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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 705 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: e CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Lipari, Via G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosario
Venuto, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- attori -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_2 elettivamente domiciliato in ES, Via della Zecca n. 28, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Antonia De Domenico, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto -
E
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_3 elettivamente domiciliata in ES, Via Maffei n. 13, presso C.F._5 lo studio dell'avv. Giorgio Bonfiglio, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta-
avente per OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Parte_2
e al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri CP_2 CP_4 confronti, delle convenzioni matrimoniali stipulate con atto in Notar del Per_1
30/12/2019, Rep. n. 1454, racc. n. 1150, registrato in ES il 7/01/2021, mediante le quali è stata disposta, previo scioglimento del vincolo della comunione legale dei beni tra i coniugi , l'assegnazione a quest'ultima, ai sensi dell'art. 192 c.c., Controparte_5 dell'immobile sito in Lipari, Vicolo Selinunte n. 7/9, individuato nel catasto edilizio urbano del Comune di Lipari, sezione 001, al foglio 98, particella 446, sub. 3, categ. A/2, classe 4.
In particolare, gli attori hanno esposto: che, in data 28/09/2013,
[...]
decedeva in conseguenza di un incidente sul lavoro avvenuto in Lipari, presso Per_2
l'immobile di proprietà di , il quale, in quanto committente dei lavori, CP_2 veniva imputato per il reato di omicidio colposo;
che, nell'ambito del relativo procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., essi si costituivano parti civili;
che, nelle more del procedimento penale, il , con atto di donazione in Notar CP_2
trasferiva alla figlia la proprietà di un fabbricato sito in Lipari e Persona_3 consistente di 10 vani;
che, successivamente nell'anno 2019, in prossimità della definizione del processo penale, ha disposto ulteriormente di altri beni di CP_2 maggiore valore residuandogli immobili di poco pregio;
che gli odierni attori chiedevano ed ottenevano il sequestro conservativo ex art. 317 c.p.p. sui beni residuati in capo al medesimo fino alla concorrenza di euro 150.000,00; che, con atto in Notar del Per_1
30/12/2019, registrato in ES il 07/01/2020 e qualificato come convenzione matrimoniale di separazione dei beni, il disponeva l'assegnazione, in favore della CP_2 moglie dell'immobile suddescritto, mediante la cessione a quest'ultima CP_4 della quota di ½ di comproprietà di cui egli risultava ancora titolare;
che detta assegnazione rispondeva alla necessità di regolamentare, in via definitiva ed alla luce dell'intervenuto scioglimento del vincolo della comunione legale dei beni, i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi e, in particolare, all'esigenza di estinguere il debito asseritamente contratto da nei confronti della moglie ed ammontante ad € CP_2
19.881,00.
Ciò premesso, gli attori hanno dedotto: che sussistono le condizioni per il positivo esperimento dell'azione revocatoria;
che, in particolare, esiste un valido rapporto di credito-debito nascente da fatto illecito e quantificabile in una somma compresa tra euro
165.960,00 e 331.920,00, atteso che la giurisprudenza non richiede, a tali fini, che la posizione creditoria presenti i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, potendo conseguentemente farsi rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 2901 c.c. anche il credito litigioso o la mera aspettativa di credito;
che l'atto dispositivo posto in essere dal
è idoneo, in ragione del valore dell'immobile assegnato, a diminuire la propria CP_2 garanzia patrimoniale e, comunque, a causare maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo;
che la consapevolezza, in capo ai disponenti, di recare pregiudizio alle ragioni creditorie può essere desunta dalla collocazione temporale dell'atto, stipulato in pendenza del procedimento penale a carico di , nonché dalla circostanza CP_2 che le assegnazioni effettuate da quest'ultimo in favore – rispettivamente – della figlia e della moglie abbiano riguardato i beni di maggior pregio presenti nel suo patrimonio;
che l'intento dispersivo risulta evidente alla luce della sproporzione tra il credito vantato da nei confronti del marito, ammontante ad euro 19.881,00, ed il valore della CP_4 quota di comproprietà dell'immobile trasferito.
Pertanto, gli attori hanno chiesto di: “1) Riconoscere e dichiarare ammissibile
l'azione ex. art. 2901 c.c., sussistendone i presupposti così come descritti e documentati;
2) Conseguentemente ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocare le Convenzioni Matrimoniali effettuate con atto in notar del 30.12.2019, Repertorio n. 1454, Raccolta n. Per_1
1150, Registrato in ES il 07.01.2021; 3) Per l'effetto dichiarare inefficacie nei confronti degli attori l'atto di disposizione del patrimonio;
”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.07.2021 si è costituito CP_2
, deducendo: in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire in capo agli
[...] attori, ai quali non andrebbe riconosciuta la qualifica di “creditori”, in quanto l'azione revocatoria non potrebbe essere utilmente esperita sulla base di un credito litigioso;
l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità della domanda attorea, dell'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 317 c.p.p. sui beni e sui crediti di CP_2
fino a concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, poiché in relazione a detto
[...] provvedimento è stato proposto ricorso in Cassazione per violazioni di legge e lo stesso risulta, pertanto, sub iudice; la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del procedimento penale a carico di costituirebbe antecedente logico-giuridico necessario ai CP_2 fini della decisione nel presente giudizio;
nel merito, la carenza del requisito dell'eventus damni, poiché il patrimonio dell'odierno convenuto sarebbe sufficiente a garantire il soddisfacimento delle avverse pretese creditorie, risultando quest'ultimo proprietario di tre terreni e tre fabbricati aventi un valore di mercato di circa euro 300.000,00;
l'insussistenza del requisito della scientia damni in capo al debitore e al terzo, in quanto e sarebbero separati di fatto dall'anno 2014, come CP_2 CP_4 testimoniato dai certificati di residenza storica prodotti da parte convenuta, dai quali risulterebbe che i coniugi, a partire dalla predetta data, hanno risieduto in luoghi diversi;
l'erroneità dell'affermazione di controparte, secondo la quale il avrebbe ceduto la CP_2 propria quota di comproprietà dell'immobile per cui è causa a fronte di un debito di soli euro 19.881,00, perché, prima della cessazione del regime di comunione legale dei beni, avrebbe provveduto, con il proprio patrimonio personale, al versamento CP_4 delle rate del mutuo insistente sul predetto immobile ed intestato ad entrambi i coniugi, nonché al pagamento di debiti e spese di pertinenza esclusiva del marito, impegnandosi inoltre a pagare le rimanenti rate di mutuo fino alla totale estinzione dello stesso;
in ogni caso, la non revocabilità dell'atto dispositivo per essere quest'ultimo finalizzato all'adempimento di un debito scaduto;
infine, in via subordinata, l'abuso dello strumento processuale da parte degli attori, in quanto questi ultimi avrebbero proposto più azioni giudiziarie a tutela dello stesso credito.
Ciò premesso, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare e ritenere l'inammissibilità della domanda azionata ai sensi dell'art. 2901 c.c., attesa la carenza di legittimazione ad agire in capo agli odierni attori per le motivazioni meglio esposte in premessa;
b) in via gradata, dichiarare e ritenere insussistente, nel caso di specie, l'eventus damni ed il consilium fraudis per le motivazioni esposte in premessa;
c) in via ulteriormente gradata, dichiarare
e ritenere sfornite di prova e comunque infondate sia in fatto che in diritto, oltre che rappresentare un palese abuso del diritto, le domande avanzate con l'atto di citazione per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
d) per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato dai sig.ri , e Parte_1 CP_1 Pt_2
; e) condannare parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al
[...] pagamento delle spese ed onorari di giudizio sussistendone i presupposto di legge come ampiamente dimostrato”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.09.2021 si è costituita CP_4
chiedendo a codesto Giudice di dichiarare e ritenere l'inammissibilità e
[...]
l'infondatezza della domanda attorea perché proposta in difetto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, previsti dall'art. 2901 c.c. Pertanto, la convenuta ha chiesto di: “a)
Dichiarare e ritenere l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dagli attori poiché insussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.; b) Per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato dai Sig.ri , Parte_1
e;
c) Con provvedimento sulle spese ed onorari di giudizio CP_1 Parte_2 con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario;
”.
Concessi i termini di cui all'art. art. 183, comma VI c.c., con ordinanza del
16.11.2022 sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., non rilevando in sede civilistica ed in relazione al petitum, la pendenza del procedimento penale n. 3510/2013 r.g.n.r. - n.
445/2017 r.g.t. pendente nei suoi confronti di . CP_2
Pertanto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione c.d. “cartolare” nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
2. L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dagli attori è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2901 c.c. richiede, ai fini del positivo esperimento dell'actio pauliana, la ricorrenza di tre requisiti, il primo dei quali coincide con l'esistenza di un rapporto di credito-debito tra il creditore ed il debitore disponente.
Occorre, pertanto, partire dall'esame del profilo in oggetto, così da prendere posizione – nel contempo – sull'eccezione di relativa alla carenza, in capo CP_2 agli attori, della legittimazione ad agire.
La disposizione succitata, secondo un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, accoglie una nozione ampia di credito, idonea a ricomprendere anche la semplice aspettativa.
Non occorre, dunque, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, che quest'ultimo sia provvisto dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente ad integrare il requisito in parola anche il credito sottoposto a termine o condizione, incerto o, addirittura, meramente potenziale.
L'inclusione dei crediti incerti nella categoria dei titoli idonei a giustificare la proposizione dell'azione revocatoria consente di ritenere ammissibile l'esperimento della medesima anche in presenza di un credito sub iudice, non rilevando, a tal fine, la circostanza che quest'ultimo sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. Civ., sez. III, sez. III,
15/05/2018, n.11755).
Nè rileva il fatto che il procedimento penale instaurato nei confronti di CP_2
non si fosse ancora concluso – al momento dell'instaurazione del presente giudizio
[...]
– con una sentenza di accertamento definitiva della responsabilità dell'imputato per i fatti di reato ascrittigli, in quanto, come detto sopra, ai fini del positivo esperimento dell'azione de qua è sufficiente la deduzione di una mera aspettativa di credito, gravando sull'attore unicamente l'onere di individuare, nel proprio atto introduttivo, la specifica ragione di credito che egli ritiene essere stata pregiudicata dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Onere che, nel caso di specie, può dirsi soddisfatto mediante la deduzione, da parte degli odierni attori, dei fatti posti a fondamento dell'accusa rivolta a in CP_2 sede penale, i quali sono certamente idonei a giustificare una legittima aspettativa di risarcimento in capo agli attori medesimi.
Non merita di essere condiviso, inoltre, l'assunto di parte convenuta relativo all'asserita arbitrarietà della quantificazione del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria, rinvenendo essa la propria giustificazione nel provvedimento di sequestro conservativo ex art. 317 c.p.p. sui beni e crediti di fino a CP_2 concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, emesso dall'intestato Tribunale di
Barcellona P.G. il 01/02/2021 e notificato in data 02/02/2021, nonché nelle tabelle del
Tribunale di Milano riportanti i valori medi di liquidazione del danno non patrimoniale,
a nulla rilevando – per le ragioni esposte in precedenza – la circostanza che il predetto provvedimento fosse stato medio tempore impugnato dal destinatario.
A tutto quanto sopra si aggiunga che l'accertamento della responsabilità penale di e la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore delle parti CP_2 civili, con riconoscimento di una provvisionale di € 75.000,00 in favore di ciascuno degli odierni attori, di cui alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 643/2022
Reg. Sent., sono divenute, in pendenza del presente giudizio, statuizioni definitive, come emerge dalle sentenze emesse dalla Corte di appello di ES (sent. n. 1810/23 Reg.
Sent.) e, successivamente, dalla Suprema Corte (sent. n. 43372/2024 Reg. Sent.), che hanno reso irretrattabili le statuizioni civili.
Non è, pertanto, revocabile in dubbio la ricorrenza di una posizione di credito di ciascuno degli attori nei confronti del a titolo di risarcimento del danno da fatto CP_2 di reato.
Ciò detto, occorre valutare la ricorrenza, nel caso di specie, del secondo requisito di cui all'art. 2901 c.c., ovvero dell'eventus damni, inteso quale pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Secondo consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, affinché ricorra il requisito in parola non occorre che, in conseguenza del predetto atto, il patrimonio dell'obbligato sia divenuto incapiente, essendo sufficiente una modificazione quantitativa o anche solo qualitativa dello stesso, purché idonea a rendere più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
Sotto tale profilo, non può dubitarsi del carattere pregiudizievole dell'assegnazione patrimoniale disposta da in favore della moglie CP_2
data l'idoneità della stessa a sottrarre alle azioni esecutive potenzialmente CP_4 esperibili dai creditori il bene che ne costituisce oggetto.
Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il creditore ha solo l'onere di provare la variazione patrimoniale conseguente all'atto di disposizione posto in essere dal debitore e che, dunque, non debba anche provare l'entità e la natura del patrimonio di quest'ultimo dopo l'atto di disposizione.
Grava, piuttosto, sul debitore convenuto l'onere di provare che il rischio di una più incerta o più difficile soddisfazione del credito, in concreto, non sussiste perché il patrimonio residuo è sufficientemente capiente, essendo costui l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di dimostrare, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, che quell'atto dispositivo non ha intaccato il suo patrimonio, avuto riguardo all'entità del credito (cfr. Cass. Civ., sez. III, 4/07/2006, n.15265; Cass. Civ., sez. III, 14/10/2005,
n.19963).
Nel caso di specie, sebbene la quantificazione del valore del patrimonio residuo operata da – il quale ammonterebbe ad euro 300.000,00 – possa ritenersi CP_2 pacifica alla luce dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificamente contestata da controparte, va tuttavia considerato che, ai fini della valutazione circa la sufficienza dei beni del debitore a soddisfare le pretese creditorie, è necessario operare un raffronto tra il valore dei beni anzidetti e l'ammontare del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria.
Orbene, assumendo come parametro per la determinazione del probabile risarcimento del danno dedotto dai revocanti le tabelle del Tribunale di Milano allegate agli atti, è possibile quantificare il predetto risarcimento in una somma non inferiore ad euro 165.960,00, che va moltiplicata per il numero dei richiedenti.
Deve, pertanto, escludersi che parte convenuta abbia assolto al proprio onere probatorio, conseguendone la sussistenza dell'eventus damni, con ultroneità della c.t.u. estimativa reiteratamente chiesta in corso di giudizio e non ammessa.
Da ultimo, va valutata la ricorrenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c. ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, rappresentato, a seconda della collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, dalla scientia damni o dal consilium fraudis.
Il primo, la cui prova è richiesta nel caso in cui il predetto atto sia stato compiuto successivamente al configurarsi della situazione creditoria, consiste nella consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato con il proprio atto dispositivo alle ragioni creditorie.
Il secondo, invece, che presuppone che l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, è riconducibile alla dolosa preordinazione di detto atto al fine di impedire il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Va, infine, sottolineato come la valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo de quo debba essere estesa, nel caso in cui l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, alla figura del terzo contraente, atteggiandosi essa come scientia damni ovvero participatio fraudis sulla base del medesimo criterio temporale suddescritto, ossia a seconda della anteriorità o posteriorità di detto atto rispetto al sorgere del credito.
Ciò premesso, occorre procedere alla corretta qualificazione dell'elemento soggettivo nel caso di specie, da essa dipendendo l'intensità di esso ai fini della sua stessa configurazione e, in generale, l'individuazione del regime probatorio applicabile.
A tal fine occorre osservare che, per costante giurisprudenza, “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. Civ., sez. III, 10/06/2020, n.11121; cfr., Cass. Civ., sez. III, 05/09/2019, n.22161).
Nel caso che ci occupa, l'assegnazione patrimoniale in favore di è CP_4 stata eseguita in data 30/12/2019, ossia a distanza di circa sei anni dalla consumazione dei fatti illeciti ascritti a e dalla conseguente instaurazione del CP_2 procedimento penale a suo carico, derivandone la necessità di qualificare l'elemento soggettivo dell'azione de qua in termini di scientia damni, la cui ricorrenza va valutata – alla luce della natura onerosa dell'assegnazione anzidetta – anche con riferimento alla posizione di CP_4
Posta la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo al
, come desumibile dal valore dell'immobile trasferito e dalla collocazione CP_2 temporale dell'atto dispositivo, posto in essere nelle more di un procedimento penale nel quale gli odierni attori si erano costituiti parti civili ed avevano chiesto la condanna dell'imputato al pagamento di una ingente somma a titolo di risarcimento del danno, si ritiene che, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, sussistano ragioni sufficienti per ritenere provata la ricorrenza del requisito in parola anche con riguardo al coniuge CP_4
In particolare, alla luce della dedotta cessazione della convivenza tra i coniugi convenuti, appare sospetta l'ubicazione dell'immobile oggetto di assegnazione a CP_4 mediante l'atto dispositivo per cui è causa, che risulta situato in Vicolo Selinunte,
[...] ovvero presso lo stesso indirizzo di residenza del . CP_2
Dalla succitata circostanza può ragionevolmente desumersi la natura fittizia dell'assegnazione in parola.
Detto convincimento è corroborato da altri indici indiziari gravi e concordanti.
Il riferimento è al fatto che nonostante l'asserita separazione di CP_4 fatto dal marito, abbia garantito a quest'ultimo un costante sostegno economico, come dimostrato dai pagamenti eseguiti in favore dello stesso per imposte, tasse e sanzioni amministrative, allegati agli atti del presente giudizio. Ciò suggerisce se non la ripresa della convivenza, quantomeno la persistenza di un rapporto tra i coniugi che, ove esaminato alla luce delle altre risultanze probatorie, è idoneo a dimostrare la conoscenza, da parte della , delle pretese creditorie avanzate nei confronti del CP_4 CP_2 nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti e, conseguentemente, del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione per cui è causa.
Risulta, inoltre, infondata l'eccezione di parte convenuta relativa all'asserita non revocabilità del suddetto atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c., per essere lo stesso finalizzato all'adempimento di un debito scaduto.
Secondo la tesi del disponente, l'assegnazione patrimoniale effettuata mediante la convenzione matrimoniale del 30/12/2019 avrebbe avuto una finalità solutorio- compensativa, in quanto mirante all'estinzione dei debiti contratti da con CP_2 la moglie a causa dei numerosi pagamenti eseguiti da quest'ultima in suo CP_4 favore durante il periodo antecedente allo scioglimento della comunione legale dei beni.
I suddetti pagamenti avrebbero avuto ad oggetto, da un lato, le rate del mutuo insistente sull'immobile assegnato e, dall'altro, diversi debiti contratti dal per CP_2 tasse, imposte e sanzioni amministrative.
Va, tuttavia, osservato, quanto alle prime, che un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità considera irripetibili le spese sostenute da uno dei coniugi nell'interesse della coppia o del nucleo familiare, in quanto le stesse costituirebbero adempimento degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c., a norma del quale entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, n. 5385 del 21/02/2023).
Nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che il mutuo de quo sia stato contratto nell'interesse della famiglia, sia perché lo stesso risulta cointestato ad entrambi i coniugi, sia perché esso insiste su un immobile adibito ad abitazione familiare, derivandone la riconducibilità delle spese sostenute per il pagamento delle relative rate nell'ambito applicativo della succitata disposizione normativa.
Quanto agli ulteriori pagamenti eseguiti in favore del Reitano, occorre sottolineare che quelli effettuati in costanza di matrimonio, nonché durante la vigenza del regime di comunione legale dei beni, vanno più correttamente qualificati come spese sostenute nell'interesse della coppia o del nucleo familiare o come donazioni indirette e, in quanto tali, non possono costituire oggetto di rimborso.
A tutto quanto sopra si aggiunga che non risulta provato in giudizio che detti pagamenti siano stati eseguiti dalla per conto e nell'interesse del , CP_4 CP_2 mentre sono irrilevanti i pagamenti successivi alla stipula dell'atto di assegnazione, i quali peraltro sembrano contraddire sia il carattere compensativo dell'assegnazione (avendo la asseritamente proseguito nel pagare i debiti altrui) e palesare il carattere fittizio CP_4 della separazione dei coniugi e dell'atto dispositivo, quest'ultimo finalizzato piuttosto ad inficiare la garanzia patrimoniale di . CP_2
Quanto sopra esposto comporta l'impossibilità di configurare un debito a carico di quest'ultimo, conseguendone la non operatività, nel caso di specie, dell'art. 2901, terzo comma, c.c.
Infine, appare destituita di fondamento l'eccezione di relativa CP_2 all'asserito abuso dello strumento processuale da parte degli odierni attori. Si osserva che, per costante giurisprudenza, l'abuso del processo si sostanzia in una condotta caratterizzata dall'utilizzo dello strumento processuale per fini diversi da quelli suoi propri, cioè non per tutelare i diritti dedotti in giudizio, bensì per conseguire un ingiusto vantaggio, arrecando conseguentemente un danno a controparte.
Nel caso di specie, invero, l'esperimento dell'azione revocatoria è finalizzato a ricostituire la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore, parzialmente compromessa a seguito dell'atto di disposizione posto in essere dal medesimo, a nulla rilevando che gli attori avessero già ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo sui beni residui e sui crediti del , non ricorrendo sul punto il divieto di azionare CP_2 più strumenti di tutela.
L'utilizzo del rimedio previsto dall'art. 2901 c.c. da parte degli odierni attori, infatti, non sottende alcuna finalità dilatoria, né risulta riconducibile alla volontà di frazionare il credito mediante la proposizione di molteplici procedimenti a tutela dello stesso, bensì si è reso necessario a seguito della stipula della convenzione matrimoniale del 30/12/2019 e dell'assegnazione patrimoniale con la medesima disposta.
Alla luce delle suesposte ragioni, va dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini del positivo esperimento dell'azione revocatoria, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti degli odierni attori, dell'atto dispositivo posto in essere da mediante la succitata convenzione CP_2 matrimoniale.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., si dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in favore degli attori, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.c. avanzata da , la stessa va respinta in quanto infondata, occorrendo ai fini CP_2 di detta pronuncia la totale soccombenza della parte nei cui confronti essa è rivolta, laddove, nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato la piena fondatezza delle proprie ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 705/2021 R.G., così provvede: - dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , Parte_1
e della convenzione matrimoniale di separazione e CP_1 Parte_2 assegnazioni di beni, stipulata con atto in Notar del 30/12/2019, rep. n. 1454 Per_1
- racc. n. 1150, trascritto il 7.01.2020 ai nn. 227 reg. gen. – 192 reg. part., con cui CP_2
ha ceduto a la quota di ½ del diritto di proprietà sull'immobile sito
[...] CP_4 in Lipari, Vicolo Selinunte n. 7/9, individuato nel catasto edilizio urbano del Comune di
Lipari, sezione 001 al foglio 98, particella 446, sub. 3;
- dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
- condanna e in solido tra di loro, alla rifusione CP_2 CP_4 delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da parte attrice, liquidate in €
555,41 per spese vive ed € 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata nei confronti di parte attrice.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 705 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: e CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Lipari, Via G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosario
Venuto, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- attori -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_2 elettivamente domiciliato in ES, Via della Zecca n. 28, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Antonia De Domenico, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto -
E
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_3 elettivamente domiciliata in ES, Via Maffei n. 13, presso C.F._5 lo studio dell'avv. Giorgio Bonfiglio, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta-
avente per OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Parte_2
e al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri CP_2 CP_4 confronti, delle convenzioni matrimoniali stipulate con atto in Notar del Per_1
30/12/2019, Rep. n. 1454, racc. n. 1150, registrato in ES il 7/01/2021, mediante le quali è stata disposta, previo scioglimento del vincolo della comunione legale dei beni tra i coniugi , l'assegnazione a quest'ultima, ai sensi dell'art. 192 c.c., Controparte_5 dell'immobile sito in Lipari, Vicolo Selinunte n. 7/9, individuato nel catasto edilizio urbano del Comune di Lipari, sezione 001, al foglio 98, particella 446, sub. 3, categ. A/2, classe 4.
In particolare, gli attori hanno esposto: che, in data 28/09/2013,
[...]
decedeva in conseguenza di un incidente sul lavoro avvenuto in Lipari, presso Per_2
l'immobile di proprietà di , il quale, in quanto committente dei lavori, CP_2 veniva imputato per il reato di omicidio colposo;
che, nell'ambito del relativo procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., essi si costituivano parti civili;
che, nelle more del procedimento penale, il , con atto di donazione in Notar CP_2
trasferiva alla figlia la proprietà di un fabbricato sito in Lipari e Persona_3 consistente di 10 vani;
che, successivamente nell'anno 2019, in prossimità della definizione del processo penale, ha disposto ulteriormente di altri beni di CP_2 maggiore valore residuandogli immobili di poco pregio;
che gli odierni attori chiedevano ed ottenevano il sequestro conservativo ex art. 317 c.p.p. sui beni residuati in capo al medesimo fino alla concorrenza di euro 150.000,00; che, con atto in Notar del Per_1
30/12/2019, registrato in ES il 07/01/2020 e qualificato come convenzione matrimoniale di separazione dei beni, il disponeva l'assegnazione, in favore della CP_2 moglie dell'immobile suddescritto, mediante la cessione a quest'ultima CP_4 della quota di ½ di comproprietà di cui egli risultava ancora titolare;
che detta assegnazione rispondeva alla necessità di regolamentare, in via definitiva ed alla luce dell'intervenuto scioglimento del vincolo della comunione legale dei beni, i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi e, in particolare, all'esigenza di estinguere il debito asseritamente contratto da nei confronti della moglie ed ammontante ad € CP_2
19.881,00.
Ciò premesso, gli attori hanno dedotto: che sussistono le condizioni per il positivo esperimento dell'azione revocatoria;
che, in particolare, esiste un valido rapporto di credito-debito nascente da fatto illecito e quantificabile in una somma compresa tra euro
165.960,00 e 331.920,00, atteso che la giurisprudenza non richiede, a tali fini, che la posizione creditoria presenti i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, potendo conseguentemente farsi rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 2901 c.c. anche il credito litigioso o la mera aspettativa di credito;
che l'atto dispositivo posto in essere dal
è idoneo, in ragione del valore dell'immobile assegnato, a diminuire la propria CP_2 garanzia patrimoniale e, comunque, a causare maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo;
che la consapevolezza, in capo ai disponenti, di recare pregiudizio alle ragioni creditorie può essere desunta dalla collocazione temporale dell'atto, stipulato in pendenza del procedimento penale a carico di , nonché dalla circostanza CP_2 che le assegnazioni effettuate da quest'ultimo in favore – rispettivamente – della figlia e della moglie abbiano riguardato i beni di maggior pregio presenti nel suo patrimonio;
che l'intento dispersivo risulta evidente alla luce della sproporzione tra il credito vantato da nei confronti del marito, ammontante ad euro 19.881,00, ed il valore della CP_4 quota di comproprietà dell'immobile trasferito.
Pertanto, gli attori hanno chiesto di: “1) Riconoscere e dichiarare ammissibile
l'azione ex. art. 2901 c.c., sussistendone i presupposti così come descritti e documentati;
2) Conseguentemente ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocare le Convenzioni Matrimoniali effettuate con atto in notar del 30.12.2019, Repertorio n. 1454, Raccolta n. Per_1
1150, Registrato in ES il 07.01.2021; 3) Per l'effetto dichiarare inefficacie nei confronti degli attori l'atto di disposizione del patrimonio;
”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.07.2021 si è costituito CP_2
, deducendo: in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire in capo agli
[...] attori, ai quali non andrebbe riconosciuta la qualifica di “creditori”, in quanto l'azione revocatoria non potrebbe essere utilmente esperita sulla base di un credito litigioso;
l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità della domanda attorea, dell'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 317 c.p.p. sui beni e sui crediti di CP_2
fino a concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, poiché in relazione a detto
[...] provvedimento è stato proposto ricorso in Cassazione per violazioni di legge e lo stesso risulta, pertanto, sub iudice; la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del procedimento penale a carico di costituirebbe antecedente logico-giuridico necessario ai CP_2 fini della decisione nel presente giudizio;
nel merito, la carenza del requisito dell'eventus damni, poiché il patrimonio dell'odierno convenuto sarebbe sufficiente a garantire il soddisfacimento delle avverse pretese creditorie, risultando quest'ultimo proprietario di tre terreni e tre fabbricati aventi un valore di mercato di circa euro 300.000,00;
l'insussistenza del requisito della scientia damni in capo al debitore e al terzo, in quanto e sarebbero separati di fatto dall'anno 2014, come CP_2 CP_4 testimoniato dai certificati di residenza storica prodotti da parte convenuta, dai quali risulterebbe che i coniugi, a partire dalla predetta data, hanno risieduto in luoghi diversi;
l'erroneità dell'affermazione di controparte, secondo la quale il avrebbe ceduto la CP_2 propria quota di comproprietà dell'immobile per cui è causa a fronte di un debito di soli euro 19.881,00, perché, prima della cessazione del regime di comunione legale dei beni, avrebbe provveduto, con il proprio patrimonio personale, al versamento CP_4 delle rate del mutuo insistente sul predetto immobile ed intestato ad entrambi i coniugi, nonché al pagamento di debiti e spese di pertinenza esclusiva del marito, impegnandosi inoltre a pagare le rimanenti rate di mutuo fino alla totale estinzione dello stesso;
in ogni caso, la non revocabilità dell'atto dispositivo per essere quest'ultimo finalizzato all'adempimento di un debito scaduto;
infine, in via subordinata, l'abuso dello strumento processuale da parte degli attori, in quanto questi ultimi avrebbero proposto più azioni giudiziarie a tutela dello stesso credito.
Ciò premesso, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare e ritenere l'inammissibilità della domanda azionata ai sensi dell'art. 2901 c.c., attesa la carenza di legittimazione ad agire in capo agli odierni attori per le motivazioni meglio esposte in premessa;
b) in via gradata, dichiarare e ritenere insussistente, nel caso di specie, l'eventus damni ed il consilium fraudis per le motivazioni esposte in premessa;
c) in via ulteriormente gradata, dichiarare
e ritenere sfornite di prova e comunque infondate sia in fatto che in diritto, oltre che rappresentare un palese abuso del diritto, le domande avanzate con l'atto di citazione per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
d) per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato dai sig.ri , e Parte_1 CP_1 Pt_2
; e) condannare parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al
[...] pagamento delle spese ed onorari di giudizio sussistendone i presupposto di legge come ampiamente dimostrato”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.09.2021 si è costituita CP_4
chiedendo a codesto Giudice di dichiarare e ritenere l'inammissibilità e
[...]
l'infondatezza della domanda attorea perché proposta in difetto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, previsti dall'art. 2901 c.c. Pertanto, la convenuta ha chiesto di: “a)
Dichiarare e ritenere l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dagli attori poiché insussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.; b) Per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato dai Sig.ri , Parte_1
e;
c) Con provvedimento sulle spese ed onorari di giudizio CP_1 Parte_2 con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario;
”.
Concessi i termini di cui all'art. art. 183, comma VI c.c., con ordinanza del
16.11.2022 sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., non rilevando in sede civilistica ed in relazione al petitum, la pendenza del procedimento penale n. 3510/2013 r.g.n.r. - n.
445/2017 r.g.t. pendente nei suoi confronti di . CP_2
Pertanto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione c.d. “cartolare” nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
2. L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dagli attori è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2901 c.c. richiede, ai fini del positivo esperimento dell'actio pauliana, la ricorrenza di tre requisiti, il primo dei quali coincide con l'esistenza di un rapporto di credito-debito tra il creditore ed il debitore disponente.
Occorre, pertanto, partire dall'esame del profilo in oggetto, così da prendere posizione – nel contempo – sull'eccezione di relativa alla carenza, in capo CP_2 agli attori, della legittimazione ad agire.
La disposizione succitata, secondo un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, accoglie una nozione ampia di credito, idonea a ricomprendere anche la semplice aspettativa.
Non occorre, dunque, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, che quest'ultimo sia provvisto dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente ad integrare il requisito in parola anche il credito sottoposto a termine o condizione, incerto o, addirittura, meramente potenziale.
L'inclusione dei crediti incerti nella categoria dei titoli idonei a giustificare la proposizione dell'azione revocatoria consente di ritenere ammissibile l'esperimento della medesima anche in presenza di un credito sub iudice, non rilevando, a tal fine, la circostanza che quest'ultimo sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. Civ., sez. III, sez. III,
15/05/2018, n.11755).
Nè rileva il fatto che il procedimento penale instaurato nei confronti di CP_2
non si fosse ancora concluso – al momento dell'instaurazione del presente giudizio
[...]
– con una sentenza di accertamento definitiva della responsabilità dell'imputato per i fatti di reato ascrittigli, in quanto, come detto sopra, ai fini del positivo esperimento dell'azione de qua è sufficiente la deduzione di una mera aspettativa di credito, gravando sull'attore unicamente l'onere di individuare, nel proprio atto introduttivo, la specifica ragione di credito che egli ritiene essere stata pregiudicata dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Onere che, nel caso di specie, può dirsi soddisfatto mediante la deduzione, da parte degli odierni attori, dei fatti posti a fondamento dell'accusa rivolta a in CP_2 sede penale, i quali sono certamente idonei a giustificare una legittima aspettativa di risarcimento in capo agli attori medesimi.
Non merita di essere condiviso, inoltre, l'assunto di parte convenuta relativo all'asserita arbitrarietà della quantificazione del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria, rinvenendo essa la propria giustificazione nel provvedimento di sequestro conservativo ex art. 317 c.p.p. sui beni e crediti di fino a CP_2 concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, emesso dall'intestato Tribunale di
Barcellona P.G. il 01/02/2021 e notificato in data 02/02/2021, nonché nelle tabelle del
Tribunale di Milano riportanti i valori medi di liquidazione del danno non patrimoniale,
a nulla rilevando – per le ragioni esposte in precedenza – la circostanza che il predetto provvedimento fosse stato medio tempore impugnato dal destinatario.
A tutto quanto sopra si aggiunga che l'accertamento della responsabilità penale di e la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore delle parti CP_2 civili, con riconoscimento di una provvisionale di € 75.000,00 in favore di ciascuno degli odierni attori, di cui alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 643/2022
Reg. Sent., sono divenute, in pendenza del presente giudizio, statuizioni definitive, come emerge dalle sentenze emesse dalla Corte di appello di ES (sent. n. 1810/23 Reg.
Sent.) e, successivamente, dalla Suprema Corte (sent. n. 43372/2024 Reg. Sent.), che hanno reso irretrattabili le statuizioni civili.
Non è, pertanto, revocabile in dubbio la ricorrenza di una posizione di credito di ciascuno degli attori nei confronti del a titolo di risarcimento del danno da fatto CP_2 di reato.
Ciò detto, occorre valutare la ricorrenza, nel caso di specie, del secondo requisito di cui all'art. 2901 c.c., ovvero dell'eventus damni, inteso quale pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Secondo consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, affinché ricorra il requisito in parola non occorre che, in conseguenza del predetto atto, il patrimonio dell'obbligato sia divenuto incapiente, essendo sufficiente una modificazione quantitativa o anche solo qualitativa dello stesso, purché idonea a rendere più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
Sotto tale profilo, non può dubitarsi del carattere pregiudizievole dell'assegnazione patrimoniale disposta da in favore della moglie CP_2
data l'idoneità della stessa a sottrarre alle azioni esecutive potenzialmente CP_4 esperibili dai creditori il bene che ne costituisce oggetto.
Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il creditore ha solo l'onere di provare la variazione patrimoniale conseguente all'atto di disposizione posto in essere dal debitore e che, dunque, non debba anche provare l'entità e la natura del patrimonio di quest'ultimo dopo l'atto di disposizione.
Grava, piuttosto, sul debitore convenuto l'onere di provare che il rischio di una più incerta o più difficile soddisfazione del credito, in concreto, non sussiste perché il patrimonio residuo è sufficientemente capiente, essendo costui l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di dimostrare, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, che quell'atto dispositivo non ha intaccato il suo patrimonio, avuto riguardo all'entità del credito (cfr. Cass. Civ., sez. III, 4/07/2006, n.15265; Cass. Civ., sez. III, 14/10/2005,
n.19963).
Nel caso di specie, sebbene la quantificazione del valore del patrimonio residuo operata da – il quale ammonterebbe ad euro 300.000,00 – possa ritenersi CP_2 pacifica alla luce dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificamente contestata da controparte, va tuttavia considerato che, ai fini della valutazione circa la sufficienza dei beni del debitore a soddisfare le pretese creditorie, è necessario operare un raffronto tra il valore dei beni anzidetti e l'ammontare del credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria.
Orbene, assumendo come parametro per la determinazione del probabile risarcimento del danno dedotto dai revocanti le tabelle del Tribunale di Milano allegate agli atti, è possibile quantificare il predetto risarcimento in una somma non inferiore ad euro 165.960,00, che va moltiplicata per il numero dei richiedenti.
Deve, pertanto, escludersi che parte convenuta abbia assolto al proprio onere probatorio, conseguendone la sussistenza dell'eventus damni, con ultroneità della c.t.u. estimativa reiteratamente chiesta in corso di giudizio e non ammessa.
Da ultimo, va valutata la ricorrenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c. ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, rappresentato, a seconda della collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, dalla scientia damni o dal consilium fraudis.
Il primo, la cui prova è richiesta nel caso in cui il predetto atto sia stato compiuto successivamente al configurarsi della situazione creditoria, consiste nella consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato con il proprio atto dispositivo alle ragioni creditorie.
Il secondo, invece, che presuppone che l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, è riconducibile alla dolosa preordinazione di detto atto al fine di impedire il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Va, infine, sottolineato come la valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo de quo debba essere estesa, nel caso in cui l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, alla figura del terzo contraente, atteggiandosi essa come scientia damni ovvero participatio fraudis sulla base del medesimo criterio temporale suddescritto, ossia a seconda della anteriorità o posteriorità di detto atto rispetto al sorgere del credito.
Ciò premesso, occorre procedere alla corretta qualificazione dell'elemento soggettivo nel caso di specie, da essa dipendendo l'intensità di esso ai fini della sua stessa configurazione e, in generale, l'individuazione del regime probatorio applicabile.
A tal fine occorre osservare che, per costante giurisprudenza, “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. Civ., sez. III, 10/06/2020, n.11121; cfr., Cass. Civ., sez. III, 05/09/2019, n.22161).
Nel caso che ci occupa, l'assegnazione patrimoniale in favore di è CP_4 stata eseguita in data 30/12/2019, ossia a distanza di circa sei anni dalla consumazione dei fatti illeciti ascritti a e dalla conseguente instaurazione del CP_2 procedimento penale a suo carico, derivandone la necessità di qualificare l'elemento soggettivo dell'azione de qua in termini di scientia damni, la cui ricorrenza va valutata – alla luce della natura onerosa dell'assegnazione anzidetta – anche con riferimento alla posizione di CP_4
Posta la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo al
, come desumibile dal valore dell'immobile trasferito e dalla collocazione CP_2 temporale dell'atto dispositivo, posto in essere nelle more di un procedimento penale nel quale gli odierni attori si erano costituiti parti civili ed avevano chiesto la condanna dell'imputato al pagamento di una ingente somma a titolo di risarcimento del danno, si ritiene che, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, sussistano ragioni sufficienti per ritenere provata la ricorrenza del requisito in parola anche con riguardo al coniuge CP_4
In particolare, alla luce della dedotta cessazione della convivenza tra i coniugi convenuti, appare sospetta l'ubicazione dell'immobile oggetto di assegnazione a CP_4 mediante l'atto dispositivo per cui è causa, che risulta situato in Vicolo Selinunte,
[...] ovvero presso lo stesso indirizzo di residenza del . CP_2
Dalla succitata circostanza può ragionevolmente desumersi la natura fittizia dell'assegnazione in parola.
Detto convincimento è corroborato da altri indici indiziari gravi e concordanti.
Il riferimento è al fatto che nonostante l'asserita separazione di CP_4 fatto dal marito, abbia garantito a quest'ultimo un costante sostegno economico, come dimostrato dai pagamenti eseguiti in favore dello stesso per imposte, tasse e sanzioni amministrative, allegati agli atti del presente giudizio. Ciò suggerisce se non la ripresa della convivenza, quantomeno la persistenza di un rapporto tra i coniugi che, ove esaminato alla luce delle altre risultanze probatorie, è idoneo a dimostrare la conoscenza, da parte della , delle pretese creditorie avanzate nei confronti del CP_4 CP_2 nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti e, conseguentemente, del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione per cui è causa.
Risulta, inoltre, infondata l'eccezione di parte convenuta relativa all'asserita non revocabilità del suddetto atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c., per essere lo stesso finalizzato all'adempimento di un debito scaduto.
Secondo la tesi del disponente, l'assegnazione patrimoniale effettuata mediante la convenzione matrimoniale del 30/12/2019 avrebbe avuto una finalità solutorio- compensativa, in quanto mirante all'estinzione dei debiti contratti da con CP_2 la moglie a causa dei numerosi pagamenti eseguiti da quest'ultima in suo CP_4 favore durante il periodo antecedente allo scioglimento della comunione legale dei beni.
I suddetti pagamenti avrebbero avuto ad oggetto, da un lato, le rate del mutuo insistente sull'immobile assegnato e, dall'altro, diversi debiti contratti dal per CP_2 tasse, imposte e sanzioni amministrative.
Va, tuttavia, osservato, quanto alle prime, che un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità considera irripetibili le spese sostenute da uno dei coniugi nell'interesse della coppia o del nucleo familiare, in quanto le stesse costituirebbero adempimento degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c., a norma del quale entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia
(cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, n. 5385 del 21/02/2023).
Nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che il mutuo de quo sia stato contratto nell'interesse della famiglia, sia perché lo stesso risulta cointestato ad entrambi i coniugi, sia perché esso insiste su un immobile adibito ad abitazione familiare, derivandone la riconducibilità delle spese sostenute per il pagamento delle relative rate nell'ambito applicativo della succitata disposizione normativa.
Quanto agli ulteriori pagamenti eseguiti in favore del Reitano, occorre sottolineare che quelli effettuati in costanza di matrimonio, nonché durante la vigenza del regime di comunione legale dei beni, vanno più correttamente qualificati come spese sostenute nell'interesse della coppia o del nucleo familiare o come donazioni indirette e, in quanto tali, non possono costituire oggetto di rimborso.
A tutto quanto sopra si aggiunga che non risulta provato in giudizio che detti pagamenti siano stati eseguiti dalla per conto e nell'interesse del , CP_4 CP_2 mentre sono irrilevanti i pagamenti successivi alla stipula dell'atto di assegnazione, i quali peraltro sembrano contraddire sia il carattere compensativo dell'assegnazione (avendo la asseritamente proseguito nel pagare i debiti altrui) e palesare il carattere fittizio CP_4 della separazione dei coniugi e dell'atto dispositivo, quest'ultimo finalizzato piuttosto ad inficiare la garanzia patrimoniale di . CP_2
Quanto sopra esposto comporta l'impossibilità di configurare un debito a carico di quest'ultimo, conseguendone la non operatività, nel caso di specie, dell'art. 2901, terzo comma, c.c.
Infine, appare destituita di fondamento l'eccezione di relativa CP_2 all'asserito abuso dello strumento processuale da parte degli odierni attori. Si osserva che, per costante giurisprudenza, l'abuso del processo si sostanzia in una condotta caratterizzata dall'utilizzo dello strumento processuale per fini diversi da quelli suoi propri, cioè non per tutelare i diritti dedotti in giudizio, bensì per conseguire un ingiusto vantaggio, arrecando conseguentemente un danno a controparte.
Nel caso di specie, invero, l'esperimento dell'azione revocatoria è finalizzato a ricostituire la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore, parzialmente compromessa a seguito dell'atto di disposizione posto in essere dal medesimo, a nulla rilevando che gli attori avessero già ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo sui beni residui e sui crediti del , non ricorrendo sul punto il divieto di azionare CP_2 più strumenti di tutela.
L'utilizzo del rimedio previsto dall'art. 2901 c.c. da parte degli odierni attori, infatti, non sottende alcuna finalità dilatoria, né risulta riconducibile alla volontà di frazionare il credito mediante la proposizione di molteplici procedimenti a tutela dello stesso, bensì si è reso necessario a seguito della stipula della convenzione matrimoniale del 30/12/2019 e dell'assegnazione patrimoniale con la medesima disposta.
Alla luce delle suesposte ragioni, va dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini del positivo esperimento dell'azione revocatoria, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti degli odierni attori, dell'atto dispositivo posto in essere da mediante la succitata convenzione CP_2 matrimoniale.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., si dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in favore degli attori, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.c. avanzata da , la stessa va respinta in quanto infondata, occorrendo ai fini CP_2 di detta pronuncia la totale soccombenza della parte nei cui confronti essa è rivolta, laddove, nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato la piena fondatezza delle proprie ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 705/2021 R.G., così provvede: - dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , Parte_1
e della convenzione matrimoniale di separazione e CP_1 Parte_2 assegnazioni di beni, stipulata con atto in Notar del 30/12/2019, rep. n. 1454 Per_1
- racc. n. 1150, trascritto il 7.01.2020 ai nn. 227 reg. gen. – 192 reg. part., con cui CP_2
ha ceduto a la quota di ½ del diritto di proprietà sull'immobile sito
[...] CP_4 in Lipari, Vicolo Selinunte n. 7/9, individuato nel catasto edilizio urbano del Comune di
Lipari, sezione 001 al foglio 98, particella 446, sub. 3;
- dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
- condanna e in solido tra di loro, alla rifusione CP_2 CP_4 delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da parte attrice, liquidate in €
555,41 per spese vive ed € 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata nei confronti di parte attrice.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 30 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile