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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2548/2024 R.G. Lavoro, promossa
da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Bartolo Lorusso;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, Controparte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, le patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente non sarebbero risultate tali da far ritenere la sussistenza del requisito sanitario di cui sopra.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha motivatamente contestato le risultanze della perizia sicché, disposta la rinnovazione dell'elaborato peritale a mezzo di altro C.T.U. (dott. quest'ultimo – le cui Persona_1 conclusioni Questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla stessa parte opponente, di una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti a meno di un terzo con decorrenza dal 20.05.2022 (data della domanda amministrativa).
Va inoltre precisato che - in linea con quanto affermato dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha per oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti
i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In ragione di tanto deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 20.05.2022 (data della domanda amministrativa).
Le spese di lite - liquidate in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per entrambe le fasi del presente giudizio e ridotte rispetto ai valori medi in ragione della semplicità delle questioni affrontate - sono poste integralmente a carico dell secondo soccombenza con distrazione CP_1 in favore del difensore di parte ricorrente in quanto antistatario.
Per le medesime motivazioni le spese relative all'espletamento della C.T.U.
- come liquidate in corso di causa - sono integralmente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 20.05.2022;
- condanna l alla corresponsione delle spese di lite per CP_1 entrambe le fasi di giudizio che si liquidano complessivamente in
Euro 5.300,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2548/2024 R.G. Lavoro, promossa
da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Bartolo Lorusso;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, Controparte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, le patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente non sarebbero risultate tali da far ritenere la sussistenza del requisito sanitario di cui sopra.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha motivatamente contestato le risultanze della perizia sicché, disposta la rinnovazione dell'elaborato peritale a mezzo di altro C.T.U. (dott. quest'ultimo – le cui Persona_1 conclusioni Questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla stessa parte opponente, di una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti a meno di un terzo con decorrenza dal 20.05.2022 (data della domanda amministrativa).
Va inoltre precisato che - in linea con quanto affermato dalla Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha per oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti
i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In ragione di tanto deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 20.05.2022 (data della domanda amministrativa).
Le spese di lite - liquidate in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per entrambe le fasi del presente giudizio e ridotte rispetto ai valori medi in ragione della semplicità delle questioni affrontate - sono poste integralmente a carico dell secondo soccombenza con distrazione CP_1 in favore del difensore di parte ricorrente in quanto antistatario.
Per le medesime motivazioni le spese relative all'espletamento della C.T.U.
- come liquidate in corso di causa - sono integralmente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 20.05.2022;
- condanna l alla corresponsione delle spese di lite per CP_1 entrambe le fasi di giudizio che si liquidano complessivamente in
Euro 5.300,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca