Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/1965, n. 2193
CASS
Sentenza 22 ottobre 1965

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Per le cause relative a diritti di obbligazione il forum solutionis concorre effettivamente, a norma dell'art.20 cod.proc.civ. con il forum contractus e la scelta dell'uno e dell'altro foro spetta al creditore, il quale puo liberamente proporre le sue istanze giudiziali tanto al giudice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, quanto al giudice del luogo nel quale l'obbligazione e sorta. ( V. 1335/62).*

Il giudice competente per territorio a conoscere della domanda principale, riguardante il capitale, puo giudicare, a norma dell'art.31 cod.proc.civ., della domanda accessoria degli interessi, di cui quella relativa al capitale costituisce il presupposto.*

I titoli di credito che hanno perduto il vigore cambiario per effetto della prescrizione triennale ex art 94 comma primo RD 14 dicembre 1933 n.1669, conservano, avendone i requisiti, l'efficacia di una promessa di pagamento ai sensi dell'art.1998 cod.civ., vincolante chi l'ha emessa. Essi sono pertanto idonei a far presumere l'esistenza di un rapporto fondamentale e dispensano il creditore, in cui favore la promessa e stata fatta, dall'Onere di darne la dimostrazione. ( Conf. 3878/53, 1346/59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/1965, n. 2193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2193
    Data del deposito : 22 ottobre 1965

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