel giudizio di appello della nullità della citazione introduttiva ed alla conseguente rinnovazione, in sede di gravame, delle attività compiute in primo grado – dopo avere premesso che “il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza … è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli”, hanno precisato che “la rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo”, in quanto “la rimessione in termini … è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo”.
A tale conclusione la sentenza citata giunge sulla base di “un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo”, tale “da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la
pagina 8 di 12 necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un «premio» per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame”.
In caso di vizi riguardanti la vocatio in ius, la rimessione in termini può dunque essere accordata
– puntualizzano le Sezioni Unite – in “ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione”, ipotesi tra le quali, secondo la richiamata ordinanza n. 10580/2013, rientra
“l'omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice davanti al quale il processo è stato introdotto”, posto che in tale evenienza “il convenuto conosce che si vuole introdurre un processo davanti ad un giudice, ma la mancata indicazione o l'indicazione assolutamente incerta, impediscono di individuare il processo, uno dei cui soggetti è il giudice, in modo tale da consentirgli di esercitare di diritto di difesa: non si può pretendere che egli compia accertamenti presso tutti i giudici d'Italia per vedere se è stato radicato davanti ad alcuno di essi un processo con l'iscrizione a ruolo o comunque con l'attività di radicazione presso il singolo ufficio. In sostanza nemmeno con attività ulteriori il convenuto può conoscere il processo in modo da esercitare la difesa”.
Prosegue l'ordinanza, rilevando che “nessuna delle altre nullità relative alla vocatio in jus e nessuna della nullità relative alla c.d. editio actionis determinano di regola (si valuta la questione sempre in astratto) una mancata conoscenza del processo”.
E, con particolare riguardo al vizio qui in esame, viene evidenziato che “ciò è palese per la mancanza di indicazione della data dell'udienza di comparizione, in presenza della quale il convenuto, recandosi preso l'ufficio adito, può conoscere a quale data il processo sarà chiamato”.
Pertanto – prosegue la Cassazione con la pronuncia da ultimo citata - poiché “la proposizione dell'appello … equivale ad una costituzione tardiva nel processo e non può che essere regolata, per elementare ragione di coerenza allo stesso modo”, e quindi ai sensi dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini sarà ammissibile nel solo caso in cui l'appellante, già convenuto contumace in primo grado, dimostri che la nullità della citazione < processo>> (comma 1).
pagina 9 di 12 7.7 Applicando gli esposti principi alla fattispecie concreta, si osserva come l'appellante non abbia provato che l'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza abbia determinato anche la mancata conoscenza del processo.
La sig. ricevette infatti la notifica, a mani, del ricorso contenente tutti gli elementi necessari Pt_1 ad apprendere l'avvenuta proposizione della domanda di separazione, il soggetto attore, le ragioni della pretesa, il giudice adito, nonché il numero di iscrizione al ruolo generale del ricorso
(2249/2024), menzionato nella copia della dichiarazione ex art. 16 bis D.L. 179/2012 del difensore del ricorrente, e quindi la pendenza di un processo promosso nei di lei confronti innanzi al Tribunale di Trieste.
Considerato che il ricorso venne notificato (tempestivamente) già in data 15.5.2024, la convenuta aveva a disposizione tutto il tempo utile ad assumere, presso l'Ufficio Giudiziario, le informazioni necessarie a costituirsi tempestivamente in giudizio, considerato che il termine di
30 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., scadeva – tenuto conto della sospensione feriale – appena il 27.7.2024, oltre due mesi dopo la conoscenza della pendenza del giudizio (conoscenza – si osserva incidentalmente – ulteriormente confermata dallo scambio di corrispondenza tra i rispettivi difensori delle parti intercorso immediatamente dopo la notifica del ricorso, che venne, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, pure inviato via mail al legale della;
v. docc.
2-5 di parte appellata). Pt_1
7.8 Non appaiono quindi sussistere i presupposti per la rimessione in termini dell'appellante ai fini della proposizione delle domande di addebito e di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in relazione alle quali la parte è decaduta.
E, invero, la costituzione del convenuto oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (art. 473 bis.14, co. 4 c.p.c.), < riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili>> (art. 473 bis.19, co. 1 c.p.c.), quali sono il diritto a richiedere l'addebito della separazione e quello all'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La aveva dunque l'onere di proporre dette domande nella comparsa di risposta da Pt_1
depositare, ex art. 473 bis.16 c.p.c., entro 30 giorni prima dell'udienza, termine che – per le ragioni sopra esposte – sarebbe stato possibile rispettare con l'ordinaria diligenza.
pagina 10 di 12 Le domande, come le connesse istanze istruttorie, spiegate per la prima volta in appello, sono dunque inammissibili (v. Cass. 14.4.2016, n.7451: “In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado”; sulla novità e inammissibilità in appello della domanda di addebito, v. Cass. 16.5.2007, n. 11305).
7.9 La facoltà, prevista dal secondo comma dell'art. 473 bis.19 c.p.c., di proporre domande nuove
è limitata alla diversa fattispecie, che qui non rileva, dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, riguardante diritti indisponibili, nonché al contributo economico in favore del coniuge, ma solo < istruttori>>, ipotesi nella specie non ricorrente, posto che la pretesa all'assegno è stata formulata dalla sulla base di circostanze preesistenti, relative al raffronto tra le rispettive condizioni Pt_1
economiche.
8. Conclusivamente, previa dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, considerato l'obbligo del giudice d'appello di decidere la causa nel merito va pronunciata la separazione personale tra le parti, statuizione richiesta anche dall'appellante, dichiarandosi invece – per le ragioni esposte – l'inammissibilità delle domande di addebito e di assegno di mantenimento proposte da . Parte_1
Va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto al 671, parte 2, serie A, anno 1977), previa cancellazione dell'annotazione eventualmente disposta sulla base della sentenza di primo grado dichiarata nulla.
9. Stante il complessivo esito della controversia, caratterizzato da reciproca soccombenza
(essendo stata accolto il motivo relativo alla nullità della sentenza, ma dichiarate inammissibili le domande di merito dell'appellante), le spese del grado vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 362/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 - dichiara la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza appellata;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ed;
CP_1 Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto al 671, parte 2, serie A, anno 1977), previa cancellazione dell'annotazione eventualmente disposta sulla base della sentenza di primo grado dichiarata nulla;
- dichiara inammissibili le domande di addebito della separazione e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Trieste, 25 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente est. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 362/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 7.11.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AURA Parte_1 C.F._1
FONDA, presso il cui studio in Trieste, Via Giustiniano 9, risulta elettivamente domiciliata, per procura apposta in calce al ricorso in appello e rilasciata su foglio separato
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA CP_1 C.F._2
BENUSSI, presso il cui studio in Trieste, Largo Don Bonifacio 1, risulta elettivamente domiciliato, per procura rilasciata in data 28.1.2025
APPELLATO con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore Generale CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
4.10.2024 e notificata il 10.10.2024 – “separazione giudiziale”
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Per l'appellante:
“1) Preliminarmente DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA N. 848/2024 emessa dal
Tribunale di Trieste il 26.09.2024, pubblicata il 04.10.2024, notificata il 10 ottobre 2024 e
DELL'INTERO PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO CONTRASSEGNATO DAL NR. DI R.G.
2249/2024 del Tribunale di Trieste;
2) DICHIARARE la separazione tra i coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito al marito sig. ; CP_1
3) PORRE A CARICO del sig. un assegno mensile di mantenimento a favore CP_1
della sig.ra pari ad 1.500,00.- o la somma ritenuta di Giustizia dalla Corte Parte_1
d'Appello di Trieste nel caso in esame, comunque da rivalutare ex lege, disponendo che
l'importo mensile sia effettivamente accreditato anticipatamente entro il giorno 28 del mese anteriore a quello di riferimento;
4) Spese di lite rifuse”.
In via istruttoria: come in ricorso in appello, alle pagine da 11 a 19, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
In via principale: Rigettare ogni motivo di impugnazione della sentenza, con particolare riferimento all'eccezione di nullità della medesima, siccome inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza rigettare le ulteriori richieste di parte appellante rimettendo la causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di controparte in quanto, oltre che infondate nel merito, inammissibili.
Si indica quale teste l'avv. sulla seguente circostanza di fatto: Testimone_1
pagina 2 di 12 1) Vero che, con e-mail dd. 14.5.2024 la teste ha ricevuto da parte dell'avv. Tiziana Benussi il ricorso per separazione presentato dal signor al Tribunale di Trieste con allegato CP_1
il decreto di fissazione della prima udienza da parte dello stesso Tribunale?
2) Vero che tale atto è stato consegnato dalla teste alla signora ?” Parte_1
Per il Pubblico Ministero:
“accogliersi l'eccezione di nullità della sentenza e restituirsi gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.5.2024 chiedeva al Tribunale di Trieste di pronunciare CP_1
la separazione personale dalla moglie , con la quale aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 19.11.1977 a Trieste. Premessa la maggiore età e l'indipendenza economica della figlia esponeva di percepire a titolo di pensione l'importo mensile di Euro Per_1
3.186,00, oltre a Euro 200,00 al mese dall'attività di consulenza svolta in modo saltuario, nonché di abitare – dopo essersi allontanato dalla casa coniugale in comunione tra i coniugi, prossima a essere venduta al prezzo di Euro 260.000,00 - in un alloggio in locazione, e di essere infine comproprietario, insieme alla moglie, di un immobile sito a Taipana acquistato con denaro ereditato dalla in morte dei di lei genitori, ma le spese per la cui ristrutturazione erano state Pt_1
da lui sostenute per intero.
Non formulava domande ulteriori, salvo chiedere che il Tribunale disponesse a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della moglie, previo esame del patrimonio di quest'ultima.
La sig. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Pt_1
2. All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 26.9.2024 era presente il solo ricorrente il quale, pur chiedendo che non fosse disposto, in difetto della relativa domanda, alcun assegno di mantenimento in favore della resistente, si dichiarava disponibile a versarle spontaneamente la somma di Euro 400,00 mensili. Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava immediatamente la decisione al Collegio.
3. Con sentenza n. 848/2024 dd. 26.9-4.10.2024, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, nulla disponendo né in ordine all'assegno di mantenimento, attesa la mancata formulazione della necessaria domanda, né in relazione alle spese legali.
pagina 3 di 12 4. Ha interposto tempestivo appello , la quale ha preliminarmente eccepito la Parte_1
nullità della sentenza impugnata per “vizio del ricorso introduttivo” (pag. 1 del ricorso), consistente nel fatto che la copia notificatale era priva sia della pagina corrispondente all'ultima facciata del ricorso, contenente anche la sottoscrizione del difensore, sia – soprattutto – dell'inserimento della pagina in cui doveva essere riprodotto il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice con gli avvertimenti di rito. Erano quindi errate – relativamente alla conformità tra originale e copia notificata – sia la dichiarazione ex art. 16 bis D.L. 179/2012 del difensore del ricorrente, sia la relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario.
4.1 Nel merito, ha contestato la ricostruzione fattuale operata da controparte, e ha esposto: che la scelta di dedicarsi alle cure della famiglia le era stata imposta dall'assenza di aiuti familiari, che le sarebbero stati necessari in quanto il marito trascorreva lunghi periodi lontano da casa in ragione dei suoi impegni lavorativi;
che, comunque, quando ne aveva avuta la possibilità, aveva lavorato mettendo a disposizione della famiglia i relativi proventi;
che non era vero che le spese di ristrutturazione della casa di Taipana fossero state pagate per intero dal che la causa CP_1
della crisi matrimoniale era da individuarsi nella relazione extraconiugale del ricorrente con altra donna, relazione scoperta nel maggio 2023 e confermata da un investigatore privato;
che ella è priva di reddito, risultando solo comproprietaria per metà della citata casa di Taipana, creditrice in via di regresso della somma di Euro 1.451,80 nei confronti del marito, proprietaria di un'autovettura Volkswagen Golf immatricolata nel 2005, e titolare di due conti correnti bancari, essendo inoltre affetta da varie patologie invalidanti, che richiedono cure e farmaci non erogati dal servizio sanitario;
che il marito, invece, gode di una solida posizione economica, derivante dal reddito da pensione di Euro 3.186,00 mensili e da investimenti in titoli.
4.2 Ciò esposto, ha chiesto – in via preliminare – di dichiarare la nullità della sentenza appellata e dell'intero procedimento di primo grado;
nel merito, di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
di porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di Euro
1.500,00 mensili o della somma diversamente determinata, con rivalutazione ex lege. In via istruttoria, ha insistito – previa rimessione in termini - per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi e per una serie esibizione documentali ex art. 210 c.p.c. relativamente alle circostanze di fatto sottese alle domande di addebito e di assegno di mantenimento.
pagina 4 di 12 5. Si è costituito il quale, con riferimento al primo motivo di appello, ha rilevato che CP_1
l'atto restituito al proprio difensore risultava notificato a mani proprie alla controparte, sulla base della relata la quale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta, della provenienza del documento dall'Ufficiale Giudiziario e dei fatti da lui compiuti, con particolare riguardo alla conformità della copia all'originale. Ha aggiunto che la sig. era comunque a perfetta conoscenza della pendenza del processo di primo grado, in Pt_1 quanto il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza erano stati inviati via mail al suo difensore dell'epoca, sostituito in seguito da quello attuale, con il quale erano intercorse trattative, senza che mai, se non appena il 2.10.2024, fosse lamentata l'incompletezza dell'atto notificato, la quale
– quand'anche sussistente – non aveva quindi compromesso le garanzie della difesa e del contraddittorio.
5.1 Nel merito – da demandarsi “semmai … al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.” (pag.
5 della comparsa di costituzione e risposta) nella ritenuta ipotesi di nullità della sentenza impugnata - il ha contestato i presupposti della domanda di addebito;
ha allegato che la CP_1
moglie aveva gestito in piena autonomia gli introiti dell'attività lavorativa del marito, rifiutando anche gli aiuti che le erano stati proposti per coadiuvarla nei periodi di assenza del coniuge;
ha rilevato l'assenza, sulla base della documentazione medica prodotta, di effettive patologie a carico della moglie, la quale nulla ha dedotto in ordine all'elemento, necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, del tenore di vita in costanza di matrimonio.
5.2 Il ha quindi insistito, in via principale, per il rigetto dell'appello, e, in via subordinata, CP_1
per la rimessione della causa al Tribunale in caso di ritenta nullità della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 25.3.2025, non recepito dalle parti l'invito del Collegio a definire la causa in via conciliativa , la causa è stata riservata a sentenza.
7. Assume carattere preliminare rispetto al merito la questione riguardante l'eccepita nullità della sentenza appellata.
7.1 Sussiste difformità tra l'originale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, restituito dopo la notifica al difensore del ricorrente dall'Ufficiale Giudiziario, e la copia del ricorso di primo grado notificata alla (doc. 3 allegato all'atto di appello). Pt_1
Il primo è completo, essendo costituito sia dal ricorso, formato da cinque pagine, sia dal provvedimento dd.
9.5.2024 con il quale il giudice delegato dal Presidente alla trattazione fissò,
pagina 5 di 12 ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., l'udienza del 26.9.2024 innanzi a sé, assegnando il termine per la costituzione della convenuta e informandola delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e dell'obbligatorietà della difesa tecnica, nonché della facoltà delle parti di avvalersi della mediazione familiare e di quella di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sussistendone i presupposti.
La seconda invece è costituita dal solo ricorso, limitatamente peraltro alle prime quattro pagine, essendo mancante la quinta, contenente l'indicazione dei documenti prodotti da 5) a 12) dal ricorrente, la data del ricorso e le generalità del difensore (peraltro chiaramente indicate nell'epigrafe), ed è altresì priva della pagina contenente la copia del predetto decreto dd.
9.5.2024. Sono invece presenti, nell'ultima pagina, la dichiarazione del difensore relativa alla conformità della copia cartacea del ricorso e del provvedimento agli originali, la richiesta rivolta all'Ufficiale Giudiziario di procedere alla notifica, e la relata di notifica, nella quale l'Ufficiale
Giudiziario attesta di avere notificato in mani proprie a copia del ricorso e Parte_1 dell'”ordinanza di fissazione dell'udienza”.
7.2 La carenza, nella copia notificata, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti costituisce un vizio della vocatio in ius determinato dalla mancata indicazione della data dell'udienza e degli avvertimenti prescritti dall'art. 473 bis.14, co. 4 c.p.c. (v., di recente, Cass.
19.2.2025, n. 4395, che ha affermato che, nei procedimenti introdotti da ricorso, ove venga notificato solo quest'ultimo, e non anche il provvedimento di fissazione dell'udienza, “la vocatio in ius, con la notifica del ricorso vi è stata”, ma è “viziata (non inesistente, come nell'ipotesi della mancata notifica di ricorso e decreto) per la mancanza dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione”).
7.3 In caso di discordanza tra originale e copia notificata l'accertamento della validità dell'atto, intesa quale idoneità ad assolvere la propria funzione, va effettuato sulla base della seconda, perché è sulla copia che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (v., tra le altre, Cass. 3.7.2008, n. 18217; Cass. 11.2.2008, n. 3205; Cass. 6.10.2006, n. 21555, espressione di indirizzo costante).
Inoltre la parte interessata può far valere la nullità dell'atto introduttivo per irregolare vocatio in ius “producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale” (Cass. 28.10.2024, n.
pagina 6 di 12 27761; in questo senso, v. anche Cass. 31.1.2017, n. 2321), essendosi affermato – con orientamento che appare ormai consolidato – che “in tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale
e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi” (Cass. 9.3.2020, n. 6562; v. anche Cass.
4.11.2014, n. 23420, secondo cui “le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede fino
a querela di falso della regolarità intrinseca e completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa
l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, sì che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto”).
7.4 Ciò posto, il vizio della vocatio in ius determina la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v. la sopra citata Cass. 27761/2024) la quale, a differenza della nullità notificazione del ricorso stesso, non rientra tra i casi – tassativi - di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (v., ad es. Cass. 7.7.2023, n. 19265; Cass.
7.1.2021, n. 32), rimessione infondatamente richiesta sia dall'appellante, sia dal P.M., sia – in via subordinata – dall'appellato.
Alla nullità del ricorso, dedotta come motivo di gravame, consegue invece – per estensione ex art. 159 c.p.c. - la nullità degli atti successivi e dell'intero giudizio, inclusa la sentenza.
Pertanto, “il giudice d'appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai
pagina 7 di 12 precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo" (Cass. S.U. 26.1.2022, n. 2258).
7.5 Nel caso in esame, peraltro, non sussistono atti da rinnovare in contraddittorio, posto che la causa è stata rimessa in decisione già alla prima udienza di comparizione, non avendo il ricorrente proposto domande diverse da quella di separazione, né formulato istanze istruttorie.
La ha invece chiesto di essere rimessa in termini ai fini della proposizione delle domande Pt_1 di addebito della separazione al marito, e di corresponsione in proprio favore dell'assegno di mantenimento, nonché dell'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel ricorso in appello volte alla dimostrazione dei fatti costitutivi delle due domande di merito.
7.6 Al riguardo non possono che richiamarsi i principi dettati dalla citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 2258/2022.
Condividendo l'indirizzo già espresso, tra le altre, dall'ordinanza n. 10580 del 7.5.2013 della
Cassazione, le Sezioni Unite – chiamate a decidere una questione di diritto di particolare importanza relativamente agli effetti della rilevazione nel giudizio di appello della nullità della citazione introduttiva ed alla conseguente rinnovazione, in sede di gravame, delle attività compiute in primo grado – dopo avere premesso che “il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza … è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli”, hanno precisato che “la rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo”, in quanto “la rimessione in termini … è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo”.
A tale conclusione la sentenza citata giunge sulla base di “un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo”, tale “da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la
pagina 8 di 12 necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un «premio» per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame”.
In caso di vizi riguardanti la vocatio in ius, la rimessione in termini può dunque essere accordata
– puntualizzano le Sezioni Unite – in “ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione”, ipotesi tra le quali, secondo la richiamata ordinanza n. 10580/2013, rientra
“l'omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice davanti al quale il processo è stato introdotto”, posto che in tale evenienza “il convenuto conosce che si vuole introdurre un processo davanti ad un giudice, ma la mancata indicazione o l'indicazione assolutamente incerta, impediscono di individuare il processo, uno dei cui soggetti è il giudice, in modo tale da consentirgli di esercitare di diritto di difesa: non si può pretendere che egli compia accertamenti presso tutti i giudici d'Italia per vedere se è stato radicato davanti ad alcuno di essi un processo con l'iscrizione a ruolo o comunque con l'attività di radicazione presso il singolo ufficio. In sostanza nemmeno con attività ulteriori il convenuto può conoscere il processo in modo da esercitare la difesa”.
Prosegue l'ordinanza, rilevando che “nessuna delle altre nullità relative alla vocatio in jus e nessuna della nullità relative alla c.d. editio actionis determinano di regola (si valuta la questione sempre in astratto) una mancata conoscenza del processo”.
E, con particolare riguardo al vizio qui in esame, viene evidenziato che “ciò è palese per la mancanza di indicazione della data dell'udienza di comparizione, in presenza della quale il convenuto, recandosi preso l'ufficio adito, può conoscere a quale data il processo sarà chiamato”.
Pertanto – prosegue la Cassazione con la pronuncia da ultimo citata - poiché “la proposizione dell'appello … equivale ad una costituzione tardiva nel processo e non può che essere regolata, per elementare ragione di coerenza allo stesso modo”, e quindi ai sensi dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini sarà ammissibile nel solo caso in cui l'appellante, già convenuto contumace in primo grado, dimostri che la nullità della citazione < processo>> (comma 1).
pagina 9 di 12 7.7 Applicando gli esposti principi alla fattispecie concreta, si osserva come l'appellante non abbia provato che l'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza abbia determinato anche la mancata conoscenza del processo.
La sig. ricevette infatti la notifica, a mani, del ricorso contenente tutti gli elementi necessari Pt_1 ad apprendere l'avvenuta proposizione della domanda di separazione, il soggetto attore, le ragioni della pretesa, il giudice adito, nonché il numero di iscrizione al ruolo generale del ricorso
(2249/2024), menzionato nella copia della dichiarazione ex art. 16 bis D.L. 179/2012 del difensore del ricorrente, e quindi la pendenza di un processo promosso nei di lei confronti innanzi al Tribunale di Trieste.
Considerato che il ricorso venne notificato (tempestivamente) già in data 15.5.2024, la convenuta aveva a disposizione tutto il tempo utile ad assumere, presso l'Ufficio Giudiziario, le informazioni necessarie a costituirsi tempestivamente in giudizio, considerato che il termine di
30 giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., scadeva – tenuto conto della sospensione feriale – appena il 27.7.2024, oltre due mesi dopo la conoscenza della pendenza del giudizio (conoscenza – si osserva incidentalmente – ulteriormente confermata dallo scambio di corrispondenza tra i rispettivi difensori delle parti intercorso immediatamente dopo la notifica del ricorso, che venne, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, pure inviato via mail al legale della;
v. docc.
2-5 di parte appellata). Pt_1
7.8 Non appaiono quindi sussistere i presupposti per la rimessione in termini dell'appellante ai fini della proposizione delle domande di addebito e di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in relazione alle quali la parte è decaduta.
E, invero, la costituzione del convenuto oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (art. 473 bis.14, co. 4 c.p.c.), < riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili>> (art. 473 bis.19, co. 1 c.p.c.), quali sono il diritto a richiedere l'addebito della separazione e quello all'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La aveva dunque l'onere di proporre dette domande nella comparsa di risposta da Pt_1
depositare, ex art. 473 bis.16 c.p.c., entro 30 giorni prima dell'udienza, termine che – per le ragioni sopra esposte – sarebbe stato possibile rispettare con l'ordinaria diligenza.
pagina 10 di 12 Le domande, come le connesse istanze istruttorie, spiegate per la prima volta in appello, sono dunque inammissibili (v. Cass. 14.4.2016, n.7451: “In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado”; sulla novità e inammissibilità in appello della domanda di addebito, v. Cass. 16.5.2007, n. 11305).
7.9 La facoltà, prevista dal secondo comma dell'art. 473 bis.19 c.p.c., di proporre domande nuove
è limitata alla diversa fattispecie, che qui non rileva, dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, riguardante diritti indisponibili, nonché al contributo economico in favore del coniuge, ma solo < istruttori>>, ipotesi nella specie non ricorrente, posto che la pretesa all'assegno è stata formulata dalla sulla base di circostanze preesistenti, relative al raffronto tra le rispettive condizioni Pt_1
economiche.
8. Conclusivamente, previa dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, considerato l'obbligo del giudice d'appello di decidere la causa nel merito va pronunciata la separazione personale tra le parti, statuizione richiesta anche dall'appellante, dichiarandosi invece – per le ragioni esposte – l'inammissibilità delle domande di addebito e di assegno di mantenimento proposte da . Parte_1
Va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto al 671, parte 2, serie A, anno 1977), previa cancellazione dell'annotazione eventualmente disposta sulla base della sentenza di primo grado dichiarata nulla.
9. Stante il complessivo esito della controversia, caratterizzato da reciproca soccombenza
(essendo stata accolto il motivo relativo alla nullità della sentenza, ma dichiarate inammissibili le domande di merito dell'appellante), le spese del grado vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 362/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 - dichiara la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza appellata;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ed;
CP_1 Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto al 671, parte 2, serie A, anno 1977), previa cancellazione dell'annotazione eventualmente disposta sulla base della sentenza di primo grado dichiarata nulla;
- dichiara inammissibili le domande di addebito della separazione e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Trieste, 25 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
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