Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 aprile 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Afragola alla Parte_1 C.F._1
via Angelo Cerbone, 10 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cerbone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Portici alla Controparte_1 C.F._2
via Dalbono Parco Punzo,13/15 presso lo studio dell' avv. Mariacristina Romano che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Anna Romano giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 3 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 18 maggio 2018, dal quale nasceva una figlia -
(nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1
condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 7 aprile 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) i sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale, impegnandosi a vivere nel reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e quindi, in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento e di non avere economicamente a pretendere l'uno dall'altro;
c) la casa coniugale sita in Afragola alla Via Caracciolo n. 82, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte, viene assegnata alla SI.ra che la abiterà Parte_1
insieme alla figlia minore , con obbligo di comunicare l'eventuale mutamento di indirizzo Per_1 all'altro coniuge, a mezzo raccomandata a/r, per consentire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente accordo. La SI.ra si obbliga, a far data dalla Parte_1
sottoscrizione del presente accordo di separazione, a volturare tutte le utenze che servono la casa coniugale a suo nome. Il SI. ha già lasciato la casa coniugale, portando via con sé tutti i CP_1
suoi effetti personali. Il SI. si impegna ad effettuare il cambio della sua residenza entro CP_1
30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, ed a comunicare eventuali successivi cambi di
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residenza alla SI.ra , a mezzo raccomandata a/r, per consentire l'esatto adempimento di Parte_1
tutti gli obblighi nascenti dal presente accordo;
d) la figlia minore , innanzi generalizzata, viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con domicilio presso l'abitazione materna, in Afragola alla Via Caracciolo n. 82; i coniugi reciprocamente si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, ed entrambi si impegnano affinché la minore conservi con le rispettive famiglie di origine un SInificativo ed equilibrato rapporto affettivo. Tutte le attività riguardanti la minore sono analiticamente riportate nell'allegato piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori (all. 9);
e) il padre potrà tenere presso di sé la piccola per due pomeriggi a settimana, dalle ore Per_1
15.00 o dall'ora di uscita da scuola sino alle ore 19.00, preferibilmente il lunedì ed il mercoledì, salvo diverso accordo tra i coniugi, il tutto nel pieno rispetto delle eSIenze scolastiche della minore, e due fine settimana del mese, a settimane alterne, dal sabato mattina, alle ore 10.00 del sabato sino alla domenica sera, alle ore 20.00, con pernottamento presso il padre. A tal riguardo entrambi i genitori espressamente si impegnano ad effettuare il pernottamento presso il padre in modo graduale almeno per i successivi tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione, avendo la piccola pernottato lontano dalla madre sporadicamente. La minore Per_1
dovrà essere prelevata e riaccompagnata al domicilio materno. In occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà, fermo il precedente calendario di visita, l'intera giornata della vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore, e la vigilia di
Capodanno con l'altro genitore ed il Capodanno con l'altro, ed il giorno della Epifania possibilmente con entrambi i genitori, o con l'uno o con l'altro ad anni alternativamente, salvo diverso accordo tra i coniugi;
così anche per le festività pasquali, ovvero la minore trascorrerà
l'intera giornata di Pasqua con un genitore, ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre una settimana consecutiva nel mese di agosto, ed una settimana consecutiva con la madre, previo accordo tra i coniugi. A partire dall'estate 2026, la minore, nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto, e due con la madre. I coniugi concordano che, durante le vacanze estive della minore con un genitore, l'altro genitore potrà sentirla telefonicamente ogni qualvolta lo desideri. I coniugi si impegnano a concordare entro il 30 giugno di ciascun anno il periodo di vacanza prescelto, nonché il luogo ove la minore soggiornerà con il genitore. I coniugi si impegnano, altresì, a trascorrere entrambi assieme alla figlia il giorno del suo onomastico e del suo compleanno, così come si impegnano a che la minore trascorra con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Preferibilmente la piccola Per_1
trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, ed allo stesso
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modo, l'onomastico ed il compleanno della madre con quest'ultima. Per espresso accordo tra le parti, ciascun genitore dovrà evitare che la piccola abbia contatti con eventuali futuri Per_1
compagni (o loro familiari), il tutto nel rispetto della figlia, almeno sino al compimento del suo 8° anno di età, previo consenso esplicito della bambina, per consentirle un approccio sereno e consapevole alle nuove situazioni sentimentali dei genitori;
f) il SI. si obbliga a versare alla moglie, , la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
700,00 (settecento/00) quale contributo per il mantenimento della figlia : tale assegno sarà Per_1
versato entro il giorno 20 di ciascun mese su una carta prepagata, intestata alla SI.ra
[...]
, di cui la stessa ha già comunicato il codice IBAN. Tale importo sarà rivalutato Parte_1
annualmente, sempre a far data dalla omologa della presente separazione, secondo gli indici
ISTAT;
g) le spese straordinarie riguardanti la minore ricadono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. I coniugi per le spese straordinarie intendono rifarsi alle linee guida approvate dal CNF che vengono di seguito riportate: Spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: le spese relative a libri universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso). Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, le spese per i corsi di lingua, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, le spese medico-sanitarie, odontoiatriche, oculistiche non coperte dal SSN e non urgenti esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nell'ambito delle spese straordinarie da
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concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente;
h) I coniugi espressamente prevedono che l'assegno unico erogato in favore della minore, alla data odierna ammontante a circa euro 190,00 mensili, venga percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
i) Il SI. è proprietario di una autovettura modello Lancia Y, targata FP946BK, Controparte_1
che si obbliga a trasferire alla moglie per agevolarne gli spostamenti in favore della figlia. La SI.ra sarà responsabile del pagamento della relativa tassa di possesso e Parte_1 dell'assicurazione RCA e delle spese di trasferimento a far data dallo stesso. Il passaggio di proprietà avverrà per espresso accordo tra le parti entro la data di udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale adito, e le spese di trasferimento cederanno per intero a carico della SI.ra ; Parte_1
j)il SI. si impegna a continuare ad effettuare il pagamento della polizza Controparte_1
assicurativa recante n. 24809929, accesa presso l'Assicurazione Alleanza in data 2 marzo 2020 – data di conclusione 3 febbraio 2040 - per l'importo mensile di Euro 200,00 ed avente quale beneficiario, in caso di morte dell'assicurato la figlia minore . Alla Controparte_1 Per_1
scadenza della predetta polizza assicurativa il SI. devolverà il premio versato Controparte_1
alla figlia per motivate attività di studio e/o investimento lavorativo e/o commerciale e/o Per_1
personale (all. 10);
k) i coniugi si obbligano a consultarsi prima di prendere qualsiasi decisione che riguardi la minore, in particolare in relazione alle vacanze estive e per mete estere è espressamente previsto che ciascun genitore debba chiedere all'altro l'autorizzazione ogni qualvolta intenda portare la piccola all'estero; Per_1
l) non ci sono beni in comune tra i coniugi, i quali dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
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Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata ad [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (atto n. 41, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 7 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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