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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 2206/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2206/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIARRINI GIORGIO come da procura in atti OPPONENTE E
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti PESENTI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO e CONCIO FRANCESCO come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.09.2024 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale di Viterbo, contrariis reiectis, - revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in premessa. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. , al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta opposta, dell'importo di € 318.627,94, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 1/09/2016 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183 co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 4.7.2022 il Tribunale di Viterbo, su ricorso della Società Controparte_1
(di seguito ), emetteva decreto ingiuntivo n. 654/2022 nei confronti della CP_1
(di seguito ) per euro 318.627,94 nonché Parte_2 Parte_2 nei confronti dei Sig.ri e fidejubenti della indicata società, Parte_1 Parte_3 per euro 247.000,00 oltre spese e interessi di procedura. L'indicato credito, poi ceduto alla ricorrente dalla banca Monte dei Paschi CP_1 di Siena (PS) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, traeva origine dal mancato pagamento del saldo negativo del conto corrente con affidamento n. 617/92 che la debitrice principale, società aveva accesso presso la banca PS ed in Pt_2 relazione al quale i Sig.ri e soci illimitatamente responsabili, avevano Pt_1 Pt_3 prestato garanzia fideiussoria fino alla concorrenza di euro 247.000,00. Avverso il provvedimento monitorio, ha proposto oggi opposizione il Sig.
[...]
deducendo: a) il difetto di legittimazione passiva della società Parte_1 CP_1 non essendovi la prova dell'avvenuta cessione del credito tra l'odierna opposta e la banca PS;
b) la carenza della prova scritta del credito, avendo la ricorrente depositato unicamente la certificazione bancaria ex art. 50 TUB relativa all'estratto conto debitorio;
c) la nullità del contratto di conto corrente e la conseguente invalidità del contratto di fideiussione, sia per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stati indicati con precisione gli elementi relativi al costo dell'operazione (ISC e TAEG), che per l'illegittima applicazione degli interessi, non essendo stati esplicitati i criteri di determinazione e di calcolo degli stessi;
d) la nullità derivata del contratto di fideiussione anche per violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione bancari prescritti dagli artt. 116 e 117 TUB, non avendo la banca messo a disposizione del cliente gli estratti conto trimestrali e di chiusura nonché la documentazione informativa precontrattuale;
e) la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione avente ad oggetto la rinuncia ai termini ex art. 1957, non essendo stata tale clausola - di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo - specificamente approvata per iscritto. Pertanto, attesa l'operatività dell'art. 1957 c.c., la banca era decaduta dal diritto di procedere nei confronti del per non avere agito nei Pt_1 confronti del debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Alla luce di tali rilievi, l'istante ha chiesto la revoca, e comunque la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Costituendosi in giudizio la società ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 eccependo, in particolare: a) l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva, facendo rilevare che la cessione del credito oggi in esame era stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione di tutti gli elementi occorrenti per l'individuazione del credito;
b) la sussistenza di idonea prova del credito alla luce della documentazione depositata con la richiesta di decreto ingiuntivo;
c) la inoperatività del meccanismo decadenziale ex art. 1957 c.c. attesa la validità della clausola di rinuncia ai termini convenuta tra le parti, avendo, in ogni caso, la banca agito nel termine di sei mesi anche nei confronti del debitore principale;
d) l'infondatezza della dedotta nullità derivata del contratto di fideiussione per violazione dei principi di informazione e trasparenza bancaria, avendo per contro la banca messo a disposizione già nel documento contrattuale, tutte le informazioni occorrenti ai fini della individuazione dei termini e delle condizioni negoziali;
e) l'inammissibilità della prospettata nullità derivata del contratto di fideiussione in ragione della illegittimità dei tassi debitori, trattandosi di un rilievo generico e, comunque, non provato. Alla luce di tanto concludeva chiedendo, il rigetto dell'opposizione. Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, alla luce della documentazione già depositata, la causa veniva posa in decisione all'udienza del 26.9.2024 con concessione dei termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In tema di cessione di crediti si rileva come debba, anzitutto, distinguersi il profilo della esistenza della cessione da quello concernente gli effetti di quest'ultima nei confronti del debitore ceduto: il primo profilo riguarda l'avvenuto trasferimento del diritto dal cedente al cessionario, per il cui perfezionamento è sufficiente il solo consenso dei creditori, a prescindere dall'adesione del debitore ceduto;
il secondo profilo attiene, invece, alla produzione degli effetti del contratto di cessione nei confronti del debitore ceduto e consente di escludere la liberazione di quest'ultimo dal pagamento eventualmente effettuato in buona fede al debitore al cedente, anziché al cessionario, nonché di risolvere l'eventuale conflitto esistente tra più cessionari;
ciò allorquando però sia stata notificata la cessione al debitore ceduto, ovvero, quando questa sia stata comunque accettata o quantomeno conosciuta da quest'ultimo. Ora, per quel che concerne specificamente la cessione dei crediti in blocco, effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la giurisprudenza di legittimità, con il chiaro intento di rendere più agevoli le operazioni di trasferimento dei crediti, ha dispensato la cessionaria dall'onere di notificare l'avvenuta cessione al ceduto allorquando sia stata data notizia in Gazzetta Ufficiale con un avviso, dato questo di rilievo, recante tutti gli elementi occorrenti ai fini dell'individuazione del credito ceduto. (Cass. 21821/2023; Cass. 5617/2020; Cass. 12971/2018). In tali casi, ai fini della prova dell'avvenuta notifica, è sufficiente la allegazione della operata pubblicazione con gli elementi idonei per la individuazione del credito senza necessità di una specifica enumerazione di ciascun credito oggetto della cessione in blocco. Resta, però, ferma, in ogni caso, la necessità di una specifica dimostrazione da parte della cessionaria dell'effettivo trasferimento del credito da parte del cedente, prova, questa, che può essere fornita mediante la produzione non solo del contratto di cessione, ma anche delle dichiarazioni confessorie ovvero della dichiarazione del cedente al cessionario - contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione - in relazione alla quale, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ne ha sottolineato il valore potenzialmente decisivo (Cass. 10200/2021). Ebbene nel caso in esame può dirsi che parte opposta abbia fornito adeguata prova sia dell'avvenuta cessione del credito in oggetto, che della notifica della medesima cessione al debitore ceduto. In primo luogo si rileva che la ha prodotto la dichiarazione resa in data CP_1
7.2.2023 dalla cedente PS alla cessionaria (doc. 4) con la quale la prima comunicava la cessione del debito di cui è causa, debito peraltro specificamente indicato con il codice NDG 3285124 FG. 0017764121, dando quindi prova, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, dell'avvenuto trasferimento del credito. Ha poi prodotto, l'avviso pubblicato in GU in cui risulta richiamato l'indirizzo web della Società cedente PS (https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html) ed il codice identificativo del contratto in oggetto (NDG 3285124 FG. 001776412) attraverso il quale era possibile direttamente risalire al credito oggetto di cessione.
Pertanto, poiché è risultato provato l'inserimento del debito in esame tra quelli oggetto della cessione in blocco, la relativa eccezione non può trovare accoglimento.
Del pari infondato è l'ulteriore rilievo con il quale l'istante ha eccepito il difetto della prova del credito vantato dall'odierna opposta. Risulta agli atti copiosa documentazione dalla quale emergono tutti gli elementi costitutivi del credito opposto, in particolare: a) la copia del contratto di apertura di c/c 8970/617 recante tutti i necessari elementi relativi al credito (tasso debitore e di mora, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese); b) la copia del contratto di fideiussione attestante la garanzia sino ad euro 247.000,00; c) n. 2 estratti conto conformi alle scritture contabili ex art. 50 TUB in riferimento al periodo decorrente dal 30.06.2013 sino al 31.12.2020 attestanti il credito nella misura indicata dall'opposta di euro 318.627,94 (all. 5 fascicolo monitorio;
all. 1 memoria 19.9.2023)
Appare, inoltre ,infondato l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla eccepita nullità della clausola derogatoria all'art. 1957, co.1 c.c., contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione. Com'è noto l'art. 1957 co. 1 c.c. prescrive al creditore che voglia agire nei confronti del fideiussore per l'adempimento dell'obbligazione, di escutere preventivamente il debitore principale entro il termine, a pena di decadenza, di sei mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale. Tale meccanismo decadenziale può, però, essere oggetto di deroga convenzionale: si tratta, infatti, di una pattuizione rimessa alla disponibilità dei contraenti e che è stata ritenuta legittimamente operante tra le parti (“La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., può essere convenzionalmente escluso per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (Cass. 16836/2015; Cass. 8839/2007; Cass. 16233/2005; Cass. 16758/2002). Nel caso in esame tale rinuncia era contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione che prevedeva che “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/stessi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” . Va, inoltre, osservato come tale clausola, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non possa essere considerata nulla: né ai sensi dell'art. 1341 c.c., non rientrando tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo indicato esige la specifica approvazione per iscritto, né ai sensi degli artt. 33 e s.s. del Codice del Consumo: infatti, non solo non risulta che il avesse agito in veste di Pt_1 consumatore, ma è documentato (cfr. visura commerciale all 8) che lo stesso opponente, al momento della sottoscrizione della garanzia, fosse socio amministratore illimitatamente responsabile della circostanza questa che esclude Parte_2 la qualità di mero consumatore nel Pt_1
Priva di pregio è, inoltre, la prospettata violazione degli obblighi informativi e di trasparenza bancaria. Parte opponente ha dedotto l'invalidità del contratto di c/c per avere la banca, in violazione degli artt. 116 e 117 TUB, omesso di mettere a disposizione i documenti informativi precontrattuali nonché gli estratti conto sia trimestrali che di chiusura. Tale omissione, secondo il deducente, avrebbe inficiato in termini di nullità il contratto di conto corrente, con conseguente nullità anche del rapporto fideiussorio, in quanto l'assenza di tali informazioni non avrebbe consentito la compiuta determinazione dell'oggetto della obbligazione, Detto rilievo è infondato, non potendo la violazione di doveri di trasparenza bancaria dar luogo ad ipotesi di nullità negoziale. Invero, gli obblighi in questione discendono dal generale principio di buona fede contrattuale che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e reciproca collaborazione, sia nel corso delle trattative che durante la esecuzione del contratto. La loro violazione, quindi, non rileva sotto il profilo della validità del negozio - avendo normalmente luogo quest'ultima nel diverso caso di inosservanza di regole concernenti la struttura e gli effetti del negozio (cd. regole di invalidità) - ma sotto il diverso profilo delle responsabilità contrattuale per inosservanza delle cd. regole di comportamento, ossia di quelle regole che riguardano il contegno che le parti sono tenute ad osservare (Cass. sez. un. 19 dicembre 2007 n.6725 e 6724). Con specifico riferimento ai rapporti bancari ne consegue che può aversi nullità del negozio nel caso in cui siano state violate le regole attinenti alla struttura del contratto quelle, in particolare, stabilite dagli artt. 116 e 117 TUB (forma scritta ad substantiam ed espressa indicazione dei tassi di interesse, tassi di mora, oneri, spese e commissioni). Diversamente, ossia nel caso in cui la violazione abbia riguardato la mancata osservanza di regole comportamentali discendenti della buona fede contrattuale, il rimedio esperibile è costituito dal risarcimento del danno per inadempimento a tale specifico obbligo, risarcimento che, nel caso in esame non è stato né dedotto, né richiesto dall'odierno opponente. Per tali ragioni anche tale eccezione deve essere rigettata. Va, infine, disattesa l'ulteriore rilievo con il quale l'opponente ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente e conseguentemente del contratto di fideiussione, per avere applicato mancato di indicare l'ISC/TAEG oltre che i criteri di determinazione degli interessi bancari. In merito a tale aspetto si rileva che dalla semplice lettura del contratto risultano esplicitati tutti gli elementi, attivi e passivi, del rapporto contrattuale, in particolare: A) i tassi di interesse del creditore (TAN 0,100%; TAE 0,100%); B) i tassi di interesse del debitore (TAN 14,400%; TAE 15,196%) C) la periodicità della capitalizzazione (trimestrale); D) la percentuale delle commissioni di massimo scoperto (0, 6250%) E) la misura della aliquota aggiuntiva su sconfinamento (1,1250%)
F) le spese, oneri accessori e costi in relazione a ciascuna operazione (assegni, versamenti) G) l'importo ed i casi di applicazione delle imposte, specie dell'imposta di bollo.
Né può assumere rilievo, ai fini della nullità del negozio, la mancata indicazione Part dell e del Taeg,. Tali elementi, infatti, costituiscono meri indicatori di costo del finanziamento previsti ai soli fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte e la loro assenza è inidonea ad invalidare il contratto (Cass. n. 39169/2021), risultando, al contrario, suscettibile di tutela risarcitoria in presenza di adeguata prova -assente nel caso di specie- sia del danno che del nesso causale. Alla luce delle valutazioni finora operate l'opposizione deve ritenersi infondata, dovendosi pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Le spese, comprese quelle della procedura monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (calcolo spese: parametro fino ad euro 520.000,00 valori prossimi ai medi, tre fasi di legge)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del processo, spese che si liquidano in euro 12.000,00
[...] oltre IVA, CPA e 15% spese generali, oltre alle spese già liquidate in fase monitoria. Così deciso in Viterbo, 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Spett. con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che il credito vantato nei CP_1 confronti di è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di Controparte_2 crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco (….) conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca PS
s.p.a. e la di detta cessione ai sensi dell'art. 58 secondo comma de Controparte_3 sopra citato decreto legislativo è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana seconda part n.151 del 23.12.2017).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2206/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIARRINI GIORGIO come da procura in atti OPPONENTE E
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti PESENTI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO e CONCIO FRANCESCO come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.09.2024 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “Voglia l'On. Tribunale di Viterbo, contrariis reiectis, - revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in premessa. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. , al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta opposta, dell'importo di € 318.627,94, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 1/09/2016 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183 co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 4.7.2022 il Tribunale di Viterbo, su ricorso della Società Controparte_1
(di seguito ), emetteva decreto ingiuntivo n. 654/2022 nei confronti della CP_1
(di seguito ) per euro 318.627,94 nonché Parte_2 Parte_2 nei confronti dei Sig.ri e fidejubenti della indicata società, Parte_1 Parte_3 per euro 247.000,00 oltre spese e interessi di procedura. L'indicato credito, poi ceduto alla ricorrente dalla banca Monte dei Paschi CP_1 di Siena (PS) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, traeva origine dal mancato pagamento del saldo negativo del conto corrente con affidamento n. 617/92 che la debitrice principale, società aveva accesso presso la banca PS ed in Pt_2 relazione al quale i Sig.ri e soci illimitatamente responsabili, avevano Pt_1 Pt_3 prestato garanzia fideiussoria fino alla concorrenza di euro 247.000,00. Avverso il provvedimento monitorio, ha proposto oggi opposizione il Sig.
[...]
deducendo: a) il difetto di legittimazione passiva della società Parte_1 CP_1 non essendovi la prova dell'avvenuta cessione del credito tra l'odierna opposta e la banca PS;
b) la carenza della prova scritta del credito, avendo la ricorrente depositato unicamente la certificazione bancaria ex art. 50 TUB relativa all'estratto conto debitorio;
c) la nullità del contratto di conto corrente e la conseguente invalidità del contratto di fideiussione, sia per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stati indicati con precisione gli elementi relativi al costo dell'operazione (ISC e TAEG), che per l'illegittima applicazione degli interessi, non essendo stati esplicitati i criteri di determinazione e di calcolo degli stessi;
d) la nullità derivata del contratto di fideiussione anche per violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione bancari prescritti dagli artt. 116 e 117 TUB, non avendo la banca messo a disposizione del cliente gli estratti conto trimestrali e di chiusura nonché la documentazione informativa precontrattuale;
e) la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione avente ad oggetto la rinuncia ai termini ex art. 1957, non essendo stata tale clausola - di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo - specificamente approvata per iscritto. Pertanto, attesa l'operatività dell'art. 1957 c.c., la banca era decaduta dal diritto di procedere nei confronti del per non avere agito nei Pt_1 confronti del debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Alla luce di tali rilievi, l'istante ha chiesto la revoca, e comunque la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Costituendosi in giudizio la società ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 eccependo, in particolare: a) l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva, facendo rilevare che la cessione del credito oggi in esame era stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione di tutti gli elementi occorrenti per l'individuazione del credito;
b) la sussistenza di idonea prova del credito alla luce della documentazione depositata con la richiesta di decreto ingiuntivo;
c) la inoperatività del meccanismo decadenziale ex art. 1957 c.c. attesa la validità della clausola di rinuncia ai termini convenuta tra le parti, avendo, in ogni caso, la banca agito nel termine di sei mesi anche nei confronti del debitore principale;
d) l'infondatezza della dedotta nullità derivata del contratto di fideiussione per violazione dei principi di informazione e trasparenza bancaria, avendo per contro la banca messo a disposizione già nel documento contrattuale, tutte le informazioni occorrenti ai fini della individuazione dei termini e delle condizioni negoziali;
e) l'inammissibilità della prospettata nullità derivata del contratto di fideiussione in ragione della illegittimità dei tassi debitori, trattandosi di un rilievo generico e, comunque, non provato. Alla luce di tanto concludeva chiedendo, il rigetto dell'opposizione. Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, alla luce della documentazione già depositata, la causa veniva posa in decisione all'udienza del 26.9.2024 con concessione dei termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In tema di cessione di crediti si rileva come debba, anzitutto, distinguersi il profilo della esistenza della cessione da quello concernente gli effetti di quest'ultima nei confronti del debitore ceduto: il primo profilo riguarda l'avvenuto trasferimento del diritto dal cedente al cessionario, per il cui perfezionamento è sufficiente il solo consenso dei creditori, a prescindere dall'adesione del debitore ceduto;
il secondo profilo attiene, invece, alla produzione degli effetti del contratto di cessione nei confronti del debitore ceduto e consente di escludere la liberazione di quest'ultimo dal pagamento eventualmente effettuato in buona fede al debitore al cedente, anziché al cessionario, nonché di risolvere l'eventuale conflitto esistente tra più cessionari;
ciò allorquando però sia stata notificata la cessione al debitore ceduto, ovvero, quando questa sia stata comunque accettata o quantomeno conosciuta da quest'ultimo. Ora, per quel che concerne specificamente la cessione dei crediti in blocco, effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la giurisprudenza di legittimità, con il chiaro intento di rendere più agevoli le operazioni di trasferimento dei crediti, ha dispensato la cessionaria dall'onere di notificare l'avvenuta cessione al ceduto allorquando sia stata data notizia in Gazzetta Ufficiale con un avviso, dato questo di rilievo, recante tutti gli elementi occorrenti ai fini dell'individuazione del credito ceduto. (Cass. 21821/2023; Cass. 5617/2020; Cass. 12971/2018). In tali casi, ai fini della prova dell'avvenuta notifica, è sufficiente la allegazione della operata pubblicazione con gli elementi idonei per la individuazione del credito senza necessità di una specifica enumerazione di ciascun credito oggetto della cessione in blocco. Resta, però, ferma, in ogni caso, la necessità di una specifica dimostrazione da parte della cessionaria dell'effettivo trasferimento del credito da parte del cedente, prova, questa, che può essere fornita mediante la produzione non solo del contratto di cessione, ma anche delle dichiarazioni confessorie ovvero della dichiarazione del cedente al cessionario - contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione - in relazione alla quale, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ne ha sottolineato il valore potenzialmente decisivo (Cass. 10200/2021). Ebbene nel caso in esame può dirsi che parte opposta abbia fornito adeguata prova sia dell'avvenuta cessione del credito in oggetto, che della notifica della medesima cessione al debitore ceduto. In primo luogo si rileva che la ha prodotto la dichiarazione resa in data CP_1
7.2.2023 dalla cedente PS alla cessionaria (doc. 4) con la quale la prima comunicava la cessione del debito di cui è causa, debito peraltro specificamente indicato con il codice NDG 3285124 FG. 0017764121, dando quindi prova, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, dell'avvenuto trasferimento del credito. Ha poi prodotto, l'avviso pubblicato in GU in cui risulta richiamato l'indirizzo web della Società cedente PS (https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html) ed il codice identificativo del contratto in oggetto (NDG 3285124 FG. 001776412) attraverso il quale era possibile direttamente risalire al credito oggetto di cessione.
Pertanto, poiché è risultato provato l'inserimento del debito in esame tra quelli oggetto della cessione in blocco, la relativa eccezione non può trovare accoglimento.
Del pari infondato è l'ulteriore rilievo con il quale l'istante ha eccepito il difetto della prova del credito vantato dall'odierna opposta. Risulta agli atti copiosa documentazione dalla quale emergono tutti gli elementi costitutivi del credito opposto, in particolare: a) la copia del contratto di apertura di c/c 8970/617 recante tutti i necessari elementi relativi al credito (tasso debitore e di mora, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese); b) la copia del contratto di fideiussione attestante la garanzia sino ad euro 247.000,00; c) n. 2 estratti conto conformi alle scritture contabili ex art. 50 TUB in riferimento al periodo decorrente dal 30.06.2013 sino al 31.12.2020 attestanti il credito nella misura indicata dall'opposta di euro 318.627,94 (all. 5 fascicolo monitorio;
all. 1 memoria 19.9.2023)
Appare, inoltre ,infondato l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla eccepita nullità della clausola derogatoria all'art. 1957, co.1 c.c., contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione. Com'è noto l'art. 1957 co. 1 c.c. prescrive al creditore che voglia agire nei confronti del fideiussore per l'adempimento dell'obbligazione, di escutere preventivamente il debitore principale entro il termine, a pena di decadenza, di sei mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale. Tale meccanismo decadenziale può, però, essere oggetto di deroga convenzionale: si tratta, infatti, di una pattuizione rimessa alla disponibilità dei contraenti e che è stata ritenuta legittimamente operante tra le parti (“La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale, per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., può essere convenzionalmente escluso per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (Cass. 16836/2015; Cass. 8839/2007; Cass. 16233/2005; Cass. 16758/2002). Nel caso in esame tale rinuncia era contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione che prevedeva che “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/stessi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” . Va, inoltre, osservato come tale clausola, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non possa essere considerata nulla: né ai sensi dell'art. 1341 c.c., non rientrando tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo indicato esige la specifica approvazione per iscritto, né ai sensi degli artt. 33 e s.s. del Codice del Consumo: infatti, non solo non risulta che il avesse agito in veste di Pt_1 consumatore, ma è documentato (cfr. visura commerciale all 8) che lo stesso opponente, al momento della sottoscrizione della garanzia, fosse socio amministratore illimitatamente responsabile della circostanza questa che esclude Parte_2 la qualità di mero consumatore nel Pt_1
Priva di pregio è, inoltre, la prospettata violazione degli obblighi informativi e di trasparenza bancaria. Parte opponente ha dedotto l'invalidità del contratto di c/c per avere la banca, in violazione degli artt. 116 e 117 TUB, omesso di mettere a disposizione i documenti informativi precontrattuali nonché gli estratti conto sia trimestrali che di chiusura. Tale omissione, secondo il deducente, avrebbe inficiato in termini di nullità il contratto di conto corrente, con conseguente nullità anche del rapporto fideiussorio, in quanto l'assenza di tali informazioni non avrebbe consentito la compiuta determinazione dell'oggetto della obbligazione, Detto rilievo è infondato, non potendo la violazione di doveri di trasparenza bancaria dar luogo ad ipotesi di nullità negoziale. Invero, gli obblighi in questione discendono dal generale principio di buona fede contrattuale che impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e reciproca collaborazione, sia nel corso delle trattative che durante la esecuzione del contratto. La loro violazione, quindi, non rileva sotto il profilo della validità del negozio - avendo normalmente luogo quest'ultima nel diverso caso di inosservanza di regole concernenti la struttura e gli effetti del negozio (cd. regole di invalidità) - ma sotto il diverso profilo delle responsabilità contrattuale per inosservanza delle cd. regole di comportamento, ossia di quelle regole che riguardano il contegno che le parti sono tenute ad osservare (Cass. sez. un. 19 dicembre 2007 n.6725 e 6724). Con specifico riferimento ai rapporti bancari ne consegue che può aversi nullità del negozio nel caso in cui siano state violate le regole attinenti alla struttura del contratto quelle, in particolare, stabilite dagli artt. 116 e 117 TUB (forma scritta ad substantiam ed espressa indicazione dei tassi di interesse, tassi di mora, oneri, spese e commissioni). Diversamente, ossia nel caso in cui la violazione abbia riguardato la mancata osservanza di regole comportamentali discendenti della buona fede contrattuale, il rimedio esperibile è costituito dal risarcimento del danno per inadempimento a tale specifico obbligo, risarcimento che, nel caso in esame non è stato né dedotto, né richiesto dall'odierno opponente. Per tali ragioni anche tale eccezione deve essere rigettata. Va, infine, disattesa l'ulteriore rilievo con il quale l'opponente ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente e conseguentemente del contratto di fideiussione, per avere applicato mancato di indicare l'ISC/TAEG oltre che i criteri di determinazione degli interessi bancari. In merito a tale aspetto si rileva che dalla semplice lettura del contratto risultano esplicitati tutti gli elementi, attivi e passivi, del rapporto contrattuale, in particolare: A) i tassi di interesse del creditore (TAN 0,100%; TAE 0,100%); B) i tassi di interesse del debitore (TAN 14,400%; TAE 15,196%) C) la periodicità della capitalizzazione (trimestrale); D) la percentuale delle commissioni di massimo scoperto (0, 6250%) E) la misura della aliquota aggiuntiva su sconfinamento (1,1250%)
F) le spese, oneri accessori e costi in relazione a ciascuna operazione (assegni, versamenti) G) l'importo ed i casi di applicazione delle imposte, specie dell'imposta di bollo.
Né può assumere rilievo, ai fini della nullità del negozio, la mancata indicazione Part dell e del Taeg,. Tali elementi, infatti, costituiscono meri indicatori di costo del finanziamento previsti ai soli fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte e la loro assenza è inidonea ad invalidare il contratto (Cass. n. 39169/2021), risultando, al contrario, suscettibile di tutela risarcitoria in presenza di adeguata prova -assente nel caso di specie- sia del danno che del nesso causale. Alla luce delle valutazioni finora operate l'opposizione deve ritenersi infondata, dovendosi pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Le spese, comprese quelle della procedura monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (calcolo spese: parametro fino ad euro 520.000,00 valori prossimi ai medi, tre fasi di legge)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del processo, spese che si liquidano in euro 12.000,00
[...] oltre IVA, CPA e 15% spese generali, oltre alle spese già liquidate in fase monitoria. Così deciso in Viterbo, 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Spett. con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che il credito vantato nei CP_1 confronti di è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di Controparte_2 crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco (….) conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca PS
s.p.a. e la di detta cessione ai sensi dell'art. 58 secondo comma de Controparte_3 sopra citato decreto legislativo è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana seconda part n.151 del 23.12.2017).